Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 16246 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 16246 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 11/06/2024
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 24887/2021 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME COGNOME ; rappresentati e difesi da ll’AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procure su fogli separati;
-ricorrenti-
nei confronti di
RAGIONE_SOCIALE di Belluno , in persona del Sindaco in carica; rappresentato e difeso d all’ AVV_NOTAIO (pec dichiarata: EMAIL), in virtù di procura su foglio separato;
-controricorrente-
nonché di
NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ; RAGIONE_SOCIALE in liquidazione ;
-intimati- per la cassazione della sentenza n. 750/2021 della CORTE d ‘ APPELLO di VENEZIA, depositata il 23 marzo 2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 maggio 2024
dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che:
con citazione del 9 aprile 1998, il RAGIONE_SOCIALE di Belluno convenne NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME, dinanzi al Tribunale di Belluno, esponendo che:
in data 23 ottobre 1989 aveva indetto una gara d ‘ appalto per i lavori di ampliamento del cimitero della Frazione di Antole;
alla gara erano state invitate quarantaquattro imprese, ma solo sei di queste (tra cui NOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE) vi avevano partecipato;
il contratto era stato aggiudicato a RAGIONE_SOCIALE in data 21 dicembre 1991;
in relazione alla procedura di evidenza pubblica, era stato però instaurato un procedimento penale per vari reati (turbat iva d’asta, falso, tentata truffa, abuso d’ufficio) a carico sia di dipendenti pubblici e amministratori (tra i quali NOME COGNOMECOGNOME capo sezione opere pubbliche del RAGIONE_SOCIALE di Belluno), sia dei legali rappresentanti e dei collaboratori delle imprese partecipanti alla licitazione privata (NOME COGNOMECOGNOME legale rappresentan te dell’impresa aggiudicataria; NOME COGNOMECOGNOME consulente della stessa; NOME COGNOME, legale
rappresentante dell’RAGIONE_SOCIALE; NOME COGNOME, titolare dell’omonima impresa individuale; NOME COGNOME, rappresentante della RAGIONE_SOCIALE);
nel corso del procedimento penale erano state accertate collusioni in ordine alla scelta del contraente ed era emerso, in particolare, che NOME COGNOME aveva contattato i legali rappresentanti delle altre imprese partecipanti alla gara, indicando la percentuale di ribasso da inserire nella busta segreta da consegnare all ‘ amministrazione comunale;
-il procedimento penale si era concluso con l’accertamento del reato di turbata libertà degli incanti (art.353 cod. pen.) e con sentenza di condanna di NOME COGNOME e di ‘patteggiamento’ di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre NOME COGNOME, pubblico funzionNOME, aveva ‘ patteggiato ‘ con riferimento al diverso reato di abuso d’ufficio (art.323 cod. pen.);
avuto riguardo a tali vicende, esso RAGIONE_SOCIALE, in data 9 settembre 1994, si era svincolato dal contratto stipulato con RAGIONE_SOCIALE, applicando il rimedio della ‘rescissione’ di cui a l l’art.340 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, All. F.;
in conseguenza ciò, aveva subìto rilevanti danni patrimoniali e non patrimoniali di cui erano solidalmente responsabili, oltre a RAGIONE_SOCIALE e al suo rappresentante legale NOME COGNOME, anche gli altri concorrenti nelle condotte penalmente illecite (NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e la società da lui rappresentata, NOME COGNOME e NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE);
RAGIONE_SOCIALE aveva agito contro esso RAGIONE_SOCIALE per l’ adempimento dell’obbligazione avente ad oggetto il corrispettivo dei lavori eseguiti in esecuzione dell’appalto e in tale giudizio, pendente
presso lo stesso Tribunale di Belluno, essa amministrazione aveva chiamato in causa NOME COGNOME e aveva spiegato domanda riconvenzionale per il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti alla rescissione del contratto;
s ulla base di queste deduzioni, l’attore domandò la riunione dei procedimenti e, nel merito, la condanna dei convenuti al risarcimento del danno;
rigettata l’istanza di riunione, il Tribunale di Belluno, con sentenza n. 538/2008, dichiarò il difetto di giurisdizione relativamente alla domanda proposta nei confronti di NOME COGNOME (devoluta alla cognizione del giudice contabile) e condannò gli altri convenuti, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell’amministrazione comunale, della somma di Euro 189.627,11, oltre interessi e rivalutazione;
avverso questa decisione, NOME COGNOME, NOME COGNOME COGNOME, RAGIONE_SOCIALE e la società RAGIONE_SOCIALE proposero appello dinanzi alla Corte territoriale di Venezia;
n el giudizio d’appello si costitu irono sia il RAGIONE_SOCIALE (che propose appello incidentale, anche nei confronti di NOME COGNOME), sia NOME COGNOMECOGNOME che rilevò che nessuna impugnazione era stata proposta nei suoi confronti;
g li appellanti, oltre a contestare l’accertamento della loro responsabilità, nonché la quantificazione del danno risarcibile, dedussero che il separato giudizio vertente tra il RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME era stato definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007, passata in giudicato, la quale aveva liquidato in complessivi Euro 79.363,02 (di cui Euro 53.540,18 per danno patrimoniale ed Euro 25.822,84 per danno non patrimoniale) il pregiudizio subìto dal RAGIONE_SOCIALE, riconoscendo, peraltro, a seguito della
compensazione con il maggior controcredito vantato da RAGIONE_SOCIALE verso l’amministrazione comunale per i lavori eseguiti, un saldo attivo a favore della parte attrice di Euro 26.415,53;
sulla base di queste deduzioni, invocarono la riforma della sentenza di primo grado e il rigetto della domanda risarcitoria del RAGIONE_SOCIALE per estinzione del suo credito a seguito della compensazione operata in favore della società loro condebitrice nel separato giudizio;
con sentenza 19 giugno 2013, n.1472, la Corte d’Appello di Venezia, sul presupposto che gli appellanti avevano inteso avvalersi dell’articolo 1306, secondo comma, cod. civ., al fine di opporre al creditore gli effetti favorevoli della sentenza pronunciata nei confronti del loro condebitore, ritenne che, in conseguenza delle statuizioni vincolanti di tale decisione, si era verificata l’estinzione del credito risarcitorio d ell’amministrazione comunale ;
conseguentemente, quantificato questo credito nella minor somma di Euro 79.363,02 (conformemente all’accertamento operato nella sentenza resa nel giudizio tra il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, passata in giudicato), lo reputò estinto a seguito della compensazione operata con questa sentenza, dichiarando assorbito l’appello incidentale proposto dal l’amministrazione comunale (salvo quello proposto nei confronti di NOME COGNOME, ritenuto tardivo); rigettò, infine, le domande ex art. 96 cod. proc. civ., formulate dagli appellanti principali, e compensò le spese del secondo grado di giudizio;
avverso la sentenza d’appello del 2013 , il RAGIONE_SOCIALE di Belluno propose ricorso per cassazione al quale risposero con controricorso, proponendo anche ricorso incidentale, NOME COGNOME e NOME COGNOME, mentre restarono intimati, oltre a NOME COGNOME e
NOME COGNOME, anche RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE;
questa Corte, con sentenza 20 aprile 2018, n. 9805, in accoglimento dei primi due motivi del ricorso, ritenne, per un verso, che, alla luce della formulazione dei motivi d’appello , non era stata sollevata un ‘ eccezione ex art. 1306, secondo comma, cod. civ.; per altro verso che, in ogni caso, ai sensi di questa stessa disposizione, l’opponibilità della sentenza era esclusa poiché fondata su ragioni personali al condebitore nei confronti del quale era stata pronunciata;
d ichiarato l’assorbimento dei due restanti motivi del ricorso principale e del ricorso incidentale nella sua interezza (sul rilievo che le questioni sottese ai dieci motivi in cui esso era articolato, non erano state esaminate dal giudice d’appello ed avrebbero quindi dovuto essere valutate da quello di rinvio), questa Corte, disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, rinviò la causa alla Corte veneziana in diversa composizione;
q uest’ultima, su riassunzione del RAGIONE_SOCIALE, nel contraddittorio con NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (ma non anche con RAGIONE_SOCIALE, con la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione e con il RAGIONE_SOCIALE di questa società), con sentenza 23 marzo 2021, n. 750, ha rigettato l’appello e ha confermato la sentenza n. 538/2008, emessa dal Tribunale di Belluno in primo grado, recante la condanna degli originari convenuti (i quattro appellanti, oltre NOME COGNOME) al pagamento, in favore dell’ente , della somma di Euro 189.627,11, oltre interessi e rivalutazione;
per la cassazione di questa sentenza, ricorrono NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di ventisette motivi;
risponde con controricorso il RAGIONE_SOCIALE di Belluno;
non svolgono difese gli altri intimati, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, in proprio e quale legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione, nonché il RAGIONE_SOCIALE della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art . 380bis .1, cod. proc. civ.;
il AVV_NOTAIO Generale non ha depositato conclusioni scritte; sia i ricorrenti che il RAGIONE_SOCIALE controricorrente hanno depositato memoria.
Considerato che:
il ricorso proposto dal RAGIONE_SOCIALE di Belluno si articola in ventisette motivi;
un primo gruppo di motivi (dal primo al sesto) pone le seguenti questioni:
la questione della opponibilità in compensazione, da parte dei soggetti eventualmente tenuti in solido al risarcimento del danno in favore del RAGIONE_SOCIALE, del credito del loro eventuale condebitore accertato nel separato giudizio definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007, ex art. 1302, secondo comma, cod. civ.;
in caso di soluzione positiva della questione sub a) , l’ulteriore questione dei limiti entro i quali può essere opposto in compensazione il credito dell’eventuale condebitore, ovverosia della individuazione delle quote nei rapporti interni tra debitori solidali alla luce dell’accertamento eff ettuato in confronto dell’eventuale condebitore nel separato giudizio definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007 e della liquidazione ivi operata;
al di là della soluzione delle questioni sub a) e b) , la distinta questione degli effetti ultra partes eventualmente riconducibili
all’avvenuta sollevazione ed all’avvenuto accoglimento dell’ eccezione di compensazione, quale eccezione satisfattiva (arg. ex comb. disp. artt.1302 e 1292 cod. civ.) sollevata dal condebitore nel separato giudizio definito dal Tribunale di Belluno con sentenza n.358/2007 e, quindi, dell’opponibilità della vicenda totalmente o parzialmente estintiva del debito al creditore solidale, salva nei rapporti interni, l’obbligazione pro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione;
1.1. le elencate questioni hanno un notevole rilievo dogmatico in quanto la loro posizione trova fondamento nella reciproca contaminazione tra i due opposti criteri che fondano la complessa ed articolata disciplina delle eccezioni opponibili nelle obbligazioni soggettivamente complesse ex latere debitoris soggette al regime solidarietà: il criterio che discende, quale implicazione sistematica , dalla ricostruzione della struttura non unitaria dell’ obbligazione solidale passiva come pluralità di rapporti obbligatori caratterizzati dall’identità e unicità della prestazione e che si traduce nella regola della separatezza delle vicende giuridiche incidenti sulle singole posizioni debitorie o, più precisamente, dell’ efficacia relativa di tali vicende allorché concernano i singoli rapporti; e il criterio che invece discende, quale rilievo esegetico , dalla disciplina positiva dettata dal codice, il quale trova il suo fondamento nell’esigenza di porre un temperamento alla scelta di addossare a qualsiasi condebitore il rischio dell’insolvenza degli altri e che si traduce nella regola della comunicazione degli effetti favorevoli e della non comunicazione degli effetti sfavorevoli delle vicende giuridiche concernenti le singole posizioni debitorie;
la soluzione delle dette questioni postula, dunque, l’individuazione dei limiti della detta contaminazione tra le due opposte regole o -se si
voglia attribuire carattere di generalità al solo criterio sistematico, relegando il rilievo esegetico al rango di eccezione -la individuazione dell’entità e della portata delle deroghe alla regola generale dell’inopponibilità, da parte di uno dei debitori in solido, delle eccezioni personali agli altri debitori (art.1297 cod. civ.);
da un lato, pertanto, si pone il problema se, conformemente all ‘opinione di autorevole dottrina, le deroghe al principio dell’opponibilità delle sole eccezioni comuni, operino oltre l’area tradizionale delle obbligazioni solidali ad interesse esclusivo di uno dei condebitori (arg. ex art.1945 cod. civ.), investendo le cause di nullità del titolo e le cause di estinzione che riguardano un singolo rapporto, salva, ovviamente, la specifica disciplina prevista per le cause estintive tipizzate di cui agli artt. 1300 e ss. cod. civ.;
d all’altro lato, con particolare riferimento a talune cause estintive (tra le quali, per quanto specificamente interessa con riguardo alla presente fattispecie, rientra la compensazione), si pone la questione se la regola generale secondo cui, ove la causa estintiva sia personale ad un condebitore, gli altri possono opporla nei limiti della quota del rapporto estinto (art.1302 cod. civ.), debba essere coordinata con il carattere satisfattivo (e dunque con l’effetto liberatorio) della causa stessa, in ragione del quale, se il condebitore eccepisca in compensazione un proprio credito in modo da estinguere l’intero debito, anche gli altri condebitori debbano reputarsi liberati verso il creditore (e possano quindi opporgli per intero la vicenda estintiva), sebbene restino obbligati per la loro quota verso il condebitore titolare del credito eccepito in compensazione;
le illustrate questioni, rispetto alle quali, tra l’altro , non sussistono orientamenti giurisprudenziali consolidati, assumono la dignità di
‘question i di diritto di particolare rilevanza’, ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ, rendendo necessaria la loro decisione all’esito della trattazione in pubblica udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del AVV_NOTAIO Generale ;
con un secondo ordine di motivi (in particolare il settimo e l’ottavo) vie ne posto il problema del legittimo esercizio, nella fattispecie, del rimedio della ‘ rescissione ‘ autoritativa del contratto di appalto per frode o grave negligenza dell’ appaltatore, attribuito alla pubblica amministrazione committente dagli artt. 340 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, All. F., e 26 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori, approvato con RD 25 maggio 1895 n. 350, entrambi ancora in vigore al l’epoca dei fatti di causa ;
2.1. la soluzione delle questioni poste dai motivi in parola postula che si individui la natura giudica di tale rimedio, dovendosi in particolare chiarire se trattasi di rimedio specifico contro l ‘inadempimento doloso o gravemente colposo destinato ad operare nell’ipotesi di difetto funzionale della causa del contratto oppure se si tratti di un più ampio potere di autotutela di natura pubblicistica, concretante un’ipotesi di risoluzione che, contrariamente a quella connessa all’inadempimento dell ‘ appaltatore, non è collegata alle vicende del singolo contratto di appalto, ma alla persona dell’appaltatore medesimo, allorché venga meno il rapporto fiduciNOME costituitosi fra quest’ultimo e la pubblica amministrazione (in tal senso, v. la risalente ma autorevole Cass., Sez,. Un., 8 aprile 1976, n. 1224);
anche questa questione assume la dignità di ‘question e di diritto di particolare rilevanza’, ai sensi dell’art.375 cod. proc. civ, rendendo necessaria la sua decisione all’esito della trattazione in pubblica
udienza, sentite le difese delle parti private ed acquisiti l’avviso e le richieste del AVV_NOTAIO Generale;
ne discende necessità di disporre rinvio a nuovo ruolo per la
trattazione della causa in pubblica udienza.
Per Questi Motivi
La Corte dispone rinvio a nuovo ruolo per la trattazione della causa in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione