Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 35322 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 35322 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 31/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 30539/2019 R.G. proposto da : RAGIONE_SOCIALE elettivamente domiciliata in ROMA CORSO TRIESTEINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE -ricorrente- contro
COGNOME elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE, rappresentata e difesa dagli avvocati COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente ricorrente incidentale- avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO L’AQUILA n. 413/2019 depositata il 08/03/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/12/2024 dal Consigliere NOME COGNOME
Premesso che:
1.NOME COGNOME, proprietaria di un immobile in Francavilla a Mare, citava davanti al Tribunale di Chieti la srl RAGIONE_SOCIALE, proprietaria confinante, chiedendone la condanna all’arretramento dell’edificio ad uso residenziale realizzato nel 2006 previa demolizione di un precedente edificio con destinazione alberghiera, senza il rispetto delle distanze previste dalle norme locali dal confine e tra edifici, nonché al risarcimento dei danni.
Il Tribunale, sulla scorta di una CTU, accoglieva in parte le domande condannando la convenuta ad arretrare alcune porzioni dell’edificio e a pagare alla attrice, a titolo di risarcimento del danno connesso alla violazione delle norme sulle distanze, la somma di 19.000,00, oltre accessori.
Sull’impugnazione della COGNOME, la Corte di Appello di l’Aquila, con sentenza n.413 dell’8 marzo 2019, ritenuto che il CTU di primo grado avesse errato sia nel non tener conto, ai fini della verifica della identità o non identità di sagoma tra nuovo e precedente edificio, dei balconi presenti nel nuovo edificio con aggetto fino a 2,50 e che, come appariva da alcuni elaborati grafici del permesso di costruire 178/2006 e dalla DIA 3.8.2010, non erano presenti nell’edificio originario, sia nell’affermare che la superficie coperta dell’edificio corrisponde alla proiezione in orizzontale della sagoma laddove invece la superficie, a differenza della sagoma, non include aggetti e sporti, disponeva una nuova CTU per accertare quanto utile a qualificare l’intervento edilizio della srl RAGIONE_SOCIALE come demolizione e ricostruzione del precedente edificio o come costruzione radicalmente nuova, ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001. In esito alla CTU e sulla scorta della documentazione agli atti, segnatamente la documentazione relativa agli accertamenti del Comune sulla sagoma e volumetria
dell’edificio demolito e dell’edificio in essere (v. pagine 7 e 9), la Corte di Appello riteneva che, data la differenza di sagoma e di volume del nuovo edificio rispetto al precedente, l’intervento edilizio realizzato dalla RAGIONE_SOCIALE doveva essere qualificato, ai sensi dell’art. 3, e), del d.P.R. 380/2001, come ‘nuova costruzione’ e ‘non certamente come opera di ristrutturazione e nemmeno di demolizione di esistente fabbricato e sua ricostruzione’, e che tale intervento fosse pertanto soggetto alle regole sulle distanze stabilite dalla norme di attuazione del piano di fabbricazione comunale vigente al momento i cui era stato realizzato. La Corte di Appello condannava la Ediltecnica alla demolizione delle parti dell’edificio risultate a distanza inferiore;
RAGIONE_SOCIALE ricorre per la cassazione della sentenza in epigrafe con tre motivi avversati dalla COGNOME con controricorso
contenente ricorso incidentale condizionato, affidato ad un motivo;
la ricorrente ha depositato memoria;
considerato che:
il primo motivo di ricorso è rubricato ‘nullità della sentenza per difetto di motivazione e dunque per violazione dell’art. 132, comma 1, n. 4 c.p.c. per violazione dell’art. 345 c.p.c. nonché violazione del combinato disposto degli artt. 2697 c.c. e 101 c.p.c. in ordine al principio del contraddittorio, per valutazione delle allegazioni assertive e documenti nuovi acquisiti in appello tramite CTU di secondo grado’.
Si deduce che il CTU, sebbene fosse stato incaricato di eseguire misurazioni del fabbricato in questione aveva invece ricostruito la sagoma dell’edificio ‘<> senza una misurazione in loco’, che il CTU si era arrogato valutazioni giuridiche sulla qualificazione dell’edificio come nuova costruzione, che il CTU aveva fatto riferimento ‘ad elaborati a corredo del PdC 178/06 che non facevano parte delle acquisizioni del CTU di primo grado’, che il CTU aveva ‘utilizzato una relazione tecnica endoprocedimentale
non in atti di primo grado … e superata nei fatti dal titolo finale rilasciato senza prescrizione alcuna, aveva utilizzato … elaborati grafici del PdC 57/2017 che sono di epoca ben successiva anche all’instaurazione del grado di appello e che si riferiscono ad un intervento di completamento e ampliamento avulso dalla demolizione e ricostruzione d’interesse’, che la Corte di Appello si è limitata ‘a trasferire nella sentenza i risultati, i concetti e le interpretazioni giuridiche’ finendo così per violare le norma indicate in rubrica della CTU;
il secondo motivo di ricorso è rubricato ‘vizio della motivazione per omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360, comma 1, n. 5) esposti nella controrelazione del perito di parte’. Nel corpo del motivo si riportano pagine intere dalle osservazioni del CTP relative all’asserita abusività della costruzione della COGNOME e si deduce che la Corte di Appello avrebbe dovuto motivatamente esaminarle e non limitarsi a dichiarare di fare proprie le conclusioni del CTU;
con il terzo motivo di ricorso si lamenta la ‘violazione o falsa applicazione dell’art. 3 del d.P.R. 380/2001 e dell’art. 30 comma 1, lett.e) della legge regionale Abruzzo n. 18/1993, della circolare del ministero delle infrastrutture n. 4174/2003 e dell’art. 9 della NTA del piano particolareggiato approvato il 28.6.2006 con ddc n.88 e del d.m.14.9.2005 in relazione alla qualificazione della tipologia dell’intervento oggetto di causa’;
4. con il motivo di ricorso incidentale condizionato si lamenta ‘omessa motivazione per omessa valutazione di fatti decisivi oggetto di discussione (art. 360, primo comma n.5, c.p.c.)’. Si deduce che la sentenza impugnata avrebbe affermato che la volumetria del nuovo edificio è inferiore a quella dell’edificio precedente senza tener conto che da una sentenza del Tar Abruzzo n.237/2017, prodotta il 27 febbraio 2018, emergeva, come rilevato dal consulente tecnico della RAGIONE_SOCIALE nelle note critiche alla CTU,
che il Tar aveva ritenuto che non vi fossero agli atti di quel giudizio riferimenti che consentissero di verificare come la volumetria dell’immobile preesistente fosse stata determinata dal Comune di Francavilla a Mare;
il terzo motivo di ricorso principale, che deve essere esaminato prima degli altri due motivi dello stesso ricorso, è fondato.
5.1. La Corte di Appello ha basato la conclusione per cui l’edificio di cui trattasi è una nuova costruzione, e non la ricostruzione del precedente edificio demolito, su due riscontri attinenti, rispettivamente, alla variazione di sagoma e alla variazione di volume tra l’uno e l’altro edificio.
Per quanto riguarda la variazione della sagoma, la Corte di Appello ha dichiarato di intendere per sagoma ‘il solido geometrico che racchiude l’intero fabbricato da cielo a terra delimitato dalle superfici orizzontali e verticali inclinate e curve compresi gli sporti e gli aggetti e graficamente raffigurato sui piani cartesiani orizzontale e verticale con il perimetro o contorno delle parti strutturali più esterne dell’edificio fuori terra sempre comprensivi di sporti e aggetti’. Si tratta di definizione in linea con l’insegnamento giurisprudenziale di questa Corte la quale ha costantemente affermato che sono esclusi dal calcolo delle distanze solo gli sporti con funzione meramente ornamentale, di rifinitura o accessori (come le mensole, i cornicioni, le canalizzazioni di gronda e simili), non anche le sporgenze degli edifici aventi particolari proporzioni, come i balconi, costituite da solette aggettanti anche se scoperte, di apprezzabile profondità ed ampiezza, specie ove la normativa locale non preveda un diverso regime giuridico per le costruzioni accessorie (Cass. n. 473/2019; Cass. 19932/2017; Cass. 18282/2016; Cass. 859/2016; Cass. 1406/2013; Cass. 23845/2018; v. altresì, in senso conforme, nella giurisprudenza amministrativa Cons. Stato, sez. VI, 7 giugno 2021, n. 4307; T.A.R., Napoli, sez. VIII, 27 marzo 2023, n. 1881; T.A.R. Catania,
sez. II, 1° marzo 2023, n. 660; T.A.R. Firenze, Sez. III, 21/01/2014, n. 156).
Tuttavia, la Corte di Appello ha trascurato di confrontarsi con le novità introdotte dall’art.10 del d.l. 16.7.2020, n.76 convertito con modificazioni dalla L.11.9.2020 n.120 che, come questa Corte ha già avuto occasione di evidenziare (Cass. 12751/2023), ‘ha inciso profondamente sulla struttura del DPR 6.6.2001, n.380 attraverso una serie di interventi puntuali, aventi come finalità l’esigenza di ‘semplificare e accelerare le procedure edilizie, di assicurare il recupero e la qualificazione del patrimonio esistente e lo sviluppo di processi di rigenerazione urbana, decarbonizzazione, efficientamento energetico, messa in sicurezza sismica e contenimento del consumo del suolo’. Le singole previsioni del decreto sono intervenute su specifici profili della disciplina edilizia, con l’obiettivo pratico di fornire strumenti normativi favorevoli alla rigenerazione dei tessuti urbani. … Proprio in tema di distanze tra gli edifici, la novità introdotta dalla L. 120/2020 è proprio la rivisitazione del concetto di ‘ristrutturazione edilizia’ (art.3, comma 1 lett. d del DPR 380/2001) ed il suo conseguente coordinamento con la definizione di ‘manutenzione straordinaria’ (art.3, comma 1, lett.b) del DPR 380/2001). In tal senso sono orientate le norme in tema di demolizione-ricostruzione, che costituiscono il fulcro della normativa inserita con la L.120/2020. Ai sensi dell’art.3, lettera d) costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. La norma prosegue affermando che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. Inoltre, al solo fine di promuovere interventi di rigenerazione urbana, sono ammessi incrementi di volumetria, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali. Con le modifiche apportate dall’art.3, lett. d), gli interventi di ristrutturazione possono, quindi, consistere anche in demolizioni e ricostruzioni in cui, rispetto all’edificio originario mutino la sagoma, i prospetti, il sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche. In tali casi, l’intervento deve mantenersi rispettoso unicamente del volume preesistente, con possibilità di formazione di un manufatto tipologicamente anche radicalmente diverso dal preesistente’.
Altra verifica da compiere riguarda la possibilità o meno di applicare della disciplina di cui all’art. 2 bis comma 1 ter del DPR n. 380/2001.
Il mancato confronto, da parte della Corte di Appello, con la normativa sopravvenuta è rilevante alla luce della costante giurisprudenza di legittimità in materia di distanze nelle costruzioni, secondo cui, qualora subentri una disposizione derogatoria favorevole al costruttore, si consolida – salvi gli effetti di un eventuale giudicato sull’illegittimità della costruzione – il diritto di quest’ultimo a mantenere l’opera alla distanza inferiore, se, a quel tempo, la stessa sia già ultimata, restando irrilevanti le vicende normative successive (tra le tante Cass. Civ., Sez. II, 4.2.2021, n. 2640; Cass. Civ., Sez. II, 26.7.2013, m.18119). Il sopravvenire della disciplina normativa meno restrittiva comporta, invero, che l’edificio in contrasto con la regolamentazione in vigore al momento della sua ultimazione, ma conforme alla nuova, non possa più essere ritenuto illegittimo, cosicché il confinante non può pretendere l’abbattimento o, comunque, la riduzione alle dimensioni previste dalle norme vigenti al momento della sua
costruzione (Cass. 12751/2023; Cass. 26713/2020; Cass. 14446/2010).
Considerazioni analoghe valgono quanto al riscontro effettuato dalla Corte di Appello riguardo alla variazione di volume caratterizzante il nuovo edificio rispetto al vecchio.
Per consolidata giurisprudenza di legittimità, nell’ambito delle opere edilizie -anche alla luce dei criteri di cui all’art. 31, primo comma, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 457la semplice “ristrutturazione” si verifica ove l’intervento edilizio interessi un edificio del quale sussistano e rimangano inalterate le componenti essenziali (muri perimetrali, strutture, copertura), nel mentre è ravvisabile la “ricostruzione” allorché dell’edificio preesistente siano venute meno, per evento naturale o per volontaria demolizione, dette componenti e l’intervento si traduca nell’esatto ripristino delle stesse operato senza variazioni rispetto alle originarie dimensioni dell’edificio e, in particolare, senza aumenti di volumetria, cosicché, in presenza di tali aumenti, si verte, invece, nell’ipotesi di “nuova costruzione”, come tale sottoposta alla disciplina in tema di distanze vigente al momento della medesima (ex plurimis Cass., Sez. 2, sent. n. 15041 del 2018; Sez. U. ord. n. 21578 del 2011; Cass. n. 28612/2020; v. altresì Cass. 12196/2022; Cass. 12535/2024). Fanno tuttavia eccezione gli interventi edilizi il cui solo fine consista nel ‘promuovere interventi di rigenerazione urbana’, per i quali sono ammessi anche incrementi di volumetria, nei casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali , così disponendo l’ art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380 del 2001, con la modifica intervenuta con l’art. 10 d.l. n. 76 del 2020, conv., con modif., dalla l. n. 120 del 2020).
Anche in rapporto alla variazione di volume, la Corte di Appello ha omesso di confrontarsi con la normativa sopravvenuta potenzialmente favorevole al costruttore;
6. in conclusione, il terzo motivo di ricorso principale va accolto, gli altri due motivi del ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale restano logicamente assorbiti giacché, dovendo la sentenza impugnata essere cassata in relazione al motivo accolto e la causa essere rinviata alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione, per la integrale riconsiderazione dell’intervento edilizio di cui trattasi alla luce della citata normativa sopravvenuta, tutte le questioni poste con tali motivi potranno essere sollevate in relazione ai nuovi accertamenti che il giudice del rinvio dovrà compiere;
il giudice del rinvio dovrà provvedere anche per le spese;
PQM
la Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale, dichiara assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e il motivo di ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese, alla Corte di Appello di L’Aquila, in diversa composizione.
Roma 18 dicembre 2024.
Il Presidente NOME COGNOME