Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 31676 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 31676 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 09/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° NUMERO_DOCUMENTO del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
RAGIONE_SOCIALE (C.F./P.I. P_IVA) in persona del legale rappresentante pro tempore , Dr.ssa NOME COGNOME, con sede in Gizzeria (CZ), INDIRIZZO, elettivamente domiciliata in RAGIONE_SOCIALE INDIRIZZO, rappresentata e difesa dall’ AVV_NOTAIO ( Cod. Fisc. CODICE_FISCALE; Fax NUMERO_TELEFONO; P.E.C. EMAIL), del foro di RAGIONE_SOCIALE, patrocinante presso le Magistrature Superiori, giusta procura in calce al ricorso. Il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e notificazioni relative al giudizio presso il proprio indirizzo P.E.C. sopra specificato.
Ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (cf. P_IVA), in persona del AVV_NOTAIO. Presidente RAGIONE_SOCIALE Giunta RAGIONE_SOCIALE e l.r. pro tempore AVV_NOTAIO, rappresentata e difesa, in virtù di procura speciale rilasciata il 23.9.21 in calce al controricorso, nonché in forza di decreto dirigenziale di incarico, dall’AVV_NOTAIO (c.f. CODICE_FISCALE) dell’RAGIONE_SOCIALE (PRAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE
pecEMAIL), ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso la Delegazione RAGIONE_SOCIALE, fax NUMERO_TELEFONO, indirizzi di posta elettronica e fax ai quali intende ricevere comunicazioni e notificazioni del presente giudizio.
Controricorrente
avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE n° 818 depositata il 3 giugno 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 5 dicembre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1 .-Con la sentenza menzionata in intestazione la Corte d’appello di RAGIONE_SOCIALE, riformando la decisione del primo grado, rigettava la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE (attrice) contro RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (convenuta), onde ottenerne la condanna al pagamento di euro 420.154,27, quale quota del 60% delle RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rese nell’anno 2013 in favore di soggetti disabili non assistibili a domicilio, poste dalla legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE a carico del RAGIONE_SOCIALE sociale RAGIONE_SOCIALE (il residuo 40% di esse, corrispondente alla ‘ quota sanitaria ‘, era già stato remunerato dall’RAGIONE_SOCIALE mediante gli stanziamenti del RAGIONE_SOCIALE, mentre la RAGIONE_SOCIALE aveva pagato parzialmente le RAGIONE_SOCIALE sociali per soli euro 431.974,42).
2 .- Per quello che qui rileva, la Corte territoriale -dopo aver disatteso il primo motivo di gravame (col quale la RAGIONE_SOCIALE, soccombente in primo grado, aveva censurato la sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato) -esaminando prioritariamente il terzo motivo d’appello, osservava che il contratto tra RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE e struttura privata siglato il 25 giugno 2013 non era stato sottoscritto dalla RAGIONE_SOCIALE e che, nondimeno, il primo giudice aveva ritenuto sussistente un’obbligazione ex lege , ‘ rafforzata ‘ dalla sottoscrizione di una
scrittura 9 giugno 2014, intitolata ‘ Addenda contrattuale all’accordo … per le RAGIONE_SOCIALE rese nell’anno 2013 ‘.
Passando, pertanto, ad esaminare se vi fosse un’obbligazione ex lege (come aveva ritenuto il tribunale), la Corte l’ha esclusa, sulla scorta dell’orientamento di questa Corte di legittimità, citando Cass. 22037/2016, 23067/2016, 11451/2017 e 28024/2019.
Stando, infatti, alle norme di legge ed all’indirizzo RAGIONE_SOCIALE Cassazione, la RAGIONE_SOCIALE -secondo la Corte di merito -rimarrebbe normalmente estranea alla concreta gestione dei servizi sociosanitari, essendo titolare di competenze riguardanti esclusivamente la sfera RAGIONE_SOCIALE programmazione, del coordinamento e RAGIONE_SOCIALE vigilanza sugli enti operanti nel settore, nonché RAGIONE_SOCIALE ripartizione delle risorse economiche.
Esclusa l’esistenza di un’obbligazione derivante dalla legge, il credito azionato non trovava, tuttavia, titolo nemmeno nella citata scrittura 9 giugno 2014 (‘ Addenda contrattuale…’ ), poiché essa, sebbene sottoscritta dalla struttura e dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, era viziata da ‘ carenza di potere ‘ dell’organo pubblico che l’aveva firmata e, pertanto, era inidonea alla costituzione di un valido rapporto negoziale tra RAGIONE_SOCIALE e struttura privata.
In ogni caso, essa non appariva destinata a sostituire la RAGIONE_SOCIALE quale obbligato al pagamento, ma solo a garantire lo stanziamento delle risorse per il 2014.
Da ultimo, neppure la domanda fondata sull’art. 2041 cod. civ. poteva trovare accoglimento, mancando il carattere residuale dell’azione sancito dall’art. 2042 cod. civ.
3 .- Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE, fondandolo su tre motivi.
La RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ha concluso per la sua inammissibilità e, nel merito, per il suo rigetto.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.
Entrambe le parti hanno depositato una memoria ai sensi dell’art. 380bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo motivo RAGIONE_SOCIALE deduce la nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 342 e 112 cod. proc. civ., ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 4, dello stesso codice.
Il primo giudice, infatti, all’esito RAGIONE_SOCIALE causa RG 3019/2015, aveva condannato la RAGIONE_SOCIALE a pagare a RAGIONE_SOCIALE euro 420.154,27 per le RAGIONE_SOCIALE rese nel 2013, mentre la RAGIONE_SOCIALE, nell’atto di appello, aveva esordito asserendo che ‘ l’appellata, nella qualità di soggetto accreditato, chiedeva che l’Amministrazione venisse condannata al pagamento di € 837.557,24, quale residuo per le RAGIONE_SOCIALE svolte nell’anno 2014 ‘: RAGIONE_SOCIALE che costituivano oggetto di un distinto e parallelo giudizio (RG 3020/2015), parimenti instaurato da RAGIONE_SOCIALE contro l’Ente territoriale.
Dunque, poiché l’appello RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva ad oggetto le RAGIONE_SOCIALE del 2014 e non quelle del 2013, oggetto del giudizio di primo grado (RG 3019/2015), l’impugnazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con la quale chiedeva il rigetto RAGIONE_SOCIALE domanda di condanna per le RAGIONE_SOCIALE 2014) avrebbe dovuto essere dichiarata integralmente inammissibile.
5 .- Il mezzo è infondato.
Essendo stato formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n° 4, cod. proc. civ., questa Corte è anche giudice del fatto processuale (qui verificabile solo in base alla documentazione digitale dimessa in atti, in quanto il fascicolo non nasce cartaceo).
Ora, con ricorso proposto ex art. 702 bis cod. proc. civ. (oggi abrogato) ed iscritto al RG n° NUMERO_DOCUMENTO del tribunale di RAGIONE_SOCIALE, il RAGIONE_SOCIALE ha chiesto la condanna RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE
convenuta al pagamento delle RAGIONE_SOCIALE dell’anno 2013, per complessivi euro 420.154,27.
Su tale fatto processuale concorda anche Il RAGIONE_SOCIALE, che, infatti, alle pagine 78 dell’odierno ricorso per cassazione dà atto che il ricorso RG 3019/2015 riguardava le RAGIONE_SOCIALE 2013.
Dunque, l’ordinanza del tribunale, con la quale venne accolta tale domanda nella causa RG 3019/2015, era perfettamente coerente con le richieste attoree.
È poi avvenuto che la RAGIONE_SOCIALE abbia presentato appello avverso l’ordinanza resa in RG 3019/2015 partendo da un presupposto errato e non risultante dagli atti di causa.
Nella citazione di secondo grado, infatti, la RAGIONE_SOCIALE ha assunto che RAGIONE_SOCIALE avesse domandato in quel giudizio (RG 3019/2015) il pagamento delle RAGIONE_SOCIALE 2014: assunzione che non trova rispondenza negli atti processuali.
La Corte territoriale ha, dunque, così correttamente motivato: ‘ Va preliminarmente osservato che la eccezione di extrapetizione proposta dall’appellata’ ( recte : appellante) ‘si appalesa sganciata dal contenuto degli atti di causa, dai quali univocamente emerge che la causa petendi ed il petitum RAGIONE_SOCIALE domanda sono radicati l’una nelle RAGIONE_SOCIALE rese dalla struttura (…) per l’anno 2013 (…); e l’altro nel pagamento del saldo accreditato per tali RAGIONE_SOCIALE rimaste in parte insolute. A tale causa petendi ed a tale petitum chiaramente si rivolge la sentenza, provvedendo in maniera aderente al contenuto RAGIONE_SOCIALE domanda ‘.
Ora, RAGIONE_SOCIALE, in buona sostanza, pretende che dall’erronea assunzione dalla quale è partita la RAGIONE_SOCIALE a pagina 1 dell’appello (ossia che il giudizio RG 3019/2015 riguardasse le RAGIONE_SOCIALE 2014), discenda l’inammissibilità dell’intera impugnazione, quando, invero, l’errore predetto non ha precluso al giudice di secondo grado ed alle stesse parti di trattare la questione delle RAGIONE_SOCIALE 2013 (e non altre).
Peraltro, come correttamente rileva la controricorrente, RAGIONE_SOCIALE, nonostante l’erroneo assunto di pagina 1 dell’appello, ‘ ha poi tarato i successivi motivi ‘ (di ricorso per cassazione) ‘ sul concreto contenuto dell’ordinanza appellata ‘.
In conclusione, non sussiste alcuna inammissibilità dell’appello, né alcuna nullità RAGIONE_SOCIALE sentenza derivante dalla violazione degli artt. 112 e 342 cod. proc. civ.
6 .- Col secondo motivo la ricorrente deduce ‘ violazione e falsa applicazione dell’art. 30, lett. d, l.r. RAGIONE_SOCIALE 13 maggio 1996, n. 7 (in relazione all’art. 360, c. 1, n° 3, c.p.c.) ‘.
La Corte avrebbe ritenuto inefficace ai fini RAGIONE_SOCIALE valida costituzione di un rapporto negoziale il contratto stipulato tra la RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE il 9 giugno 2014, nonostante fosse stato siglato dal Dirigente RAGIONE_SOCIALE del dipartimento n° 10, RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE sociali, senza considerare che l’art. 30 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE n° 7/1996 attribuisce ai Dirigenti di settore il potere di procede all’acquisto di beni e servizi, stipulando i contratti e le relative convenzioni idonee ad impegnare l’ente, nell’ambito delle competenze RAGIONE_SOCIALE rispettiva struttura.
7 .- Il mezzo è inammissibile.
Anzitutto, va precisato che col secondo motivo la ricorrente non deduce un obbligo ex lege RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (la cui sussistenza è ormai esclusa dalla giurisprudenza di questa Corte: ex multis Cass., sez. 2, 14 marzo 2024, n° 6788, con menzione di altri precedenti), ma un obbligo ex contractu .
Così precisato il senso del motivo in esame, esso si appalesa inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE sentenza di secondo grado.
Infatti, anche concedendo l’argomentazione RAGIONE_SOCIALE ricorrente, la Corte territoriale, dopo aver osservato che il contratto del 25 giugno 2013 era inefficace, mancando la firma RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, è passata ad esaminare il contratto del 9 giugno 2014, ritenendo che
quest’ultimo ‘ in ogni caso (…) non sembra destinato a sostituire la RAGIONE_SOCIALE quale obbligato al pagamento, ma a prevedere che, ai fini di evitare contestazioni sulla copertura contrattuale delle RAGIONE_SOCIALE effettuate per il 2014, il regime di prorogatio sarebbe stato considerato valido dalla RAGIONE_SOCIALE ai fini dello stanziamento delle risorse, ma non come assunzione diretta dell’obbligo di pagamento ‘.
Pertanto, dopo aver escluso -non importa qui stabilire se a torto o a ragione -che il contratto 9 giugno 2014 fosse viziato da ‘ carenza di potere ‘, la Corte lo ha esaminato nel merito ed ha ‘ in ogni modo ‘ escluso che da quella scrittura potesse derivare l’effetto negoziale invocato da RAGIONE_SOCIALE, ossia l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provvedere al pagamento RAGIONE_SOCIALE quota sociale delle rette direttamente in favore RAGIONE_SOCIALE struttura.
Ha poi aggiunto la Corte predetta che, a tutto concedere, il contratto 9 giugno 2014 non riguardava le RAGIONE_SOCIALE del 2013, ma quelle del 2014, alle quali, tuttavia, non si riferiva la domanda RAGIONE_SOCIALE struttura privata.
La censura del motivo in esame fa leva invece sull’art. 30 RAGIONE_SOCIALE legge RAGIONE_SOCIALE n° 7/1996, in base al quale il Dirigente di RAGIONE_SOCIALE procede all’acquisto di beni e servizi, stipulando i contratti e le relative convenzioni idonee e, dunque, ad impegnare l’ente.
Censura fuori fuoco, in quanto la ragione RAGIONE_SOCIALE Corte è consistita nel predicare l’inefficacia del primo contratto per mancanza di firma e, quanto al secondo, quello del 9 giugno 2014, nell’interpretarlo diversamente da quanto suggerisce la ricorrente, come si esporrà nel paragrafo che segue.
8 .- Col terzo mezzo la struttura privata lamenta la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 2697 cod. civ.
La Corte avrebbe erroneamente escluso che il contratto 9 giugno 2014 avesse, in ogni modo, la finalità di finanziare le risorse per quell’anno, con conseguente mancanza di efficacia negoziale.
Al contrario, essa avrebbe dovuto considerare il senso letterale delle parole, il comportamento complessivo delle parti e, dunque, il tenore RAGIONE_SOCIALE premessa e RAGIONE_SOCIALE parte dispositiva del contratto, oltre agli artt. 1.1, 3.1, 3.3, 7.1, 8.2, 9.1, 9.2 del pregresso contratto 25 giugno 2013, tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE.
Quanto al comportamento anteatto, la ricorrente fa notare che la Corte avrebbe omesso di valutare la p.e.c. n° 51300 del 13 febbraio 2014, inviatale dal Dirigente del settore preposto alla gestione del RAGIONE_SOCIALE ed il pregresso pagamento in acconto di euro 431.974,92 sulle RAGIONE_SOCIALE 2013 effettuato dalla RAGIONE_SOCIALE il 29 marzo 2013.
Infine, quanto alla condotta successiva, la Corte avrebbe trascurato completamente il Decreto NUMERO_DOCUMENTO n° NUMERO_DOCUMENTO del 13 agosto 2015, col quale la RAGIONE_SOCIALE riconosceva l’istituzione del capitolo di bilancio n° U62010214, avvenuto con legge RAGIONE_SOCIALE n° 12/2015 (appositamente istituito ‘ al fine di garantire la copertura finanziaria dei debiti pregressi ‘), e il relativo impegno di spesa n° 538/2015.
9 .- Il motivo è inammissibile.
Com’è agevole notare, la ricorrente pretende che sia data un’interpretazione diversa alla scrittura 9 giugno 2014, sia in ragione del testo RAGIONE_SOCIALE stessa, sia in base alla p.e.c. n° 51300 del 13 febbraio 2014, sia, infine, in base al comportamento RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE anteriore e successivo al contratto.
Nondimeno, deve rammentarsi che l’interpretazione del contratto può essere sindacata in sede di legittimità solo nel caso di violazione delle regole legali di ermeneutica dei contratti, e la violazione di queste regole non può dirsi esistente sol perché il giudice di merito abbia scelto una, piuttosto che un’altra, tra le molteplici interpretazioni del testo contrattuale (per tutte: Cass., sez. 3, 10 maggio 2018, n° 11254).
Ora, l’interpretazione data dalla Corte al testo RAGIONE_SOCIALE scrittura 9 giugno 2014 non appare arbitraria o irragionevole, con la
conseguenza che essa costituisce, per l’appunto, una delle possibili spiegazioni del senso dell’accordo.
Né all’accoglimento dello stesso sono utili le recenti decisioni (citate nella memoria RAGIONE_SOCIALE ricorrente depositata ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.) Cass., sez. I, 19 aprile 2024, n° 10589 e Cass., sez. I, 7 dicembre 2023, n° 34287 (ben tenute presenti dal Collegio), sol che si consideri che nelle vicende esaminate con tali ordinanze il giudice d’appello aveva ritenuto sussistente l’obbligazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in base ad un contratto, ma l’aveva limitata ad uno specifico segmento temporale, trascurando di esaminare alcuni dati testuali risultanti dall’accordo stesso, di chiaro segno contrario: sicché, una volta affermato l’obbligo ex contractu , questa Corte ha correttamente cassato le sentenze d’appello, osservando che era stato violato il canone ermeneutico dell’art. 1362 cod. civ. nella limitazione dell’impegno ad un solo semestre del 2012.
Al contrario, nella presente vicenda la ricorrente intende ottenere una diversa e complessiva interpretazione RAGIONE_SOCIALE scrittura sulla base di una rivisitazione generale di essa, che ne affermi l’efficacia negoziale nei confronti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e che è, invece, permessa solo al giudice del merito.
10 .-In conclusione, il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile.
Alla soccombenza RAGIONE_SOCIALE ricorrente segue la sua condanna alla rifusione delle spese del presente giudizio in favore RAGIONE_SOCIALE resistente, per la cui liquidazione -fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore RAGIONE_SOCIALE lite (euro 432 mila) -si rimanda al dispositivo che segue.
Va, inoltre, dato atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto.
p.q.m.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all’iva, se dovuta. Dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 13, comma 1 -quater, del decreto del presidente RAGIONE_SOCIALE repubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico RAGIONE_SOCIALE ricorrente, ove dovuto.
Così deciso in Roma il 5 dicembre 2024, nella camera di consiglio