Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32171 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32171 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 20/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso 36342/2019 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO COGNOME AVV_NOTAIO;
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE di Santo Stefano Quisquina, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO;
-controricorrente – avverso la sentenza n. 499/2019 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 12/03/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 26/10/2023 dal Consigliere NOME COGNOME;
FATTI DI CAUSA
1.Occorre premettere che il RAGIONE_SOCIALE di Santo Stefano di Quisquina (di seguito, per brevità, il RAGIONE_SOCIALE) acquistò, in virtù del Decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana n. 2011/VII del 9/7/1981, nonché ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 39 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana 12/8/1980, n. 87, i beni mobili e immobili nonché le attrezzature RAGIONE_SOCIALE enti o istituti di cui all’art. 66, primo comma lett. a) e b) RAGIONE_SOCIALEa L. 23/12/1978 n. 833, e, fra essi, il complesso immobiliare costituente sede RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, cedendolo contestualmente in uso all’RAGIONE_SOCIALE di Bivona. Quindi, lo stesso RAGIONE_SOCIALE, previo assenso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE di Bivona, con delibera del Consiglio Comunale n. 28 del 12/3/1990, chiese l’autorizzazione allo svincolo RAGIONE_SOCIALE‘immobile dRAGIONE_SOCIALE sua destinazione ad uso sanitario, per adibirlo a sede del corso RAGIONE_SOCIALE Lauree e Scienze Forestali RAGIONE_SOCIALEa Facoltà RAGIONE_SOCIALE.
Il Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana con decreto n. 48/1991 autorizzò lo svincolo RAGIONE_SOCIALE‘immobile dRAGIONE_SOCIALE sua destinazione, al fine di perfezionare la cessione del complesso immobiliare e la sua utilizzazione quale sede universitaria, a condizione che la cessione avesse luogo a titolo oneroso, previa valutazione RAGIONE_SOCIALE enti competenti, e con l’utilizzazione del ricavato per le finalità previste dall’art. 40 RAGIONE_SOCIALEa legge RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana 12/8/1980, n. 87
A seguito di detta autorizzazione, il RAGIONE_SOCIALE con atto pubblico del 21/6/1993 cedette il predetto immobile RAGIONE_SOCIALE Provincia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, percependo a titolo di corrispettivo la somma di L. 3.370.000.000.
Nel 2009 l’RAGIONE_SOCIALE (di seguito, per brevità, l’RAGIONE_SOCIALE) conveniva in giudizio dinanzi al
Tribunale di Sciacca il RAGIONE_SOCIALE, chiedendone la condanna al pagamento RAGIONE_SOCIALEa somma di € 1.740.459,75, oltre rivalutazione e interessi, a titolo di risarcimento del danno per l’inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘obbligo di reimpiego RAGIONE_SOCIALEe somme ricavate dall’alienazione RAGIONE_SOCIALE‘immobile costituente sede RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE, sancito dall’articolo 40 RAGIONE_SOCIALEa L. R. n. 87 del 1980.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva in giudizio, eccependo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo, nonché nel merito la prescrizione del diritto e l’infondatezza RAGIONE_SOCIALEa domanda.
La causa veniva istruita mediante acquisizione RAGIONE_SOCIALEa documentazione prodotta dalle parti.
Il Tribunale di Sciacca con sentenza n. 478/2012, accertata la giurisdizione del giudice ordinario, riteneva il difetto di legittimazione attiva RAGIONE_SOCIALEa parte attrice e dichiarava compensate tra le parti le spese processuali.
Avverso la sentenza del giudice di primo grado proponeva appello l’RAGIONE_SOCIALE, chiedendo, in integrale riforma RAGIONE_SOCIALEa sentenza impugnata, l’accoglimento RAGIONE_SOCIALEa domanda di risarcimento proposta.
Il RAGIONE_SOCIALE si costituiva nel giudizio di appello, contestando l’impugnazione ex adverso proposta ed insistendo, in via incidentale, nelle eccezioni e difese già svolte nel giudizio di primo grado.
La Corte territoriale con sentenza n. 419/2019, nel rigettare l’appello, confermava la sentenza del giudice di primo grado, condannando l’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese processuali relative al grado.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALEa corte territoriale ha proposto ricorso l’RAGIONE_SOCIALE.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
Per l’odierna udienza non risultano presentate memorie ed il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L’eccezione di tardività del ricorso non è fondata.
Invero -premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 12 marzo 2019 – occorre osservare che il ricorso è stato notificato il 27 novembre 2019, quando cioè, pur tenendo conto del periodo di sospensione feriale, non era ancora scaduto il termine annuale previsto dall’art. 327 primo comma c.p.c. (applicabile ratione temporis nella specie, essendo stato introdotto il giudizio di primo grado prima del 4 luglio 2009).
Ciò posto, l’RAGIONE_SOCIALE articola in ricorso un unico motivo con il quale denuncia violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 RAGIONE_SOCIALEe Legge regionale siciliana n. 87/1980, nonché RAGIONE_SOCIALE‘art. 5 d.lgs. n. 502/1992 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 81 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma l, n. 3 c.p.c. nella parte in cui la corte territoriale ha escluso la sua legittimazione attiva a far valere il diritto al risarcimento del danno azionato.
Osserva che la corte territoriale tanto ha affermato sulla base di due concorrenti motivazioni: da un lato, ha ritenuto che la legittimazione ad agire in ordine al diritto al risarcimento del danno promosso, nella specie, dall’RAGIONE_SOCIALE, spetterebbe non RAGIONE_SOCIALE predetta RAGIONE_SOCIALE, ma RAGIONE_SOCIALE Regione Siciliana, segnatamente all’RAGIONE_SOCIALE; dall’altro, ha ritenuto che, quand’anche il menzionato art. 40 L. Reg. Siciliana n. 87/1980 dovesse ritenersi fondativo non di un rapporto obbligatorio intercorrente tra le RAGIONE_SOCIALE e i Comuni, ma di un interesse superindividuale spettante RAGIONE_SOCIALE collettività residente nel territorio comunale, la legittimazione ad agire relativa al diritto al risarcimento del danno azionato dall’RAGIONE_SOCIALE
RAGIONE_SOCIALE farebbe capo non all’anzidetta RAGIONE_SOCIALE, ma al Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana.
Sostiene che, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 L. Reg. Siciliana n. 87/1980, l’autorizzazione allo svincolo dei beni appartenenti ai Comuni ex artt. 66 e 65 d.lgs. n. 833/1978, rilasciata con decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana, deve ritenersi sottoposta, a pena di decadenza, RAGIONE_SOCIALE precisa condizione RAGIONE_SOCIALE‘obbligo, gravante sui Comuni, di reimpiegare i capitali ricavati dRAGIONE_SOCIALE cessione di detti beni in specifiche opere di natura sanitaria. E che il suddetto obbligo di reimpiego (RAGIONE_SOCIALEe somme ricavate dall’alienazione dei beni dei Comuni con vincolo di destinazione, previsto dall’art. 40 L. Reg. Siciliana n. 87/1980), non può essere inteso, come ha fatto il Giudice di secondo grado, come un dovere correlativo ad un diritto di credito o ad un interesse collettivo, ma si configura, RAGIONE_SOCIALE luce del contenuto e RAGIONE_SOCIALEa ratio del predetto art. 40, come la condizione cui è subordinata l’autorizzazione RAGIONE_SOCIALE rimozione del vincolo di destinazione rilasciata dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana.
In definitiva, secondo l’RAGIONE_SOCIALE, una volta rimasto inadempiuto, da parte del RAGIONE_SOCIALE, l’obbligo di reimpiego di cui all’art. 40 L. Reg. Siciliana n. 8711980, con la conseguente decadenza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione allo svincolo rilasciata dal Presidente RAGIONE_SOCIALEa Regione Siciliana, deve ritenersi compiuta la “regressione” RAGIONE_SOCIALE‘ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE “G.B. AVV_NOTAIO” tra i beni facenti parte del patrimonio del RAGIONE_SOCIALE intimato con vincolo di destinazione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Locale ex art. 66 L. n. 833/1978. Il tutto con la duplice conseguenza che:
l’anzidetto ex RAGIONE_SOCIALE doveva (e deve) essere ex lege trasferito al patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE sanitaria, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 5,
comma 1 (primo periodo), d. lgs. n. 502/1992 (norma questa inopinatamente trascurata dRAGIONE_SOCIALE corte territoriale);
l’RAGIONE_SOCIALE, poiché il RAGIONE_SOCIALE ha illegittimamente venduto l’immobile RAGIONE_SOCIALE Provincia RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, aveva (ed ha) il diritto di dolersi RAGIONE_SOCIALEa lesione del diritto a conseguire la proprietà del suddetto ex RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE ed avrebbe dovuto essere ritenuta legittimata attiva, impregiudicato il merito RAGIONE_SOCIALEa causa.
Il ricorso è inammissibile.
E’ jus receptum nella giurisprudenza di questa Corte il principio per cui, nel giudizio di cassazione è preclusa alle parti la prospettazione di nuove questioni di diritto o di nuovi temi di contestazione che postulino indagini ed accertamenti di fatto non compiuti dal giudice di merito (cfr., tra le tante, Cass. n. 9122/2017; n. 19164/2007). I motivi del ricorso per cassazione, infatti, devono investire, a pena d’inammissibilità, questioni che siano già comprese nel tema del decidere del giudizio di appello, non essendo deducibili per la prima volta in sede di legittimità questioni nuove o nuovi temi di contestazione non trattati nella fase di merito né rilevabili d’ufficio (cfr., tra le tante, Cass. n. 17041/2013; n. 7981/2007).
Pertanto, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata (ovvero questioni implicanti un accertamento di fatto o non trattato nella sentenza impugnata), il ricorrente, in osservanza del principio di autosufficienza del ricorso e a pena di inammissibilità RAGIONE_SOCIALEo stesso, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione dinanzi al giudice di merito, ma anche di riportare dettagliatamente in ricorso gli esatti termini in cui la questione sia stata posta da lui in primo e secondo grado e di indicare in quali atti del giudizio precedente lo abbia fatto (cfr., tra le tante, Cass. n. 23675/2013; n. 9765/2005).
Orbene, risulta dRAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata (pp. 3 e 4) che l’RAGIONE_SOCIALE:
a) a fondamento RAGIONE_SOCIALEa domanda risarcitoria proposta in primo grado, aveva dedotto che a1) il diritto al risarcimento del danno azionato derivava dRAGIONE_SOCIALE perdita del bene immobile, che, se non fosse stato alienato, sarebbe entrato a far parte del patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, e dRAGIONE_SOCIALE corrispondente deprivazione di risorse che, secondo la specifica previsione RAGIONE_SOCIALE‘art. 40 RAGIONE_SOCIALEa L.R. n. 87 del 1980, erano vincolate a beneficio RAGIONE_SOCIALE‘ente gestore del servizio sanitario pubblico in loco; a2) la cessione RAGIONE_SOCIALE‘immobile era avvenuta poco tempo prima RAGIONE_SOCIALE‘entrata in vigore RAGIONE_SOCIALEa riforma del 1992, che aveva istituito le RAGIONE_SOCIALE e previsto la cessione alle stesse del patrimonio immobiliare già in uso alle disciolte RAGIONE_SOCIALE, e, d’altra parte, non era stato previsto alcun termine per l’adozione RAGIONE_SOCIALE atti finalizzati al reimpiego RAGIONE_SOCIALEe risorse economiche; a3) per le suddette ragioni, era necessario attendere un congruo lasso di tempo, per pervenire RAGIONE_SOCIALE conclusione RAGIONE_SOCIALE‘inadempimento RAGIONE_SOCIALE‘Ente locale; mentre b) a fondamento RAGIONE_SOCIALE‘appello, aveva dedotto che il diritto al risarcimento del danno azionato sarebbe sorto in capo RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEstralcio RAGIONE_SOCIALEa disciolta U.S.RAGIONE_SOCIALE. n. 9 di Bivona, e, dunque, in capo RAGIONE_SOCIALE Regione Siciliana, subentrata a titolo universale nei rapporti già facenti capo alle disciolte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
Dunque, nella sentenza impugnata, non vi è traccia di alcuna deduzione RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE in merito RAGIONE_SOCIALE decadenza RAGIONE_SOCIALE‘autorizzazione allo svincolo di destinazione, RAGIONE_SOCIALE regressione del bene oggetto del decaduto provvedimento autorizzativo, al doveroso trasferimento ex lege nel patrimonio RAGIONE_SOCIALE‘azienda sanitaria, RAGIONE_SOCIALE irrispettosa stipula del contratto di compravendita sulla base di un decreto decaduto.
D’altra parte, l’RAGIONE_SOCIALE ricorrente non ha allegato l’avvenuta deduzione RAGIONE_SOCIALEe suddette questioni dinanzi al giudice di merito (e, conseguentemente, non ha indicato, come pure era suo onere fare, in quale atto abbia dedotto dette questioni).
Ne consegue che, non risultando che le questioni di diritto sollevate in ricorso erano state dedotte dinanzi ai giudici di merito, il motivo va dichiarato inammissibile.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna di parte ricorrente RAGIONE_SOCIALE rifusione RAGIONE_SOCIALEe spese sostenute da parte resistente, nonché la declaratoria RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento RAGIONE_SOCIALE‘importo, previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna parte ricorrente al pagamento RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio, spese che liquida in euro 10.000 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200 ed agli accessori di legge.
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2023, nella camera di