LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Obblighi fungibili: No a sanzioni se li fa un terzo

Una proprietaria viene condannata a mettere in sicurezza una scarpata. La Cassazione annulla la sentenza d’appello su un punto cruciale: le sanzioni per l’inadempimento non si applicano agli obblighi fungibili, cioè quelli che possono essere eseguiti da terzi. La Corte ha inoltre rilevato un difetto di pronuncia su altre domande della proprietaria.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Obblighi Fungibili: Niente Sanzioni Se l’Inadempimento Può Essere Risolto da Terzi

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5751 del 4 marzo 2024, offre un importante chiarimento sull’applicazione delle misure coercitive previste per l’inadempimento degli obblighi giudiziali. Il caso riguarda una complessa vicenda immobiliare, ma il principio stabilito ha una portata generale: le sanzioni pecuniarie per il ritardo, previste dall’art. 614-bis c.p.c., non si applicano agli obblighi fungibili, ovvero a quelle prestazioni che possono essere eseguite anche da un soggetto terzo senza pregiudicare l’interesse del creditore.

I Fatti del Contenzioso

La controversia nasce dalla richiesta di un supercondominio nei confronti di una proprietaria di un fondo confinante. Il condominio lamentava un pericolo di frana proveniente da scarpate e manufatti situati sulla proprietà di quest’ultima, che minacciava la sicurezza di una strada sottostante gravata da servitù condominiale.

Inizialmente, il Tribunale aveva accolto la richiesta del condominio, ordinando alla proprietaria di eseguire le opere necessarie per la messa in sicurezza. La decisione era stata confermata sia in sede di reclamo che, successivamente, dalla Corte d’Appello. Quest’ultima aveva ritenuto la proprietaria responsabile ai sensi dell’art. 2051 c.c. (danno da cose in custodia), condannandola all’esecuzione dei lavori e prevedendo anche una sanzione pecuniaria in caso di ritardo, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c.

La Decisione della Corte di Cassazione e gli obblighi fungibili

La proprietaria ha impugnato la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione, sollevando sei motivi di ricorso. La Suprema Corte ha accolto tre di questi motivi, cassando la sentenza e rinviando la causa alla Corte d’Appello per una nuova valutazione.

I punti cruciali della decisione sono due:

1. Errata applicazione dell’art. 614-bis c.p.c.: La Corte ha stabilito che i giudici di merito hanno sbagliato ad applicare la misura coercitiva. Gli interventi di consolidamento della collina richiesti erano, infatti, obblighi fungibili. Potevano essere realizzati da qualsiasi impresa specializzata, senza la necessità di un’azione personale e diretta della proprietaria. La sanzione dell’art. 614-bis, invece, è pensata per forzare l’adempimento di obblighi infungibili, quelli che solo il debitore può eseguire (es. la prestazione di un artista).

2. Omessa pronuncia (Error in procedendo): La Cassazione ha inoltre rilevato che la Corte d’Appello non aveva esaminato adeguatamente le domande riconvenzionali della proprietaria, la quale aveva a sua volta chiesto la condanna del condominio all’esecuzione di opere di regimentazione delle acque e altro. Non pronunciarsi su specifiche domande costituisce un vizio procedurale che rende nulla la sentenza su quel punto.

La Corte ha invece rigettato i motivi con cui la ricorrente contestava la propria responsabilità e la presunta modifica della domanda da parte del condominio nel corso della causa.

Le Motivazioni

La Cassazione ha sviluppato un ragionamento giuridico chiaro e lineare. La ratio dell’art. 614-bis c.p.c. è quella di fornire uno strumento di tutela esecutiva indiretta quando l’esecuzione forzata diretta non è possibile. Questo accade tipicamente con gli obblighi di fare infungibili o di non fare. Se un’opera può essere realizzata da un terzo a spese del debitore inadempiente (come nel caso dei lavori di consolidamento), l’obbligo è fungibile e si possono utilizzare altri strumenti processuali per ottenere il risultato, senza ricorrere a misure coercitive pecuniarie.

La Corte ha ribadito che l’obbligo di fare imposto alla proprietaria non era affatto infungibile, poiché poteva essere attuato avvalendosi di soggetti terzi. La prestazione poteva essere eseguita indifferentemente dall’obbligata o da un’altra impresa, con identico effetto satisfattivo per il creditore (il condominio). Mancava, quindi, il presupposto fondamentale per l’applicazione della sanzione.

Per quanto riguarda l’omessa pronuncia, la Corte ha sottolineato la diversità ontologica e strutturale tra le questioni. Il fatto che il giudice abbia deciso sulla responsabilità della proprietaria non lo esimeva dal dovere di esaminare e decidere anche sulle contropretese avanzate dalla stessa nei confronti del condominio. L’assorbimento di una domanda nell’altra non era in questo caso possibile.

Conclusioni

Questa sentenza ribadisce i confini applicativi della misura coercitiva prevista dall’art. 614-bis c.p.c., confinandola al suo alveo naturale: gli obblighi infungibili. Per gli obblighi fungibili, come la realizzazione di opere edili, la tutela del creditore è garantita da altri strumenti, come l’esecuzione a spese dell’obbligato. La decisione rappresenta un importante monito per i giudici di merito a non estendere indebitamente l’applicazione di sanzioni processuali e a esaminare con attenzione tutte le domande proposte dalle parti, per evitare che le loro sentenze vengano annullate per vizi procedurali.

Quando un obbligo è considerato “fungibile”?
Un obbligo è fungibile quando la prestazione può essere eseguita da un soggetto terzo, diverso dal debitore, senza che ciò comprometta l’interesse del creditore. È il caso, ad esempio, della realizzazione di opere edili, che possono essere affidate a un’impresa.

La sanzione prevista dall’art. 614-bis c.p.c. si applica anche agli obblighi fungibili?
No. La Corte di Cassazione ha chiarito che questa misura coercitiva, che prevede il pagamento di una somma per ogni ritardo nell’adempimento, si applica solo agli obblighi di fare infungibili (che solo il debitore può compiere) e a quelli di non fare.

Cosa succede se un giudice non esamina una delle domande presentate in appello?
La sentenza è viziata da “omessa pronuncia”, un errore procedurale (error in procedendo). Questo vizio comporta la cassazione della sentenza limitatamente alla domanda non esaminata, con rinvio della causa a un altro giudice che dovrà decidere su quel punto specifico.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

Il costo della consulenza legale è di € 150,00.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati