Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32663 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32663 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2023
NOME COGNOME
Presidente
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
Consigliere
NOME COGNOME
NOME. Consigliere
somme pagate in esecuzione di obbligazione solidale attiva accertata con sentenza di primo grado riformata in appello -Pluralità di atti di adempimento effettuati pro quota -Obbligazione restitutoria -Natura Solidale -Esclusione -Ragioni.
Ud. 11.10.2023 CC
COGNOME.
R.G.N. 29476/NUMERO_DOCUMENTO
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29476/2020 R.G., proposto da
NOME COGNOME , NOME COGNOME (quale coniuge ed erede di NOME COGNOME), NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME COGNOME , NOME
COGNOME ; elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALEAVV_NOTAIO ( ), che li rappresenta e difende, in virtù di procura in calce al ricorso;
-ricorrenti- nei confronti di
COMUNE RAGIONE_SOCIALE ROSETO DEGLI ABRUZZI , in persona del Sindaco pro tempore ; elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO‘AVV_NOTAIO; rappresentato e
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difeso da ll’AVV_NOTAIO (
in virtù di procura in calce al controricorso;
-controricorrente-
per la cassazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza n. 1078/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE d ‘ APPELLO RAGIONE_SOCIALE‘AQUILA, pubblicata il 31 luglio 2020, notificata il 16 settembre 2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del l’11 ottobre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza 8 aprile 2006, n.289, il Tribunale di Teramo condannò il Comune di Roseto degli Abruzzi a pagare agli eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME, in parte identificabili negli odierni ricorrenti, la somma di Euro 627.160,91, oltre rivalutazione monetaria e interessi, a titolo di risarcimento del danno per la trasformazione irreversibile di un terreno di cui i loro danti causa erano contitolari, occupato nel 1980 dal detto ente locale per realizzarvi impianti sportivi.
Il Comune, pur ottemperando alla condanna (ma pagando a ciascun creditore in proporzione RAGIONE_SOCIALEa quota ereditaria), appellò, tuttavia, la sentenza, sollevando l’ eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE ‘ azione risarcitoria, e la Corte d ‘ appello RAGIONE_SOCIALE ‘ Aquila, con sentenza n. 442 del 27 maggio 2010 (confermata da questa Corte con ordinanza n.3572 del 2012), accolse il gravame, rigettando la domanda e compensando interamente le spese di causa tra le parti. Questa sentenza, sul presupposto che il giudizio, iniziato nel 1992, era pendente al 30 aprile 1995, per cui erano applicabili gli artt.183, 184 e 345 cod. proc. civ., nel testo vigente anteriormente alla riforma di cui alla legge n. 353 del 1990, ritenne ammissibile l ‘ eccezione di prescrizione sollevata per la prima volta in appello e la reputò fondata, sul rilievo che, a
),
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seguito RAGIONE_SOCIALE‘ occupazione del terreno, autorizzata dal sindaco il 9 febbraio 1980 ed eseguita il 14 marzo 1980, le opere pubbliche dovevano presumersi completate -e le superfici occupate irreversibilmente trasformate – entro il 14 marzo 1983, sicché, al momento RAGIONE_SOCIALE‘esercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione risarcitoria , era decorso il termine quinquennale.
All’esito di questa decisione, il Comune esercitò in via monitoria il diritto alla restituzione di quanto versato in esecuzione RAGIONE_SOCIALEa sentenza riformata, ottenendo dallo stesso Tribunale di Teramo il decreto n. 889 del 2010, con cui fu ingiunto ai danneggiati, solidalmente tra loro, di versare al l’ente ingiungente la somma oggetto RAGIONE_SOCIALEa precedente condanna.
Con atto del 14 febbraio 2011, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (ovverosia, nove degli undici eredi COGNOME cui era stata versata, pro quota , la somma liquidata dalla sentenza del 2006, con l’eccezione di NOME COGNOME e NOME COGNOME) proposero opposizione al decreto ingiuntivo, che fu rigettata dal Tribunale di Teramo, con sentenza 19 gennaio 2016, n.54.
Con sentenza 31 luglio 2020, n. 1078, la Corte territoriale RAGIONE_SOCIALE‘Aquila ha rigettato l’appello proposto dagli opponenti.
Per la cassazione di questa sentenza ricorrono NOME COGNOME, NOME COGNOME (quale coniuge ed erede di NOME COGNOME), NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di due motivi.
Risponde con controricorso il Comune di Roseto degli Abruzzi.
La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380 -bis .1 cod. proc. civ..
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Il pubblico ministero non ha presentato conclusioni scritte.
Le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione degli artt. 102 -643 – 644 c.p.c. Degli artt. 752 -1292 -1294 -1295 – 1296 e 1297 c.c. -Violazione del contraddittorio -Litisconsorzio necessario degli ingiunti col vincolo RAGIONE_SOCIALEa solidarietà -Violazione diritto alla difesa art.24 Cost. (artt.82 e 87 c.p.c.) -Violazione artt. 113 -115 – 116 c.p.c. (art.360 c.p.c. numeri 3-4) ».
Il motivo si articola in due doglianze.
1.a. Con la prima si deduce che il ricorso monitorio e il susseguente decreto ingiuntivo non erano stati notificati a tutti i coobbligati solidali, per essere stata omessa la notifica ad NOME COGNOME e a NOME COGNOME, due degli undici eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME. Per effetto di tale omissione, NOME COGNOME e NOME COGNOME, pur essendo coobbligati e litisconsorti necessari, non erano stati destinatari del ricorso e del pedissequo decreto di ingiunzione e non avevano proposto opposizione.
Ne sarebbe derivata la violazione degli artt. 102, 643 e 644 cod. proc. civ., nonché RAGIONE_SOCIALE‘art.24 Cost. e degli artt. da 1292 a 1297 cod. civ., con aggravamento RAGIONE_SOCIALEa posizione debitoria dei coobbligati interessati dall’ingiunzione e con privazione RAGIONE_SOCIALEa possibilità di esercitare l’azione di regresso da parte loro.
1.b. Con la seconda doglianza si denuncia la violazione specifica degli artt. 752, 1292, 1294, 1295 e 1296 cod. civ. e si sostiene l’ illegittimità RAGIONE_SOCIALEa condanna solidale contenuta nel decreto ingiuntivo opposto (e l’indebita reiezione del relativo motivo di opposizione, debitamente formulato) a fronte RAGIONE_SOCIALEa circostanza che l’ adempimento
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RAGIONE_SOCIALE‘ obbligazione risarcitoria accertata con la sentenza poi riformata era stato posto in essere da parte del Comune sulla base di distinti pagamenti effettuati a ciascun creditore in ragione RAGIONE_SOCIALEa propria quota ereditaria, cosicché anche l’obbligazione restitutoria, ove ritenuta sussistente, avrebbe dovuto essere ripartita tra i coeredi in relazione alle singole quote.
1.1. La prima censura è manifestamente infondata mentre è fondata la seconda.
1.1.a. Con riguardo alla prima doglianza, va ricordato il consolidato principio secondo cui l ‘ obbligazione solidale passiva, di regola, non dà luogo a litisconsorzio necessario, nemmeno in sede di impugnazione, in quanto non fa sorgere un rapporto unico e inscindibile, neppure sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa dipendenza di cause, bensì rapporti giuridici distinti, anche se tra loro connessi, in virtù dei quali è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l ‘ intero suo credito, salve le ipotesi di litisconsorzio processuale, che si verificano allorché le cause siano tra loro dipendenti, ovvero quando le distinte posizioni dei coobbligati presentino obiettiva interrelazione, tale da configurare una situazione di inscindibilità ( ex aliis , Cass. 28/11/2022, n. 34899; Cass.21/08/2018, n. 20860).
Pertanto, nella vicenda in esame, nessun vizio la sentenza impugnata presenta sotto il profilo processuale poiché, agendo in via monitoria per l’accertamento di un’obbligazione restitutoria di carattere solidale, il Comune non era tenuto a notificare il ricorso a tutti i soggetti coobbligati, vertendosi in una fattispecie di mero litisconsorzio facoltativo che non precludeva il separato e sercizio RAGIONE_SOCIALE‘azione nei confronti di ciascuno dei debitori o di taluni tra di essi.
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1.1.b. Tuttavia -e con ciò si passa all ‘ esame RAGIONE_SOCIALEa seconda doglianza del primo motivo, di cui va invece rilevata la fondatezza -, sotto il profilo sostanziale, nella fattispecie non era predicabile la sussistenza di una obbligazione solidale di restituzione RAGIONE_SOCIALE‘ intera somma liquidata a carico del Comune ed a favore degli eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME con la sentenza riformata.
L’art. 336 cod. proc. civ. (nel testo novellato RAGIONE_SOCIALE‘art. 48 RAGIONE_SOCIALEa legge 26 novembre 1990, n. 353), disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza di riforma, venga meno immediatamente l ‘ efficacia degli atti o provvedimenti di esecuzione spontanea o coattiva RAGIONE_SOCIALEa stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione RAGIONE_SOCIALEa somma pagata e di ripristino RAGIONE_SOCIALEa situazione precedente (Cass.30/04/2009, n. 10124).
Al riguardo -sia che si aderisca all’orientamento secondo il quale il diritto alla restituzione sorge direttamente in conseguenza RAGIONE_SOCIALEa riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza, la quale, facendo venir meno ex tunc e definitivamente il titolo RAGIONE_SOCIALEe attribuzioni in base alla prima sentenza, impone di porre la controparte nella medesima situazione in cui si trovava in precedenza (Cass.13/04/2007, n. 8829), sia che si acceda al diverso indirizzo secondo cui è necessaria la formulazione di un’autonoma domanda restitutoria (da proporsi unitamente all’ atto di impugnazione o separatamente, anche mediante ricorso per decreto ingiuntivo), non potendosi utilizzare la riforma RAGIONE_SOCIALEa pronuncia di primo grado agli effetti di quanto previsto dall ‘ art. 474 cod. proc. civ., come condanna implicita (Cass. 05/02/2013, n. 2662; Cass. 03/05/2016, n. 8639) -si è comunque di fronte ad un diritto (per il solvens ) e ad un
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obbligo (per l’ accipiens ) avente ad oggetto la restituzione di quanto, rispettivamente, pagato e ricevuto in base alla sentenza di primo grado provvisoriamente esecutiva, successivamente riformata in appello, in ragione RAGIONE_SOCIALEa sopravvenuta inefficacia RAGIONE_SOCIALE‘atto di pagamento dipendente dalla sentenza riformata (art.336 cod. proc. civ.) e RAGIONE_SOCIALEa necessità di ripristino RAGIONE_SOCIALEa situazione precedente (Cass. 24/05/2010, n. 12622; Cass. 08/07/2010, n. 16152; Cass.26/01/2016, n. 1324; Cass. 30/01/2018, n. 2292).
Nel caso di specie, sebbene la sentenza del 2006 avesse accertato la sussistenza di un’obbligazione solidale attiva e avesse conseguentemente condannato il Comune a corrispondere agli attori la somma complessiva di Euro 627.160,91, oltre accessori, in modo che l’ adempimento nei confronti di un creditore avrebbe liberato il debitore anche nei confronti degli altri, il Comune aveva però proceduto a distinti pagamenti a favore di ciascun creditore, avuto riguardo alla quota ereditaria e previa -tale circostanza, dedotta in ricorso, non è controversa tra le parti -richiesta di integrazione RAGIONE_SOCIALEa denuncia di successione con indicazione RAGIONE_SOCIALEa quota ereditaria da parte di ciascuno di essi.
La riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza di primo grado non aveva fatto sorgere una obbligazione solidale passiva avente ad oggetto l’intera somma in capo a ciascun debitore sol perché la sentenza riformata aveva accertato un ‘ obbligazione solidale attiva a carico del Comune; piuttosto, la detta riforma aveva determinato l’inefficacia dei singoli atti di pagamento quali atti dipendenti dalla sentenza riformata (art.336 cod. proc. civ.) con conseguente diritto del solvens alla restituzione RAGIONE_SOCIALEe somme ricevute da ciascun accipiens .
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La domanda restitutoria proposta dal Comune, dunque, avrebbe dovuto essere accolta in questi precisi termini, con conseguente illegittimità RAGIONE_SOCIALEa ingiunzione solidale avente ad oggetto l’ intera somma e con conseguente indebito rigetto RAGIONE_SOCIALEe relative ragioni di opposizione ad opera del giudice del merito, sia in primo grado che in appello.
In altri termini, si sarebbe dovuto dare rilievo al modo in cui la parte debitrice, sebbene tale in relazione ad un’obbligazione con solidarietà attiva, aveva adempiuto senza avvalersi RAGIONE_SOCIALEa solidarietà attiva, ma -evidentemente sulla base di un assenso dei concreditori solidali -procedendovi parziariamente nei confronti di ciascuno di essi.
Una siffatta modalità di ottemperanza al disposto RAGIONE_SOCIALEa sentenza poi riformata, infatti, non poteva che spiegare effetti anche sulla pretesa restitutoria conseguente alla riforma.
Con le evidenziate specificazioni, la seconda doglianza formulata con il primo motivo di ricorso deve essere pertanto accolta.
Con il secondo motivo viene denunciata « violazione e falsa applicazione degli artt. 633 e ss. c.p.c. -violazione degli artt. 12411243 -2697 – 2699 c.p.c. -Violazione art.295 c.p.c. -Violazione art.113 -115 e 116 c.p.c. (art.360 c.p.c. numeri 3-4) ».
I ricorrenti deducono che, oltre al giudizio civile risarcitorio, introdotto dinanzi al giudice ordinario e definito, in sede di merito, con la sentenza impugnata, era stato da loro proposto anche ricorso al giudice amministrativo, al fine di ottenere la tutela di cui all’art.42 -bis del d.P.R. n. 327 del 2001.
All’esito di questo ricorso, il Consiglio di Stato aveva accertato il loro diritto ad ottenere, alternativamente, la restituzione del terreno ovvero la liquidazione RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo a seguito del provvedimento di
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acquisizione che il Comune avrebbe la facoltà -ma anche l’obbligo di emanare, in alternativa alla restituzione.
In ragione di tale decisione del giudice amministrativo, che era stata allegata agli atti del giudizio di appello, essi avevano dunque acquisito un controcredito di agevole liquidazione, che avevano posto a fondamento di un ‘eccezione di compensazione, nonché di una istanza di sospensione del processo ex art.295 cod. proc. civ., in attesa RAGIONE_SOCIALEa determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio da parte del Comune.
Tanto l’ eccezione di compensazione quanto l’istanza di sospensione per pregiudizialità erano state, peraltro, indebitamente disattese da parte del giudice del merito.
3.1. Il motivo è manifestamente infondato, sia nella parte in cui lamenta il mancato accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘istanza di sospensione del processo, sia nella parte in cui lamenta la reiezione RAGIONE_SOCIALE‘ eccezione di compensazione.
Sotto il primo profilo, è agevole osservare che la sospensione ex art. 295 cod. proc. civ. presuppone un rapporto di pregiudizialità tra due cause, tale che dalla definizione RAGIONE_SOCIALE‘una dipenda la decisone RAGIONE_SOCIALE‘altra.
Nel caso di specie, invece, il giudice del merito non era posto dinanzi alla compresenza di due controversie in rapporto di pregiudizialità, poiché la controversia dinanzi al giudice amministrativo era già stata definita e la sospensione del processo era stata invocata, inammissibilmente, non in funzione RAGIONE_SOCIALEa previa risoluzione di una controversia pregiudicante ma in attesa che il Comune procedesse alla determinazione RAGIONE_SOCIALE‘indennità di esproprio conseguenziale al provvedimento di acquisizione del terreno, di cui peraltro non è neppure certa l’avvenuta emanazione .
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Quanto alla compensazione del debito restitutorio con il dedotto controcredito all’indennità di esproprio o di illegittima occupazione , la Corte d ‘appello, dopo aver motivato sull’avvenuta rinuncia RAGIONE_SOCIALEa relativa eccezione, ha correttamente evidenziato l’assenza dei presupposti stabiliti dalla legge ai fini RAGIONE_SOCIALE‘operatività di tale modo di estinzione RAGIONE_SOCIALE‘ obbligazione diverso dall’ adempimento (art.1243 cod. civ.), atteso che la stessa parte eccipiente ha evidenziato la mancanza di liquidità del dedotto controcredito.
In definitiva, deve essere accolto, per quanto di ragione, il primo motivo di ricorso e rigettato il secondo.
La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla Corte di appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila , in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie per quanto di ragione il primo motivo di ricorso e rigetta il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d ‘appello RAGIONE_SOCIALE‘Aquila, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Terza Sezione