Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3   Num. 3207  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
DECRETO INGIUNTIVO PER LA RESTITUZIONE DI SOMME PAGATE IN ESECUZIONE DI SENTENZA POI RIFORMATA -NATURA DELL’OBBLIGAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13570/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e d AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrente e ricorrente in via incidentale -nonché contro
COGNOME NOME COGNOME NOME
Avverso  la  sentenza  n.  387/2019  della  CORTE  DI  APPELLO  DI CAMPOBASSO, depositata il giorno 27 novembre 2019.
Udita  la  relazione  svolta  nella  camera  di  consiglio  del  30  novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 98 del 2006, il Tribunale di Larino condannò il Comune di Campomarino al pagamento di euro 100.701 in favore di NOME COGNOME, di euro 100.645 in favore di NOME COGNOME e di euro 37.074 in favore di NOME COGNOME, a titolo di risarcimento dei danni complessivamente patiti in conseguenza del decesso del loro prossimo congiunto, NOME COGNOME, annegato nel tratto di mare antistante il territorio del suddetto Comune.
In parziale riforma della pronuncia, la Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 66/ 2011, condannò l’ente comunale al pagamento di ulteriori euro 50.000 ciascuno in favore di NOME COGNOME ed NOME COGNOME e di euro 10.000 in favore di NOME COGNOME.
In esecuzione di tali decisioni, il Comune di Campomarino versò le  somme:  per  quelle  stabilite  in  prime  cure,  tramite  tre  assegni cointestati  ai  beneficiari;  per  quelle  oggetto  di  condanna  in  appello, mercé bonifico bancario su conto intestato a NOME COGNOME.
Con sentenza n. 11532/2014 del 23 maggio 2014, questa Corte cassò la pronuncia emessa in grado di appello e, decidendo nel merito la causa, rigettò le domande risarcitorie degli originari attori.
A seguito di ciò, su ricorso monitorio proposto dal Comune di Campomarino ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., la Corte d’appello di Campobasso emise in danno di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME decreto di ingiunzione  al  pagamento,  in  via  solidale,  della somma di euro 376.083,23, oltre interessi e spese.
5 . L’opposizione avverso il decreto uno actu dispiegata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME è stata parzialmente accolta
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dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha rideterminato la somma oggetto di condanna, con vincolo di solidarietà, in euro 368.438,23.
Per quanto ancora qui d’interesse , la Corte molisana: ha rilevato che « i pagamenti furono effettuati con unici atti in favore di tutti i beneficiari della pronuncia di condanna, senza distinzione di quote a ciascuno spettanti; ciò vale sia per il pagamento mediante assegni cointestati a tutti i beneficiari sia per quello mediante bonifico in favore di NOME COGNOME, delegato dagli altri »; da ciò ha desunto la natura solidale dell’obbligazione di restituzione gravante su gli ingiunti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando due motivi, cui  resiste,  con  controricorso,  proponendo  altresì  ricorso  incidentale condizionato su di un motivo, il Comune di Campomarino.
Non svolgono difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal controricorrente.
Sostiene  il  Comune  di  Campomarino  che,  versandosi  in  tema  di condanna  in  solido  di  più  soggetti,  l’impugnazione  di  legittimità dispiegata da uno soltanto di essi non sarebbe sorretta da un interesse giuridicamente  rilevante:  « la  mancata  impugnazione  comune  rende inutiliter  data la  eventuale  cassazione  della  sentenza  gravata,  che avrebbe effetti solo per il ricorrente, effetti inutili considerato il legame sostanziale con i litisconsorti solidali ».
1.1. La tesi è priva di fondamento giuridico.
L ‘ obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto u n’ unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a
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rapporti  giuridici  distinti,  anche  se  fra  loro  connessi,  e,  potendo  il creditore  ripetere  da  ciascuno  dei  condebitori l’ intero  suo  credito,  è sempre possibile  la  scissione  del  rapporto  processuale,  il  quale  può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati ( ex aliis , Cass. 28/11/2022, n. 34899; Cass. 21/08/2018, n. 20860).
Da ciò consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell ‘ impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 cod. proc. civ., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all ‘ eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati (Cass. 08/10/2018, n. 24728).
All’impugnazione  della  sentenza  ha  dunque  interesse  ciascun singolo coobbligato, quale che sia l’atteggiamento tenuto al riguardo dagli altri,  con  i  quali  invece  –  se  parti  del  giudizio  o  dei  precedenti gradi di esso – si realizza una situazione di litisconsorzio necessario di carattere  processuale,  nella  specie  puntualmente  osservato  con  la evocazione in questa sede di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1292 cod. civ. in tema di solidarietà passiva.
Censur a  la  gravata  pronuncia  laddove  ha  ritenuto  l’esistenza  di un’unica  obbligazione restitutoria  a  carico  dei  soggetti  ingiunti  sulla base del dato dell’unico pagamento eseguito in loro favore; assume, per contro, che, onde riscontrare la sussistenza o meno di un vincolo di solidarietà, occorre considerare la fonte dell’obbligo restitutorio, da
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individuarsi alla stregua del contenuto delle sentenze di merito, le quali non avevano liquidato le poste risarcitorie a titolo solidale, sicché, pur in presenza di un unico pagamento, dovevano ravvisarsi tre distinte obbligazioni restitutorie per ciascuno dei beneficiari delle condanne.
Ancora ai fini di negare un vincolo di solidarietà passiva, soggiunge che il pagamento eseguito dal Comune era « sì unico, ma cumulativo dei tre crediti e ciò perché NOME COGNOME agiva non in proprio, ma anche quale delegato » di NOME COGNOME e NOME COGNOME; rileva, infine, che dalla ricevuta di bonifico si evinceva che i beneficiari del pagamento erano soltanto NOME COGNOME e NOME COGNOME, non NOME COGNOME.
 Il  secondo  motivo  del  ricorso  principale  lamenta,  in  relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che il bonifico era stato effettuato « solo a nome di NOME COGNOME e non di tutti e tre gli eredi di NOME COGNOME » e « su conto corrente intestato solo a NOME COGNOME, non a tutti e tre ».
 I  motivi -da  scrutinare  congiuntamente,  attesa  l’intrinseca connessione che li avvince -non possono trovare accoglimento.
3.1. Sono in primo luogo inammissibili le censure (sviluppate con l’intero secondo motivo ed in parte al § 1.4. – con il primo) dirette a censurare  la  riferibilità  del  secondo  pagamento  (quello  effettuato mediante  bonifico  su  conto  corrente)  ai  tre  aventi  diritto  ad  esso, articolate dal rilievo della intestazione del conto corrente su cui sono stati bonificati gli importi e del contenuto della ricevuta di bonifico.
L ‘argomentare del ricorrente mira a confutare l’accertamento, di carattere tipicamente fattuale, compiuto dal giudice territoriale (il cui esito è stato riportato sopra, in parte narrativa) in ordine all’unitarietà del pagamento ed all’individuazione dei destinatari di esso: ma l’esame della tesi così sostenuta presuppone, di necessità, la valutazione delle emergenze istruttorie (segnatamente documentali) acquisite nel corso
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del  giudizio  di  merito,  attività  del  tutto  estranea  alla  natura  ed  alla funzione del giudizio di legittimità.
3.2. Non conforme a diritto è invece la prospettata insussistenza di una solidarietà passiva tra i soggetti originariamente ingiunti.
Per  dare  conto  della  conclusione  enunciata,  sono  doverosi  cenni preliminari  circa  l’inquadramento sistematico dell’azione esperita dal Comune di Campomarino, da cui trae scaturigine il presente ricorso, avente come causa petendi la restituzione , ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., di somme pagate in esecuzione di due sentenze di condanna.
L ‘ art. 336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o la cassazione estende  i  suoi  effetti  ai  provvedimenti  e  agli  atti  dipendenti  dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l’efficacia degli atti di  esecuzione  spontanea  o  coattiva  della  stessa,  rimasti  privi  di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente.
Il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, successivamente caducato, fa sorgere  un  diritto  del solvens nei  confronti dell’ accipiens ad  essere integralmente reintegrato nella situazione precedente.
L ‘ azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell ‘ art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni effettuate nell’osservanza della sentenza poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d ‘ indebito, perché si collega ad un ‘ esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall ‘ esistenza del rapporto sostanziale ( ex aliis, Cass. 23/11/2023, n. 32663; Cass. 12/11/2021, n. 34011; Cass. 30/01/2018, n. 2292; Cass.26/01/2016, n. 1324; Cass. 24/05/2010, n. 12622).
Sotto altro e distinto profilo, elemento peculiare e caratterizzante dell’obbligazione solidale disegnata dall’art. 1292 cod. civ. è costituito dalla unicità della prestazione dovuta, non già dalla unicità della fonte (cioè, dell’atto o del fatto giuridico) della obbligazione: la solidarietà sussiste  quando  più  soggetti  siano  tenuti  ad  eseguire  la  medesima prestazione, di guisa che l’adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti (per tutte: Cass. 14/03/1996, n. 2120).
3.3. Da tali premesse sistematiche, in fattispecie in larga misura sovrapponibile a quella oggi controversa, questa Corte ha affermato che « allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all’ordine di più persone, nel caso di riforma della sentenza in grado di appello, tutti gli intestatari  dell’assegno  sono  tenuti  in  solido alla  restituzione  della somma pagata » (Cass. 13/07/2010, n. 16391).
A  questo  principio  di  diritto  si  è  sostanzialmente  conformata  la gravata pronuncia: e ad esso va data convinta continuità, replicando parte  ricorrente  argomenti  già  vagliati  (e  disattesi)  nei  sopra  citati precedenti,  dei  quali,  pertanto,  non  offre  un  valido  spunto  per  una critica rimeditazione.
Devesi qui allora ribadire che l’obiettivo dell’azione ex art. 389 cod. proc. civ. è il mero ripristino della condizione patrimoniale del solvens anteriore all’ottemperanza alle statuizioni di condanna , a prescindere dal rapporto sostanziale ad esse sottese: la restituzione deve, cioè, essere conformata all’ essere del pagamento (ovvero alle modalità con cui lo stesso è stato compiuto) non già al dover essere di esso (ovvero alla sua ragione causale oppure alla sua conformità al contenuto del provvedimento di condanna).
Detto  in  altri  termini,  l’accoglimento  della  domanda  proposta  ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ. ( la quale può essere dispiegata anche in via monitoria) si atteggia a contrarius actus rispetto al pagamento
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per come in concreto eseguito, non al provvedimento in forza del quale è stato eseguito.
Nella  vicenda de  qua ,  pur  a  fronte  di  importi  di  diversa  entità spettanti ai singoli beneficiari delle pronunce di condanna, il Comune di Campomarino ha ritenuto di effettuare – come accertato in fatto dal giudice  territoriale,  in  modo  non  sindacabile  da  questa  Corte  –  un pagamento unico ed indifferenziato (cioè a dire senza distinzione di quote o misure) di quanto globalmente dovuto in favore degli aventi titolo allo stesso, considerati come una parte unica plurisoggettiva.
Un adempimento di tal fatta (con modalità evidentemente accettate, quantomeno per facta concludentia, dai destinatari della erogazione delle somme) ha generato a carico degli accipientes un’obbligazione restitutoria di contenuto esattamente speculare, per l’esigenza di ripristinare lo stato patrimoniale del solvens : un pagamento unitario ed indifferenziato, divenuto privo di giustificazione, non può che essere neutralizzato con una restituzione unitaria e indifferenziata, e quindi sostanzialmente descrivibile come solidale, non potendosi frazionare in sede di ripetizione una prestazione che non è stata frazionata al momento del pagamento.
Sono queste le ragioni, se del caso da intendersi così integrata la relativa  motivazione,  che  giustificano  la  legittimità  della  condanna solidale dell’odierno ricorrente irrogata nella gravata sentenza.
 Dal  rigetto  del  ricorso  principale  consegue  l’assorbimento  del ricorso incidentale del Comune di Campomarino, dacché condizionato all’accoglimento dell’impugnazione ex adverso spiegata.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
 Atteso  il  rigetto  del  ricorso  principale,  va  dato  atto  della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente in via principale – ai sensi dell’art.
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13,  comma 1quater ,  del  d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  nel  testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Quanto al ricorso incidentale, il tenore della pronunzia, che è di assorbimento e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del citato art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione .
P. Q. M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Condanna  parte  ricorrente,  NOME  COGNOME,  alla  refusione  in favore  della  parte  controricorrente,  Comune  di  Campomarino,  delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli  esborsi  liquidati  in  euro  200,00  ed  agli  accessori,  fiscali  e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da  parte  del  ricorrente  principale  dell’ulteriore  importo  a  titolo  di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione