Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26861 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 26861 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 06/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12280/2023 R.G. proposto da : COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME
NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE, domiciliazione telematica legale
-controricorrente-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO GENOVA n. 1235/2022 depositata il 25/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/07/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
Rilevato che
RAGIONE_SOCIALE otteneva un decreto ingiuntivo nei confronti di NOME COGNOME per il pagamento di fatture relative a un contratto di somministrazione di gas naturale avvenuta tra il 2011 e il 2016;
l’ingiunto si opponeva controdeducendo, per quanto di utilità, di non essere obbligato, essendo la parte contrattuale destinataria della fornitura il nonno, deceduto nel 1996, di cui egli non era divenuto erede, ferma la prescrizione per alcune delle pretese;
il Tribunale accoglieva parzialmente l’opposizione, revocando il decreto ingiuntivo, dichiarando prescritta parte dei crediti, e osservando, quanto alla legittimazione passiva, che l’ingiunto doveva ritenersi obbligato in proprio quale fruitore della somministrazione;
il giudice di prime cure, infine, compensava parzialmente le spese di lite per ritenuta soccombenza reciproca, ma condannava l’opponente al pagamento di una somma a titolo di responsabilità processuale aggravata in ragione della temerarietà delle eccezioni preliminari sollevate dallo stesso;
la Corte di appello riformava parzialmente la decisione di prime cure, espungendo la condanna disposta ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ., valutata incompatibile con la parziale compensazione delle spese di lite, e rimarcando, in punto di legittimazione passiva, che COGNOME era stato il beneficiario delle somministrazioni successive alla morte del nonno, formale intestatario del contratto, e, fruendone senza rendere edotto il somministrante della morte del titolare dell’utenza, aveva assentito alla prosecuzione del rapporto contrattale senza per converso mai recedere, rendendosi così debitore;
avverso questa decisione ricorre per cassazione NOME COGNOME articolando due motivi;
resiste con controricorso RAGIONE_SOCIALE;
le parti hanno depositato memorie.
Rilevato che
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, cod. proc. civ., 536, cod. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato richiesto e ottenuto nei confronti del deducente quale erede, senza mai provare tale qualità, infatti mai assunta, e senza scrutinare espressamente tale eccezione formulata sin dall’atto di opposizione e costantemente reiterata;
con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione degli artt. 100, 112, cod. proc. civ., poiché la Corte di appello avrebbe errato mancando di considerare che il deducente era comunque stato chiamato a rispondere dei debiti in discussione non in proprio, come conclusivamente ritenuto, ma a titolo ereditario.
Considerato che
i motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente per connessione, sono in parte inammissibili, in parte infondati;
la Corte di appello ha osservato che, in sede di costituzione avverso l’opposizione al decreto ingiuntivo, RAGIONE_SOCIALE aveva comunque affermato che COGNOME doveva ritenersi obbligato in proprio (pag. 3 della sentenza gravata);
il Collegio di merito ha così ritenuto sussistente una domanda volta a fondare alternativamente la responsabilità debitoria, e infatti, in questa sede, la società richiama le conclusioni subordinate in tal senso (pag. 15 del controricorso), verificabili negli atti riportati, richiamati e prodotti;
parte ricorrente non ha censurato il profilo sul piano, in tesi, della diversa novità ovvero tardività della domanda né ha affrontato, censurandolo specificatamente, il profilo;
del resto -e lo si osserva solo per completezza -è stati chiarito che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto può proporre domande alternative a quella introdotta in INDIRIZZO, a condizione che esse trovino fondamento nel medesimo interesse che aveva sostenuto la proposizione della originaria domanda e che siano introdotte nella comparsa di risposta, ferma restando la possibilità, qualora l’opponente si avvalga dello ius variandi posteriormente all’atto di opposizione, di proporre domande che costituiscano una manifestazione reattiva di difesa, anche se non stricto sensu riconvenzionali, sino alla prima udienza e nella memoria ex art. 183, sesto comma, cod. proc. civ., ratione temporis applicabile (Cass., Sez. U., 15/10/2024, n. 26727);
né il ricorrente ha censurato specificatamente nel merito la fondatezza della ritenuta sussistenza di una obbligazione in proprio non quale successore nel contratto bensì quale fruitore effettivo della fornitura implicitamente quanto univocamente consenziente alle conseguenti obbligazioni fatte in tal senso valere dal somministrante, limitandosi in questa sede a insistere, in buona sostanza, sulla deduzione di extrapetizione come visto infondata;
i motivi risultano pertanto inidonei a scalfire compiutamente la decisione impugnata;
le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo in favore della controricorrente, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi euro 2.200,00 ( di cui euro 2.000,00 per onorari ),
oltre a spese generali e accessori di legge, in favore di parte controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, al competente ufficio di merito, da parte ricorrente, se dovuto e nella misura dovuta, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 4/7/2025
Il Presidente NOME COGNOME