Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26880 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26880 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 428/2024 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO. , presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all ‘ avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE).
– Ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l ‘A vvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende ex lege.
– Controricorrente –
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’ appello di RAGIONE_SOCIALE n. 3607/2023 depositata il 18/05/2023.
Udita la relazione svolta dal Consigliere NOME COGNOME nella camera di consiglio del l’08 ottobre 2024.
SANZIONI AMMINISTRATIVE
Rilevato che:
con ricorso ex art. 6 d.lgs. n. 150 del 2011, il AVV_NOTAIO ha proposto opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 401533/A, emesso dal RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), il 1°/06/2018, che gli irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 38.187, per avere omesso di segnalare tempestivamente all’U.I.F. RAGIONE_SOCIALEa Banca d’Italia, in violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 d.lgs. n. 231 del 2007 (attuale art. 35, come modificato e integrato dal d.lgs. n. 90 del 2017) sei operazioni sospette (compravendite immobiliari) per le quali il AVV_NOTAIO aveva reso la propria prestazione professionale in violazione RAGIONE_SOCIALEa normativa antiriciclaggio.
Il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, nella resistenza del MEF, con sentenza n. 17851/2020, in parziale accoglimento del ricorso, ha ridotto la sanzione dal 10% a l 5% RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEa violazione.
La Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE ha respinto all’appello principale del AVV_NOTAIO e, in accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘appello incidentale del MEF, ha riportato la sanzione all’importo iniziale di euro 38.187.
Questo, in breve, il percorso argomentativo RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale:
(i) la contestazione riguarda sei compravendite immobiliari, stipulate dal 20/12/2013 al 02/02/2015 ai rogiti del AVV_NOTAIO, ‘sospette’ in ragione del fatto che, in base alle dichiarazioni dei contraenti, il prezzo sarebbe stato pagato (in tutto o in parte, a seconda dei diversi contratti) con modalità non meglio precisate prima del rogito e prima del 04/07/2006;
(ii) il comma 22 RAGIONE_SOCIALE ‘ art 35 del d.l. n. 223 del 2006 (cd. decreto COGNOME) testualmente recita: «all ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa cessione RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile, anche se assoggettata ad Iva, le parti hanno l ‘ obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante
l ‘ indicazione analitica RAGIONE_SOCIALEa modalità di pagamento del corrispettivo», ma non è in discussione che già prima RAGIONE_SOCIALE ‘ entrata in vigore del d.l. n. 223/2006 le modalità di pagamento del corrispettivo potevano ingenerare dubbi di ‘ legittimità ‘ rispetto alla normativa dettata in materia di lotta al riciclaggio con conseguente obbligo di segnalazione da parte del AVV_NOTAIO, quale professionista in grado, per la funzione che esercita, di ricollegare passaggi di denaro rilevanti.
Nella specie le compravendite sono avvenute tra gli anni 2013 e 2015 in pieno vigore del menzionato articolo 35 e degli obblighi di indicazione analitica RAGIONE_SOCIALEe modalità di pagamento del corrispettivo per cui il richiamo a modalità di pagamento non meglio precisate, (pagamento risalenti a) molto prima RAGIONE_SOCIALEa data del rogito e prima del 4 luglio 2006, data di emissione del d.l. 223/06, era sicuro indice di sospetto RAGIONE_SOCIALEa ‘ non normalità ‘ RAGIONE_SOCIALEe operazioni che richiedevano un approfondimento e la relativa segnalazione;
(iii) quanto alla misura RAGIONE_SOCIALEa sanzione, la gravità RAGIONE_SOCIALEa condotta deriva dalla complessiva superficialità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni compiute dal AVV_NOTAIO, nonché dall ‘ assenza di approfondimenti degli evidenziati elementi di criticità. Inoltre, si è in presenza di violazioni plurime in quanto l ‘ omessa segnalazione di operazioni sospette riguardava sei compravendite immobiliari. Sicché non va accolta la richiesta RAGIONE_SOCIALEa parte privata di ridurre la sanzione a euro 3.000, mentre è meritevole di accoglimento l’appello incidentale del MEF che ha chiesto di riportare la pena pecuniaria alla misura iniziale di euro 38.187, trattandosi, come detto, di violazione qualificata ai sensi RAGIONE_SOCIALE ‘ art 58, comma 2 , e RAGIONE_SOCIALE‘a rt. 69, comma 1, del vigente d.lgs. n. 231/2007;
(iv) in punto di liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese del giudizio, è corretta l’applicazione da parte del Tribunale, RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 bis disp. att. c.p.c. alla luce RAGIONE_SOCIALE‘attuale quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 65 d.lgs. n. 231 del 2007, come novellato dal d.lgs. n. 90 del 2017;
il AVV_NOTAIO ha proposto ricorso, con tre motivi, illustrati da memoria, per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata.
Il MEF ha resistito con controricorso.
Considerato che:
il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 ( ora, art. 35) d.lgs. n. 231 del 2007, RAGIONE_SOCIALE‘art. 35, comma 22, d.l. n. 223 del 2006, e RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 d.lgs. n. 231 del 2007.
Il ricorrente addebita alla RAGIONE_SOCIALE di avere ‘sbrigativamente’ sussunto le sei compravendite in questione nell’alveo RAGIONE_SOCIALEe cd. operazioni sospette secondo la normativa antiriciclaggio, mediante una strumentale commistione con la normativa sulla tracciabilità dei pagamenti di cui al comma 22 RAGIONE_SOCIALE‘art. 35 d.l. n. 223 del 2006.
Si argomenta che, in realtà, non è configurabile alcuna responsabilità del AVV_NOTAIO in quanto dette compravendite non possiedono (cfr. pag. 11 del ricorso) «caratteristiche tali da ingenerare un giudizio di sospettosità ex art. 41 né evidenziano alcun profilo di anomalia ricollegabile alla disciplina antiriciclaggio».
Da una diversa angolazione, si deduce che né il decreto sanzionatorio né la decisione del giudice d’appello adombrano, sia pure in astratto, una qualche illiceità RAGIONE_SOCIALE‘operazione che il AVV_NOTAIO avrebbe dovuto ipotizzare al momento RAGIONE_SOCIALEa stipula dei contratti di compravendita e, ancora, che non è indicato alcun elemento che avrebbe dovuto indurre il sospetto circa la provenienza del prezzo dai reati di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p.
1.1 il motivo è infondato;
1.2. il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 41 d.lgs. 21/11/2007 n. 231 (‘ Attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione RAGIONE_SOCIALE ‘ utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi
di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione ‘) (cd. decreto antiriciclaggio), nella versione ratione temporis vigente, dispone che: «I soggetti indicati negli articoli 10, comma 2, 11, 12 , 13 e 14 inviano alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Il sospetto è desunto dalle caratteristiche, entità, natura RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione RAGIONE_SOCIALEe funzioni esercitate, tenuto conto anche RAGIONE_SOCIALEa capacità economica e RAGIONE_SOCIALE ‘ attività svolta dal soggetto cui è riferita, in base agli elementi a disposizione dei segnalanti, acquisiti nell ‘ ambito RAGIONE_SOCIALE ‘ attività svolta ovvero a seguito del conferimento di un incarico ».
L’art. 35 (‘Misure di contrasto RAGIONE_SOCIALE‘ evasione e RAGIONE_SOCIALE ‘ elusione fiscale’), comma 22, d.l. 4 luglio 2006 n. 223 (‘Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione RAGIONE_SOCIALEa spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all ‘ evasione fiscale ‘), in vigore dal 04/07/2006, prevede che: «All ‘ atto RAGIONE_SOCIALEa cessione RAGIONE_SOCIALE ‘ immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l ‘ obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l ‘ indicazione analitica RAGIONE_SOCIALEe modalità di pagamento del corrispettivo »;
1.3. così delineate le norme di riferimento, rileva la Corte che la RAGIONE_SOCIALE, attenendosi al dato normativo, alla stregua di un apprezzamento discrezionale RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta, che sfugge al sindacato di legittimità demandato alla RAGIONE_SOCIALE., ha stabilito che le sei compravendite individuate dalla RAGIONE_SOCIALE Finanza, concluse tra la fine del 2013 e l’inizio del 2015, in piena vigenza del cd. decreto
COGNOME, con l’indicazione in ciascun rogito che il prezzo era stato pagato con modalità non meglio precisate e prima del 4 luglio 2006 (ossia tra i sei e i nove anni antecedenti l’atto traslativo), erano operazioni anomale e sospette che imponevano al AVV_NOTAIO la segnalazione all’RAGIONE_SOCIALE.
La valutazione del giudice di merito – fondata sulla macroscopica anomalia RAGIONE_SOCIALEa mancata indicazione, nelle sei operazioni di compravendita, RAGIONE_SOCIALEe modalità di pagamento del prezzo e nella dichiarazione degli stipulanti che il prezzo era stato pagato fuori RAGIONE_SOCIALE‘atto e molti anni prima di esso – trova riscontro nelle Linee COGNOME in materia di adeguata verifica RAGIONE_SOCIALEa clientela, approvate dal RAGIONE_SOCIALE nella seduta del 4 aprile 2014.
Il deliberato del CNN Sezione II (‘E lementi per la valutazione del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ‘) – con riferimento agli obblighi di adeguata verifica posti dal decreto antiriciclaggio a carico dei notai, evidenzia che la normativa antiriciclaggio «prevede che il professionista deve essere in grado di dimostrare che nello svolgimento RAGIONE_SOCIALEa sua attività adotta misure adeguate all ‘ entità del rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. In caso di anomalie emerse in sede di adeguata verifica, in via cautelare, è opportuno che il AVV_NOTAIO conservi traccia scritta RAGIONE_SOCIALE ‘ iter logico che lo ha indotto a ritenere non sussistenti i presupposti per la segnalazione di operazione sospetta alla RAGIONE_SOCIALE. Tale cautela, in caso di controllo ispettivo, anche a distanza di tempo, potrebbe agevolare la dimostrazione RAGIONE_SOCIALEa diligenza osservata dal AVV_NOTAIO nell ‘ assolvimento RAGIONE_SOCIALE ‘ obbligo di adeguata verifica».
Le Linee COGNOME (Sezione III. ‘ I criteri generali di valutazione del rischio ‘) aggiungono che, n ella valutazione del rischio associato al tipo di cliente, rapporto, operazione, prestazione professionale,
prodotto o transazione, il AVV_NOTAIO tiene conto di determinati criteri soggettivi e oggettivi riscontrabili nell ‘ esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione, ivi compreso: «c) omportamento tenuto al momento del compimento RAGIONE_SOCIALE‘operazione o RAGIONE_SOCIALE‘instaurazione del rapporto continuativo o RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale È rilevante la ritrosia del cliente a fornire informazioni ovvero l ‘ indicazione di dati incompleti o erronei modalità di pagamento utilizzate »;
1.4. privo di fondamento è anche il rilievo del ricorrente secondo cui né in sede amministrativa né in giudizio sarebbero stati indicati gli elementi che avrebbero dovuto indurre il AVV_NOTAIO a sospettare che il prezzo RAGIONE_SOCIALEe compravendite anomale provenisse da uno dei delitti di cui agli artt. 648 bis e 648 ter c.p. (riciclaggio; impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita).
Le misure di cui al decreto antiriciclaggio (cfr. art. 3) si fondano sulla collaborazione attiva da parte dei destinatari (compresi i notai) RAGIONE_SOCIALEe disposizioni in esso previste, i quali adottano idonei e appropriati sistemi e procedure in materia di obblighi di adeguata verifica RAGIONE_SOCIALEa clientela, di segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette, di conservazione dei documenti, di controllo interno, di valutazione e di gestione del rischio, di garanzia RAGIONE_SOCIALE ‘ osservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni pertinenti e di comunicazione per prevenire e impedire la realizzazione di operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.
Posto che questa è ratio RAGIONE_SOCIALEa normativa, entrando in medias res , è chiaro che l’obbligo di segnalazione a carico del AVV_NOTAIO scatta in presenza di operazioni sospette e anomale in base ai parametri oggettivi o soggettivi indicati dal decreto antiriciclaggio e che, al contrario di quanto prospetta il ricorrente, l’obbligo di segnalazione non presuppone che il AVV_NOTAIO abbia acquisito e che comunque sia in
possesso di indizi circa la provenienza del prezzo RAGIONE_SOCIALEa compravendita da delitti di riciclaggio.
Considerazione, questa, in linea con la giurisprudenza sezionale (Cass. n. 1798/2024; in termini, Cass. n. 24396/2024) che, con riferimento all’analoga fattispecie degli obblighi di segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette a carico dei funzionari degli istituti di credito, ha anche avuto modo di precisare che « la segnalazione RAGIONE_SOCIALE‘operazione sospetta ha la funzione di mero filtro, attraverso il quale l’RAGIONE_SOCIALE esercita sul fatto un’ulteriore attività di approfondimento, che può anche concludersi, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 4, lettera f), D.L. n. 143 del 1991, con un’archiviazione in via amministrativa, prima di qualsiasi indagine di polizia giudiziaria (cfr. Cass. n. 20647/2018, Cass. n. 9312/2007)»;
il secondo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 58 d.lgs. n. 90 del 2017 (applicabile ex art. 69 del novellato d.lgs. n. 231 del 2007), nonché degli artt. 67 e 68 d.lgs. n. 231 del 2007.
Il ricorrente lamenta che, nel l’atto di appello, aveva messo in risalto che, mentre l’art. 57, comma 4, d.lgs. n. 231 del 2007 prevede l’applicazione di una sanzione dall’1 al 40% RAGIONE_SOCIALE‘importo RAGIONE_SOCIALEe operazioni non segnalate, l’art. 58 d.lgs. n. 90 del 2017 è più favorevole in quanto prevede una sanzione pecuniaria base di euro 3.000, per le omissioni non connotate da gravità.
Ascrive, quindi, alla RAGIONE_SOCIALE di avere applicato la norma meno favorevole (art. 58 comma 2 del novellato d.lgs. n. 231 del 2007) sul presupposto, inesistente, RAGIONE_SOCIALEa gravità e pluralità RAGIONE_SOCIALEe violazioni;
2.1. il motivo è infondato;
2.2. l’a rt. 58 (Inosservanza RAGIONE_SOCIALEe disposizioni relative all ‘ obbligo di segnalazione RAGIONE_SOCIALEe operazioni sospette) d.lgs. n. 231 del 2007, come
modificato dall’art. 5 comma 2 d.lgs. n. 90 del 2017, così dispone: «1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall ‘ articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravità RAGIONE_SOCIALEa violazione è determinata anche tenuto conto:
RAGIONE_SOCIALE ‘ intensità e del grado RAGIONE_SOCIALE ‘ elemento soggettivo, anche avuto riguardo all ‘ ascrivibilità, in tutto o in parte, RAGIONE_SOCIALEa violazione alla carenza, all ‘ incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
del grado di collaborazione con le autorità di cui all ‘ articolo 21, comma 2, lettera a);
RAGIONE_SOCIALEa rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione e al grado RAGIONE_SOCIALEa sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
RAGIONE_SOCIALEa reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessità organizzativa e all ‘ operatività del soggetto obbligato».
Il precedente regime sanzionatorio era previsto dall’art. 57 del decreto antiriciclaggio, il cui quarto comma così recita: «Salvo che il fatto costituisca reato, l ‘ omessa segnalazione di operazioni sospette è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria dall ‘ 1 per cento al 40 per cento RAGIONE_SOCIALE ‘ importo RAGIONE_SOCIALE ‘ operazione non segnalata » ;
2.3. la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, senza escludere l’ ipotetica applicazione RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens , ancora una volta con una valutazione basata sulle circostanze del caso concreto, incensurabile in cassazione (se non per
il vizio strutturale RAGIONE_SOCIALEa motivazione RAGIONE_SOCIALEa decisione, nella specie non dedotto) non ha ravvisato i presupposti per l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione di euro 3.000 di cui al primo comma RAGIONE_SOCIALE‘articolo 58 novellato, invocata dal AVV_NOTAIO, trattandosi (cfr. pag. 6 RAGIONE_SOCIALEa sentenza) di violazioni ‘ gravi ‘ – per la ‘complessiva superficialità RAGIONE_SOCIALEe valutazioni compiute dal AVV_NOTAIO‘ e per ‘l’assenza di approfondimento degli evidenti elementi di criticità’ -e ‘ plurime ‘ , dato che le operazioni sospette, non segnalate, erano sei compravendite immobiliari, stipulate nel segmento temporale dal 20/12/2013 al 02/02/2015.
Donde la rideterminazione, da parte RAGIONE_SOCIALEa Corte distrettuale, in accoglimento del motivo di appello incidentale del MEF, RAGIONE_SOCIALEa sanzione pecuniaria nella misura di euro 38.187, pari al 10% RAGIONE_SOCIALE‘importo complessivo (euro 381.869,76) RAGIONE_SOCIALEe sei operazioni sospette, come stabilito dal previgente articolo 57, sanzione che, per altro, s’inscrive entro la cornice edittale del l’art. 58 novellato che, come su accennato, al secondo comma, fissa la pena pecuniaria da un minimo di euro 30.000 a un massimo di euro 300.000.
D’altra parte, come ricorda Cass. n. 24396/2024, questa Corte ha già avuto occasione di chiarire che, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie, il giudice, nel caso di contestazione RAGIONE_SOCIALEa misure RAGIONE_SOCIALEe stesse, è autonomamente chiamato a controllarne la rispondenza alle previsioni di legge: non è chiamato a controllare la motivazione RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza-ingiunzione, ma a determinare la sanzione entro i limiti edittali previsti, allo scopo di commisurarla all ‘ effettiva gravità del fatto concreto, desumendola globalmente dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella
determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dall ‘ art. 11 RAGIONE_SOCIALEa legge n. 689 del 1981 (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11481 del 15/06/2020, Rv. 658267 -01; Cass, Sez. 2, Sentenza n. 6778 del 02/04/2015, Rv. 634747 – 01);
2.4. nella memoria depositata in limin e, il ricorrente invoca l’applicazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva n. 2024/1640/UE del 31 maggio 2024 (‘ relativa ai meccanismi che gli Stati membri devono istituire per prevenire l ‘ uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica la direttiva (UE) 2019/1937, e modifica e abroga la direttiva (UE) 2015/849 ‘) che, secondo la sua prospettazione, avrebbe limitato l’applicabilità RAGIONE_SOCIALEa sanzione amministrativa pecuniaria alle violazioni ‘sufficientemente gravi’ , e si duole che il legislatore italiano non abbia pienamente attuato la normativa unionale sia per l’ampiezza RAGIONE_SOCIALEa forbice edittale prevista dal citato art. 58, sia perché resta affidato alla sola amministrazione finanziaria il potere (a suo giudizio eccessivo, se non arbitrario) di determinazione RAGIONE_SOCIALEa sanzione.
L’argomento collide co n la normativa interna ed europea.
Da una parte, l’ ampio spettro RAGIONE_SOCIALEa pena pecuniaria edittale di cui all’ art. 58, consente alla pubblica amministrazione -e, in caso di opposizione, al giudice – di commisurare la sanzione all’effettiva gravità RAGIONE_SOCIALE‘illecito , nel rispetto del principio di proporzionalità e RAGIONE_SOCIALEa normativa sovranazionale.
Dall’altr a, l’art. 55 (‘Sanzioni pecuniarie’) , par. 1, RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2024/1640 stabilisce che: «Gli Stati membri provvedono affinché ai soggetti obbligati siano imposte sanzioni pecuniarie per violazioni gravi, ripetute o sistematiche, commesse intenzionalmente o per negligenza, degli obblighi di cui alle disposizioni del regolamento (UE) 2024/1624 indicate di seguito» e, al par. 2, aggiunge: «Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi di cui al paragrafo 1, primo
comma, le sanzioni pecuniarie massime che possono essere imposte ammontino almeno all ‘ importo più elevato tra il doppio RAGIONE_SOCIALE ‘ importo del beneficio derivante dalla violazione, se tale beneficio può essere determinato, e 1.000.000 EUR»;
il terzo motivo denuncia, in primo luogo, che il giudice d’appello ha liquidato euro 4.000, oltre accessori, a titolo di spese a favore del RAGIONE_SOCIALE, là dove, se non fosse incorso in violazioni di legge, avrebbe dovuto accogliere l’appello RAGIONE_SOCIALEa parte privata e condannare il ministero alle spese; in secondo luogo, che la RAGIONE_SOCIALE, disattendendo un motivo di appello principale, ha confermato la condanna del AVV_NOTAIO alle spese di primo grado, in applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 152 bis disp. att. c.p.c., benché l’appellante avesse dedotto che al RAGIONE_SOCIALE, che in primo grado era stato assistito da un proprio funzionario delegato, non potevano essere attribuiti i compensi di avvocato. Da un altro punto di vista, si sottolinea che la condanna alle spese del giudizio non può essere basata sull’art. 152 bis citato (nella parte in cui prevede la liquidazione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali a favore RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni, assistite in giudizio da propri dipendenti, in misura pari al compenso spettante agli avvocato ridotto del venti per cento) poiché la disposizione si attaglia esclusivamente alle controversie (diverse, quanto a tipologia, dalla presente causa) di lavoro e previdenziali;
3.1. il motivo, nella sua duplice articolazione, è infondato;
3.2. il primo rilievo critico è carente di autonomia poiché non si appunta contro l’erroneità RAGIONE_SOCIALEa decisione RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in punto di spese e si limita ad auspicarne la cassazione, quale effetto RAGIONE_SOCIALEa ravvisata (ma insussistente) fondatezza RAGIONE_SOCIALE‘appello e (appunto) del ricorso per cassazione;
3.3. il secondo rilievo critico non si confronta con il chiaro tenore del secondo periodo del quinto comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 65 d.lgs. n. 231/2007
(novellato), correttamente richiamato e applicato dalla RAGIONE_SOCIALE -che ha confermato la statuizione sulle spese del Tribunale che, a sua volta, aveva liquidato al MEF le spese del giudizio in euro 2.300, a titolo di compenso di avvocato -, in base al quale «i applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all ‘ articolo 152-bis RAGIONE_SOCIALEe disposizioni per l ‘ attuazione del codice di procedura civile e le spese liquidate, in favore RAGIONE_SOCIALE ‘ amministrazione, affluiscono ai fondi destinati all’incentivazione del personale dipendente».
L’ art. 152 bis disp. att. c.p.c. prevede che, nelle liquidazioni RAGIONE_SOCIALEe spese processuali, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 91 c.p.c. , a favore RAGIONE_SOCIALEe pubbliche amministrazioni che siano assistite da propri dipendenti sia riconosciuto il compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento;
in conclusione, il ricorso va respinto;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza;
a i sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, si dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in euro 3.500,00 per compenso, oltre al rimborso RAGIONE_SOCIALEe spese prenotate a debito.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002, dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in RAGIONE_SOCIALE, in data 08 ottobre 2024, nella camera di