Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27947 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27947 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso 20708/2021 proposto da:
COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO , per procura speciale in atti;
-ricorrente-
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t.; RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro p.t.; rappres. e difesi dall’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE ;
NOME COGNOME; NOME COGNOME, nella qualità di eredi di COGNOME NOME;
-intimati-
avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Napoli, n. 3620/2020, pubblicata in data 22.10.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18.09.2025 dal Cons. rel., AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
Con sentenza del 21.10.2013 il Tribunale di Napoli rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’RAGIONE_SOCIALE avente ad oggetto l’accertamento dell’illegittimità dell’istanza avanzata dalla stessa RAGIONE_SOCIALE di pagamento della differenza tra la somma versata a titolo d’indennità d’occupazione dell’immobile in Napoli, INDIRIZZO, e quella rideterminata dal medesimo ufficio per aggiornamento annuale dei canoni dovuti dai pri vati nel periodo dell’occupazione (1.1.1994 -30.9.2006), per non essere dallo stesso nulla dovuto quantomeno fino alla data del decesso della compagna, NOME COGNOME (deceduta nel 2005 e con la quale aveva iniziato a convivere, more uxorio, nell’abitazione di INDIRIZZO solo a far data dal luglio 1997), ferma restando in ogni caso la decurtazione dell’importo dovuto da COGNOME NOME, madre della predetta COGNOME (deceduta nel 2005).
In subordine, l’attore chiedeva accertarsi e dichiar arsi la prescrizione per le somme riferite a data antecedente al 7 ottobre 2001; in via ulteriormente subordinata, di determinare il credito dell’RAGIONE_SOCIALE, tenendo conto : 1) dell’utilizzazione dell’immobile da parte di NOME COGNOME, madre della COGNOME, contemporaneamente all’attore, ripartendo conseguentemente l’importo; 2) dell’esecuzione dei lavori a spese della COGNOME e dell’attore per importi di gran lunga superiori a quelli vantati dal RAGIONE_SOCIALE.
Con sentenza del 22.10.2020 la Corte territoriale accoglieva il secondo motivo dell’appello dello COGNOME, in ordine all’eccezione di prescrizione riguardo all’indennità d’occupazione illegittima per gli anni anteriori al 7.10.2001, confermando il credito azionato per il quinquennio successivo, e rigettava i motivi riguardanti la contestata solidarietà dell’obbligazione da occupazione (effettuata da diversi soggetti) in ragione del relativo carattere illecito, a norma dell’art. 2055 cc , e la domanda di compensazione per rimborso delle somme erogate per i miglioramenti apportati all’immobile oggetto di causa, osservando che: era applicabile l’art. 49 codice della navigazione- ritenuto prevalente sull’art. 936 cc – che escludeva ogni rimborso per le opere eseguite dopo la scadenza della concessione, salva diversa previsione della concessione; in particolare, la natura pubblicistica del bene e la soggezione dell’interesse privato a quello pubblico comportava invece l’inapplicabilità dell’art. 936 cc in tema di mi glioramenti; ciò era avvalorato dal disposto dell’art. 9 della concessione del 1974 secondo cui era vietato al concessionario, senza consenso scritto dell’amministrazione concedente, apportare migliorie o innovazioni di qualunque tipo (che restavano acquisite all’ente, salva richiesta di rimessione in pristino).
NOME COGNOME ricorre in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con tre motivi, illustrati da memoria.
L’Avvocatura Generale dello RAGIONE_SOCIALE si è costituita al solo fine di partecipare all’eventuale udienza di discussione.
RITENUTO CHE
Il primo motivo deduce omesso esame di fatti rilevanti per aver la Corte d’Appello, pretermettendo le chiare risultanze probatorie e nonostante risultasse agli atti che lo COGNOME avesse stabilito la propria residenza nell’immobile per cui è causa solo nell’a gosto 2003 – momento dal quale lo stesso avrebbe potuto ritenersi effettivamente e stabilmente occupante
dell’immobile – disatteso il motivo avente ad oggetto la domanda di ripartizione della pretesa creditoria con la COGNOME, che aveva vissuto nell’immobile, nel periodo dal 1994 al 2006, ben prima dell’attore nonché dopo contemporaneamente, ritenendo l’obbligazione risarcitoria da occupazione sine titulo gravante in solido sui condebitori.
Al riguardo, il ricorrente lamenta in particolare che: la Corte d’appello abbia ritenuto solidale l’obbligazione, senza tener conto che la COGNOME aveva risieduto presso l’appartamento dal 15.03.1993 al 18.03.1996 (quando l’attore non viveva nell’immobile) per poi ritornarvi ufficialmente dal 06.10.2003 al 2006, data del rilascio del certificato dalla stessa prodotto; al contrario -come del resto dedotto anche dal l’RAGIONE_SOCIALE il ricorrente aveva stabilito la propria residenza nell’appartamento di INDIRIZZO solo nell’agosto del 2003; ciò trovava riscont ro altresì nelle dichiarazioni rese alla Guardia di Finanza dalla COGNOMECOGNOME COGNOME nelle dichiarazioni del teste NOME COGNOME; pertanto non poteva essere ritenuta solidale l’obbligazione tra l’COGNOME COGNOME COGNOME aveva vissuto nel predetto appartamento quasi per tutto il periodo in contestazione anche se non continuativamente dal 1994 al 2006, e lo COGNOME che solo dal 2003 al 2006 aveva effettivamente abitato l’immobile.
Il secondo motivo denunzia, ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 9 dell’atto di concessione demaniale rilasciato al COGNOME Alfredo in data 11.09.1974- n. 12032 rep. 27 bis , parag. Dnonché degli artt. 936, 1150 e 2041 c.c., ex art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., per non aver la Corte d’appello , a differenza del giudice di primo grado, ritenuto applicabile l’art. 936 c.c., invocando il rapporto di conce ssione (in particolare il suddetto art. 9 dell’a tto di concessione demaniale).
Il terzo motivo denunzia, ex art. 360, c.1, n.4, cpc, l’omessa pronuncia sulla questione dell’ammissione della ctu volta ad accertare il quantum dell’indennità.
Il primo motivo è inammissibile.
Anzitutto, va osservato che il motivo incorre nella preclusione della ‘doppia conforme’ . Invero, nell’ipotesi prevista dal quinto comma dell’art. 348 ter cod. proc. civ., il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui al n. 5 dell’art. 360 cod. proc. civ., deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass., n.5528/14; n. 19001/2016).
Nella specie, il ricorrente non ha allegato, né fornito tale dimostrazione. Inoltre, è inammissibile la doglianza relativa all’omesso esame di fatti decisivi, sia in quanto diretta ad una diversa interpretazione e qualificazione giuridica dei fatti, sia in quanto prospetta impropriamente un vizio motivazionale insussistente.
Invero, l’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformulato dall’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv. in l. n. 134 del 2012, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia); pertanto, l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., n. 17005/2024).
Nel caso concreto, il ricorrente, attraverso il dedotto omesso esame di fatto censura impropriamente l’at tività interpretativa operata dal giudice del merito, al fine di contestare la configurabilità dell’obbligazione solidale.
Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi incentrata sulla natura pubblicistica del rapporto. Invero, il ricorrente lamenta genericamente l’asserita erronea interpretazione della concessione e dello stesso art. 936 cc, ma senza censurare specificamente l’argomentazione sostenuta nella sentenza impugnata circa la prevalenza dell’art. 49 c.n. sul predetto art. 936 cc.
Il terzo motivo è da considerare assorbito dall’inammissibilità dei primi due. Nulla per le spese, considerando la mancata costituzione degli intimati.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile del 18 settembre 2025.
Il Presidente
Dott. NOME COGNOME