Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 3207 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 3207 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
DECRETO INGIUNTIVO PER LA RESTITUZIONE DI SOMME PAGATE IN ESECUZIONE DI SENTENZA POI RIFORMATA -NATURA DELL’OBBLIGAZIONE
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 13570/2020 R.G. proposto da COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, dal quale è rappresentato e difeso
-ricorrente principale –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco pro tempore, in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliato per legge ivi presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO e d AVV_NOTAIO COGNOME -controricorrente e ricorrente in via incidentale -nonché contro
COGNOME NOME COGNOME NOME
Avverso la sentenza n. 387/2019 della CORTE DI APPELLO DI CAMPOBASSO, depositata il giorno 27 novembre 2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con sentenza n. 98 del 2006, il Tribunale di Larino condannò il Comune di Campomarino al pagamento di euro 100.701 in favore di NOME COGNOME, di euro 100.645 in favore di NOME COGNOME e di euro 37.074 in favore di NOME COGNOME, a titolo di risarcimento dei danni complessivamente patiti in conseguenza del decesso del loro prossimo congiunto, NOME COGNOME, annegato nel tratto di mare antistante il territorio del suddetto Comune.
In parziale riforma della pronuncia, la Corte d’appello di Campobasso, con la sentenza n. 66/ 2011, condannò l’ente comunale al pagamento di ulteriori euro 50.000 ciascuno in favore di NOME COGNOME ed NOME COGNOME e di euro 10.000 in favore di NOME COGNOME.
In esecuzione di tali decisioni, il Comune di Campomarino versò le somme: per quelle stabilite in prime cure, tramite tre assegni cointestati ai beneficiari; per quelle oggetto di condanna in appello, mercé bonifico bancario su conto intestato a NOME COGNOME.
Con sentenza n. 11532/2014 del 23 maggio 2014, questa Corte cassò la pronuncia emessa in grado di appello e, decidendo nel merito la causa, rigettò le domande risarcitorie degli originari attori.
A seguito di ciò, su ricorso monitorio proposto dal Comune di Campomarino ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., la Corte d’appello di Campobasso emise in danno di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME decreto di ingiunzione al pagamento, in via solidale, della somma di euro 376.083,23, oltre interessi e spese.
5 . L’opposizione avverso il decreto uno actu dispiegata da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME è stata parzialmente accolta
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dalla decisione in epigrafe indicata, la quale ha rideterminato la somma oggetto di condanna, con vincolo di solidarietà, in euro 368.438,23.
Per quanto ancora qui d’interesse , la Corte molisana: ha rilevato che « i pagamenti furono effettuati con unici atti in favore di tutti i beneficiari della pronuncia di condanna, senza distinzione di quote a ciascuno spettanti; ciò vale sia per il pagamento mediante assegni cointestati a tutti i beneficiari sia per quello mediante bonifico in favore di NOME COGNOME, delegato dagli altri »; da ciò ha desunto la natura solidale dell’obbligazione di restituzione gravante su gli ingiunti.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME, articolando due motivi, cui resiste, con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato su di un motivo, il Comune di Campomarino.
Non svolgono difese nel giudizio di legittimità NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Le parti costituite hanno depositato memoria illustrativa.
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis. 1 cod. proc. civ..
RAGIONI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso principale sollevata dal controricorrente.
Sostiene il Comune di Campomarino che, versandosi in tema di condanna in solido di più soggetti, l’impugnazione di legittimità dispiegata da uno soltanto di essi non sarebbe sorretta da un interesse giuridicamente rilevante: « la mancata impugnazione comune rende inutiliter data la eventuale cassazione della sentenza gravata, che avrebbe effetti solo per il ricorrente, effetti inutili considerato il legame sostanziale con i litisconsorti solidali ».
1.1. La tesi è priva di fondamento giuridico.
L ‘ obbligazione solidale, pur avendo ad oggetto u n’ unica prestazione, dà luogo non ad un rapporto unico ed inscindibile, ma a
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rapporti giuridici distinti, anche se fra loro connessi, e, potendo il creditore ripetere da ciascuno dei condebitori l’ intero suo credito, è sempre possibile la scissione del rapporto processuale, il quale può utilmente svolgersi nei confronti di uno solo dei coobbligati ( ex aliis , Cass. 28/11/2022, n. 34899; Cass. 21/08/2018, n. 20860).
Da ciò consegue che la mancata impugnazione, da parte di un coobbligato solidale, della sentenza di condanna pronunciata verso tutti i debitori solidali – che, pur essendo formalmente unica, consta di tante distinte pronunce quanti sono i coobbligati con riguardo ai quali essa è stata emessa -, così come il rigetto dell ‘ impugnazione del singolo, comporta il passaggio in giudicato della pronuncia concernente il debitore non impugnante esclusivamente con riferimento a lui, pure qualora lo stesso sia stato convenuto nel giudizio di appello ex art. 332 cod. proc. civ., mentre il passaggio in giudicato di detta pronuncia rimane, poi, insensibile all ‘ eventuale riforma od annullamento delle decisioni inerenti agli altri coobbligati (Cass. 08/10/2018, n. 24728).
All’impugnazione della sentenza ha dunque interesse ciascun singolo coobbligato, quale che sia l’atteggiamento tenuto al riguardo dagli altri, con i quali invece – se parti del giudizio o dei precedenti gradi di esso – si realizza una situazione di litisconsorzio necessario di carattere processuale, nella specie puntualmente osservato con la evocazione in questa sede di NOME COGNOME e NOME COGNOME.
Con il primo motivo, il ricorrente principale denuncia, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 1292 cod. civ. in tema di solidarietà passiva.
Censur a la gravata pronuncia laddove ha ritenuto l’esistenza di un’unica obbligazione restitutoria a carico dei soggetti ingiunti sulla base del dato dell’unico pagamento eseguito in loro favore; assume, per contro, che, onde riscontrare la sussistenza o meno di un vincolo di solidarietà, occorre considerare la fonte dell’obbligo restitutorio, da
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individuarsi alla stregua del contenuto delle sentenze di merito, le quali non avevano liquidato le poste risarcitorie a titolo solidale, sicché, pur in presenza di un unico pagamento, dovevano ravvisarsi tre distinte obbligazioni restitutorie per ciascuno dei beneficiari delle condanne.
Ancora ai fini di negare un vincolo di solidarietà passiva, soggiunge che il pagamento eseguito dal Comune era « sì unico, ma cumulativo dei tre crediti e ciò perché NOME COGNOME agiva non in proprio, ma anche quale delegato » di NOME COGNOME e NOME COGNOME; rileva, infine, che dalla ricevuta di bonifico si evinceva che i beneficiari del pagamento erano soltanto NOME COGNOME e NOME COGNOME, non NOME COGNOME.
Il secondo motivo del ricorso principale lamenta, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., omessa valutazione di un fatto decisivo, rappresentato dalla circostanza che il bonifico era stato effettuato « solo a nome di NOME COGNOME e non di tutti e tre gli eredi di NOME COGNOME » e « su conto corrente intestato solo a NOME COGNOME, non a tutti e tre ».
I motivi -da scrutinare congiuntamente, attesa l’intrinseca connessione che li avvince -non possono trovare accoglimento.
3.1. Sono in primo luogo inammissibili le censure (sviluppate con l’intero secondo motivo ed in parte al § 1.4. – con il primo) dirette a censurare la riferibilità del secondo pagamento (quello effettuato mediante bonifico su conto corrente) ai tre aventi diritto ad esso, articolate dal rilievo della intestazione del conto corrente su cui sono stati bonificati gli importi e del contenuto della ricevuta di bonifico.
L ‘argomentare del ricorrente mira a confutare l’accertamento, di carattere tipicamente fattuale, compiuto dal giudice territoriale (il cui esito è stato riportato sopra, in parte narrativa) in ordine all’unitarietà del pagamento ed all’individuazione dei destinatari di esso: ma l’esame della tesi così sostenuta presuppone, di necessità, la valutazione delle emergenze istruttorie (segnatamente documentali) acquisite nel corso
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del giudizio di merito, attività del tutto estranea alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità.
3.2. Non conforme a diritto è invece la prospettata insussistenza di una solidarietà passiva tra i soggetti originariamente ingiunti.
Per dare conto della conclusione enunciata, sono doverosi cenni preliminari circa l’inquadramento sistematico dell’azione esperita dal Comune di Campomarino, da cui trae scaturigine il presente ricorso, avente come causa petendi la restituzione , ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ., di somme pagate in esecuzione di due sentenze di condanna.
L ‘ art. 336 cod. proc. civ., disponendo che la riforma o la cassazione estende i suoi effetti ai provvedimenti e agli atti dipendenti dalla sentenza riformata o cassata, comporta che, con la pubblicazione della sentenza di riforma, venga meno immediatamente l’efficacia degli atti di esecuzione spontanea o coattiva della stessa, rimasti privi di qualsiasi giustificazione, con conseguente obbligo di restituzione della somma pagata e di ripristino della situazione precedente.
Il pagamento effettuato in ottemperanza ad un provvedimento di condanna provvisoriamente esecutivo, successivamente caducato, fa sorgere un diritto del solvens nei confronti dell’ accipiens ad essere integralmente reintegrato nella situazione precedente.
L ‘ azione di restituzione e riduzione in pristino, che venga proposta, a norma dell ‘ art. 389 cod. proc. civ., dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, in relazione alle prestazioni effettuate nell’osservanza della sentenza poi annullata, non è riconducibile allo schema della ripetizione d ‘ indebito, perché si collega ad un ‘ esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore a detta sentenza e prescinde dall ‘ esistenza del rapporto sostanziale ( ex aliis, Cass. 23/11/2023, n. 32663; Cass. 12/11/2021, n. 34011; Cass. 30/01/2018, n. 2292; Cass.26/01/2016, n. 1324; Cass. 24/05/2010, n. 12622).
Sotto altro e distinto profilo, elemento peculiare e caratterizzante dell’obbligazione solidale disegnata dall’art. 1292 cod. civ. è costituito dalla unicità della prestazione dovuta, non già dalla unicità della fonte (cioè, dell’atto o del fatto giuridico) della obbligazione: la solidarietà sussiste quando più soggetti siano tenuti ad eseguire la medesima prestazione, di guisa che l’adempimento di uno abbia effetto liberatorio nei confronti di tutti (per tutte: Cass. 14/03/1996, n. 2120).
3.3. Da tali premesse sistematiche, in fattispecie in larga misura sovrapponibile a quella oggi controversa, questa Corte ha affermato che « allorché la parte soccombente in giudizio dia esecuzione ad una sentenza non definitiva, traendo un assegno bancario all’ordine di più persone, nel caso di riforma della sentenza in grado di appello, tutti gli intestatari dell’assegno sono tenuti in solido alla restituzione della somma pagata » (Cass. 13/07/2010, n. 16391).
A questo principio di diritto si è sostanzialmente conformata la gravata pronuncia: e ad esso va data convinta continuità, replicando parte ricorrente argomenti già vagliati (e disattesi) nei sopra citati precedenti, dei quali, pertanto, non offre un valido spunto per una critica rimeditazione.
Devesi qui allora ribadire che l’obiettivo dell’azione ex art. 389 cod. proc. civ. è il mero ripristino della condizione patrimoniale del solvens anteriore all’ottemperanza alle statuizioni di condanna , a prescindere dal rapporto sostanziale ad esse sottese: la restituzione deve, cioè, essere conformata all’ essere del pagamento (ovvero alle modalità con cui lo stesso è stato compiuto) non già al dover essere di esso (ovvero alla sua ragione causale oppure alla sua conformità al contenuto del provvedimento di condanna).
Detto in altri termini, l’accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 389 cod. proc. civ. ( la quale può essere dispiegata anche in via monitoria) si atteggia a contrarius actus rispetto al pagamento
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per come in concreto eseguito, non al provvedimento in forza del quale è stato eseguito.
Nella vicenda de qua , pur a fronte di importi di diversa entità spettanti ai singoli beneficiari delle pronunce di condanna, il Comune di Campomarino ha ritenuto di effettuare – come accertato in fatto dal giudice territoriale, in modo non sindacabile da questa Corte – un pagamento unico ed indifferenziato (cioè a dire senza distinzione di quote o misure) di quanto globalmente dovuto in favore degli aventi titolo allo stesso, considerati come una parte unica plurisoggettiva.
Un adempimento di tal fatta (con modalità evidentemente accettate, quantomeno per facta concludentia, dai destinatari della erogazione delle somme) ha generato a carico degli accipientes un’obbligazione restitutoria di contenuto esattamente speculare, per l’esigenza di ripristinare lo stato patrimoniale del solvens : un pagamento unitario ed indifferenziato, divenuto privo di giustificazione, non può che essere neutralizzato con una restituzione unitaria e indifferenziata, e quindi sostanzialmente descrivibile come solidale, non potendosi frazionare in sede di ripetizione una prestazione che non è stata frazionata al momento del pagamento.
Sono queste le ragioni, se del caso da intendersi così integrata la relativa motivazione, che giustificano la legittimità della condanna solidale dell’odierno ricorrente irrogata nella gravata sentenza.
Dal rigetto del ricorso principale consegue l’assorbimento del ricorso incidentale del Comune di Campomarino, dacché condizionato all’accoglimento dell’impugnazione ex adverso spiegata.
Il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza.
Atteso il rigetto del ricorso principale, va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte: Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315) per il versamento da parte del ricorrente in via principale – ai sensi dell’art.
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13, comma 1quater , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13.
Quanto al ricorso incidentale, il tenore della pronunzia, che è di assorbimento e non di rigetto o di inammissibilità od improponibilità, esclude l’applicabilità del citato art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, per cui si dà atto che non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione .
P. Q. M.
Rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale.
Condanna parte ricorrente, NOME COGNOME, alla refusione in favore della parte controricorrente, Comune di Campomarino, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 6.000 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente principale dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1bis .
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione