Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 2242 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 2242 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 30/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7870/2023 R.G. proposto da: COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-ricorrente-
contro
CONDOMINIO COGNOME INDIRIZZO, COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocata COGNOME ed elettivamente domiciliato a ll’ indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di SALERNO n. 1230/2022 depositata il 26/09/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/10/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
L’impresa di costruzioni ‘Geom. COGNOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in tre motivi avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n. 1230/2022 del 26 settembre 2022, che ha rigettato l’appello contro la sentenza del Tribunale di Salerno n. 5302/2015.
Resiste con controricorso il Condominio palazzo Sarno di INDIRIZZO Battipaglia.
Il primo motivo di ricorso censura la sentenza della Corte d’appello per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. nonché dell’art. 1655 c.c.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione e/o motivazione inesistente o solamente apparente in relazione a un fatto decisivo per la controversia.
Il terzo motivo di ricorso denuncia la falsa applicazione del principio della domanda e del chiesto e pronunciato.
Il Consigliere delegato, ravvisata la inammissibilità del ricorso per cassazione, aveva proposto la definizione del giudizio a norma -bis c.p.c., nel testo introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022.
dell’art. 380 La proposta è stata comunicata ai difensori delle parti il 29 settembre
2023.
Il ricorrente ha depositato in data 8 novembre 2023 istanza sottoscritta dal proprio difensore avvocato NOME COGNOME con cui ha chiesto la decisione.
L’avvocato NOME COGNOME non risulta, tuttavia, munito di nuova procura speciale, necessaria ai sensi del secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c. per formulare la richiesta di decisione. Nella richiesta di decisione dell’8 novembre 2023 l’avvocato NOME COGNOME ha dichiarato di agire « nell’interesse dell’Impresa di costruzioni ‘ Geom. COGNOME
NOMECOGNOME rappresentata e difesa giusta mandato in calce al presente atto… ». La procura allegata a sostegno della richiesta di decisione è però quella originariamente apposta in calce al ricorso per cassazione.
La procura necessaria per la presentazione dell’istanza di decisione, di cui al secondo comma dell’art. 380 -bis c.p.c., deve invece rispondere al duplice carattere della “novità” e della “specialità”, nel senso che deve essere conferita in data successiva alla formulazione della proposta sintetica di definizione ed avere ad oggetto il potere del difensore di porre in essere quello specifico atto processuale (Cass. n. 13555 del 2024).
Come affermato da Cass., Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 2024, la ‘nuova procura speciale’ a corredo dell’istanza di decisione, di cui all’art. 380 -bis, comma 2, c.p.c., non va conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata (benché non contemplata fra gli atti di cui al terzo comma dell’art. 83 c.p.c.). Non si tratta, invero, di nuova procura alle liti, ma di procura a compiere, nell’interesse del ricorrente, uno specifico ed eventuale atto del processo di cassazione, il cui espletamento solle cita non soltanto l’adempimento dei doveri di informazione verso il cliente incombenti sull’avvocato nel contesto della disciplina sostanziale che regola il rapporto interno relativo al conferimento dell’incarico, ma onera altresì la Corte di verificare la diretta riferibilità alla parte della peculiare attività processuale svolta in tale segmento dal difensore. Il legislatore, a fronte del rilievo attribuito nel secondo e nel terzo comma al sopravvenire della proposta che ravvisi l’inammissibilità, improce dibilità o manifesta infondatezza del ricorso, ha quindi ritenuto, con scelta che non può dirsi né arbitraria né irragionevole, di porre a carico del difensore l’onere di farsi conferire espressamente il potere di chiedere la decisione, in maniera che la parte manifesti in modo univoco la sua
volontà concreta e attuale di dare vita alla pronuncia del collegio. Tale limitazione del mandato conferito con la originaria procura ex art. 365 c.p.c. e della condotta processuale affidata al difensore postula soltanto l’osservanza di una ulteriore regola di procedura che può dirsi ‘mirata ad un’attivazione consapevole della giurisdizione di legittimità’ (cfr. Corte cost., sentenza n. 13 del 2022).
Questa Corte ha anche già chiarito che, nel procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi ex art. 380-bis c.p.c., ove l’istanza di decisione collegiale sia affetta da vizi processuali, come nei casi in cui sia tardiva o non corredata di una nuova procura speciale, il giudizio di cassazione non può definirsi con decreto di estinzione ex art. 391 c.p.c., ma occorre fissare l’adunanza collegiale ex art. 380-bis.1 c.p.c., all’esito della quale, risultando impedita la decisione per ragioni di rito, il ricorso va dichiarato inammissibile (Cass. n. 31839 del 2023).
Essendo il giudizio definito in conformità alla proposta di definizione anticipata, trovano applicazione il terzo ed il quarto comma dell’art. 96 c.p.c., ai sensi dell’art. 380 -bis, comma 3, c.p.c. (Cass., Sez. Unite, sentenza n. 9611 del 2024; Cass. ordinanze n. 36069, n. 27195, n. 28540 e n. 27433 del 2023).
Il mancato conferimento della ‘nuova procura speciale’ di cui all’art. 380bis , comma 2, c.p.c. lascia comunque riferibile alla parte rappresentata l’attività svolta dal difensore ai fini della decisione del ricorso, restando perciò essa destinataria delle situazioni derivanti dal processo, anche con riguardo pronuncia di condanna alle spese.
Sussistono le condizioni per dare atto -ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello corrisposto per l’impugnazione dichiarata inammissibile, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare le spese sostenute nel giudizio di cassazione dal controricorrente, che liquida in complessivi € 3.500,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore dell’avvocata NOME COGNOME dichiaratasi antistataria; condanna altresì il ricorrente, ai sensi del terzo e del quarto comma dell’art. 96 c.p.c., al pagamento in favore del controricorrente della ulteriore somma di € 3.300,00 ed al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di € 1.000,00.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione