Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23862 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 23862 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
Oggetto: successioni
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 1174/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Roma , alla INDIRIZZO. -RICORRENTE –
contro
SARACINO NOME.
-INTIMATA- avverso l ‘ ordinanza del Tribunale di Latina, pubblicata in data 18.5.2021.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 23.5.2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
Udito il Pubblico Ministero in persona del AVV_NOTAIO, che ha concluso, chiedendo l’ accoglimento del ricorso.
FATTI DI CAUSA
Con ordinanza del 18.5.2021, il Tribunale di Latina ha respinto la domanda di pagamento dei compensi professionali proposta
dall’AVV_NOTAIO per le difesa di NOME COGNOME in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ritenendo che, dato il fatto incontestato che le parti avevano convissuto dal 2017 al 2019 ed avevano avuto una figlia, l’attività svolta dal ricorrente fosse riconducibile ad un’obbligazione naturale che, ai sensi dell’art. 2034 c.c., non dava diritto ad alcun compenso.
Per la cassazione dell’ordinanza l’AVV_NOTAIO ha proposto ricorso affidato a tre motivi, illustrati con memoria.
NOME COGNOME non ha proposto difese.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO ha fatto pervenire conclusioni scritte. La causa, inizialmente avviata alla trattazione camerale, è stata rimessa in pubblica udienza con ordinanza interlocutoria n.
37071/2022.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo denuncia la violazione degli artt.
Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 2697, comma primo e secondo c.c.
1 della L. n. 76/2016
e 111 Cost., per aver il Tribunale affermato che l’attività difensi va era stata svolta in adempimento di un’obbligazione naturale pur in mancanza di prova della convivenza more uxorio, considerato che l’incarico era stato conferito nel 2017 e che ancora due anni dopo la
ricorrente era coniugata e non poteva instaurare un’unione civile, poiché coabitava con il coniuge.
Il primo motivo è fondato.
Il procedimento è stato introdotto con ricorso ex art. 14 d.lgs. 150/2011 ma è stato trattato dal giudice monocratico, fatta salva la sola decisione, assunta dal RAGIONE_SOCIALE.
Ai sensi dell’art. 14 d.lgs. 150/2011, nella formulazione applicabile ratione temporis, le controversie in tema di liquidazione degli onorari per prestazioni giudiziali civili sono soggette al rito sommario disciplinato dall’art. 3 del medesimo decreto.
Quest’ultima norma , al comma 2, prevede, oltre alla designazione del giudice relatore, la sola delega da parte del Presidente a uno dei componenti del collegio dell’assunzione dei mezzi istruttori, con la conseguenza che le restanti attività devono svolgersi davanti all’intero collegio, in particolare la discussione della causa e la precisazione delle conclusioni (cfr. Cass. s.u. 12609/2012, secondo cui, anche alla luce della relazione di accompagnamento al d.lgs. n. 150/2011, i processi in materia di liquidazione degli onorari degli avvocati “devono essere trattati in composizione collegiale”).
Qualora il giudizio sia stato trattato dal giudice monocratico, la pronuncia, deliberata in camera di consiglio da un collegio composto da giudici che non hanno assistito alla discussione della causa, è nulla per violazione dell’art. 276 c.p.c. (Cass. n. 13856/2022; Cass. 25882/2023).
E’, per tali ragioni, accolto il primo motivo di ricorso, restando assorbite le altre censure.
L’ordinanza impugnata è cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio della causa al Tribunale di Latina, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
P.Q.M.
LA CORTE
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata in relazion e al motivo accolto e rinvia la causa
al Tribunale di Latina, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione