Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 31397 Anno 2025
Civile Sent. Sez. 2 Num. 31397 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 02/12/2025
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 19323/2023 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende con gli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME, giusta procura in atti;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE PADERNELLO, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avvocato AVV_NOTAIO, con domicilio digitale presso l’indirizzo pec del difensore ;
-controricorrente-
avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1136/2023 depositata il 5 luglio 2023.
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13/11/2025 dal AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO.
Udito il AVV_NOTAIO Udit o l’AVV_NOTAIO per il ricorrente Udito l’AVV_NOTAIO per la controricorrente
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME convenne innanzi al Tribunale di Brescia la RAGIONE_SOCIALE in Padernello di Borgo San Giacomo, chiedendo che venisse accertato il suo diritto di proprietà del dipinto completo di cornice, olio su tela di cm 102 x 79,5 denominato ‘l’Allegoria della Fede’ , attribuito al pittore bresciano NOME COGNOME COGNOME COGNOME COGNOME (DATA_NASCITA-1554) e, previo tale accertamento, che ne venisse ordinata la restituzione da parte del custode giudiziario nominato dal GIP del Tribunale di Brescia, il quale aveva disposto che l’opera pittorica rimanesse sotto sequestro nelle more della definizione del processo civile sull’appartenenza del bene , ex art. 263 co. 3 c.p.p.
Si costituì in giudizio la convenuta, chiedendo il rigetto della domanda attorea ed in via riconvenzionale che venisse accertata la proprietà del dipinto e della cornice in suo favore.
In esito all’istruttoria , svolta mediante produzione di documenti, assunzione di prove testimoniali e l’espletamento di una CTU , il giudice adito accolse la domanda attorea, ritenendo che l’atto di compravendita intervenuto tra tale COGNOME e l’odierno ricorrente avesse per oggetto un bene che, per effetto dell’intervenuta usucapione decennale da parte del venditore e dei precedenti acquirenti, non potesse più ritenersi di proprietà dell’ente ecclesiastico.
L’atto di compravendita doveva , inoltre, considerarsi soggetto esclusivamente alle norme a tutela delle cose di interesse storico e artistico, norme che stabiliscono la mera nullità relativa dell’atto invocabile solamente da llo Stato.
La Corte d’appello di Brescia , all’esito del giudizio di secondo grado , accolse il gravame svolto dalla RAGIONE_SOCIALE in Padernello e riformò in toto la sentenza del Tribunale.
Il giudice di seconde cure ritenne che il Tribunale avesse errato ‘nell’affermare che l’acquisto di NOME era stato effettuato da chi era proprietario’ dovendosi considerare tale non il parroco bensì la parrocchia; inoltre ‘ ciò che più rileva è che la legge del 1939 vieta la traditio del bene fra privati in mancanza di denuncia al AVV_NOTAIO della Pubblica Istruzione (art. 32)…’.
Da ciò conseguiva che il possesso sia del COGNOME che del COGNOME non fosse mai sorto.
La Corte distrettuale ritenne altresì fondato il terzo motivo d’appello , dovendosi considerare non relativa bensì assoluta la nullità della originaria cessione del dipinto dal parroco della RAGIONE_SOCIALE al primo acquirente (COGNOME).
Nel caso di specie il giudice di prime cure – dovendosi applicare ratione temporis la legge del 1939 n. 1089 – aveva, dunque, errato nel ritenere che potesse solamente lo Stato rilevare la nullità in caso di alienazione di beni di interesse storico e artistico di sua proprietà, ‘essendo intervenuta una cesura fra il primo atto di cessione, allorché il bene apparteneva a un ente legalmente riconosciuto quale la RAGIONE_SOCIALE, e quello successivo a COGNOME, allorché il bene apparteneva ormai ad un privato’.
Non poteva inoltre considerarsi sussistente l’ipotesi di cui all’art. 1161 c .c. per difetto del requisito di buona fede al momento dell’acquisto , dovendosi ritenere che il COGNOME potesse essere consapevole dell’origine illecita del dipinto , non avendo effettuato i dovuti controlli.
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di cinque motivi.
Resiste con controricorso la RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE in Padernello.
Il AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO. ha concluso per il rigetto del ricorso.
In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 378 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la prima doglianza, proposta ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il ricorrente assume la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 30 e 32 legge n. 1089/39, per aver la Corte d’appello ritenuto erroneamente che non esistesse un valido possesso in capo al dante causa del COGNOME ed a quest’ultimo , in quanto la ‘traditio sarebbe stata vietata dall’art. 32 L.n. 1089/39’.
Il motivo è infondato.
La censura manca di confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata, che ha correttamente ritenuto applicabile alla fattispecie il regime della nullità assoluta, secondo il principio per cui la nullità delle alienazioni delle cose di interesse artistico o storico appartenenti agli enti legalmente riconosciuti compiute in assenza della prescritta preventiva autorizzazione ministeriale, prevista dall’art. 61 della l n. 1089 del 1939, è di carattere assoluto e, pertanto, può essere dedotta da chiunque vi abbia interesse e può essere rilevata d’ufficio dal giudice (Sez. 2, n. 11032 del 5 aprile 2022).
Attraverso il secondo mezzo d’impugnazione , proposto ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., il COGNOME denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 61, 23 e 26 legge n. 1089/39, nonché dell’art. 4 legge n. 222/1985, per aver la Corte distrettuale affermato erroneamente la nullità assoluta dell’alienazione del dipinto dalla RAGIONE_SOCIALE al NOME, poi al COGNOME ed infine al COGNOME, nonostante tale nullità non sussistesse, trattandosi di bene mai catalogato e non incluso tra i beni di interesse storico artistico dall’allora RAGIONE_SOCIALE.
Nel caso di specie, dunque, sarebbe errato parlare di nullità assoluta, dovendosi di contro parlare di nullità relativa, con la conseguenza che, non essendovi stata all’epoca alcuna eccezione da parte dello Stato, l’originaria alienazione del dipinto, così come le successive, avrebbero dovuto considerarsi valide ed efficaci.
Il secondo motivo è in parte infondato ed in parte inammissibile.
In tema di soggettività degli enti ecclesiastici, il riconoscimento, agli effetti civili, della personalità giuridica della parrocchia con la pubblicazione del decreto del Ministero dell’Interno, ai sensi dell’art. 29 della legge n. 222 del 1985, ha comportato non già l’estinzione di quel soggetto e la nascita di uno nuovo, bensì una vicenda meramente evolutivo-modificativa di quello stesso soggetto che, fino alla pubblicazione del decreto ministeriale, aveva natura di ente ecclesiastico di fatto, come tale, soggetto di diritto “rilevante” per l’ordinamento statuale quale centro di imputazione di diritti ed obblighi, con conseguente assoggettamento alle norme di diritto comune (Sez. 1, n. 14247 del 4 giugno 2018; Sez. 2, n. 17552/2013 in motiv.).
Conseguentemente, la disciplina applicabile era già la legge n. 1089/1939, che vincolava anche gli enti religiosi e che imponeva l’autorizzazione ministeriale all’alienazione. Infatti, di enti ecclesiastici in generale parla l’art. 8 della citata legge ( ‘ Quando si tratti di cose appartenenti ad enti ecclesiastici, il AVV_NOTAIO della pubblica istruzione, nell’esercizio dei suoi poteri, procederà per quanto riguarda le esigenze del culto, d’accordo con l’autorità ecclesiastica ‘ ). La mancanza di autorizzazione determinava fin da allora la nullità assoluta dell’atto di alie nazione e il divieto di traditio , a prescindere dal fatto che quella parrocchia fosse civilmente riconosciuta: la legge operava erga omnes sui beni, indipendentemente dal soggetto proprietario, poiché la tutela era incentrata sul bene culturale, non sulla natura giuridica del soggetto.
Del resto, la RAGIONE_SOCIALE come tale è, già in forza del diritto canonico, un ente ecclesiastico, riconosciuto anche all’epoca dei fatti (vigente il Codex Juris Canonici del 1917, can. 100 § 3), tanto che -secondo l’art. 7 comma 2° della legge n. 121/1985 -‘ la Repubblica italiana, su domanda dell’autorità ecclesiastica o con il suo assenso, continuerà a riconoscere la personalità giuridica degli enti ecclesiastici aventi sede in Italia, eretti o approvati secondo le norme del diritto canonico, i quali abbiano finalità di religione o di culto ‘.
Ne deriva che le limitazioni ai poteri di rappresentanza e l’assenza di controlli, laddove previsti dal diritto canonico o oggetto di pubblicazione, sono opponibili ai terzi, a prescindere dallo stato soggettivo di conoscenza o ignoranza e dalla colpevolezza o no di tale ignoranza da parte di detti terzi, esclusa altresì ogni
rilevanza di eventuali comportamenti tolleranti dell’ente, essendo inapplicabile il principio di affidamento (Sez. 2, n. 19411 del 14 luglio 2025).
E tanto a voler sottacere che la contestazione circa la qualità di ente legalmente riconosciuto in capo alla RAGIONE_SOCIALE implica un accertamento di fatto, dedotto per la prima volta in sede di legittimità e dunque inammissibile.
La censura è altresì inammissibile nella parte in cui contesta a posteriori il contenuto dell’inventario, che descriverebbe non l’originale, ma la copia dell’opera.
Infatti, qualora il ricorrente, in sede di legittimità, denunci l’omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza ha l’onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare gli argomenti, deduzioni o istanze che, in relazione alla pretesa fatta valere, siano state formulate nel giudizio di merito, pena l’irrilevanza giuridica della sola produzione, che non assicura il contraddittorio e non comporta, quindi, per il giudice alcun onere di esame, e ancora meno di considerazione dei documenti stessi ai fini della decisione (Sez. 5, n. 13625 del 21 maggio 2019).
Nel caso di specie, non risulta né dalla sentenza impugnata né dagli atti del giudizio di gravame che la questione sia stata sollevata in appello.
Con il terzo mezzo, il ricorrente denuncia la violazione e comunque la falsa applicazione , in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., degli artt. 1161, 1147 e 2967 c.c. nonché dell’art. 115 c.p.c., oltre l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per aver i giudici di secondo grado affermato la mala fede del possesso del COGNOME in assenza di prova sul punto.
Invero, secondo il ricorrente, essendo presunta la buona fede del ricorrente ex art. 1147 c.c., sarebbe stato onere della resistente fornire la prova contraria.
Nel caso di specie, tuttavia, non solo la resistente non aveva assolto l’onere sulla stessa gravante, ma la Corte distrettuale avrebbe omesso di considerare che alcuna prova della mala fede era stata dedotta a carico del dante causa COGNOME, divenuto proprietario del dipinto per usucapione, derivandone che l’acquisto del
COGNOME sarebbe stato da considerare valido, indipendentemente dall’accertamento della buona fede del preCOGNOME.
Inoltre, i giudici di secondo grado avrebbero omesso qualsiasi motivazione circa la questione fondamentale dell’asserita corrispondenza fra il dipinto sequestrato e l’originale, accertamento, invero, essenziale per affermare l’asserita mala fede del COGNOME.
Il motivo è inammissibile.
La censura si risolve in una critica alla ricostruzione dei fatti da parte della Corte di appello.
E’ dunque opportuno ricordare in proposito che la valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un’attività riservata in via esclusiva all’apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione, sicché rimane estranea al presente giudizio qualsiasi censura volta a criticare il “convincimento” che il giudice si è formato, a norma dell’art. 116, commi 1 e 2, c.p.c., in esito all’esame del materiale istruttorio mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, contrapponendo alla stessa una diversa interpretazione al fine di ottenere la revisione da parte del giudice di legittimità degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito (Sez. U., n. 20867 del 30 settembre 2020).
In punto di diritto, occorre ricordare che il travisamento della prova, per essere censurabile in Cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., per violazione dell’art. 115 c.p.c., postula: a) che l’errore del giudice di merito cada non sulla valutazione della prova (” demonstrandum “), ma sulla ricognizione del contenuto oggettivo della medesima (” demonstratum “), con conseguente, assoluta impossibilità logica di ricavare, dagli elementi acquisiti al giudizio, i contenuti informativi che da essi il giudice di merito ha ritenuto di poter trarre; b) che tale contenuto abbia formato oggetto di discussione nel giudizio; c) che l’errore sia decisivo, in quanto la motivazione sarebbe stata necessariamente diversa se fosse stata correttamente fondata sui contenuti informativi che risultano oggettivamente dal materiale probatorio e che sono
inequivocabilmente difformi da quelli erroneamente desunti dal giudice di merito; d) che il giudizio sulla diversità della decisione sia espresso non già in termini di possibilità, ma di assoluta certezza (Sez. 1, n. 9507 del 6 aprile 2023).
Le condizioni che precedono non ricorrono nel caso di specie.
In altri termini, la differente lettura delle risultanze istruttorie proposta dal COGNOME s’infrange contro il principio per il quale la doglianza non può tradursi in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).
È, in conclusione, inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).
Con il quarto motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., nonché la violazione e comunque la falsa applicazione degli artt. 2697 e 948 c.c. e 113 c.p.c. in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., oltre che omessa motivazione su un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 co. 1 n. 5 c.p.c. per ‘non aver la Corte di merito esaminato né considerato le contestazioni dell’appellato circa l a originalità del dipinto e l’inesistenza di qualsiasi prova a sostegno della proprietà del dipinto in capo alla RAGIONE_SOCIALE nonostante l’onere probatorio sulla stessa gravante’.
Il motivo è inammissibile.
Il vizio di omessa pronuncia, censurabile ex art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. per violazione dell’art. 112 c.p.c., ricorre ove il giudice ometta completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, anche solo implicito di accoglimento o di rigetto ma comunque indispensabile per la soluzione del caso concreto, sulla domanda o sull’eccezione sottoposta al suo esame, mentre il vizio di omessa motivazione, dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.,
presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia stato, ma sia affetto dalla totale pretermissione di uno specifico fatto storico oppure si sia tradotto nella mancanza assoluta di motivazione, nella motivazione apparente, nella motivazione perplessa o incomprensibile o nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili (Sez. 5, n. 27551 del 23 ottobre 2024).
Nessuna delle ipotesi riconducibili alla violazione dell’art. 112 c.p.c. ricorre nella specie, posto che lo stesso COGNOME ha affermato come la Corte di merito non avrebbe ‘esaminato né considerato le contestazioni dell’appellato circa l’originalità del dipinto e l’inesistenza di qualsiasi prova a sostegno della proprietà del dipinto in capo all a RAGIONE_SOCIALE nonostante l’onere probatorio sulla stessa gravante’.
D’altro lato, l’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ha introdotto nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U., n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).
Nella specie, non viene denunciato un singolo fatto storico ma vengono mosse una serie di contestazioni circa l’originalità del quadro e la sua apparten enza.
Con l’ultima censura il ricorrente assume, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c. , la nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c. per aver la Corte d’appello omesso di esaminare le eccezioni svolte dal COGNOME nella propria
comparsa di costituzione in appello, relativamente alla CTU svolta in primo grado ed all’utilizzo di documenti non versati in atti.
Il motivo è inammissibile.
Per un verso, in tema di giudizio di cassazione, l’omessa considerazione di fatti impeditivi, modificativi o estintivi, dedotti come eccezione, non configura un vizio di motivazione, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., ma un ” error in procedendo “, per omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c., con la conseguenza che la sua deduzione in sede di legittimità postula che la parte abbia formulato l’eccezione in modo autonomamente apprezzabile ed inequivoco nei gradi di merito e che la stessa sia stata puntualmente riportata nel ricorso per cassazione nei suoi esatti termini, con l’indicazione specifica dell’atto difensivo o del verbale di udienza in cui era stata proposta (Sez. 3, n. 16899 del 13 giugno 2023).
Al contrario, nel ricorso si parla genericamente di ‘ contestazione in toto delle affermazioni in fatto in quanto nelle stesse si continua a fare riferimento a fatti e documenti che sono parte di quel procedimento ‘.
Per altro verso, con particolare riguardo alla documentazione utilizzata dal consulente tecnico d’ufficio, va considerato che , sempre in tema di ricorso per cassazione, la parte che lamenti l’acritica adesione del giudice di merito alle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio non può limitarsi a far valere genericamente lacune di accertamento o errori di valutazione commessi dal consulente o dalla sentenza che ne abbia recepito l’operato, ma, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l’onere di indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l’apprezzamento dell’incidenza causale del difetto di motivazione (Sez. 3, n. 19989 del 13 luglio 2021).
Nel caso di specie, manca totalmente la trascrizione dei passaggi della relazione da cui sia possibile verificare il contenuto delle doglianze.
Al rigetto del ricorso segue la condanna del COGNOME alla rifusione delle spese processuali in favore della controricorrente RAGIONE_SOCIALE in Padernello.
La Corte dà atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto, da parte del ricorrente.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso.
Condanna NOME COGNOME al pagamento delle spese processuali a favore della RAGIONE_SOCIALE in Padernello , liquidate in € 200,00 per esborsi ed in € 6.000 (seimila) per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%.
Dà atto che sussistono le condizioni per dichiarare che NOME COGNOME è tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, se dovuto.
Così deciso in Roma il 13 novembre 2025, nella camera di consiglio delle Seconda Sezione Civile.
IL PRESIDENTE NOME COGNOME
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
NOME COGNOME