Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 6667 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 6667 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11069/2021 R.G. proposto da:
NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende unitamente all’AVV_NOTAIO COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) per procura in calce al ricorso,
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del procuratore speciale NOME COGNOME, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO
(CODICE_FISCALE), che la rappresenta e difende per procura in calce al controricorso,
-controricorrente-
avverso l’ ORDINANZA del TRIBUNALE di ROMA n. 65693/2018 depositata il 17.2.2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5.3.2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1) Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. dell’8/17.2.2021 il Tribunale di Roma in composizione collegiale dichiarava cessata la materia del contendere e compensate le spese del procedimento n.65693/2018 RG, che era stato promosso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME ex artt. 702 bis c.p.c., nonché ex art. 28 della L. 13.6.1942 n. 794 ed ai sensi degli articoli 3, 4 e 14 del D. Lgs. 1.9.2011 n.150, contro la RAGIONE_SOCIALE (d’ora in poi per brevità RAGIONE_SOCIALE) quale coobbligata in via solidale ex art. 13 comma 8° della Legge Professionale Forense. La domanda aveva ad oggetto il pagamento dei compensi professionali spettanti all’AVV_NOTAIO, per avere quest’ultimo patrocinato fino alla revoca del mandato del 12.2.2018 (effettuata quando già la causa era stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e l’accordo transattivo era pressoché raggiunto) NOME nel giudizio civile (procedimento n. 4178/2014 RG del Tribunale di Roma) di risarcimento danni dalla stessa promosso contro RAGIONE_SOCIALE e contro la RAGIONE_SOCIALE, giudizio che era stato, poi, dichiarato estinto ex artt. 181 e 309 c.p.c. il 10.10.2018 a seguito dell’accordo transattivo per € 34.000,00 raggiunto dal nuovo difensore della sua ex cliente.
Avendo la RAGIONE_SOCIALE rifiutato di pagare il compenso professionale all’AVV_NOTAIO in quanto l’accordo transattivo, comprensivo anche di € 7.000,00 per spese processuali corrisposti alla NOME, era stato raggiunto con un altro legale, e la predetta si era obbligata a tenere indenne la RAGIONE_SOCIALE rispetto ad eventuali richieste di pagamento del compenso dell’AVV_NOTAIO, quest’ultimo aveva promosso per il pagamento delle sue spettanze due separati procedimenti sommari: uno contro la sua ex cliente (procedimento n.16763/2018 RG), rimasta contumace ed irreperibile, conclusosi con l’ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, che aveva condannato la NOME al pagamento in favore dell’AVV_NOTAIO COGNOME di € 1.434,42 per spese (di cui € 130,32 per spese esenti) e di € 5.160,05 per compensi (negando l’aumento richiesto del 25% per la conciliazione), oltre oneri di legge; e l’altro, successivo, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, nel quale aveva poi prodotto, per consentire al Tribunale di verificare l’esito dell’altro giudizio, la citata ordinanza, palesando che il compenso non gli era stato pagato dalla ex cliente, e che la RAGIONE_SOCIALE, proprio in forza dell’obbligo di manleva assunto nei suoi confronti dalla NOME nell’atto di transazione rispetto ad eventuali pretese dell’AVV_NOTAIO, sapeva perfettamente che lo stesso non era stato soddisfatto, e poteva rivalersi verso di lei in caso di pagamento del compenso dell’AVV_NOTAIO, che peraltro non avendo partecipato alla transazione, non poteva vedersi opporre gli effetti negoziali della stessa, né aveva rinunciato alla solidarietà professionale ex art. 13 comma 8° della Legge Professionale Forense.
L’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8/17.2.2021 dichiarava cessata la materia del contendere relativamente alla domanda di pagamento del compenso professionale dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, in quanto la domanda di pagamento del compenso per l’attività difensiva svolta era già stata
accolta nel separato procedimento promosso dallo stesso professionista contro la sua ex cliente, per cui si doveva presumere che il diritto al compenso dell’AVV_NOTAIO fosse stato già soddisfatto, sia pure nella misura ridotta riconosciutagli dall’ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, mentre ai fini della soccombenza virtuale relativa alle spese processuali, riteneva infondata l’eccezione della RAGIONE_SOCIALE di inopponibilità nei suoi confronti da parte dell’AVV_NOTAIO della solidarietà professionale ex art. 13 comma 8° della Legge Professionale Forense perché non più legale della NOME all’atto della transazione raggiunta, valendo quella solidarietà in favore di tutti gli avvocati costituiti che avessero prestato la loro attività professionale negli ultimi tre anni e che risultassero ancora creditori, e quindi anche per i legali come l’AVV_NOTAIO, il cui mandato era stato revocato.
Avverso l’ordinanza del Tribunale di Roma dell’8/17.2.2021 ha proposto ricorso straordinario alla Corte di Cassazione, notificato alla RAGIONE_SOCIALE, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, affidandosi a due motivi. Resiste la RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il solo ricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4) Col primo motivo il ricorrente lamenta l’erronea dichiarazione di cessazione della materia del contendere, in relazione all’art. 360 comma primo n. 3) c.p.c., per la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 1292 cod. civ., in relazione all’art. 360 comma primo n. 5) c.p.c. per l’omessa considerazione che il pagamento del compenso, per il quale con l’ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 30.7/7.8.2019 a favore dell’AVV_NOTAIO ed a carico della sua ex cliente NOME, non era mai intervenuto, in relazione all’art. 112 c.p.c. per la nullità del provvedimento
impugnato per la non corrispondenza della pronuncia adottata alle conclusioni delle parti, ed in relazione all’art. 132 comma primo n.4) c.p.c., all’art. 111 della Costituzione ed all’art. 360 comma primo n. 4) c.p.c. per difetto di motivazione.
Osserva il ricorrente che la decisione impugnata dalla semplice produzione dell’ordinanza del Tribunale di Roma emessa il 30.7/7.8.2019 nel separato procedimento promosso dallo stesso professionista contro la sua ex cliente, contenente una mera condanna della stessa al pagamento del compenso riconosciuto dovuto, produzione che egli aveva compiuto solo perché il Tribunale aveva in precedenza disposto un rinvio per conoscere l’esito di quel procedimento, ha ritenuto erroneamente che fosse venuto meno l’interesse delle parti alla decisione di merito, benché l’AVV_NOTAIO avesse insistito nelle conclusioni precisate nella richiesta di condanna al pagamento del suo compenso della RAGIONE_SOCIALE, e quest’ultima nella richiesta di chiamata in causa di NOME per essere dalla stessa manlevata in forza della previsione della transazione tra loro intercorsa, permanendo quindi palesemente il contrasto tra le parti in quanto nessun pagamento di compenso a favore dell’AVV_NOTAIO era intervenuto.
Aggiunge il ricorrente che l’ordinanza impugnata ha, altresì, violato il principio sancito dall’art. 1292 cod. civ. per le obbligazioni solidali, ritenendo che il creditore nelle obbligazioni solidali, una volta ottenuto il titolo contro uno dei coobbligati, possa solo agire esecutivamente nei confronti dello stesso, come se gli altri coobbligati potessero a quel punto vantare una sorta di beneficium excussionis, e non agire anche nei confronti degli altri condebitori solidali con l’unico limite derivante dall’impossibilità di ricevere una somma superiore a quella complessivamente dovutagli dai condebitori.
5) Il primo motivo è fondato, fatta eccezione per la doglianza relativa alla violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice anche in assenza di una specifica domanda in tal senso delle parti, purché risulti giudizialmente comprovato e non controverso il venir meno dell’interesse delle parti alla decisione di merito.
La cessazione della materia del contendere, con la conseguente dispensa del giudice dal pronunziarsi sulle richieste delle parti (ma non anche, in difetto di alcuno specifico accordo delle stesse, in ordine alle spese, il cui regolamento va compiuto in base al criterio della c.d. “soccombenza virtuale”), può essere dichiarata, infatti, solo nei casi in cui, per sopravvenuta composizione della lite, spontanea adesione di una parte alla domanda dell’altra o per altri motivi, anche estranei al comportamento dei contendenti (quali sopravvenuti provvedimenti dell’autorità e simili), sia cessata ogni ragione di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell’interesse delle stesse alla decisione di merito (al riguardo Cass. 18.7.2008 n. 19991; Cass. n. 271/2006; Cass. n.909/2006; Cass. n. 11962/2005).
Nessuna situazione di tal genere si era verificata nella specie, in quanto l’ordinanza impugnata ha desunto il venir meno dell’interesse delle parti ad una decisione di merito solo dal fatto che l’AVV_NOTAIO all’udienza del 9.10.2019, per soddisfare l’esigenza manifestata in precedenza dal Giudice di verificare l’esito del separato procedimento sommario n. 16763/2018 RG che lo stesso professionista aveva originariamente promosso per ottenere il pagamento del suo compenso professionale contro la sua ex cliente NOME, aveva prodotto l’ordinanza del Tribunale di Roma del 30.7/7.8.2019, che aveva condannato la contumace COGNOME al pagamento del compenso per la causa risarcitoria da lei promossa col patrocinio dell’AVV_NOTAIO contro l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
(procedimento n. 4178/2014 RG), quantificato in € 5.160,05 oltre accessori, senza che da tale provvedimento risultasse l’effettivo pagamento del compenso al professionista. L’ordinanza impugnata non solo non ha in alcun modo spiegato come da una condanna giudiziale al pagamento di una somma possa essere desunta la prova dell’effettiva esecuzione del pagamento da parte dell’obbligato, per giunta contumace, ma non ha tenuto affatto conto delle conclusioni, che malgrado l’indicata produzione, le parti avevano rassegnato, posto che l’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO aveva insistito per la condanna della RAGIONE_SOCIALE, responsabile in solido ex art. 13 comma 8° della Legge Professionale Forense (responsabilità peraltro riconosciuta dall’ordinanza impugnata nell’ambito della valutazione della soccombenza virtuale ai fini delle spese), al pagamento in suo favore del compenso, e la stessa RAGIONE_SOCIALE, evidentemente perché convinta di essere ancora esposta al rischio del pagamento del compenso in favore del professionista ricorrente, aveva ribadito la sua richiesta di chiamata in causa in manleva di NOME NOME sulla base dell’impegno dalla stessa assunto nell’atto di transazione di tenerla indenne rispetto alle pretese di compenso professionale dell’AVV_NOTAIO, evidentemente non ancora soddisfatte benché la RAGIONE_SOCIALE con l’atto transattivo avesse pagato alla COGNOME, oltre all’indennizzo concordato, anche € 7.000,00 per spese processuali, sicché entrambe le parti processuali implicitamente avevano continuato a considerare non ancora intervenuto alcun pagamento dei compensi professionali a favore dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME per il patrocinio in causa civile prestato a favore della RAGIONE_SOCIALE contro l’RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE nel procedimento n. 4178/2014 RG del Tribunale di Roma.
L’ordinanza impugnata ha, quindi, fornito una motivazione meramente apparente della dichiarata cessazione della materia del contendere, non avendo in alcun modo spiegato come abbia potuto
ritenere provato il pagamento del compenso liquidato nel provvedimento giudiziale prodotto dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME da parte della sua ex cliente NOME, o per suo conto, il quale solo avrebbe potuto determinare l’estinzione dell’obbligazione solidale gravante sulla RAGIONE_SOCIALE ed il venir meno dell’interesse del professionista ad ottenere un titolo esecutivo per il pagamento del compenso nei confronti della suddetta compagnia, posto che secondo l’art. 1292 cod. civ. nelle obbligazioni solidali ciascun coobbligato può essere costretto all’adempimento per la totalità, salvo il regresso interno.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento del secondo motivo sull’erronea compensazione delle spese, che è stato proposto solo in via subordinata per l’ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo. L’ordinanza impugnata va quindi cassata con rinvio al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese
del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, cassa l’impugnata ordinanza e rinvia al Tribunale di Roma in diversa composizione, che provvederà anche per le spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5.3.2025