Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 29242 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 29242 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: LA BATTAGLIA NOME
Data pubblicazione: 12/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 18836/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliata ex lege presso la cancelleria della Corte di cassazione; rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE), per procura speciale in calce al ricorso per cassazione; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , quale mandataria di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F. CODICE_FISCALE) per procura speciale in calce al controricorso; elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO; -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Brescia n. 258/2023, depositata il 13/02/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/09/2024 dal dott. NOME COGNOME BATTAGLIA.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. COGNOME, in qualità di mandataria di RAGIONE_SOCIALE, agì dinanzi al Tribunale di Brescia per l ‘ a ccertamento dell’intervenuta risoluzione di un contratto di leasing (stipulato il 6 ottobre 2004) per inadempimento della società utilizzatrice RAGIONE_SOCIALE, invocando l’applicazione dell’art. 20 delle condizioni generali di contratto, in virtù del quale le erano dovuti € 78.325,92 per canoni scaduti ed € 276.899,72 a titolo di penale. Costituendosi in giudizio, la RAGIONE_SOCIALE eccepì la nullità del contratto ex art. 117, comma 8, T.U.B., per la mancata indicazione del TAEG, e domandò, in via riconvenzionale, la restituzione delle rate di leasing indebitamente corrisposte. Il Tribunale accolse la domanda principale e rigettò quella riconvenzionale, sul presupposto che il leasing non rientrasse tra i contratti per i quali la delibera della Banca d’Italia del 25 luglio 2003 prevedeva come obbligatoria l’indicazione del tasso ISC o TAEG , e che l’indicazione del ‘tasso leasing’ era divenuto obbligatorio solo nel 2009 (dunque, in epoca successiva alla conclusione del contratto in questione).
La C orte d’ Appello di Brescia confermò la sentenza di primo grado, dichiarando inammissibile la domanda relativa all’omessa indicazione del tasso leasing (da considerarsi nuova rispetto a quella, avanzata in primo grado, in relazione alla mancanza del TAEG) , nonché della questione (anch’essa proposta, per la prima volta, nel giudizio di secondo grado) per cui ‘la capitalizzazione infrannuale prevista nel contratto oggetto di causa avrebbe comportato una ‘minima differenza’ fra il tasso indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, cui conseguirebbe la violazione dell’art. 117 TUB e l’applicazione della sanzione in esso prevista’ (pagg. 6 e s. della sentenza impugnata) .
Ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di due motivi, la RAGIONE_SOCIALE Ha depositato controricorso RAGIONE_SOCIALE
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va anzitutto esaminato il 2° motivo, in quanto logicamente prioritario, con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell ‘art. 345 c.p.c., per avere il giudice di secondo grado erroneamente ritenuto che l’appellante avesse proposto domande e/o questioni nuove rispetto al thema decidendum del primo grado di
RAGIONE_SOCIALE, infatti, nel costituirsi dinanzi alla Corte d’appello di Brescia, aveva riproposto le medesime conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta del giudizio dinanzi al Tribunale (imperniate sulla nullità ex art. 117, comma 8, TUB), limitandosi ‘semplicemente a rilevare che la mancata indicazione del tasso di leasing è sanzionata con la nullità, posto che tale mancanza era già stata lamentata nel corso del giudizio di primo grado’ (pag. 9 del ricorso per cassazione).
4. Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini e limiti di seguito indicati. Dalla motivazione della sentenza impugnata si evince come la questione della nullità parziale del contratto, in relazione alla mancata indicazione del cd. tasso leasing, fosse stata proposta nel giudizio di primo grado (si legge, a pag. 3 della sentenza impugnata , che ‘la domanda riconvenzionale (…) da un lato lamentava l’indeterminatezza del tasso di interesse per mancata indicazione del TAEG, dall’altro precisava che nei contratti di leasing non era prevista l’indicazione del TAEG ma quella del tasso di leasing’), e sulla stessa il Tribunale di Brescia si fosse pronunciato, osservando ‘come l’obbligo di indicazione di tale dato era stato imposto da un provvedimento del 2009, sicché risultava irrilevante la circostanza che esso non fosse previsto nell’originaria pattuizione negoziale del 2004 e nella prima rinegoziazione del 2005. Il giudice di prime cure rilevava invece come la successiva rinegoziazione del 2012, in conformità alle disposizioni normative, avesse chiaramente indicato il tasso leasing’ (pag. 4 della sentenza della Corte d’appello di Brescia) .
La questione era stata, quindi, riproposta, in secondo grado, dall’appellante (e odierna ricorrente) RAGIONE_SOCIALE, la quale -secondo quanto si legge a pag. 5 della sentenza impugnata -‘eccep la nullità dei contratti stipulati nel 2004 e nel 2005 a causa della mancata indicazione del tasso leasing, cui consegue l’applicazione sostitutiva, ex art. 1284 c.c., del tasso legale vigente alla data di perfezionamento del contratto e il diritto alla restituzione della somma pari alla differenza fra i canoni effettivamente pagati e i canoni ricalcolati al tasso legale’ . Continua, ancora, la Corte d’appello di Brescia: ‘ parte appellante contesta la pronuncia di primo grado anche nella parte in cui ha ritenuto che nel contratto di rinegoziazione del 2012 fosse contenuta la chiara indicazione del tasso leasing.
L’utilizzatore osserva infatti come in esso non fosse stato indicato il tasso leasing bensì il TAN, nonostante, secondo la normativa, dovesse essere riportato il tasso di attualizzazione e non il TAN’ .
A fronte di tali affermazioni appare irredimibilmente illogico e contraddittorio l’affermazione della corte di merito secondo cui la ‘domanda’ di accertamento della nullità ‘non stata formulata nel corso del precedente grado di giudizio’, con conseguente statuizione di inammissibilità della stessa ex art. 345 c.p.c.
Atteso che come questa Corte ha già avuto modo di affermare il giudice d’appello ha il potere-dovere di rilevare, in via ufficiosa, la nullità del contratto, anche in difetto di un’espressa deduzione di parte o per vizi di nullità diversi da quelli denunciati nella domanda introduttiva del giudizio, sempre che detti vizi siano desumibili dagli atti ritualmente acquisiti al processo (Cass., n. 34590/2023), emerge ictu oculi evidente che alla stregua della ricostruzione evincentesi dall’impugnata sentenza impugnata la questione della nullità risulta invero ritualmente formulata già nel processo di primo grado, quale causa petendi della proposta domanda di restituzione (di parte) dei canoni versati.
Dell’impugnata sentenza, assorbito il 1° motivo ( con il quale la ricorrente denunzia la violazione dell ‘ artt. 117 TUB, ‘in relazione al provvedimento del Governatore della Banca d’Italia del 25.07.2003’ ), s’impone pertanto la cassazione in relazione, con rinvio alla Corte d’Appello di Brescia, che in diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo del suindicato disatteso principio applicazione.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione; dichiara assorbito il 1° motivo. Cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’ Appello di Brescia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza sezione civile del 12