Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 10943 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 10943 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 26/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 10291/2019 R.G. proposto da:
COGNOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che li rappresenta e difende con l’avvocato NOME COGNOME;
-ricorrenti –
contro
COGNOME NOMECOGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 492/2019 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 13/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Osserva
NOME COGNOME proprietario di uno stacco di terreno e di una porzione di fabbricato adibita ad abitazione, nonché di una corte e di un garage, in un corpo di fabbrica staccato, citò in
giudizio NOME COGNOME e NOME COGNOME, proprietari di un confinante fondo edificato, lamentando che i vicini, ampliando una porzione del loro fabbricato, avevano violato la distanza minima di dieci metri dal garage degli attori, chiedendo, di conseguenza, che i convenuti fossero condannati al ripristino.
I convenuti, oltre a contestare la domanda, chiesero, a loro volta, che del garage degli attori, posto a distanza illegale dalla loro proprietà, fosse ordinata la riduzione in pristino.
Il Tribunale accolse la domanda degli attori principali.
La Corte d’appello di Bologna rigettò l’impugnazione principale di NOME COGNOME e NOME COGNOME e quella incidentale di NOME COGNOME.
3.1. Per quel che ancora qui rileva va ricordato che la Corte locale, dopo avere in sintesi riportato i principi secondo i quali debba affermarsi se l’opera di ristrutturazione abbia portato a una unità edilizia da reputarsi nuova costruzione, ha precisato quanto segue: <>. Da ciò la Corte locale ne ha tratto che l’opera <>.
NOME COGNOME e NOME COGNOME ricorrono sulla base di cinque motivi e l’intimato resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione dell’art. 873 cod. civ. <>.
In sintesi si addebita alla sentenza di non avere fatta corretta applicazione dei principi di diritto, tuttavia richiamati dal medesimo Giudice. Poiché si era in presenza di un’opera nuova e diversa rispetto al vecchio fabbricato, sia per lunghezza, che per altezza, avrebbe dovuto trovare applicazione l’art. 873 cod. civ., integrato dall’art. 9 del d.m. n. 1444/1969.
6. Il motivo è fondato.
Questa Corte, con giurisprudenza ferma, ha chiarito che <> (Sez. 2, n. 473, 10/1/2019, in motivazione).
Or non vi è dubbio, sulla scorta di quel che riferisce la sentenza impugnata, che il fabbricato deve considerarsi nuova costruzione, in quanto non corrispondente per sagoma e per altezza al vecchio immobile demolito.
Ciò premesso, il Giudice del merito avrebbe dovuto individuare la normativa localmente applicabile per le nuove costruzioni, anche eventualmente sopravvenuta (si veda l’art. 2 bis, comma 1 ter e 3, d.P.R. n. 380/2001, nel testo modificato in epoca successiva alla pubblicazione della sentenza).
I successivi motivi, dal secondo al quinto, con i quali i ricorrenti denunciano assenza motivazionale, violazione del principio di prevenzione (artt. 873, 874, 875 e 877 cod. civ.),
nonché erroneità della dichiarazione di tardività della c.t.p., restano assorbiti, in senso proprio, dall’accoglimento del primo.
In ragione di quanto esposto la sentenza deve essere cassata con rinvio alla Corte d’appello di Bologna, in diversa composizione, la quale provvederà anche a regolare le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione all’accolto motivo e rinvia alla Corte d’appello di Bologna, in altra composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso nella camera di consiglio del 23 gennaio 2025.