Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31677 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31677 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 31697/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliata ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME NOME, COGNOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO DI MILANO n. 2958/2020, depositata il 17/11/2020;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2025 dal Consigliere NOME COGNOME;
udite le conclusioni del Sostituto Procuratore nella persona del dott. NOME COGNOME; udita la discussione orale dell’avvocato COGNOME, per parte controricorrente.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE) impugnava, innanzi alla Corte d’Appello di Milano , la pronuncia del Tribunale di Milano n. 4553/2018, con la quale il primo giudice aveva accolto la domanda originariamente proposta da RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘) di risoluzione del contratto a causa di inadempimento imputabile a ll’appellante.
A sostegno delle sue ragioni, NOME deduceva che, in data 14.03.2016, aveva sottoscritto con RAGIONE_SOCIALE un contratto con il quale quest’ultima si impegnava a fornire all’attrice alcuni modelli di stufe e ad apporre su queste il marchio «Heatwell» di proprietà di RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE aveva consegnato i prodotti richiesti e, in ottemperanza a quanto pattuito, RAGIONE_SOCIALE aveva effettuato il pagamento della somma di € . 40.514,98.
Tuttavia, parte acquirente riportava di avere rilevato, successivamente alla consegna, che le stufe consegnate erano sprovviste delle certificazioni indispensabili per la commercializzazione e di aver intimato più volte al produttore la consegna di tale documentazione.
A causa del rifiuto da parte di RAGIONE_SOCIALE di adempiere a tale richiesta, RAGIONE_SOCIALE agiva in giudizio per tutelare le proprie pretese, chiedendo che la convenuta fosse condannata a restituire le somme versate a titolo di corrispettivo, pari a €. 40.514,98 oltre interessi moratori, ovvero la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia.
Con la pronuncia in epigrafe, il giudice di seconde cure accoglieva il gravame, così decidendo:
escluso che il contratto intercorso tra le parti prevedesse un obbligo in capo ad RAGIONE_SOCIALE di fornire anche le certificazioni dei prodotti
necessarie per la distribuzione, contrariamente a quanto rilevato dal giudice di primo grado, colui il quale ha immesso sul mercato i prodotti non è RAGIONE_SOCIALE, che ha fabbricato le stufe apponendovi il marchio Heatwell di proprietà di parte acquirente, bensì RAGIONE_SOCIALE che, in qualità di distributore, ha commercializzato stufe con il proprio marchio. Trova, quindi, applicazione l’art. 15 del Reg. UE n. 305/2011 che addossa al distributore tutti gli obblighi del fabbricante.
La suddetta pronuncia è impugnata per la cassazione da RAGIONE_SOCIALE con ricorso affidato a due motivi.
RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso, illustrato da memoria.
Il Sostituto Procuratore si è espresso nel senso del rigetto del ricorso, in quanto in ragione della natura del rapporto («produzione con marchio altrui»), alla ricorrente deve ex art. 15 Reg. UE n. 305/2011 attribuirsi la qualità di «fabbricante» e, quindi, essa è tenuta alle certificazioni ex art. 11 del medesimo Regolamento. Quanto al secondo motivo, esso deve ritenersi inammissibile ovvero infondato, poiché la Corte di merito ha accertato che il contratto stipulato tra le parti non aveva ad oggetto l’im pegno da parte della controricorrente di fornire le certificazioni dei prodotti; interpretazione che ha, poi, trovato conforto nell’esame della corrispondenza intercorsa tra le stesse parti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si deduce violazione di legge (art. 360 n. 3 cod. proc. civ.) in relazione agli artt. 11 e 15 del Regolamento Europeo n. 305/2011. Sostiene la ricorrente che l a Corte d’Appello ha erroneamente ritenuto che sia MC3 la parte che ha immesso il prodotto per prima sul mercato e che, quindi, a norma dell’art. 15 del Regolamento Europeo n. 305/2011, sia ritenuta a tutti gli effetti quale fabbricante del prodotto, come tale obbligata alle relative certificazioni prescritte per la commercializzazione ai sensi dell’art. 11 dello stesso Regolamento. Nel formulare tale principio, la Corte
d’Appello non ha fatto buon governo delle norme europee che individuano chi immette per primo un prodotto sul mercato. In tesi, sia il Reg. UE n. 305/2011, sia il precedente Reg. UE n. 765/2008, nonché l’ultimo Regolamento UE in materia di prodotto da costruzioni (entrato in vigore nel 2021) sia, infine, la Guida Blu della Commissione Europea considerano la fornitura di un prodotto come messa a disposizione sul mercato dell’Unione esclusivamente quando il prodotto è inteso per l’uso finale.
1.1. Il motivo è fondato per quanto di ragione.
1.2. Preliminarmente, deve essere disattesa la tesi, sostenuta in ricorso, per cui a RAGIONE_SOCIALE non potrebbero essere addossati obblighi di certificazione ex art. 15 reg. UE n. 305/2011, in quanto non responsabile della prima immissione sul mercato dei prodotti di cui è causa.
L’accordo intercorso tra le parti prevedeva la produzione, a condizioni economiche prestabilite, dei prodotti a marchio MC3 che il produttore RAGIONE_SOCIALE si impegnava a realizzare e vendere esclusivamente a MC3 ai fini della «messa a disposizione sul mercato» (così il Reg. UE 305/11 art. 2, comma 1, n. 16) a cura dell’acquirente, il quale avrebbe provveduto ad «immettere sul mercato» (Reg. UE 305/11 art. 2, comma 1, n. 17). Dove per «messa a disposizione sul mercato» l’art. 2, comma 1, n. 1) Reg. UE n. 765/2008 intende la fornitura di un prodotto per la distribuzione , il consumo o l’uso sul mercato comunitario nel corso di un’attività commerciale, a titolo oneroso o gratuito (sulla definizione di distributore, cfr. Cass. Sez. 2, Sentenza n. 32079 del 12/12/2024).
Dunque, non è in discussione che l’obbligo di certificazione spettasse all’acquirente TARGA_VEICOLO , per lo meno con riguardo alla responsabilità di natura amministrativa.
Tanto precisato, al fine di stabilire le rispettive responsabilità dell’acquirente e della venditrice in merito alla fornitura delle
certificazioni richieste dalla legge per le stufe, occorre ricostruire la normativa europea in materia di marcatura CE, abbinata alla commercializzazione dei prodotti da costruzione.
1.3. La disciplina relativa ai c.d. «prodotti da costruzione» era originariamente dettata, a livello europeo, dalla Direttiva 89/106/CEE, poi abrogata e sostituita dal Regolamento n. 305/2011, nel quale la precedente Direttiva è stata sostanzialmente trasfusa e razionalizzata.
Nel diritto interno, l’abrogata direttiva era stata recepita con il d.P.R. del 21 aprile 1993, n. 246 recante «Regolamento di attuazione della Direttiva 89/106 CEE relativa ai prodotti da costruzione»: anch’esso abrogato dal d.lgs. 16.06.2017, n. 106 di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 305/2011.
1.3.1. Il Reg. UE n. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2011 (condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione) tiene conto del Reg. n. 765/2008, nonché della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa ad un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti.
Per maggiore chiarezza espositiva, si riportano di seguito le disposizioni rilevanti del Reg. n. 305/11:
Art. 4 (Dichiarazione di prestazione), comma 1: «Quando un prodotto da costruzione rientra nell’ambito di applicazione di una norma armonizzata o è conforme a una valutazione tecnica europea rilasciata per il prodotto in questione, il fabbricante redige una dichiarazione di prestazione all’atto dell’immissione di tale prodotto sul mercato» . E’ il fabbricante che redige detta dichiarazione e assume la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla prestazione dichiarata (comma 3). Salve deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione ai sensi dell’ art. 5, comma 1, lett. da a) a c), nessuna applicabile al caso di specie.
Art. 8 (Principi generali e uso della marcatura CE), comma 2: «La marcatura CE è apposta solo sui prodotti da costruzione per i quali il fabbricante ha redatto una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6.
Se la dichiarazione di prestazione non è stata redatta dal fabbricante conformemente agli articoli 4 e 6, la marcatura CE non viene apposta.
Apponendo o facendo apporre la marcatura CE, i fabbricanti dichiarano di assumersi la responsabilità della conformità del prodotto da costruzione alla dichiarazione di prestazione, e della conformità a tutti i requisiti applicabili stabiliti nel presente regolamento e nella pertinente normativa di armonizzazione dell’Unione che prevedono la suddetta apposizione».
Art. 11 (Obblighi dei fabbricanti), comma 1: «I fabbricanti redigono una dichiarazione di prestazione conformemente agli articoli 4 e 6 e appongono la marcatura CE conformemente agli articoli 8 e 9.
Come base della dichiarazione di prestazione i fabbricanti redigono la documentazione tecnica descrivendo tutti gli elementi pertinenti relativi al richiesto sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione».
Art. 14 (obblighi del distributore), comma 1: «Quando mettono un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori esercitano la dovuta diligenza per rispettare i requisiti del presente regolamento.
Prima di mettere un prodotto da costruzione a disposizione sul mercato, i distributori assicurano che il prodotto, ove richiesto, rechi la marcatura CE e sia accompagnato dai documenti richiesti dal presente regolamento nonché da istruzioni e informazioni sulla sicurezza… ».
Art. 15 (Casi in cui gli obblighi dei fabbricanti si applicano agli importatori e ai distributori): «Un importatore o un distributore, se
immette un prodotto sul mercato con il proprio nome o marchio o modifica un prodotto da costruzione già immesso sul mercato in misura tale da poterne influenzare la conformità alla dichiarazione di prestazione, è considerato alla stregua di un fabbricante ai fini del presente regolamento ed è soggetto agli obblighi del fabbricante a norma dell’articolo 11».
Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento Europeo e del consiglio del 9 luglio 2008 disegna un quadro complessivo di regole e principi in materia di accreditamento e di vigilanza del mercato, al fine di «assicurare che i prodotti che beneficiano della libera circolazione dei beni all’interno della Comunità soddisfino requisiti che offrano un grado elevato di protezione di interessi pubblici come la salute e la sicurezza in generale, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro nonché la protezione dei consumatori, la protezione dell’ambiente e la si curezza pubblica» (considerando 1). Principi che trovano applicazione anche alla commercializzazione di prodotti da costruzione: v. considerando 9; art. 8, comma 1, Reg. n. 305/2011.
Infine, l ‘art. 30 del Reg. n. 765/2008, rubricato «Principi generali della marcatura CE» così dispone al comma 1: «La marcatura CE può essere apposta solo dal fabbricante o dal suo mandatario».
1.3.2. Dalla normativa sovranazionale sopra riportata si possono trarre le seguenti linee interpretative:
la dichiarazione di prestazione (della quale è rilasciata copia all’utilizzatore: art. 7 Reg. n. 305/2011) e l’apposizione d ella marcatura CE è obbligo gravante sul fabbricante;
-l’estensione degli obblighi gravanti sul fabbricante operata dall’art. 15 in capo al distributore (come anche all’importatore) non esonera quest’ultimo dal produrre l’una e l’altra (dichiarazione di prestazione e apposizione di marcatura CE), ma rende solidalmente responsabile il distributore (come l’importatore) rispetto ai controlli in ordine alla sussistenza delle certificazioni e alle relative sanzioni applicabili (v. Capo V d.lgs. n. 106/2017), a specificazione del più
generale dovere di diligenza e vigilanza imposto al distributore dal medesimo Regolamento.
Il fabbricante è, quindi, onerato dall’assolvimento di una serie di obblighi, per quanto qui di rilevanza: fornire la dichiarazione di prestazione e la documentazione tecnica, apporre materialmente la marcatura CE sul prodotto (su un’etichetta applicata al prodotto, sul suo imballaggio o sui documenti commerciali di accompagnamento), assicurare che lo stesso rechi un numero di tipo che consenta la sua identificazione.
1.4. Tornando al caso che ci occupa, spettava dunque alla fornitrice la consegna della documentazione tecnica di accompagnamento, sì da mettere in condizione l’acquirente/ distributrice di assolvere a sua volta agli obblighi imposti dall’art. 1 5 del Reg. n. 305/11.
Non si condivide, dunque, quanto affermato nella sentenza impugnata, ove si riconosce, per un verso, un obbligo in capo a fabbricante di fornire le certificazioni conformemente alla normativa europea qualora questi commercializzi le stufe con il proprio marchio , unitamente all’obbligo di redigere la dichiarazione di prestazione; per altro verso, si esclude che nel caso di specie il contratto prevedesse un obbligo in capo ad RAGIONE_SOCIALE di fornire anche le certificazioni dei prodotti necessarie per la distribuzione (v. sentenza p. 7, 4° – 5° capoverso).
1.4.1. Come viene in rilievo dalla normativa sopra riportata, il Regolamento Europeo non definisce gli obblighi del fabbricante in funzione dell’apposizione di mar chio proprio, salve le deroghe alla redazione della dichiarazione di prestazione previste tassativamente all’art. 5 , nessuna delle quali prevede l’apposizione di marchio altrui.
Quanto alla mancata espressa assunzione di obbligo contrattuale in tema di predisposizione della documentazione tecnica necessaria ai fini della certificazione: come osservato anche da attenta dottrina, la normativa europea direttamente efficace, come nel caso del
Regolamento, entra nel novero delle fonti di integrazione del contratto previste dall’art. 1374 cod. civ., vincolando le parti -nel caso di specie, ad assumere gli obblighi di legge in materia di documentazione ai fini della certificazione – a prescindere da espressa pattuizione in tal senso.
1.5. Il mancato assolvimento dei predetti obblighi imposti al fabbricante dalla normativa eurocomunitaria deve essere comunque coordinato con le norme generali interne dettate dal codice civile, occorrendo accertare, in concreto, se ricorrono o meno i presupposti per la risoluzione dovuta all’ inadempimento della fornitrice (v., con riferimento alla denominazione ed etichettatura nella compravendita di prodotti tessili: Sez. 2, Sentenza n. 21855 del 15/10/2014, Rv. 632610 – 01)
La sentenza impugnata merita, pertanto, di essere cassata in parte qua , spettando al giudice del rinvio verificare l’inadempimento di RAGIONE_SOCIALE, e la sua gravità (sull ‘esclusione della scarsa importanza dell’inadempimento in tema di fornitura di beni mobili non accompagnati dal certificato di qualità, cfr. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29450 del 24/10/2023, Rv. 669204 – 01) rispetto agli obblighi comunitari in materia di commercializzazione dei prodotti da costruzione.
Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e dell’art. 1362 cod. civ. in relazione all’art. 360 n. 5) cod. proc. civ. MC3, difatti, ha dedotto che gli obblighi di certificazione dei prodotti forniti da RAGIONE_SOCIALE incombevano su quest’ultima, oltre che per la normativa europea, anche per espressa convenzione contrattuale intercorsa tra le parti. In effetti, l’obbligo di fornire le certificazioni in capo ad RAGIONE_SOCIALE risulta inequivocabilmente dalla dichiarazione, contenuta in una mail , in cui la stessa ha espressamente precisato che «Se per ragioni di certificazioni dobbiamo omettere il nome Heatwell, lasciamo solo il vostro nome e indirizzo … ». Poiché RAGIONE_SOCIALE
non ha mai risposto a tale comunicazione, ne consegue che essa si era contrattualmente obbligata a fornire le certificazioni.
2.1. Avendo il Collegio accolto il primo motivo, il secondo si dichiara assorbito.
Il Collegio accoglie il primo motivo del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla medesima Corte d’Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d’Appello di Milano in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile, il 5 giugno 2025.
La Relatrice NOME COGNOME
La Presidente NOME COGNOME