Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 23477 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 23477 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 18/08/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale RAGIONE_SOCIALE‘anno 2021 , proposto da
COGNOME NOME , nato a Pagani il DATA_NASCITA, ed ivi residente alla INDIRIZZO, c.f. CODICE_FISCALE, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, c.f. CODICE_FISCALE, al domicilio eletto presso RAGIONE_SOCIALE in Campobasso alla INDIRIZZO, con dichiarazione di volere ricevere le comunicazioni e le notificazioni di legge al n. di fax NUMERO_TELEFONO e pec EMAIL.
Ricorrente
contro
Comune di Nocera Inferiore, COGNOME ing. NOME, COGNOME NOME .
Intimati avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Salerno n° 685 depositata l’11 maggio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .- Gli ingegneri NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME ottenevano dal Tribunale di Salerno contro il Comune di Nocera Inferiore i decreti ingiuntivi n° 1791 e 1792 del 1988 per il pagamento di prestazioni professionali.
Su opposizione RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale, i decreti, all’esito dei rispettivi giudizi di opposizione, venivano revocati dal Tribunale con le sentenze n° 13 e 14 del 2006, in quanto le prestazioni professionali erano state rese in assenza di contratto scritto.
Nel frattempo, però, i professionisti avevano agito in via esecutiva, ottenendo il pagamento del dovuto in base alle ingiunzioni.
2 .- Il Comune conveniva quindi i tre ingegneri davanti al Tribunale di Salerno e ne chiedeva la condanna alla restituzione di euro 116.962,91, pagata in esecuzione dei decreti poi revocati.
I convenuti si costituivano svolgendo domanda riconvenzionale per il pagamento di un indennizzo ex art. 2041 cod. civ. e il Comune controeccepiva la prescrizione di tale credito.
3 .- Il primo Giudice accoglieva la domanda del Comune, disattendendo la riconvenzionale dei professionisti.
– Quindi la Corte d’appello di Salerno, adita dal COGNOME e dallo COGNOME (COGNOME contumace), rigettava l’appello principale proposto da questi ultimi, nonché quello incidentale formulato dal Comune in ordine alla compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese.
Osservava la Corte che gli appellanti, a fronte RAGIONE_SOCIALE‘opposizione proposta dal Comune avverso i decreti ingiuntivi, avevano omesso di formulare, mediante reconventio reconventionis , la domanda di condanna RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale al pagamento RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per ingiustificato arricchimento.
Sicché, tale omissione ed il decorso di dieci anni dall’esaurimento degli incarichi nel 1988 avevano comportato la prescrizione del diritto all’indennizzo preteso in base all’art. 2041 cod. civ.
Era vero che nel 2001 il Comune aveva formalmente incaricato i soli ingegneri COGNOME e COGNOME di adeguare i progetti precedentemente redatti alla normativa sopravvenuta, ma tale prestazione era stata regolarmente retribuita.
La richiesta con la quale l’ingegner COGNOME intendeva essere risarcito del pregiudizio economico derivante dalla perdita di chance e dalla lesione RAGIONE_SOCIALEa propria immagine professionale era priva di fondamento, poiché l’incarico di direzione dei lavori, al pari di quello di redazione RAGIONE_SOCIALEe attività progettuali, era affetto dalla medesima nullità, mancando la convenzione scritta ad substantiam .
D’altra parte, neppure poteva configurarsi, rispetto all’incarico conferito a terzi, una legittima aspettativa in capo all’ingegner COGNOME ad essere preferito rispetto ai professionisti successivamente scelti.
Da ultimo, altrettanto infondata era la contestazione da parte degli appellanti RAGIONE_SOCIALEa solidarietà passiva ravvisata dal Tribunale, dato che il credito venne azionato dai professionisti senza precisare gli importi di spettanza di ciascuno, con la conseguenza che la pregressa solidarietà attiva, radicata nelle procedure monitorie, rendeva solidale anche la restituzione conseguente alla revoca dei decreti monitori.
5 .- Ricorre per cassazione il solo ingegner COGNOME, formulando due motivi.
Il Comune e gli altri due professionisti sono rimasti meramente intimati, nonostante la regolare notificazione del ricorso.
La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 380bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
6 .- Col primo motivo , formulato in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., il ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 2041, 2934-2944 e 2946 del cod. civ.
Deduce, in sintesi, che la Corte avrebbe erroneamente individuato quale data iniziale di decorrenza RAGIONE_SOCIALEa prescrizione decennale del diritto all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. quella RAGIONE_SOCIALEa Delibera di giunta n° 2215/1987, con la quale era stato approvato il progetto esecutivo dei tre ingegneri, mentre il secondo Giudice avrebbe dovuto considerare come dies a quo la data di approvazione RAGIONE_SOCIALEa Delibera con cui la Giunta municipale di Nocera Inferiore aveva affidato agli ingegneri COGNOME e COGNOME l’incarico per l’aggiornamento del progetto esecutivo per l’ampliamento del cimitero comunale (primo e terzo lotto), tradottosi poi nell’esecuzione dei lavori avviati il 25 ottobre 2006.
7 .- Il mezzo è inammissibile sia perché, sotto l’egida RAGIONE_SOCIALEa violazione di legge, tende ad ottenere da questa Corte una nuova valutazione di elementi fattuali già valutati dalla Corte d’appello (e che sono esclusivamente rimessi al giudice al giudice del merito), sia perché non coglie l’intera ratio decidendi posta a base RAGIONE_SOCIALE‘accoglimento RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di prescrizione RAGIONE_SOCIALE‘azione di arricchimento senza causa.
È, infatti, fin troppo noto (Cass., sez. I, 11 novembre 2024, n° 29038; Cass., sez. VI-2, 12 ottobre 2017, n° 24054) che il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, RAGIONE_SOCIALEa fattispecie astratta recata da una norma di legge e, quindi, implica necessariamente un problema interpretativo RAGIONE_SOCIALEa stessa.
Viceversa, l’allegazione di un’erronea ricognizione RAGIONE_SOCIALEa fattispecie concreta a mezzo RAGIONE_SOCIALEe risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione RAGIONE_SOCIALEa norma di legge ed impinge nella tipica valutazione del giudice di merito, la cui censura è possibile, in sede di legittimità, solo sotto l’aspetto del vizio di motivazione.
Il mezzo in esame non fa altro che riproporre una tesi, quella RAGIONE_SOCIALEa decorrenza del termine dalla delibera di approvazione RAGIONE_SOCIALE‘aggiornamento dei progetti, già smentita dal giudice del merito con
congrua motivazione, che non risulta in alcun modo censurata dal gravame.
Peraltro, il mezzo non coglie, come già anticipato, nemmeno l’intera ratio decidedi .
La Corte d’appello, infatti, ha escluso che il diritto all’indennizzo ex art. 2041 cod. civ. potesse essere esercitato dai professionisti a partire dal 2001 -anno in cui COGNOME e COGNOME vennero incaricati, secondo apposita convenzione, di adeguare i progetti già redatti alla normativa sopraggiunta -in quanto quest’ultimo incarico venne ‘ regolarmente retribuito ‘ (sentenza pagina 5, ultime cinque righe).
Nonostante la laconicità RAGIONE_SOCIALEo snodo logico, è nondimeno chiaro che la Corte ha ritenuto che il diritto all’indennizzo non potesse essere esercitato a partire dalla prestazione professionale di aggiornamento dei progetti, proprio poiché quest’ultima venne debitamente pagata dal Comune, con la conseguenza -non espressa in sentenza, ma nondimeno del tutto evidente -che tale attività professionale non poteva far sorgere alcun diritto all’indennizzo, né poteva determinare l’esigibilità RAGIONE_SOCIALE‘indennizzo per il primo incarico terminato nel 1988.
8 .- Col secondo mezzo il ricorrente, sempre in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1292 e 1294 cod. civ.
La Corte territoriale avrebbe erroneamente confermato la sentenza del Tribunale nella parte in cui quest’ultima condannava in solido i tre ingegneri a restituire euro 116.962,91, oltre interessi.
In appello, infatti, il COGNOME aveva dedotto che ciascun professionista, non legato agli altri da vincolo societario, aveva svolto una attività distinta ed emesso per conto proprio fattura: donde la mancanza di qualsivoglia vincolo di solidarietà, che non poteva essere predicato nemmeno in base al rilievo che unica fu l’ingiunzione
di pagamento contro il Comune, dato che venne predisposto un unico ricorso monitorio per mera economia processuale.
Si sarebbe, dunque, in presenza di un’obbligazione parziaria o, in alternativa, di un’obbligazione collettiva, mentre difetterebbe a monte l’identità RAGIONE_SOCIALEa prestazione dovuta.
9 .- Il mezzo è inammissibile, in quanto censura la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte territoriale sotto un profilo giuridico privo di rilievo, ossia adducendo la diversità e la separatezza RAGIONE_SOCIALEe tre prestazioni professionali.
Va rammentato che il Comune ha convenuto in giudizio i tre ingegneri onde ottenere la restituzione dei danari da questi ricevuti in sede esecutiva o, comunque, in sede di pagamento eseguito dall’Ente locale in ottemperanza ai decreti monitori (poi revocati).
Ora, è evidente che la questione RAGIONE_SOCIALEa separatezza RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale non ha nulla a che vedere con l’obbligazione restitutoria, in quanto quest’ultima non si conforma affatto in base alla prima, avendo oltretutto causa petendi e petitum del tutto differenti.
La prima, infatti, sorge a seguito RAGIONE_SOCIALE‘esecuzione RAGIONE_SOCIALEa prestazione professionale; la seconda, a seguito RAGIONE_SOCIALEa ricezione di un certo importo e RAGIONE_SOCIALE‘annullamento (o RAGIONE_SOCIALEa revoca) del titolo che aveva giustificato tale percezione.
Dunque, nell’obbligazione restitutoria ciascun soggetto percettore è tenuto per sé stesso e nei limiti RAGIONE_SOCIALE‘importo ricevuto in sede esecutiva o, comunque, pagato dal debitore riconosciuto tale in un provvedimento poi annullato o revocato.
La Corte, invece, ha ritenuto sussistente la coobbligazione in base ad un rilievo del tutto accidentale, ossia sul rilievo RAGIONE_SOCIALEa domanda cumulativa avanzata dai tre ingegneri, senza distinguere gli importi spettanti a ciascuno: evenienza che, come non poteva trasformare tre distinti crediti in un unico credito solidale, tantomeno
poteva rendere solidale l’obbligo restitutorio RAGIONE_SOCIALEe somme ricevute da ciascuno dei professionisti.
Nondimeno, il ricorrente non si duole RAGIONE_SOCIALEa confusione fatta dalla Corte d’appello tra credito professionale e obbligazioni restitutorie, ma censura la decisione ancora una volta con un argomento del tutto privo di rilievo, ossia allegando -come già detto -la separatezza RAGIONE_SOCIALEe tre prestazioni professionali.
Sul punto, infatti, va rammentato che il ricorso per cassazione fondato sull’art. 360 n° 3 deve necessariamente dimostrare che le ragioni poste a fondamento RAGIONE_SOCIALEa decisione impugnata contrastano col dettato normativo ( ex multis : Cass., sez. un., 28 ottobre 2020 n° 23745): requisito che non sembra soddisfatto nel mezzo in esame, posto che la contrarietà del decisum al precetto normativo non deriva, come si è detto, dalla separatezza e differenza tra le tre prestazioni, ma dalla mancata distinzione tra credito professionale e obbligazione restitutoria.
10 .- Nulla spese in ragione RAGIONE_SOCIALEa mancata costituzione degli intimati.
Va, nondimeno, dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte respinge il ricorso. Dà atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti di cui all’art. 13, comma 1quater , del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 27 giugno 2025, nella camera di consi-