Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23917 Anno 2025
Civile Sent. Sez. L Num. 23917 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/08/2025
SENTENZA
sul ricorso 15226-2022 proposto da:
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti – avverso la sentenza n. 4656/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/12/2021 R.G.N. 2056/2018;
Oggetto
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 24/06/2025
PU
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO. NOME COGNOME che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’avvocato NOME COGNOME; udito l’avvocato NOME COGNOME.
R.G. 15226/22
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del giorno 23.12.2021 n. 4656, la Corte d’appello di Roma accoglieva -in sede di rinvio – il gravame proposto dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza del Tribunale di Roma che aveva accolto l’opposizione a una cartella di pagamento promossa da RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, volta a chiedere che fosse dichiarato non dovuto il pagamento dei contributi previdenziali obbligatori per indennità di maternità e malattia
La Corte d’appello, in sede di originario appello , aveva respinto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ha cassato la sentenza d’appello affermando , sulla scorta di numerosi precedenti, che le società derivanti dal processo di trasformazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE devono pagare la contribuzione per maternità anche per il periodo anteriore al 1.1.2009, nonostante effettuino il versamento diretto del trattamento alle lavoratrici madri, in quanto non è estensibile a tali contributi l’esonero previsto dall’art. 20 del DL n. 112/08, relativo ai contributi per malattia.
Le parti riassumevano autonomamente il giudizio, da una parte, l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per chiedere il rigetto dell’originaria opposizione con riferimento all’indennità di maternità, mentre dall’altra , RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha ribadito i propri assunti di non debenza della contribuzione, precisando che in merito ai medesimi contributi, in appello si
era formulata eccezione di giudicato (favorevole a RAGIONE_SOCIALE in relazione a un diverso periodo) sul quale vi era stata omessa pronuncia da parte della Corte territoriale.
La Corte d’appello, in sede di rinvio, ha accolto il gravame dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, disattendendo l’eccezione di giudicato, alla luce della mutata giurisprudenza di legittimità a favore del pagamento dei contributi per maternità per le società derivanti dal processo di trasformazione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (quale RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), dimodoché non si poteva estendere a periodi d’imposta successivi l’interpretazione normativa contenuta in una sentenza, che pur se divenuta definitiva, era stata oramai sconfessata da successiva giurisprudenza di legittimità
Avverso la sentenza della Corte d’appello, la società RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso.
Memorie?
Il PG ha concluso in udienza per il rigetto del ricorso.
Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
MOTIVI RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente la Corte d’appello non aveva riconosciuto il giudicato esterno della sentenza della Corte d’appello di Roma n. 6177/10, che aveva accertato l’applicabilità a RAGIONE_SOCIALE del disposto dell’art. 20 del DL n. 112/08 e l’estensibilità dell’esonero contributivo previsto da detta disposizione anche alla contribuzione per maternità.
Con il secondo motivo di ricorso, la società ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per violazione degli artt. 414 e 434 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente la Corte del merito aveva ritenuto che il ricorso dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE fosse sufficientemente specifico, nonostante che le difese dell’Istituto previdenziale non consentissero di individuare con esatt ezza il contenuto e l’oggetto della domanda.
Il primo motivo è infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di obbligazioni contributive, la diversità dei periodi di debenza, pur nella identità dei termini di riferimento e di connotazione del rapporto, basta a far configurare quali diversi i rapporti contributivi ad essi afferenti, sicché il giudice non può stabilire, con efficacia di giudicato, che le norme sottoposte al suo esame debbano essere interpretate nel senso che anche per il futuro l’obbligo contributivo si atteggi in un determinato modo, in quanto per questa parte giudicherebbe di un rapporto del quale non si sono ancora realizzati tutti i presupposti’ (Cass. n. 7981/16, Cass. sez. un. n. 10933/97, Cass. n. 30853/21) .
L a specificità dell’obbligazione contributiva, in ragione della quale ogni annualità costituisce un distinto rapporto, induce il Collegio a riferirsi all’orientamento espresso fin dalle Sezioni Unite di questa Corte n. 10933/97, cit., per cui le distinte annualità contributive non hanno il medesimo oggetto, perché si riferiscono a rapporti di assicurazione sociale diversi, quanto al periodo, ai dipendenti e in parte anche al titolo, inteso come tipo di contributo oggetto della domanda e alla eventuale mancanza di corrispondenza per numero, qualifica e quant’altro, dei dipendenti ai quali si riferiscono i contributi dei diversi periodi. Questa Corte ritiene, invece, di non accedere al diverso
orientamento espresso da Cass. n. 20765/18 e Cass. n. 37269/21, ma anche Cass. n. 31157/22 (in tema di obbligo contributivo dell’ASL di corrispondere, sulla base dello stesso titolo, il contributo RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE per la quota di una società di professionisti accreditata con il SSN). Detto orientamento, che fa riferimento ai rapporti giuridici di durata e alle obbligazioni periodiche che eventualmente ne costituiscano il contenuto, si riferisce al giudicato formatosi su un unico rapporto e il cui accertamento, relativo a una fattispecie attuale, precluderebbe il riesame in un diverso processo delle medesime questioni, spiegando la propria efficacia anche per il periodo successivo alla sua formazione; tale orientamento non si riferisce, tuttavia, a una varietà di rapporti contributivi formatisi in riferimento a distinte annualità (come invece nella specie).
Il secondo motivo è inammissibile, perché contesta l’accertamento della Corte del merito sul sufficiente grado di specificità dell’atto di riassunzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (espresso alla p. 5 della sentenza impugnata), che è una questione di merito, incensurabile in cassazione, se non nei limiti dell’art. 360 primo comma n. 5 novellato, nella specie non dedotto.
In ogni caso, il motivo è infondato; infatti, va confermata la statuizione della Corte d’appello secondo cui l’atto di riassunzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE risulta sufficientemente specifico, in relazione alla residua pretesa relativa all’indennità di maternità, pur se non quantificata in termini monetari.
In ragione del rigetto del ricorso, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Condanna la società ricorrente a pagare le spese di lite che liquida nell’importo di € 4.500,00, oltre € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24.6.25.
Il Relatore Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME