Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 16110 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 16110 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 16/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26699-2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– ricorrenti –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
Oggetto
Opposizione avviso di addebito
R.G.N. 26699/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 13/03/2025
CC
avverso la sentenza n. 171/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 06/03/2019 R.G.N. 281/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13/03/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
R.G. 22699/19
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 6.3.2019 n. 171, la Corte d’appello di Bologna accoglieva il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Parma, che aveva dichiarato inammissibile l’opposizione della parte avverso l’avviso di addebito con cui era stato intimato il pagamento della somma di € 4.861,58 per contributi IVS eccedenti il minimale dovuti alla Gestione commercianti, relativi al periodo gennaio 2007 -dicembre 2009.
Il tribunale aveva ritenuto inammissibile il ricorso in ragione della dichiarazione- resa da NOME COGNOME in sede di richiesta di rateizzazione del debito- di riconoscimento incondizionato del debito e di rinuncia alle eccezioni nonché ai giudizi di opposizione.
La Corte d’appello, accoglien do il gravame di NOME COGNOME ha ritenuto irrilevanti il riconoscimento incondizionato del debito e la rinuncia ad esperire azioni volte ad opporsi alla pretesa, in quanto aventi ad oggetto diritti indisponibili.
Nel merito, ha accertato che il ricorrente era socio di una snc che non gestiva alcuna attività commerciale ma si limitava a riscuotere i canoni di locazione di un immobile (capannone) di cui era proprietaria, dovendo quindi escludersi la ricorrenza di un’attività a cui la legge ricollega l’obbligo di iscrizione e d il versamento di contribuzione alla gestione commercianti (cfr. p. 5/6 della sentenza impugnata).
Avverso la sentenza della Corte d’appello, l’Inps ha proposto ricorso in cassazione sulla base di un unico motivo, mentre NOME COGNOME ha resistito con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memoria.
Il collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con l ‘unico motivo di ricorso, l’Inps deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 1341, 1965 e 1988 c.c. e dell’art. 306 c.p.c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., assumendo che erroneamente la Corte d’appello avrebbe ritenuto che la rinuncia all’azione giudiziaria, resa in sede di richiesta di pagamento dei contributi in forma rateale, sia priva di effetti, per la indisponibilità della obbligazione contributiva.
Il motivo è infondato.
È invero corretto l’assunto de lla Corte d’appello, secondo cui la domanda di rateizzazione del debito contributivo resa in sede amministrativa e le correlate declaratorie sottoscritte non possono incidere rispetto ad un diritto indisponibile, quale quello previdenziale relativo al recupero della contribuzione (cfr. Cass. n. 5550/21).
Essendo la obbligazione contributiva indisponibile, non è ammessa né la rinuncia al diritto da parte dell’INPS, né la rinuncia a ll’azione (nel caso del contribuente, alla opposizione) ; in questa prospettiva, il riconoscimento del debito vale solo ai fini della interruzione della prescrizione e della inversione dell’onere della prova.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
In ragione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l’Inps a pagare le spese di lite , che liquida nell’importo di € 1.500,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre il 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13.3.25.