Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 7130 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 7130 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18545/2024 R.G. proposto da AVV_NOTAIO , elettivamente domiciliato all’indicato indirizzo PEC , che si difende in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
– ricorrente –
contro
Liquidazione giudiziale della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , elettivamente domiciliata all’indicato indirizzo PEC dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende – controricorrente – avverso il decreto depositato dal Tribunale di Varese in data 23.6.2024 nel procedimento iscritto al n. NUMERO_DOCUMENTO R.G.;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25.2.2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
AVV_NOTAIO propose istanza di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale di RAGIONE_SOCIALE, in via privilegiata, ai sensi dell’art. 2751 -bis , comma 1, n. 2, c.c., per diversi crediti professionali, tra i quali un credito di € 7.295,60 vantato a titolo di saldo del corrispettivo pattuito per l’a ttività di rappresentanza e assistenza nella presentazione di una domanda di ammissione al concordato preventivo in continuità indiretta.
Il giudice delegato, per quanto qui interessa, rigettò la domanda avente ad oggetto tale voce di credito, accogliendo l’eccezione di inadempimento sollevata dal la curatrice della liquidazione giudiziale.
L’opposizione proposta da l professionista ai sensi degli artt. 206 e 207 c.c.i.i. (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza; d.lgs. n. 14 del 2019) venne respinta dal Tribunale di Varese in composizione collegiale.
Contro il decreto del tribunale, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.
La curatrice della liquidazione giudiziale si è difesa con controricorso.
Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata per la trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1 c.p.c., il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte per chiedere il rigetto del ricorso e il ricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: «Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1460 c.c. anche in relazione all’art. 1176 c.c. ».
Il ricorrente ricorda che quella da lui assunta con l’incarico professionale è un’obbligazione di mezzi , non di risultato, e che l’i nutilità della prestazione per la cliente può essere imputata quale inadempimento contrattuale soltanto se è tale ab origine , non se constatata a posteriori . A ciò aggiunge l’affermazione che, al momento del conferimento dell’incarico professionale, sussistevano concrete possibilità di addivenire a un concordato preventivo in continuità indiretta, in quanto vi erano molteplici contatti in corso con soggetti interessati ad acquistare l’azienda della società successivamente posta in liquidazione giudiziale.
1.1. Il motivo è in parte infondato e in parte inammissibile.
1.1.1. È infondata in diritto la tesi secondo cui l’avvocato incaricato di presentare una domanda prenotativa di concordato preventivo potrebbe considerare esattamente adempiuta la propria obbligazione semplicemente perché ha presentato la domanda nelle forme prescritte dalla legge e idonee a ottenere la concessione del termine per la presentazione della proposta e del piano (v. in senso contrario, di recente, Cass. nn. 2044/2026; 2043/2026).
Il fatto che l’incarico fosse « semplicemente quello della predisposizione della domanda di concordato preventivo con riserva» non significa che esso non comprendesse anche le connesse «attività di consulenza ed assistenza» (come del resto esplicitato nel contratto, il cui testo è riportato nel ricorso). Ciò comporta che il ricorrente doveva porsi concretamente il tema dell’utilità della sua prestazione , nel particolare contesto della crisi d’impresa attraversata dalla cliente, coordinandosi con gli altri professionisti coinvolti, nonché dando e chiedendo alla cliente tutte le informazioni a tal fine necessarie.
Sotto questo profilo, il Tribunale di Varese ha interpretato e applicato correttamente le disposizioni di legge che il ricorrente assume essere state violate, laddove ha affermato che «l ‘obbligazione di mezzi può dirsi … adempiuta anche se non viene conseguito il risultato, ma l’attività resa deve comunque essere idonea a raggiungere quel risultato», ritenendo preclusive al riconoscimento del credito « l’impossibilità di imputare a fattori esogeni, imprevisti e imprevedibili l ‘ evoluzione della procedura, conclusasi poi con l’apertura della liquidazione giudiziale, in quanto risulta evidente che le criticità fossero già presenti al momento della presentazione della domanda di concordato in bianco».
1.1.2. Il motivo è, invece, inammissibile laddove, pur prospettandosi un vizio di violazione di norme di diritto, sposta l’attenzione e la critica sull’accertamento del fatto , contestando l’affermazione de l tribunale in merito alla sussistenza, già al momento della presentazione della domanda prenotativa, delle «criticità» incompatibili con una seria prospettiva di concordato in continuità indiretta.
Sotto questo profilo il motivo è inammissibile, sia perché l’argomentazione è incoerente rispetto al vizio denunciato, sia perché l’accertamento del fatto è riser vato al giudice del merito e non può essere sindacato in sede di legittimità , salva l’ipotesi del vizio di motivazione nei ben noti e ristretti limiti dettati dalla attuale formulazione dell’art. 360, comma 1, c.p.c. e delineati da una consolidata giurisprudenza (v., per tutte, Cass S.u. n. 8053/2014).
Il secondo motivo di ricorso prospetta «Nullità del provvedimento ai sensi dell’art. 360 , comma 1, n. 3, 4 e 5, c.p.c. per violazione e/o falsa applicazione degli art. 2721 e 2724 c.c. e art. 24 Cost., nonché per assoluta carenza di motivazione
ovvero omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti».
Con questo motivo il ricorrente contesta l’immotivata mancata ammissione dei mezzi istruttori dedotti, consistenti in due capitoli di prova testimoniale, il cui testo è riportato nel ricorso (« 1. Vero che nei mesi di ottobre e novembre 2022 erano ancora in corso numerosi contatti con potenziali investitori interessati a rilevare l’attività della RAGIONE_SOCIALE 2. Vero che a più riprese nell’estate ed autunno del 2022 sia rappresentanti del governo italiano (anche attraverso la società RAGIONE_SOCIALE) che della Regione Lombardia avevano promesso fattivo interessamento per trovare soggetti interessati a rilevare l’attività della RAGIONE_SOCIALE »).
2.1. Il motivo è inammissibile sotto il duplice profilo.
2.1.1. Innanzitutto si riscontra in rubrica una mescolanza o sovrapposizione di mezzi eterogenei (violazione di norme di diritto, error in procedendo e omesso esame di fatti decisivi), che mira a rimettere al giudice di legittimità il compito di isolare le singole censure teoricamente proponibili, onde ricondurle ad uno dei mezzi d’impugnazione enunciati dall’art. 360 , comma 1, c.p.c. e dare forma e contenuto giuridici a lagnanze non analiticamente individuate (v. Cass. nn. 3397/2024; 26874/2018).
2.1.2. In secondo luogo, la valutazione in ordine alla utilità di una prova testimoniale rispetto all’accertamento dei fatti rilevanti in causa rientra tendenzialmente nella discrezionalità del giudice del merito e, nel caso di specie, i capitoli dedotti -come sopra riportati -risultavano del tutto generici, in mancanza di qualsiasi indicazione sulle persone fisiche coinvolte negli asseriti (e non meglio precisati) «contatti» e sui fatti
concreti in cui si sarebbe estrinsecato il «promesso fattivo interessamento» di enti ed istituzioni pubbliche.
Rigettato il ricorso, le spese di lite relative al presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
Si dà atto che, in base all’esito del giudizio, sussiste il presupposto per il raddoppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002.
P.Q.M.
La Corte:
rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in € 3.500 per compensi, oltre alle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e a gli accessori di legge;
dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 25.2.2026.
Il Presidente NOME COGNOME