Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 33501 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 33501 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26552/2021 R.G. proposto
da
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME
-ricorrente – contro
DICOGNOME NOME
-intimato – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO ANCONA n. 391/2021 depositata il 02/04/2021.
Oggetto: Intermediazione
finanziaria
–
Obblighi
informativi
–
Conseguenze
–
Risarcimento
danni
–
Previa
risoluzione
–
Esclusione
RNUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
Ud. 28/11/2025 CC
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 28/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 391/2021, pubblicata in data 2 aprile 2021, la Corte d’appello di Ancona, nella contumacia dell’appellato NOME COGNOME, ha solo parzialmente accolto il gravame proposto da BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA avverso la sentenza del Tribunale di Macerata n. 629/2015.
NOME COGNOME aveva convenuto l’odierna ricorrente, riferendo in fatto di aver intrattenuto rapporti bancari con la filiale di Macerata della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA e di avere acquistato in due occasioni -in data 15 novembre 1999 ed in data 3 aprile 2001 -obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina, vedendo poi pressoché azzerato il loro valore nominale a seguito del default del debito pubblico argentino, verificatosi nel dicembre 2001.
Aveva quindi dedotto la violazione, da parte della Banca, degli obblighi informativi e di prudenza, diligenza e correttezza previsti dalla normativa e dai regolamenti vigenti in materia, chiedendo di accertare la nullità sia del contratto quadro sia degli ordini di investimento, con condanna della Banca alla restituzione delle somme investite o comunque al risarcimento dei danni.
Costituitasi l’odierna ricorrente, contestando la fondatezza della domanda, il Tribunale di Macerata aveva dichiarato la risoluzione del contratto di negoziazione di titoli, con collegato contratto accessorio di deposito, condannando l’odierna ricorrente a l pagamento in favore dell’odierno intimato della somma di € 47.351,67, oltre a interessi legali, previa restituzione in favore della stessa BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA dei titoli.
3. La Corte d’appello di Ancona – per quanto ancora rileva nella presente sede -ha disatteso il primo motivo di gravame, col quale la Banca, da un lato, deduceva la violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure dichiarato la risoluzione del contratto in assenza di formulazione della relativa domanda, e, dall’altro lato, argomentava la conseguente illegittimità della condanna al risarcimento dei danni, formulata in assenza di preliminare domanda di risoluzione.
La Corte di merito, infatti, ha concluso che il giudice di prime cure aveva proceduto ad una legittima diversa qualificazione giuridica della domanda, statuendo conseguentemente senza violare l’art. 112 c.p.c.
La Corte ha, parimenti, disatteso il secondo motivo di gravame, col quale si censurava la decisione di prime cure sia per aver qualificato come ‘notorio’ la circostanza della situazione di costante peggioramento delle condizioni della Repubblica Argentina al momento dell’acquisto dei titoli di debito sia per aver ritenuto sussistente la violazione degli obblighi di informazione gravanti sull’intermediario.
Al riguardo la Corte territoriale ha rilevato l’assenza di adeguata prova dell’adempimento degli specifici obblighi informativi correlati alla natura delle obbligazioni a carattere speculativo ad alto rischio, ritenendo conseguentemente provato il nesso causale tra tali omissioni ed il danno risentito dall’odierno intimato.
È stato invece accolto il motivo di gravame col quale l’odierna ricorrente si doleva della mancata deduzione -dall’importo riconosciuto a titolo di risarcimento -delle cedole incassate dall’investitore.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Ancona ricorre BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA.
È rimasto intimato NOME DI COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., ‘Nullità della sentenza. Violazione dei limiti nell’interpretazione della domanda giudiziale, consistenti nel rispetto del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato e nel divieto di sostituire d’ufficio un’azione diversa da quella espressamente e formalmente proposta’ .
La ricorrente censura la decisione della Corte territoriale deducendo ancora una volta la violazione dell’art. 112 c.p.c. ed argomentando che, in assenza di formulazione della relativa domanda, risultava preclusa una statuizione di risoluzione del contratto, essendo tale possibilità esclusa anche dall’operazione di qualificazione della domanda, dal momento che in questo caso la decisione impugnata avrebbe ritenuto ammissibile il mutamento degli elementi oggettivi della domanda.
Ne consegue, argomenta ancora il ricorso che ‘La domanda risarcitoria dei danni non poteva quindi essere accolta, considerato che non è stata spiegata dal sig. COGNOME NOME la relativa domanda di risoluzione che ne costituisce (in ipotesi) il presupposto, né la domanda risarcitoria formulata è collegata ad ipotesi di inadempimento contrattuale (…)’ .
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 21 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e degli artt. 28 e 29 del Regolamento Consob n. 11522/1998 in relazione agli obblighi di informazione gravanti
sull’intermediario finanziario. Violazione o falsa applicazione art. 2697 c.c.’ .
Si censura la decisione impugnata in quanto la stessa avrebbe ritenuto:
-violati gli obblighi informativi da parte della ricorrente sul postulato indimostrato di una percepibile condizione di default della Repubblica Argentina al momento degli acquisti delle obbligazioni, laddove tale condizione non era percepibile da parte della Banca, la quale avrebbe quindi pienamente assolto ai propri obblighi informativi, mediante la consegna del documento sui rischi generali dell’investimento;
-provata la sussistenza del nesso causale tra l’asserita violazione degli obblighi informativi ed il danno lamentato dall’odierno intimato.
Il primo motivo è infondato.
Infondata, in primo luogo, è la tesi sostenuta dalla ricorrente, per cui l’adozione della statuizione di condanna al risarcimento dei danni tale essendo evidentemente la natura della statuizione adottata dal giudice di prime cure -postulava necessariamente la preliminare declaratoria di risoluzione contrattuale.
È sufficiente richiamare, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte per cui la domanda di risarcimento dei danni da inadempimento contrattuale non deve essere necessariamente correlata alla richiesta di risoluzione del contratto, perché l’art. 1453 c.c., facendo salvo “in ogni caso” il risarcimento del danno, ha voluto evidenziare l’autonomia dell’azione risarcitoria rispetto a quella di risoluzione (Cass. Sez. 1 – Sentenza n. 11348 del 12/06/2020; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 23820 del 24/11/2010).
Chiarito, quindi, che la statuizione di condanna al risarcimento dei danni ben avrebbe potuto essere adottata pur in assenza di previa declaratoria di risoluzione; osservato, ulteriormente, che nel caso di specie l’esame delle conclusioni originariamente formulate dall’intimato evidenzia che quest’ultimo aveva comunque chiesto il risarcimento dei danni anche in relazione al contestato inadempimento; constatato, infine, che nella specie la statuizione di risoluzione era stata nel concreto adottata dal giudice di prime cure; si deve affrontare la tematica principale -o effettiva – sollevata dal motivo di ricorso, e cioè la correttezza o meno della decisione della Corte territoriale, nella parte in cui la stessa ha escluso che l’adozione, da parte del giudice di prime cure, di una statuizione di risoluzione contrattuale avesse integrato il vizio di ultrapetizione.
Anche in relazione a tale profilo, tuttavia, le censure della ricorrente risultano prive di effettivo pregio, avendo la Corte territoriale correttamente evidenziato che la domanda originariamente formulata dall’odierno intimato doveva essere interpretata e qualificata non sulla base delle mere espressioni letterali, ma sulla scorta di un’analisi del contenuto sostanziale del libello introduttivo.
Nel compiere tale percorso interpretativo, la Corte territoriale ha svolto un ragionamento conforme alle indicazioni fornite da questa Corte già quasi venti anni or sono, nel momento in cui si è osservato testualmente che ‘ La violazione dei doveri dell’intermediario riguardanti invece la fase successiva alla stipulazione del contratto d’intermediazione può assumere i connotati di un vero e proprio inadempimento (o non esatto adempimento) contrattuale: giacché quei doveri, pur essendo di fonte legale, derivano da norme inderogabili e sono quindi destinati ad integrare a tutti gli effetti il regolamento negoziale vigente tra le parti. Ne consegue che l’eventuale
loro violazione, oltre a generare eventuali obblighi risarcitori in forza dei principi generali sull’inadempimento contrattuale, può, ove ricorrano gli estremi di gravità postulati dall’art. 1455 c.c., condurre anche alla risoluzione del contratto d’intermediazione finanziaria in corso.’ (così Cass. Sez. U, Sentenza n. 26725 del 19/12/2007), secondo una impostazione che ha ricevuto successiva e costante conferma (cfr. Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 8997 del 31/03/2021; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 24648 del 16/08/2023).
Da ciò consegue che, risultando coerentemente argomentate nel rispetto del c.d. ‘minimo costituzionale’ della motivazione sia le premesse, sia il contenuto, sia l’approdo del ragionamento seguito dalla Corte d’appello nel procedere alla interpretazione e qualificazione della domanda, risulta esclusa la sussistenza del vizio dedotto nel motivo di ricorso.
In parte infondato e in parte inammissibile risulta il secondo mezzo.
Inammissibile, in quanto gran parte delle deduzioni svolte nel motivo, pur invocando formalmente un errore di sussunzione, si traducono in un vero e proprio sindacato del merito della decisione, come ben evidenziato dalla diffusa serie di considerazioni in mero fatto svolte nell’ambito del mezzo .
Infondato, in quanto questa Corte ha già reiteratamente fissato la netta distinzione che esiste tra il documento sui rischi generali consegnato con il contratto-quadro, da una parte, e gli obblighi informativi concernenti la singola specifica operazione di investimento, dall’altro (Cass. Sez. 1 – , Ordinanza n. 20617 del 31/08/2017), ribadendo la necessità che l’intermediario fornisca all’investitore informazioni non generiche sulla specifica operazione che l’investitore medesimo intende compiere, con la conseguenza che, in caso di
acquisto di obbligazioni di uno Stato straniero, l’intermediario deve fornire informazioni sul grado di rischio di insolvenza di tale Stato, derivante dalle condizioni dell’emittente e dalle prospettive future dello stesso, aggiornate al momento in cui è compiuta l’operazione, eventualmente facendo ricorso agli indici di valutazione delle principali agenzie di rating (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 19104 del 06/07/2023; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 19891 del 20/06/2022).
Correttamente, quindi, la Corte di merito ha disatteso il gravame dell’odierna ricorrente rilevando l’assenza di adeguata prova in ordine all’adempimento degli specifici obblighi informativi correlati all’operazione di investimento in titoli di debito pubb lico di uno Stato straniero, dovendosi anzi osservare che, in relazione a tale specifico profilo -di per sé dirimente -nulla di concreto viene dedotto dal motivo di ricorso, il quale si limita ad invocare una generica impossibilità per l’intermediario di valutare il rischio di default della Repubblica argentina.
Non meno infondate risultano le censure della ricorrente in ordine al profilo della sussistenza del nesso causale, dovendosi anche in questo caso richiamare le pronunce con le quali questa Corte ha chiarito che, in materia di contratti di intermediazione finanziaria, l’inottemperanza dell’intermediario agli obblighi informativi cui è tenuto -inottemperanza ritenuta nella specie integrata – fa insorgere la presunzione di sussistenza del nesso di causalità tra detto inadempimento e il pregiudizio lamentato dall’investitore, la cui prova contraria, a carico del primo (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 12990 del 12/05/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 7288 del 13/03/2023).
Principio rispetto ai quali si deve constatare che la decisione della Corte territoriale risulta pienamente armonica.
Il ricorso deve quindi essere respinto.
Nulla sulle spese, non essendovi controricorso.
5. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 28 novembre 2028.
Il Presidente NOME COGNOME