SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1264 2025 – N. R.G. 00000731 2022 DEPOSITO MINUTA 12 07 2025  PUBBLICAZIONE 12 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO  NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
(C.F. ), con  il patrocinio  dell’avv. AVV_NOTAIO NOME e dell’avv. COGNOME NOME ( ) MERO DOMICILIATARIO – INDIRIZZO; , elettivamente domiciliato in C/O AVV.  AVV_NOTAIO  COGNOME  –  INDIRIZZO    BOLOGNApresso  il  difensore  avv. COGNOME NOME CP_1 C.F._1 C.F._2
(C.F. ), con  il  patrocinio  dell’avv.  AVV_NOTAIO NOME e dell’avv. COGNOME NOME ( ) MERO DOMICILIATARIO – INDIRIZZO; , elettivamente domiciliato in INDIRIZZOO INDIRIZZO    BOLOGNApresso  il  difensore  avv.  COGNOME NOME Parte_1 C.F._3 C.F._2
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME NOME e dell’avv. , elettivamente  domiciliato  in INDIRIZZO EMILIApresso il difensore avv. COGNOME NOME CP_2 P.IVA_1
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 441/2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il 6.4.2022 Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma già deducendo quanto segue: in data 24.10.2014 essi, coniugi, avevano acquistato da una filiale di in Parma delle obbligazioni subordinate emesse da per la somma complessiva di € 49.531,27; la banca non aveva consegnato loro il ‘Documento sui Rischi generali dell’investimento’, in violazione dell’art. 27 della Delibera Consob 16190/2007; le obbligazioni acquistate non avrebbero potuto essere loro vendute, in quanto alienabili solo a investitori istituzionali e non alla ‘clientela RAGIONE_SOCIALE‘ . Pertanto, chiedevano: in via principale, la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., stante l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto, del contratto avente ad oggetto l’acquisto delle obbligazioni subordinate emesse da CP_1 Parte_1 […] CP_2 Controparte_3 […] Controparte_3 […] Controparte_4 Controparte_4
per complessivi € 49.531,27, stipulato in data 24.10.2014 con ; in via subordinata, la condanna di al risarcimento ‘di tutti i danni patiti e patiendi dai signori e a causa dei fatti di cui in premesse, danni tutti pari ad €. 49.531,27=, salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; per l’effetto: dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori e della somma di €. 49.531,27=, salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di condanna risarcitoria’ . […] CP_2 CP_2 CP_1 […] Pt_1 CP_2 CP_1 Parte_1
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di condanna alla restituzione di somme o al risarcimento dei danni pretesi dagli attori, di determinare il quantum degli importi e del danno risarcibile sottraendo dalle somme investite quelle incassate dai ricorrenti per la disponibilità dei titoli. Domandava, altresì, la condanna degli attori alla restituzione dei titoli e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e al pagamento in favore dell’istituto di credito di un’ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c. CP_2
3. In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e ponevano a fondamento delle proprie pretese l’ulteriore deduzione, secondo cui difettava ‘l’assunzione del Profilo di Rischio’ richiesto dalla normativa di attuazione della Direttiva Mifid. CP_1 Parte_1
4. Il  Tribunale  di  Parma  così  statuiva: ‘P.Q.M.  Definitivamente  decidendo  Rigetta  la  domanda proposta da ed –  Condanna ed al  pagamento delle spese processuali che liquida in E. 5534 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CP A’. CP_1 Parte_1 CP_1 Parte_1
5. Il Tribunale di Parma riteneva che: la doglianza relativa alla violazione dell’art. 27 della Delibera Consob 16190/2007 per la mancata consegna del documento informativo generale sui servizi finanziari fosse evidentemente infondata, in quanto tale documento era stato prodotto da ed era ivi apposta la sottoscrizione degli attori; era totalmente generica l’allegazione degli attori, per cui le obbligazioni acquistate da e non sarebbero state alienabili alla ‘ clientela RAGIONE_SOCIALE ‘ (con la conseguenza della pretesa nullità ex art. 1418 c.c. per impossibilità dell’oggetto), in quanto non era stata effettuata alcuna specificazione relativa alle norme che erano state ipoteticamente violate. In ogni caso, aveva documentato che le obbligazioni acquistate dagli attori erano state emesse nel 2007 con regolare prospetto e questo costituiva prova che fossero state alienate alla clientela mediante il servizio di negoziazione, previo acquisto sul mercato; con riferimento alla doglianza, sollevata in memoria 183, co. 6, n. 1 c.p.c., per cui era stata lamentata la mancata produzione dei questionari per la profilazione dei clienti, la documentazione era stata prodotta nella successiva difesa. CP_2 CP_1 Parte_1 CP_2
6. Proponevano appello e rassegnando le seguenti conclusioni: ‘Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 441/2022, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c.: · IN VIA PRINCIP ALE: dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c., stante l’impossibilità e/o l’illiceità del suo oggetto, del contratto avente ad oggetto obbligazioni subordinate, emesse dalla per complessivi €. 49.531,27=, stipulato in data 24 ottobre 2014 dai signori e con la · IN VIA SUBORDINATA: dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai signori e a causa dei fatti si cui in premesse, danni tutti pari a €. 49.531,27=, salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; · PER L’EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori e della somma di €. 49.531,27=, salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di condanna risarcitoria. Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.’ CP_1 Parte_1 Controparte_4 CP_1 Parte_1 […] CP_2 Controparte_2 CP_1 Parte_1 Controparte_2 CP_1 Parte_1
7. Con il primo motivo di appello e censuravano la sentenza impugnata per ‘Inadempimento costituito dal fatto che si trattava di obbligazioni non alienabili alla clientela RAGIONE_SOCIALE‘. Secondo parte appellante, il Tribunale di Parma avrebbe errato: nel ritenere ‘ l’allegazione del tutto generica, per non essere stata svolta alcuna specificazione relativa alla normativa contravvenuta.’ ; nel ritenere la alienabilità dei titoli mediante il servizio di negoziazione in forza della emissione delle obbligazioni per cui è causa, ‘Upper/Lower Tier 1’ , nel 2007 con un regolare prospetto. e affermavano che le obbligazioni subordinate emesse da da loro acquistate per complessivi € 49.531,27 erano alienabili esclusivamente ad investitori istituzionali e non a soggetti come loro, secondo quanto previsto nel parere ‘Regole Mifid per operatori che collocano strumenti complessi’ emesso dall’ e dall’art. 44, co. 1, lett. c del Regolamento Intermediari n. 16190/07, il quale ‘ esclude la CP_1 Parte_1 CP_1 Parte_1 Controparte_4 CP_5
negoziazione  delle  obbligazioni  subordinate  in  modalità  Execution  Only,  in  quanto  implica  per l’investitore una potenziale passività che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento. ‘. Pertanto, secondo  l’appellante, ‘era  questo  un  motivo  per  ravvisare  la  nullità  ex  art.  1418  c.c.’, in  quanto trattasi di un oggetto impossibile ‘o, comunque, non alienabile a tutti’ , o, diversamente opinando, di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
8. Con il secondo motivo di appello e censuravano la sentenza impugnata per ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 42 Reg. Intermediari n. 16190/07’. Gli appellanti deducevano che ‘avrebbero dovuto essere informati e, versandosi al cospetto di titoli inappropriati, avrebbe dovuto essere richiesto il loro consenso scritto ai sensi dell’art. 42 Reg. Intermediari n. 16190/07’ Dal momento che tali adempimenti non erano stati espletati ed essi non erano stati informati in ordine alla ‘pericolosità del titolo a norma dell’art. 21 TUF’, era tenuta al risarcimento del danno in misura pari al capitale investito, ovvero € 49.262,27, da maggiorarsi con interessi legali e valutazione monetaria. CP_1 Parte_1 CP_2
9. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni: CPNUMERO_DOCUMENTO2
‘ Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte: IN VIA PREGIUDIZILE E PRELIMINARE: Respingersi con ogni opportuna formula l’istanza di inibitoria dell’efficacia esecutiva del provvedimento decisorio del Tribunale di Parma, perché infondata e non provata. NEL MERITO 1) dichiarare inammissibile e/o comunque infondato e comunque rigettare l’appello ex adverso promosso dai Sig.ri e 2) Accogliere, per effetto del rigetto dell’appello principale, le domande formulate da in primo grado, di seguito riportate: Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione respinte: Nel merito, in via principale: · rigettarsi le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto; In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori: · in ipotesi di condanna della Banca convenuta alla restituzione di somme o risarcimento del danno pretesi degli attori, determinare l’entità degli import i e del danno teoricamente risarcibile sottraendo alle somme investite gli importi incassati dai ricorrenti per la disponibilità dei titoli e condannarli alla restituzione dei titoli; Condannare comunque gli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché condannarli al pagamento in favore della convenuta di una ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge. IN VIA ISTRUTTORIA : Si chiede l’ammissione della prova per testi capitolata nella memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di e riportate in sede di precisazione delle conclusioni di in primo grado. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 21.2.2008 gli Attori hanno ricevuto il Documento Informativo generale sui servizi di investimento come risulta anche dal doc. 1 di che si rammostra, firmato dagli Attori per specifica ricevuta del Documento Informativo generale sui servizi di investimento? 2) Vero che le obbligazioni per cui è causa (cod. ISIN P_IVA) sono state emesse nel 2007 con regolare prospetto come risulta dai docc. 5 -6 -7 che si r ammostrano? 3) Vero che l’operazione per cui è causa è del 2014 come risulta dal doc. 4 di che si rammostra, con la conseguenza che le obbligazioni per cui è causa sono state vendute agli Attori dopo 7 anni dall’emissione e, quindi, non sono state vendute agli Attori in sede di collocamento perché i l collocamento era nel 2007? 4) Vero che il contratto di acquisto dei titoli obbligazionari per cui è causa è stato perfezionato in data 24.10.2014 presso i locali della filiale di Fornovo Taro di , come risulta anche dal doc. 4 di che si rammostra? 5) Vero che in data 21.2.2008 gli Attori hanno perfezionato con il contratto per la negoziazione, oggetto del doc. 2 di , che si rammostra, e che in tale contesto hanno ricevuto il doc. 1 e il doc. 3 di che si rammostrano? 6) Vero che gli Attori hanno compilato e sottoscritto i questionari sulla profilatura del rischio oggetto dei docc. da 13 a 16 prodotti da che si rammostrano? 7) Vero che alla data del 24.10.2014 gli Attori possedevano presso investimenti in strumenti mobiliari, anche rischiosi (come azioni e quote di fondi comuni) per oltre euro 400.000 come risulta anche dai docc. 8-9 prodotti da che si rammostrano? 8) Vero che in conseguenza della detenzione dei titoli per cui è causa gli Attori hanno percepito cedole per euro 3.087,11 come risulta anche dal doc. 10 di che si rammostra? 9) Vero che in CP_1 Pt_1 CP_2 CP_4 CP_2 CP_2 CP_ CP_ CP_ CP_ CP_ CP_ CP_ CP_ CP_ CP_ CP_
data 24.10.2014 il Sig. si è recato presso i locali di e che ha chiesto l’addetto della di volere acquistare obbligazioni della e che in tale contesto l’addetto di gli ha riferito le caratteristiche ed i rischi dei titoli e che gli ha detto che le obbligazioni erano un prestito che veniva fatto alla e che come tale poteva anche non essere restituito, che non vi era garanzia di rendimento o di restituzione del capitale e che erano rischiose e il Sig. ha risposto all’addetto che era disposto a correre il risch io? Si deducono come testi per tutti i sopra indicati capitoli i Sig.ri: e presso Tes_1 CP_ CP_ Controparte_4 CP_ […] Controparte_4 Tes_1 Testimone_2 Testimone_3 CP_2 […]
10 . L’appello è infondato e deve essere rigettato.
11 . Occorre, preliminarmente, osservare che e non hanno impugnato  le  statuizioni  della  sentenza,  relative  ai  seguenti  punti:  la  lamentata  violazione dell’art.  27  della  Delibera  Consob  16190/2007  per  la  mancata  consegna  del  documento informativo generale sui servizi finanziari; la doglianza, dedotta per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., di mancata produzione dei questionari di profilazione dei clienti. CP_1 Parte_1
Conseguenza  della mancata  impugnazione  è  il passaggio in giudicato della sentenza relativamente a tali statuizioni di rigetto.
12 .   Il primo motivo di appello è infondato.
Con  tale  motivo  di  gravame  parte  appellante  ribadisce  la  giuridica  alienabilità  dei  titoli de quibus ai soli investitori istituzionali, con esclusione della clientela ‘RAGIONE_SOCIALE‘.
13 . A sostegno di tale assunto parte appellante ha dedotto il contenuto di un ‘parere ufficiale’ del febbraio del 2014, emesso da Autorità europea che regola gli strumenti finanziari, ‘ Regole Mifid per operatori che collocano strumenti complessi ‘: secondo parte appellante, ‘ il documento dice esplicitamente che le obbligazioni subordinate sono da considerarsi strumenti finanziari complessi ‘. A prescindere da ogni altra considerazione, la natura di strumento finanziario complesso emerge anche dal contenuto della ‘ scheda prodotto ‘, allegata agli atti da parte appellata, laddove si dà conto delle caratteristiche generali e della tipologia dello strumento finanziario de quo e si definisce espressamente lo strumento come ‘ titolo complesso ‘. CP_5
14 . In  secondo  luogo,  parte  appellante  adduce,  a  sostegno  della  propria  tesi  circa  la inalienabiliità alla clientela RAGIONE_SOCIALE delle obbligazioni subordinate, che ‘ il  1°  comma lettera c. dell’art. 44 Regolamento Intermediari n. 16190/07 esclude la negoziazione delle obbligazioni subordinate  in  modalità  Execution  Only,  in  quanto  implica  per  l’investitore  una  potenziale passività che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento ‘.
In  realtà,  tale  norma  non  prevede  la  inalienabilità  alla  clientela  RAGIONE_SOCIALE  delle  obbligazioni subordinate.
Peraltro, l’art. 44 co. 1 lett. c si limita ad indicare i requisiti di cui devono essere dotati gli strumenti finanziari per essere considerati non complessi.
Più calzante alla fattispecie, semmai, è l’art. 43, il cui comma primo indica l e condizioni in presenza  delle  quali  ‘ gli  intermediari  possono  prestare  i  servizi  di  esecuzione  di  ordini  per conto  dei  clienti  o  di  ricezione  e  trasmissione  ordini,  senza  che  sia  necessario  ottenere  le informazioni  o  procedere  alla  valutazione  di  cui  al  Capo  II’: tra  queste  condizioni  viene indicata quella della natura non complessa dello strumento finanziario.
In  sostanza,  quindi,  in  base  a  tale  norma,  la  natura  complessa  dello  strumento  finanziario obbliga  l’intermediario  ad  ‘ ottenere  le  informazioni  o  procedere  alla  valutazione  di  cui  al Capo II’, cioè la valutazione di appropriatezza (‘ Capo II Appropriatezza:
Art. 41 (Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l’articolo 39, commi 2, 5 e 7.
Art. 42(Valutazione dell’appropriatezza)
1.  Nella  prestazione  dei  servizi  di  investimento  diversi  dalla  consulenza  in  materia  di  investimenti  e  dalla gestione  di  portafogli,  e  sulla  base  delle  informazioni  di  cui  all’articolo  41,  gli  intermediari  verificano  che  il cliente  abbia  il  livello  di  esperienza  e  conoscenza  necessario  per  comprendere  i  rischi  che  lo  strumento  o  il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.
3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all’articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato ‘ .
L’esecuzione  dell’ordine  di  acquisto  di  uno  strumento  finanziario  complesso , senza  aver proceduto all’assunzione delle informazioni e alla valutazione di appropriatezza ,  implica con evidenza  una  violazione  riconducibile  ad  una  fattispecie  di  inadempimento  contrattuale (peraltro non dedotta ritualmente in giudizio, come si vedrà al paragrafo successivo) e non già ad  una  fattispecie  di giuridica  inalienabilità alla clientela RAGIONE_SOCIALE, integrante  una  nullità contrattuale.
15 .  In terzo luogo, parte appellante adduce a sostegno del proprio assunto la CP_6
sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti RAGIONE_SOCIALE‘ (n. NUMERO_DOCUMENTO […]
del 22 dicembre 2014), che affermerebbe la inalienabilità alla clientela RAGIONE_SOCIALE delle obbligazioni subordinate, sebbene limitatamente alla categoria delle Upper/Lower Tier 1 .
Peraltro,  nella  fattispecie  si  tratta  di  uno  strumento  finanziario  riconducibile  a  diversa categoria ( Lower Tier 2) , come si evince dalla suddetta scheda prodotto:
‘Il  Titolo  BANCA POPOLARE DI VICENZA –  TV  CALLABLE SUBORDINATO 20.12.2017 EUR  (“Issue  of  €200,000,000Lower  Tier  II  Floating  Rate  Callable  Notes  due  2017”)  è un’obbligazione  subordinata  di  tipo  Lower  Tier  2  (Status)  emessa  da  Banca  Popolare  di Vicenza S.C.p.A. in Euro’.
16 . In conclusione,  parte  appellante  non  ha  fondatamente  invocato  alcuna  normativa contenente  il  divieto  espresso  di  vendita  di  obbligazioni  subordinate  (riconducibili  alla categoria appena indicata) alla c.d. ‘clientela RAGIONE_SOCIALE‘ .
In  ogni  caso,  deve  escludersi  la  dedotta  nullità  quale  conseguenza  della  violazione  di  tale divieto (peraltro non provato).
Il motivo di appello, quindi, deve essere respinto.
17 . È infondato il secondo motivo di appello con cui e deducono ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 42 Reg. Intermediari n. 16190/07’, allegando che ‘avrebbero dovuto essere informati e, versandosi al cospetto di titoli inappropriati, avrebbe dovuto essere richiesto il loro consenso scritto ai sensi dell’art. 42 Reg. Intermediari n. 16190/07. Non essendo ciò accaduto e non essendovi stata l’informazione circa la pericolosità del titolo a norma dell’art. 21 TUF , incontestabile l’obbligo risarcitorio di Il danno è pari a capitale investito di € 49.262,27, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria’ . CP_1 Parte_1 CP_2
Il motivo di appello è inammissibile.
I fatti costitutivi di tale domanda risarcitoria (omesso adempimento di obblighi informativi e omessa valutazione di appropriatezza) sono stati dedotti per la prima volta in atto di appello.
Su tratta, dunque, di domanda nuova in appello, come tale inammissibile.
Dunque, anche tale motivo di appello non può essere accolto.
18 .   Le spese seguono la soccombenza.
Al  rigetto  del  gravame  consegue  la  condanna  di  parte  appellante  alla  rifusione  delle  spese  del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l’appello e conferma la sentenza appellata;
II -condanna
e
in solido tra loro, alla refusione in favore di
CP_1
Parte_1
delle spese del presente grado , che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge. Controparte_2
III – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO NOME COGNOME