Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 27794 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 27794 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/10/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28062/2022 R.G. proposto da
:
COMUNE DI POMARICO, difeso dall’avvocato COGNOME
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso SENTENZA di TRIBUNALE MATERA n. 280/2022 depositata il 14/04/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/09/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La società RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione dinanzi al Giudice di pace di Matera avverso un verbale di contestazione per violazione del codice della strada elevato dal Comune di Pomarico. Il Giudice di Pace ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 61 l. 120/2010 («agli enti locali è consentita l’attività di accertamento
strumentale delle violazioni al decreto legislativo n. 285 del 1992 soltanto mediante strumenti di loro proprietà o da essi acquisiti con contratto di locazione finanziaria o di noleggio a canone fisso »)
Il Comune proponeva appello dinanzi al Tribunale di Matera, depositando in quella sede il contratto di noleggio a canone fisso. L ‘ appellata eccepiva l’inammissibilità della produzione documentale. Il Tribunale, con la sentenza in epigrafe, ha rigettato l’appello.
Ricorre in cassazione il Comune con un motivo. La RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con l’unico motivo di ricorso si denuncia la violazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. Si sostiene che il Tribunale ha errato nel dichiarare inammissibile ex art. 345 c.p.c., la produzione in appello del contratto di noleggio dell’autovelox, applicando la norma relativa al rito ordinario anziché quella prevista per il rito del lavoro (art. 437 c.p.c.). Si evidenzia che l’art. 437 c.p.c. consente al giudice di ammettere, anche d’ufficio, nuovi mezzi di prova qualora li ritenga indispensabili ai fini della decisione.
Il motivo di ricorso è accolto.
La controversia, relativa a opposizione a sanzione per violazione del codice della strada, è soggetta al rito del lavoro in forza dell’art. 7 d.lgs. 150/2011, come ribadito da questa Corte con le pronunce nn. 7364/2022 e 14304/2022. Di conseguenza, la norma che disciplina l’ammissione di nuove prove in appello è l’art. 437 co. 2 c.p.c., non l’art. 345 c.p.c.
A differenza della norma sul rito ordinario, l’art. 437 c.p.c. conferisce al giudice il potere di ammettere, anche d’ufficio, le prove che ritenga indispensabili per la decisione, a prescindere dalla negligenza della parte nel non averle prodotte in primo grado (Cass. SU 10790/2017).
Il Tribunale ha fondato il diniego di ammissione in appello della produzione documentale su un presupposto irrilevante (la necessità di giustificare il ritardo).
-La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, rinvia al Tribunale di Matera, in persona di diverso magistrato, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
Così deciso in Roma, il 25/09/2025.
Il Presidente NOME COGNOME