Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16864 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16864 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/06/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17836/2021 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE l elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
NOMERAGIONE_SOCIALE COGNOME l, elettivamente domiciliato presso lo studio
dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-controricorrente-
RAGIONE_SOCIALE
Numero registro generale – 17836,2021
Numero sezionale 2935,2023
Nurnero di raccolta generale i 6864f2023
Data pubblicazione 11E16,2023
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO TRIESTE n. 67/2021 depositata il 17/03/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 31/05/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Trieste, con sentenza n. 67/2021 pubblicata il 17/3/21, in giudizio promosso da RAGIONE_SOCIALE B.ARAGIONE_SOCIALE nei confronti di
NOME COGNOME per sentirla condannare al pagamento della somma di C 74.000,00 e di C 59.656,98, concessi dal primo a titolo d mutuo e di rimborso di pagamenti spettanti, ha integralmente riformato la decisione di primo grado, con la quale erano state accolte tutte le domande attoree, essendosi ritenuta la prima somma data a titolo di donazione, nulla per mancanza di forma, e la seconda, a titolo di canone di locazione, sciolto per mutu consenso delle parti.
In particolare, i giudici di appello, riformando integralmente la decisione impugnata, hanno respinto le domande attoree, rilevando che la somma di C 74.000,00 era stata versata dall B.A. I, non in unica soluzione ma con quindici bonifici, durante il periodo di convivenza delle parti dopo che erano nati due figli e poco prima della nascita del terzo figlio, non a titolo di mutuo (circostan questa peraltro esclusa già dal Tribunale, in difetto di prova a riguardo), per fare fronte alle esigenze economiche familiari (considerato che il B.A. aveva un reddito elevato, a differenza della R.A. ), in adempimento di un’obbligazione naturale, e che l’altra somma di C 54.696,98, relativa a rate di mutuo contratto dalla R.A. e pagate dal I B.A. I. era stata versata in adempimento di una scrittura privata del 2012, con la quale la coppia aveva regolato i rapporti patrimoniali dopo la cessazione della convivenza, essendosi RAGIONE_SOCIALE il RAGIONE_SOCIALE B.A. RAGIONE_SOCIALE (in RAGIONE_SOCIALE maniera RAGIONE_SOCIALE incondizionata) RAGIONE_SOCIALE accollato
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Nur -ero dir pcolta gen i ejale 16864,2023
integralmente le rate di mutuo gravanti sulla casa tanidia r re e ta uoblicazione 11E16,2023 essendo provato che egli, anche dopo avere lasciato l’immobile (ove era tornata ad abitare la R.A. con i figli) aveva continuato a pagare i ratei di mutuo del quale si era accollato l’onere (mentre doveva escludersi che le parti avessero inteso concludere un contratto di locazione dalla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. dell’immobile in INDIRIZZO di proprietà esclusiva della RAGIONE_SOCIALE che quindi l’accollo fosse vincolato al godimento dell’immobile).
Avverso la suddetta pronuncia RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione, notificato il 23/6/21, affidato a cinque motivi confronti di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (che resiste con controricorso, notificato il 199/2021). Entrambe le parti hanno depositato memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente lamenta: a) con il primo motivo, la violazione, ex art.360 n. 4 c.p.c., degli artt.132, comma 2, n. 4, c.p.c. e comma 6, Cost., per motivazione apparente o assolutamente mancante, in punto di ritenuta destinazione dei quindici versamenti a mezzo bonifico a titolo di contributo ai bisogni della famiglia anziché per la costruzione della casa di proprietà esclusiva della R.A. h b) con il secondo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n 3 c.p.c., di norme di diritto, per avere la Cor d’appello ritenuto applicabile, quanto alla domanda di restituzione della somma di C 74.000,00, l’art.2034 c.c., in luogo degli art 769, 782 e 2033 c.c., pur avendo la dazione della somma di denaro travalicato il limite di proporzionalità e di adeguatezza; c) con terzo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art.360 n. c.p.c., di norme di diritto, per avere la Corte d’appello quanto all domanda di restituzione dell’importo di C 54.696,98, oltre agli interessi maturati, violato gli artt.1362 e 1363 c.c., erroneament eio falsamente interpretando la volontà dei contraenti di cui all’accordo del 5/11/2012; d) con il quarto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., circa fatto decisivo, per avere
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Corte d’appello omesso di considerare che la somma ia p Aicazione 11E16,2023 74.000,00 era stata impiegata dalla RAGIONE_SOCIALE per la costruzione di R.A. casa di sua esclusiva proprietà, che la somma era superiore al reddito annuale dell B.A. le che la stessa era stata ricavata da un mutuo cui il RAGIONE_SOCIALE BRAGIONE_SOCIALEA. aveva dovuto fare ricorso; e) con il quinto motivo, l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di fatto decisiv per avere la Corte d’appello omesso di considerare l’inadempienza della convenuta all’accordo del 5/11/2012, per essersi appropriata dell’abitazione coniugale, già concordemente assegnata al [B.A. 1 privandolo del godimento e facendo venir meno gli obblighi connessi al godimento stesso e all’accollo dei mutui.
2. La prima censura è infondata.
Non ricorre, anzitutto, il vizio di motivazione meramente apparente o di omessa motivazione su fatto decisivo, avendo la Corte d’appello esaustivamente vagliato il materiale probatorio e motivato in modo logico e coerente.
Questa Corte, a Sezioni Unite, ha chiarito (SS.UU. 22232 del 03/11/2016) che «la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le pi varie, ipotetiche congetture» (nella specie si è ritenuta tale una motivazione caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate, utilizzabili, al più, c materiale di base per altre successive argomentazioni, invece mancate, idonee a sorreggere la decisione).
Nella specie, la Corte d’appello ha espresso, in modo esaustivo, le ragioni giuridiche poste a fondamento della propria decisione, valutando, quanto alla somma di e 74.000,00, le modalità dei
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: NurneroLsenerale 16864f2023
versamenti, il reddito elevato di cui godeva all’epoca il B.. le licazione 11E16,2023 necessità della famiglia con tre figli e rilevando, quanto alla somma di C 54.696,98, versata in esecuzione dell’accordo del novembre 2012, a definizione dei rapporti tra i due alla cessazione dell convivenza, che l’accollo del mutuo da parte del B.A. non era condizionato alla locazione dell’immobile di proprietà della RAGIONE_SOCIALE. mancando la volontà di concederlo in locazione, la durata e la quantificazione di un canone, neppure evincendosi tale nesso dal tenore letterale dell’atto o dal comportamento successivo delle parti, non potendo conseguentemente prospettarsi, sotto tale profilo, alcun vizio comportante la nullità della pronuncia medesima.
3. La seconda e la quarta censura sono inammissibili.
La Corte d’appello, in relazione alla somma di C 74.000,00, versata dal B.A. alla R.A. , tra il 2007 ed il 2008, durante la convivenz della coppia, dopo la nascita di due figli e poco prima della nascit del terzo figlio, ed impiegata per la costruzione della cas destinata ad abitazione della famiglia di fatto, in I omIssis RAGIONE_SOCIALE di proprietà della RAGIONE_SOCIALE pur condividendo quanto affermato in primo grado in ordine alla mancata prova della dazione a titolo di mutuo, in difetto di prova di un accordo delle parti per la restituzione del somma ali RAGIONE_SOCIALE, ha ritenuto che la somma fosse stata erogata in adempimento di un’obbligazione naturale ex art.2034 c.c..
Il ricorrente si limita a dedurre che sarebbe stato travalicato limite della proporzionalità ed adeguatezza necessario per l’applicazione dell’art.2034 c.c. e che sarebbe stato omesso l’esame di circostanze fattuali decisive relative al superamento del reddito annuale (dichiarato) del B.A. e alla necessità di contrarre un finanziamento per farvi fronte.
Orbene, questa Corte ha da tempo affermato che «razione generale di arricchimento ha come presupposto fa locupletazione di un soggetto a danno dell’altro che sia avvenuta senza giusta causa,
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CODICE_FISCALE Firmato DEI: RAGIONE_SOCIALE NG CA 3 Serial#: 4e95243674bbe68b7600da382556f17b Firmato Da: COGNOME NOME RAGIONE_SOCIALE Da: CA DI FIRts i lA QU ALIFICATA P ER MODELLO ATE Seria l# sicché non è dato invocare la mancanza o l’ingiustizo de la causa ata puhobiicazione 11E16,2023 qualora l’arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell’adempimento di un’obbligazione naturale», cosicché è, pertanto, possibile configurare l’ingiustizia dell’arricchimento da parte di un convivente “more uxorio” nei confronti dell’altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza – il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto – e travalicanti limiti di proporzionalità e di adeguatezza (Cass. 11330/2009); successivamente, questa Corte (Cass. 1277/2014) ha poi chiarito che «Le unioni di fatto, quali formazioni sociali che presentano significative analogie con la famiglia formatasi nell’ambito di un legame matrimoniale e assumono rilievo ai sensi dell’art. 2 Cost., sono caratterizzate da doveri di natura morale e sociale di ciascun convivente nei confronti dell’altro, che si esprimono anche nei rapporti di natura patrimoniale. Ne consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente “more uxorio” effettuate nel corso del rapporto (nella specie, versamenti di denaro sul conto corrente del convivente) configurano l’adempimento di una obbligazione naturale ex art. 2034 cod. civ., a condizione che siano rispettati i principi di proporzionalità e di adeguatezza, senza che assumano rilievo le eventuali rinunce operate dal convivente quale quella di trasferirsi all’estero recedendo dal rapporto di lavoro ancorché suggerite o richieste dall’altro convivente, che abbiano determinato una situazione di precarietà sul piano economico, dal momento che tali dazioni non hanno valenza indennitaria, ma sono espressione della solidarietà tra due persone unite da un legame stabile e duraturo». Tale ultimo principio è stato ribadito da Cass.1266 /2016. 6 di 9 Corte di Cassazione – copia non ufficiale
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uiiro c ilir a y tar oi u to. t. d ii e c ria n ie e
La proporzionalità ed adeguatezza va vagliata alla lu c e N circostanze del caso, dovendo la prestazione risultare adeguata alle circostanze e proporzionata all’entità del patrimonio e all condizioni socia li del «solvens». Zione 13/06/2023
7 3 8 /0 6 E 4: 2 2 3 3
L’indagine sulla sussistenza di un dovere morale e sociale e lo stabilire se una prestazione abbia il carattere della adeguatezza e della proporzionalità si risolve in accertamento di fatto, riservato giudice di merito, incensurabile in Cassazione se sorretto da motivazione sufficiente e immune da vizi logici e da errori di diritt (cfr. Cass. 3173/2003; Cass. 14732/2018; Cass. 18721/2021).
4. La terza e la quinta censura sono inammissibili.
Quanto alla somma di C 54.696,98, relativa a rate di mutuo contratto dalla RAGIONE_SOCIALE RRAGIONE_SOCIALE e pagate dal B.ARAGIONE_SOCIALE la Corte d’appello ha interpretato il contenuto della scrittura inter partes del 2012, al luce del criterio letterale e del comportamento successivo tenuto dalle parti, così escludendo che il pattuito accollo del mutuo da parte del B.A. fosse condizionato al godimento, per effetto della conclusione di un contratto di locazione, dell’immobile di proprietà
della RAGIONE_SOCIALE.
Il ricorrente, senza spiegare in cosa sia consistita la violazione criteri ermeneutici di interpretazione del contratto, si limita contrapporre una diversa ricostruzione del significato dell’accordo del 2012.
Questa Corte, da ultimo, ha chiarito (Cass. 9461/2021; cfr. Cass. 27136/2017) che «posto che l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine di fatto affidata al giudice di merito, il ricorrente p cassazione, al fine di far valere la violazione dei canoni legali d interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., no solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali d interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto,
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altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il uata pubmicazione 11E16,2023 giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell’interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata» (in applicazione di tale principio si è rigettato il ricorso ritenendo che correttamente i giudice di merito nell’interpretazione della disposizione statutaria secondo cui l’ingresso del nuovo socio deve essere previamente approvato dall’assemblea, avesse valorizzato il dato letterale invece che accogliere soluzioni ermeneutiche alternative o conferire rilievo a condotte successive al trasferimento delle partecipazioni sociali non essendo stato dedotto come le stesse potessero elidere il dato letterale).
Le circostanze di fatto il cui esame sarebbe stato omesso, descritte nel vizio motivazionale (quinto motivo), sono non decisive, avendo la Corte d’appello affermato che l’accollo dei ratei di mutuo era incondizionato e non subordinato a qualsiasi condizione.
Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato inammissibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M .
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali del presente giudizio di legittimità liquidate in complessivi C 5.000,00, a titolo di compensi, oltre 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfetario delle spese generali, nella misura del 15%, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del DPR 115/2002, dà atto della ricorrenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, par a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
urner1:1 sezionale 2935f2023 Dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, ,art 5 RAGIONE_SOCIALE siano Nume RAGIONE_SOCIALE Lona generale 1E864,2023 omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di nill€ f Si 13 ne o n e 111116.(2023 del presente provvedimento.
Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio del 31 maggio 2023.