Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 2208 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 2208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/02/2026
ORDINANZA
sul ricorso 20396-2022 proposto da
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura conferita in calce al ricorso, dall’avvocato COGNOME NOME ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, in ROMA, INDIRIZZO
-ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, anche quale procuratore speciale della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso, dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME , con domicilio eletto presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto, in ROMA, INDIRIZZO
-controricorrente –
R.G.N. 20396/2022
COGNOME.
Rep.
C.C. 22/10/2025
giurisdizione Obblighi contributivi. Applicabilità dell’art. 14 della legge n. 689 del 1981.
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato – per la cassazione della sentenza n. 396 del 2022 della CORTE D’APPELLO DI BARI, depositata il 17 marzo 2022 (R.G.N. 555/2019). Udita la relazione della causa, svolta nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e, in riforma della pronuncia del Tribunale della medesima sede, ha respinto l’opposizione proposta dal signor NOME COGNOME contro il verbale unico di accertamento e notificazione de ll’11 giugno 2013 e contro l’avviso di addebito del 9 giugno 2014, emesso dall’Istituto per la complessiva somma di Euro 48.439,53 a titolo di contributi non corrisposti da giugno 2008 a marzo 2013. Le omissioni attengono «sia al mancato aggiornamento delle retribuzioni tabellari secondo le scadenze della contrattazione integrativa, sia alla registrazione di giornate di assenza per ferie e permessi dei dipendenti in numero superiore a quello previsto dal CCNL» (pagina 2 della sentenza d’appello).
A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’Istituto, per la notifica del verbale di accertamento, non è obbligato all’osservanza del termine di novanta giorni prescritto dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, per le sole sanzioni amministrative. Il verbale, pertanto, può essere esaminato dal giudice e, nel caso di specie, «attesta e comprova le violazioni e irregolarità contributive commesse dall’azienda» (pagina 6 della sentenza impugnata), peraltro contestate in maniera generica, senza addurre le cause di sospensione tipizzate, nel settore dell’edilizia, dall’art. 29 del
decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341.
Dev’essere confermato, per contro , l’annullamento dell’avviso bonario dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in quanto l’ente impositore non ha interposto gravame.
-Contro la sentenza d’appello il signor NOME COGNOME ricorre per cassazione, formulando un motivo di censura.
-L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso .
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha svolto in questa sede attività difensiva.
-Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio.
-Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni scritte.
-All’esito della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
RAGIONI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto» (art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689), che impongono di notificare entro il termine di novanta giorni gli estremi della violazione, in ossequio al «principio di ragionevolezza della durata dell’accertamento ispettivo». Avrebbe , dunque, errato la sentenza d’appello nell’escludere che la mancata notifica del verbale unico di accertamento nel termine di nov anta giorni estingua l’obbligazione pecuniaria.
-Le censure non sono fondate.
2.1. -Giova premettere che il giudizio verte sull’inadempimento degli obblighi contributivi per il periodo da giugno 2008 a marzo 2013, inadempimento che non è controverso, come anche il controricorrente evidenzia.
Nel caso di specie, non viene in rilievo l’irrogazione delle sanzioni amministrative e non è, dunque, pertinente il richiamo alla disciplina dettata, a tale riguardo, dalla legge n. 689 del 1981.
Né si rivela decisivo il generico richiamo alle fonti interne dell’I stituto sulla diversa vicenda della depenalizzazione (decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8).
2.2. -Nel negare l’applicabilità della legge n. 689 del 1981 ai giudizi attinenti alla sussistenza degli obblighi contributivi, la sentenza impugnata è conforme ai princìpi di diritto oramai consolidati nella giurisprudenza di questa Corte e puntualmente menzionati nel controricorso (pagina 2).
2.3. -Il particolare procedimento previsto dalla legge n. 689 del 1981 per l’irrogazione delle sanzioni amministrative e i requisiti di legittimità e di efficacia del relativo provvedimento non si attagliano alla richiesta di adempimento delle obbligazioni previdenziali (da ultimo, Cass., sez. VI-L, 23 giugno 2022, n. 20301, punto 10 del Considerato ) e alla pretesa concernente i contributi e gli accessori (Cass., sez. lav., 22 maggio 2004, n. 9863), quale è quella specificamente dedotta in causa.
Né la validità della riscossione dei crediti previdenziali, assoggettata a regole peculiari, è subordinata a un prodromico avviso di accertamento, come avviene nella disciplina generale che l’art. 14 della legge n. 689 del 1981 delinea per le sanzioni amministrative (Cass., sez. lav., 10 febbraio 2009, n. 3269) e che l’odierno ricorrente richiama a supporto delle doglianze.
2.4. -Da tali princìpi, ribaditi a più riprese da questa Corte, non vi sono ragioni di discostarsi e il ricorso non enuncia argomenti che inducano a rimeditare l’orientamento citato.
-I rilievi illustrati inducono, in definitiva, a respingere il ricorso.
-Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo a favore del controricorrente, alla stregua del valore della controversia e dell’attività processuale svolta.
Le spese, invece, non devono essere regolate nel rapporto con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, che non si è difeso in questa sede.
5. -L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315).
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, in Euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1bis dell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Quarta Sezione civile del 22 ottobre 2025.
La Presidente
NOME COGNOME