Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1387 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1387 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
sul ricorso 8627/2023 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore p.t., elett.te domic. pre sso l’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
BANCA DEL PIEMONTE sRAGIONE_SOCIALEpRAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., elett.te domic. presso l’avv. NOME COGNOME dalla quale è rappres. e difesa, per procura speciale in atti;
-resistente- avv erso l’ordinanza d’incompete nza del Tribunale di Bologna del 9.3.23;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 3/10/2023 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con ordinanza del 9.3.23 il Tribunale di Bologna ha accolto un’eccezione d’incompetenza della UnipolSai s.p.a., indicando quale giudice competente il Tribunale di Torino, osservando che: la Unipol aveva proposto domanda di risarcimento dei danni nei confronti della Banca del Piemonte s.p.a. per inadempimento della stessa in relazione alla negoziazione di vari assegni bancari non trasferibili, trasmessi ai rispettivi beneficiari a cura delle banche emittenti su richiesta delle compagnie assicuratrici delle quali l’attrice si era resa avente causa in virtù di successive modifiche statutarie- assegni che sarebbero stati tutti negoziati tramite filiali di Banca del Piemonte a favore di persone diverse dai legittimi aventi diritto, previa alterazione del nominativo del beneficiario indicato sul titolo, in violazione dell’art. 43 r.d. n. 1736/1933-; non sarebbe, pertanto, applicabile, per radicare la competenza del Tribunale di Bologna, il criterio del luogo di esecuzione della prestazione trattandosi di risarcimento dei danni e non di obbligazione liquida ex art. 1182, c.3, c.c., essendo dunque applicabile il comma 4 della suddetta norma (coincidendo il luogo dell’adempimento con il domicilio del debitore); pertanto, non si verterebbe in tema di obbligazioni pecuniarie portabili, ex art. 1182, c.3, c.c.
Avverso tale ordinanza la UnipolSai s.p.a. propone ricorso per regolamento di competenza. La Banca del Piemonte s.p.a. resiste con memoria.
Il Procuratore Generale ha depositato requisitoria concludendo per il rigetto del ricorso.
RITENUTO CHE
Il ricorso per regolamento di competenza denunzia violazione dell’art. 1182, c.3, c.c., per aver il Tribunale di Bologna ritenuto che la domanda
risarcitoria, ex art. 43 r.d. n. 1736/33, non aveva ad oggetto un’obbligazione liquida laddove, considerata anche la natura contrattuale della responsabilità in questione, la relativa obbligazione era da ritenere liquida, sebbene di carattere risarcitorio, in ragione della determinabilità del danno sulla base dell’importo della provvista degli assegni illegittimamente negoziati.
Il ricorso è fondato.
Il Tribunale di Bologna ha declinato la propria competenza, affermando che – trattandosi di risarcimento de l danno – il credito sarebbe illiquido, e pertanto si applicherebbe il quarto comma dell’art. 1182 c.c. (foro del debitore), con la conseguenza che la competenza sarebbe del Tribunale di Torino, dove ha sede la debitrice Banca del Piemonte.
L’assunto del giudice bolog nese non è condivisibile. Il principio secondo il quale l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, ex art. 1182, c.3, c.p.c., si applica nel caso in cui l’obbligazione abbia per oggetto una somma già determinata nel suo ammontare ovvero quando il credito in danaro sia determinabile in base ad un semplice calcolo aritmetico e non si renda necessario procedere ad ulteriori accertamenti, mentre quando la somma deve essere ancora liquidata dalle parti, o, in loro sostituzione, dal giudice, mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione il quarto comma dell’art. 1182, secondo cui l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza (Cass. 7021/2002; Cass. 22326/2007; Cass. 9273/2011).
Nella specie, il credito era determinabile mediante la somma aritmetica della provvista degli assegni di traenza, pagati a soggetti diversi dal legittimo prenditore.
Pertanto, in accoglimento del ricorso, va cassato il provvedimento impugnato e dichiarata la competenza del Tribunale di Bologna.
Il regime delle spese sarà regolato dalla decisione di merito.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per regolamento di competenza, cassa l’ordinanza impugnata, e dichiara la competenza del Tribunale di Bologna.
Così deciso nella camera di consiglio del 3 ottobre 2023.