SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA N. 1264 2025 – N. R.G. 00000731 2022 DEPOSITO MINUTA 12 07 2025 PUBBLICAZIONE 12 07 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
Terza Sezione Civile
La Corte di Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 731/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME ) MERO DOMICILIATARIO – INDIRIZZO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. NOME COGNOME – INDIRIZZO BOLOGNApresso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F.
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. COGNOME NOME COGNOME ) MERO DOMICILIATARIO – INDIRIZZO BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV COGNOME INDIRIZZO BOLOGNApresso il difensore avv. COGNOME C.F. C.F.
APPELLANTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio dell’avv. COGNOME e dell’avv. , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO 42100 REGGIO EMILIApresso il difensore avv. COGNOME P.
APPELLATO
In punto a: appello avverso la sentenza n. 441/2022 del Tribunale di Parma, pubblicata il 6.4.2022 Conclusioni come da note.
Motivi della decisione
1. e convenivano in giudizio dinanzi al Tribunale di Parma già deducendo quanto segue: in data 24.10.2014 essi, coniugi, avevano acquistato da una filiale di in Parma delle obbligazioni subordinate emesse da per la somma complessiva di € 49.531,27; la banca non aveva consegnato loro il ‘Documento sui Rischi generali dell’investimento’, in violazione dell’art. 27 della Delibera Consob 16190/2007; le obbligazioni acquistate non avrebbero potuto essere loro vendute, in quanto alienabili solo a investitori istituzionali e non alla ‘clientela retail’ . Pertanto, chiedevano: in via principale, la declaratoria di nullità ex art. 1418 c.c., stante l’impossibilità o l’illiceità dell’oggetto, del contratto avente ad oggetto l’acquisto delle obbligazioni subordinate emesse da
per complessivi € 49.531,27, stipulato in data 24.10.2014 con ; in via subordinata, la condanna di al risarcimento ‘di tutti i danni patiti e patiendi dai signori e a causa dei fatti di cui in premesse, danni tutti pari ad €. 49.531,27=, salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; per l’effetto: dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori e della somma di €. 49.531,27=, salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di condanna risarcitoria’ .
2. Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande, in quanto infondate in fatto e in diritto, e, in subordine, in ipotesi di accoglimento delle domande attoree e di condanna alla restituzione di somme o al risarcimento dei danni pretesi dagli attori, di determinare il quantum degli importi e del danno risarcibile sottraendo dalle somme investite quelle incassate dai ricorrenti per la disponibilità dei titoli. Domandava, altresì, la condanna degli attori alla restituzione dei titoli e per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. e al pagamento in favore dell’istituto di credito di un’ulteriore somma equitativamente determinata ex art. 96 co. 3 c.p.c.
3. In sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c. e ponevano a fondamento delle proprie pretese l’ulteriore deduzione, secondo cui difettava ‘l’assunzione del Profilo di Rischio’ richiesto dalla normativa di attuazione della Direttiva Mifid.
4. Il Tribunale di Parma così statuiva: ‘P.Q.M. Definitivamente decidendo Rigetta la domanda proposta da ed – Condanna ed al pagamento delle spese processuali che liquida in E. 5534 per compensi oltre a spese generali al 15%, IVA e CP A’.
5. Il Tribunale di Parma riteneva che: la doglianza relativa alla violazione dell’art. 27 della Delibera Consob 16190/2007 per la mancata consegna del documento informativo generale sui servizi finanziari fosse evidentemente infondata, in quanto tale documento era stato prodotto da ed era ivi apposta la sottoscrizione degli attori; era totalmente generica l’allegazione degli attori, per cui le obbligazioni acquistate da e non sarebbero state alienabili alla ‘ clientela retail ‘ (con la conseguenza della pretesa nullità ex art. 1418 c.c. per impossibilità dell’oggetto), in quanto non era stata effettuata alcuna specificazione relativa alle norme che erano state ipoteticamente violate. In ogni caso, aveva documentato che le obbligazioni acquistate dagli attori erano state emesse nel 2007 con regolare prospetto e questo costituiva prova che fossero state alienate alla clientela mediante il servizio di negoziazione, previo acquisto sul mercato; con riferimento alla doglianza, sollevata in memoria 183, co. 6, n. 1 c.p.c., per cui era stata lamentata la mancata produzione dei questionari per la profilazione dei clienti, la documentazione era stata prodotta nella successiva difesa.
6. Proponevano appello e rassegnando le seguenti conclusioni: ‘Piaccia alla Corte Ecc.ma, in riforma della sentenza del Tribunale di Parma n. 441/2022, e previa sospensione della sua efficacia esecutiva ex art. 283 c.p.c.: · IN INDIRIZZO PRINCIP ALE: dichiarare la nullità ex art. 1418 c.c., stante l’impossibilità e/o l’illiceità del suo oggetto, del contratto avente ad oggetto obbligazioni subordinate, emesse dalla per complessivi €. 49.531,27=, stipulato in data 24 ottobre 2014 dai signori e con la · IN INDIRIZZO SUBORDINATA: dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e patiendi dai signori e a causa dei fatti si cui in premesse, danni tutti pari a €. 49.531,27=, salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia; · PER L’EFFETTO: dichiarare tenuta e condannare in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dei signori e della somma di €. 49.531,27=, salva quella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria in caso di condanna risarcitoria. Col favore delle spese, dei diritti e degli onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge, da liquidarsi a favore del sottoscritto avvocato ex art. 93 c.p.c.’
7. Con il primo motivo di appello e censuravano la sentenza impugnata per ‘Inadempimento costituito dal fatto che si trattava di obbligazioni non alienabili alla clientela retail’. Secondo parte appellante, il Tribunale di Parma avrebbe errato: nel ritenere ‘ l’allegazione del tutto generica, per non essere stata svolta alcuna specificazione relativa alla normativa contravvenuta.’ ; nel ritenere la alienabilità dei titoli mediante il servizio di negoziazione in forza della emissione delle obbligazioni per cui è causa, ‘Upper/Lower Tier 1’ , nel 2007 con un regolare prospetto. e affermavano che le obbligazioni subordinate emesse da da loro acquistate per complessivi € 49.531,27 erano alienabili esclusivamente ad investitori istituzionali e non a soggetti come loro, secondo quanto previsto nel parere ‘Regole Mifid per operatori che collocano strumenti complessi’ emesso dall’ e dall’art. 44, co. 1, lett. c del Regolamento Intermediari n. 16190/07, il quale ‘ esclude la
negoziazione delle obbligazioni subordinate in modalità Execution Only, in quanto implica per l’investitore una potenziale passività che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento. ‘. Pertanto, secondo l’appellante, ‘era questo un motivo per ravvisare la nullità ex art. 1418 c.c.’, in quanto trattasi di un oggetto impossibile ‘o, comunque, non alienabile a tutti’ , o, diversamente opinando, di responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c.
8. Con il secondo motivo di appello e censuravano la sentenza impugnata per ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 42 Reg. Intermediari n. 16190/07’. Gli appellanti deducevano che ‘avrebbero dovuto essere informati e, versandosi al cospetto di titoli inappropriati, avrebbe dovuto essere richiesto il loro consenso scritto ai sensi dell’art. 42 Reg. Intermediari n. 16190/07’ Dal momento che tali adempimenti non erano stati espletati ed essi non erano stati informati in ordine alla ‘pericolosità del titolo a norma dell’art. 21 TUF’, era tenuta al risarcimento del danno in misura pari al capitale investito, ovvero € 49.262,27, da maggiorarsi con interessi legali e valutazione monetaria.
9. Si costituiva in giudizio , rassegnando le seguenti conclusioni:
‘ Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello adita, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinte: IN VIA PREGIUDIZILE E PRELIMINARE: Respingersi con ogni opportuna formula l’istanza di inibitoria dell’efficacia esecutiva del provvedimento decisorio del Tribunale di Parma, perché infondata e non provata. NEL MERITO 1) dichiarare inammissibile e/o comunque infondato e comunque rigettare l’appello ex adverso promosso dai Sig.ri e 2) Accogliere, per effetto del rigetto dell’appello principale, le domande formulate da in primo grado, di seguito riportate: Piaccia all’Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e/o deduzione respinte: Nel merito, in via principale: · rigettarsi le domande avversarie perché infondate in fatto e in diritto; In via subordinata: Nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande degli attori: · in ipotesi di condanna della Banca convenuta alla restituzione di somme o risarcimento del danno pretesi degli attori, determinare l’entità degli import i e del danno teoricamente risarcibile sottraendo alle somme investite gli importi incassati dai ricorrenti per la disponibilità dei titoli e condannarli alla restituzione dei titoli; Condannare comunque gli attori per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., nonché condannarli al pagamento in favore della convenuta di una ulteriore somma, equitativamente determinata, ai sensi dell’art. 96, co. 3, c.p.c. In ogni caso, con vittoria di spese, anche generali, e compensi oltre agli accessori di legge. IN INDIRIZZO : Si chiede l’ammissione della prova per testi capitolata nella memoria 183 comma 6 n. 2 c.p.c. di e riportate in sede di precisazione delle conclusioni di in primo grado. Si chiede di essere ammessi alla prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che in data 21.2.2008 gli Attori hanno ricevuto il Documento Informativo generale sui servizi di investimento come risulta anche dal doc. 1 di che si rammostra, firmato dagli Attori per specifica ricevuta del Documento Informativo generale sui servizi di investimento? 2) Vero che le obbligazioni per cui è causa (cod. ISIN CODICE_FISCALE sono state emesse nel 2007 con regolare prospetto come risulta dai docc. 5 -6 -7 che si r ammostrano? 3) Vero che l’operazione per cui è causa è del 2014 come risulta dal doc. 4 di che si rammostra, con la conseguenza che le obbligazioni per cui è causa sono state vendute agli Attori dopo 7 anni dall’emissione e, quindi, non sono state vendute agli Attori in sede di collocamento perché i l collocamento era nel 2007? 4) Vero che il contratto di acquisto dei titoli obbligazionari per cui è causa è stato perfezionato in data 24.10.2014 presso i locali della filiale di Fornovo Taro di , come risulta anche dal doc. 4 di che si rammostra? 5) Vero che in data 21.2.2008 gli Attori hanno perfezionato con il contratto per la negoziazione, oggetto del doc. 2 di , che si rammostra, e che in tale contesto hanno ricevuto il doc. 1 e il doc. 3 di che si rammostrano? 6) Vero che gli Attori hanno compilato e sottoscritto i questionari sulla profilatura del rischio oggetto dei docc. da 13 a 16 prodotti da che si rammostrano? 7) Vero che alla data del 24.10.2014 gli Attori possedevano presso investimenti in strumenti mobiliari, anche rischiosi (come azioni e quote di fondi comuni) per oltre euro 400.000 come risulta anche dai docc. 8-9 prodotti da che si rammostrano? 8) Vero che in conseguenza della detenzione dei titoli per cui è causa gli Attori hanno percepito cedole per euro 3.087,11 come risulta anche dal doc. 10 di che si rammostra? 9) Vero che in
data 24.10.2014 il Sig. si è recato presso i locali di e che ha chiesto l’addetto della di volere acquistare obbligazioni della e che in tale contesto l’addetto di gli ha riferito le caratteristiche ed i rischi dei titoli e che gli ha detto che le obbligazioni erano un prestito che veniva fatto alla e che come tale poteva anche non essere restituito, che non vi era garanzia di rendimento o di restituzione del capitale e che erano rischiose e il Sig. ha risposto all’addetto che era disposto a correre il risch io? Si deducono come testi per tutti i sopra indicati capitoli i Sig.ri: e presso
10 . L’appello è infondato e deve essere rigettato.
11 . Occorre, preliminarmente, osservare che e non hanno impugnato le statuizioni della sentenza, relative ai seguenti punti: la lamentata violazione dell’art. 27 della Delibera Consob 16190/2007 per la mancata consegna del documento informativo generale sui servizi finanziari; la doglianza, dedotta per la prima volta in sede di memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., di mancata produzione dei questionari di profilazione dei clienti.
Conseguenza della mancata impugnazione è il passaggio in giudicato della sentenza relativamente a tali statuizioni di rigetto.
12 . Il primo motivo di appello è infondato.
Con tale motivo di gravame parte appellante ribadisce la giuridica alienabilità dei titoli de quibus ai soli investitori istituzionali, con esclusione della clientela ‘retail’.
13 . A sostegno di tale assunto parte appellante ha dedotto il contenuto di un ‘parere ufficiale’ del febbraio del 2014, emesso da Autorità europea che regola gli strumenti finanziari, ‘ Regole Mifid per operatori che collocano strumenti complessi ‘: secondo parte appellante, ‘ il documento dice esplicitamente che le obbligazioni subordinate sono da considerarsi strumenti finanziari complessi ‘. A prescindere da ogni altra considerazione, la natura di strumento finanziario complesso emerge anche dal contenuto della ‘ scheda prodotto ‘, allegata agli atti da parte appellata, laddove si dà conto delle caratteristiche generali e della tipologia dello strumento finanziario de quo e si definisce espressamente lo strumento come ‘ titolo complesso ‘.
14 . In secondo luogo, parte appellante adduce, a sostegno della propria tesi circa la inalienabiliità alla clientela retail delle obbligazioni subordinate, che ‘ il 1° comma lettera c. dell’art. 44 Regolamento Intermediari n. 16190/07 esclude la negoziazione delle obbligazioni subordinate in modalità Execution Only, in quanto implica per l’investitore una potenziale passività che vada oltre il costo di acquisizione dello strumento ‘.
In realtà, tale norma non prevede la inalienabilità alla clientela retail delle obbligazioni subordinate.
Peraltro, l’art. 44 co. 1 lett. c si limita ad indicare i requisiti di cui devono essere dotati gli strumenti finanziari per essere considerati non complessi.
Più calzante alla fattispecie, semmai, è l’art. 43, il cui comma primo indica l e condizioni in presenza delle quali ‘ gli intermediari possono prestare i servizi di esecuzione di ordini per conto dei clienti o di ricezione e trasmissione ordini, senza che sia necessario ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II’: tra queste condizioni viene indicata quella della natura non complessa dello strumento finanziario.
In sostanza, quindi, in base a tale norma, la natura complessa dello strumento finanziario obbliga l’intermediario ad ‘ ottenere le informazioni o procedere alla valutazione di cui al Capo II’, cioè la valutazione di appropriatezza (‘ Capo II Appropriatezza:
Art. 41 (Informazioni dai clienti nei servizi diversi da quelli di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli)1. Gli intermediari, quando prestano servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, richiedono al cliente o potenziale cliente di fornire informazioni in merito alla sua conoscenza e esperienza nel settore d’investimento rilevante per il tipo di strumento o di servizio proposto o chiesto. Si applica l’articolo 39, commi 2, 5 e 7.
Art. 42(Valutazione dell’appropriatezza)
1. Nella prestazione dei servizi di investimento diversi dalla consulenza in materia di investimenti e dalla gestione di portafogli, e sulla base delle informazioni di cui all’articolo 41, gli intermediari verificano che il cliente abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi che lo strumento o il servizio di investimento offerto o richiesto comporta.
2. Gli intermediari possono presumere che un cliente professionale abbia il livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi ai servizi di investimento o alle operazioni o ai tipi di operazioni o strumenti per i quali il cliente è classificato come professionale.
3. Qualora gli intermediari ritengano, ai sensi del comma 1, che lo strumento o il servizio non sia appropriato per il cliente o potenziale cliente, lo avvertono di tale situazione. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato.
4. Qualora il cliente o potenziale cliente scelga di non fornire le informazioni di cui all’articolo 41, o qualora tali informazioni non siano sufficienti, gli intermediari avvertono il cliente o potenziale cliente, che tale decisione impedirà loro di determinare se il servizio o lo strumento sia per lui appropriato. L’avvertenza può essere fornita utilizzando un formato standardizzato ‘ .
L’esecuzione dell’ordine di acquisto di uno strumento finanziario complesso , senza aver proceduto all’assunzione delle informazioni e alla valutazione di appropriatezza , implica con evidenza una violazione riconducibile ad una fattispecie di inadempimento contrattuale (peraltro non dedotta ritualmente in giudizio, come si vedrà al paragrafo successivo) e non già ad una fattispecie di giuridica inalienabilità alla clientela retail, integrante una nullità contrattuale.
15 . In terzo luogo, parte appellante adduce a sostegno del proprio assunto la
sulla distribuzione di prodotti finanziari complessi ai clienti retail’ (n. 0097996/14
del 22 dicembre 2014), che affermerebbe la inalienabilità alla clientela retail delle obbligazioni subordinate, sebbene limitatamente alla categoria delle Upper/Lower Tier 1 .
Peraltro, nella fattispecie si tratta di uno strumento finanziario riconducibile a diversa categoria ( Lower Tier 2) , come si evince dalla suddetta scheda prodotto:
‘Il Titolo BANCA POPOLARE DI VICENZA – TV CALLABLE SUBORDINATO 20.12.2017 EUR (“Issue of €200,000,000Lower Tier II Floating Rate Callable Notes due 2017”) è un’obbligazione subordinata di tipo Lower Tier 2 (Status) emessa da Banca Popolare di Vicenza S.C.p.A. in Euro’.
16 . In conclusione, parte appellante non ha fondatamente invocato alcuna normativa contenente il divieto espresso di vendita di obbligazioni subordinate (riconducibili alla categoria appena indicata) alla c.d. ‘clientela retail’ .
In ogni caso, deve escludersi la dedotta nullità quale conseguenza della violazione di tale divieto (peraltro non provato).
Il motivo di appello, quindi, deve essere respinto.
17 . È infondato il secondo motivo di appello con cui e deducono ‘Violazione e falsa applicazione dell’art. 21 TUF e dell’art. 42 Reg. Intermediari n. 16190/07’, allegando che ‘avrebbero dovuto essere informati e, versandosi al cospetto di titoli inappropriati, avrebbe dovuto essere richiesto il loro consenso scritto ai sensi dell’art. 42 Reg. Intermediari n. 16190/07. Non essendo ciò accaduto e non essendovi stata l’informazione circa la pericolosità del titolo a norma dell’art. 21 TUF , incontestabile l’obbligo risarcitorio di Il danno è pari a capitale investito di € 49.262,27, da maggiorarsi con interessi legali e rivalutazione monetaria’ .
Il motivo di appello è inammissibile.
I fatti costitutivi di tale domanda risarcitoria (omesso adempimento di obblighi informativi e omessa valutazione di appropriatezza) sono stati dedotti per la prima volta in atto di appello.
Su tratta, dunque, di domanda nuova in appello, come tale inammissibile.
Dunque, anche tale motivo di appello non può essere accolto.
18 . Le spese seguono la soccombenza.
Al rigetto del gravame consegue la condanna di parte appellante alla rifusione delle spese del grado, che si liquidano come da dispositivo sulla base dei parametri forensi di cui al DM 55/2014. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
I – rigetta l’appello e conferma la sentenza appellata;
II -condanna
e
in solido tra loro, alla refusione in favore di
delle spese del presente grado , che liquida in € 6.000,00 per compenso, oltre al 15% di spese forfettarie ed oltre accessori di legge.
III – Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (inserito dalla Legge n. 228 del 2012, art. 1, comma 17), ricorrono i presupposti per il raddoppio del versamento del contributo unificato a norma dello stesso art. 13, comma 1 -bis.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 10 luglio 2025
Il Consigliere estensore
Il Presidente dott. NOME COGNOME
dott. NOME COGNOME