Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17591 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17591 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso 2829/2023 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME, COGNOME, COGNOME NOME in proprio e quali eredi di COGNOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrenti –
contro
COGNOME rappresentata e dif esa dall’avvocato COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec de i difensori;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2968/2022 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 27/06/2022;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/03/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa NOME COGNOME ha depositato conclusioni scritte.
Osserva
NOME COGNOME convenne in giudizio davanti al Tribunale di Torre Annunziata NOME COGNOME formulando le seguenti domande <>.
1.1. Si costituì NOME COGNOME contestando la pretesa attorea e, a sua volta, formulando domanda riconvenzionale, con la quale chiese la condanna alla demolizione dei manufatti illegittimamente realizzati dall’attrice e posti a distanza non regolamentare o comunque all’arretramento degli stessi.
1.2. Il Tribunale di Torre Annunziata, con la sentenza non definitiva n. 310/2012, accolse parzialmente la domanda principale e la domanda riconvenzionale, condannando entrambe le parti alla demolizione, con ripristino dello status quo ante , delle opere realizzate in violazione di legge sulla distanza minima tra fondi finitimi, al risarcimento dei danni e al pagamento dei costi da sostenere per la demolizione di dette opere.
1.3. Con la sentenza definitiva n. 1628/2015 la convenuta venne inoltre condannata all’arretramento della vetrata realizzata al piano rialzato della sua proprietà.
Avverso entrambe le sentenze propose appello NOME COGNOME. Si costituirono NOME, NOME, NOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, i quali proposero appello incidentale. Gli stessi, per quel che qui ancora può rilevare, eccepirono nella comparsa di risposta in appello che <>.
La Corte d’Appello di Napoli, per quel che qui rileva, in parziale riforma delle sentenza non definitiva del Tribunale di Torre Annunziata, accolse il secondo motivo dell’appello principale e, per l’effetto, rigettò la domanda riconvenzionale proposta da NOME COGNOME In parziale accoglimento dell’appello incidentale, riformò parte la sentenza definitiva e, per l’effetto, rigettò la domanda proposta da NOME COGNOME nei confronti dell’originaria convenuta di rimozione della servitù di veduta es ercitata da quest’ultima attraverso la vetrata posta al piano rialzato della sua proprietà.
3.1. Questi, in sintesi, gli argomenti salienti della sentenza che qui importa riprendere:
il giudice di prime cure aveva erroneamente valutato gli esiti istruttori dai quali, invero, emergeva che NOME COGNOME, padre e dante causa dell’attrice, e la figlia, NOME COGNOME avevano per oltre vent’anni mantenuto a distanza non legale le due contestate costruzioni;
tale circostanza trovava conferma nell’ aerofotogrammetria del 27/5/ 1974, allegata al fascicolo dell’appellante e valutata ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ. , riproducente lo stato dei luoghi, oltre che nelle dichiarazioni testimoniali di NOME COGNOME.
NOME NOME NOME e NOME COGNOME ricorrono sulla base di sei motivi. Resiste con controricorso NOME COGNOME.
Il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale NOME COGNOME ha depositato requisitoria scritta, che conclude per l’inammissibilità del ricorso.
Con il primo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. , avendo la Corte d’appello
applicato l’anzidetta disposizione nel testo anteriore al d.l. n. 83 del 22.06.2012, siccome convertito nella l. n. 134/2012, nel mentre avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 345 cod. proc. civ. per come novellato dalla l. 134 cit. Trattandosi di giudizio di appello, il riferimento temporale per la vigenza delle nuova disciplina doveva essere individuato nella data del deposito della sentenza di primo grado e non nella notificazione dell’atto introduttivo di esso giudizio, derivandone che, essendo entrambe le sentenze posteriori alla entrata in vigore della legge di cui detto , la Corte d’appello avrebbe dovuto ammettere il documento (l’aerofotogrammetria) solo ove la parte avesse dimostrato di non averlo potuto produrre tempestivamente per causa ad essa non imputabile; invece aveva incentrato la propria decisione assumendone l’ indispensabilità.
Con il secondo motivo viene ulteriormente denunciata violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ. <>.
Si deduce che la Corte d’appello non si era avveduta che il documento di cui si discute risultava essere stato prodotto tardivamente già in primo grado, dopo la scadenza dei termini previsti dall’art. 184 cod. proc. civ. al tempo vigente.
Con il terzo motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art. 345 cod. proc. civ , non avendo la Corte di Napoli considerato che, in applicazione dell’interpretazione giurisprudenziale prevalente, la valutazione di documenti prodotti per la prima volta in grado d’appello riveste carattere di eccezionalità e che il requisito dell’indispensabilità previsto da tale nor ma non si estende a quei documenti che la parte, per negligenza, non abbia prodotto tempestivamente in primo grado.
Con il quarto motivo viene denunciata violazione degli artt. 184, 184 bis e 153 cod. proc. civ., dovendosi considerare la suddetta
documentazione inutilizzabile sia in primo grado che in secondo grado, poiché prodotta tardivamente e non essendo intervenuta né un ‘ istanza di rimessione in termini né un provvedimento di tal guisa.
Con il quinto motivo viene denunciata nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ. per difetto e/o apparenza della motivazione <>.
Con il sesto motivo viene denunciata violazione dell’art 24 co. 2 della Costituzione e dell’art. 101 cod. proc. civ, avendo la difesa di NOME COGNOME e degli eredi della stessa eccepito tempestivamente, sia in primo che in secondo grado, la tardività del deposito della documentazione suddetta, non accettando il contraddittorio sul punto.
Il primo motivo merita di essere accolto e, in ragione di ciò, gli altri restano assorbiti in senso proprio.
Questa Corte ha già avuto modo di chiarire che la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un’espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale “tempus regit actum”, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 2012 (Sez. 2, n. 21606, 28/07/2021, Rv. 661833; conf. Cass. n. 6590/2017).
Poiché la sentenza non definitiva risulta essere stata pubblicata il 12/11/2012 e quella definitiva il 17/4/2015 la sentenza d’appello avrebbe dovuto decidere sul punto sulla base di quanto disposto dal nuovo contenuto della norma.
Il ricorrente che si duole dell’ammissione di un mezzo di prova deve allegarne il carattere decisivo, a pena d’inammissibilità (cfr. Cass. nn. 2201/2007).
Pur vero che, come osserva il P.G., la parte ricorrente non ha speso precipue osservazioni al fine di dimostrare il rilievo decisivo del documento. Tuttavia, siccome già spiegato da questa Corte, nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un “error in procedendo”, è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa (Sez. L. n. 32815, 27/11/2023, Rv. 669354).
Un tale doveroso esercizio di scrutinio conduce a esaminare le evidenze probatorie valorizzate dalla sentenza d’appello alle pagg. 9 e 10. La Corte partenopea, dopo avere riportato il contenuto della deposizione di NOME COGNOME (padre e dante causa dell’attrice appellante) e di NOME COGNOME , assegna valore d’indubbi a primaria, oggettiva asseverazione alla aerofotogrammetria di cui si discute. Scrive la Corte d’appello: <>. Documento, di conseguenza, espressamente giudicato da quel Giudice <>.
Tirando le fila, pur in presenza di una non sufficientemente specifica deduzione della parte in punto di decisività del documento, una tale qualità, tuttavia genericamente allegata, emerge nitidamente dalla stessa sentenza d’appello, che, incorrendo in error in procedendo, ammise il documento sulla scorta del testo dell’art. 345 cod. proc. civ. (al tempo non applicabile in base al principio
processuale “tempus regit actum” ), che ne permetteva l’ammissione sul solo presupposto che il documento fosse indispensabile.
Che si trattasse di prova astrattamente idonea a risolvere le incertezze derivanti dal vaglio della prova testimoniale, grazie alla sua natura oggettiva, esaustiva e temporalmente certa, non può seriamente mettersi in dubbio.
Ciò posto la sentenza deve essere cassata con rinvio.
Il Giudice del rinvio riesaminerà la vicenda facendo applicazione dei seguenti principi di diritto:
‘ (1) la nuova formulazione dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ., introdotta dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, che prevede il divieto di ammissione, in appello, di nuovi mezzi di prova e documenti, salvo che la parte dimostri di non avere potuto proporli o produrre per causa non imputabile, trova applicazione, in difetto di un’espressa disciplina transitoria ed in base al generale principio processuale “tempus regit actum”, quando la sentenza conclusiva del giudizio di primo grado sia stata pubblicata dopo l’11 settembre 201 ‘ .
‘ Nel giudizio di legittimità, qualora venga dedotta l’erroneità dell’ammissione o della dichiarazione di inammissibilità di una prova documentale in appello, la S.C., in quanto chiamata ad accertare un ‘ error in procedendo ‘ , è giudice del fatto, ed è, quindi, tenuta a stabilire se si trattasse in astratto di prova indispensabile, ossia teoricamente idonea ad eliminare ogni possibile incertezza circa la ricostruzione dei fatti di causa ‘ .
‘ Pur vero che il ricorrente che si duole dell’ammissione di un mezzo di prova deve spiegarne il carattere decisivo, a pena d’inammissibilità del motivo di ricorso, tuttavia, ove la decisività risulti dalla motivazione della sentenza impugnata, poiché la Cassazione, in quanto chiamata ad accertare un ‘ error in procedendo ‘ , è giudice del fatto, ben può rilevarla da essa sentenza,
purché il ricorrente abbia allegato, sia pure in assenza di specifica articolazione espositiva, l’anzidetta qualità ‘.
Il Giudice del rinvio procederà, inoltre, a regolare il capo delle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, altra composizione, anche per la statuizione sul capo delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 6 marzo 2025.