Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30601 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30601 Anno 2023
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 03/11/2023
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso iscritto al n. 8889/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, iplrpt, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE, che lo rappresenta e difende in uno all ‘ avvocato COGNOME NOME NOMECODICE_FISCALECODICE_FISCALE
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, iplrpt, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CODICE_FISCALECODICE_FISCALECODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende in uno agli avvocati NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE -intimataavverso la SENTENZA della CORTE D ‘ APPELLO di MILANO n. 230/2022 depositata il 25/01/2022; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal
Consigliere NOME COGNOME;
RILEVATO CHE
-la RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, che resiste con controricorso, chiedendo la cassazione della sentenza n.230 del 2022 emessa dalla Corte d’Appello di Milano, pubblicata il 25 gennaio 2022, con la quale veniva rigettato l’appello proposto dalla stessa società;
la società ricorrente proponeva opposizione all’esecuzione, convenendo in giudizio la RAGIONE_SOCIALE, e per essa quale procuratrice la RAGIONE_SOCIALE, esponendo di aver concluso un contratto a tasso variabile con il RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE, di aver concesso ipoteca a garanzia della restituzione dell’importo preso a mutuo in favore del RAGIONE_SOCIALE di aver ricevuto un atto di precetto da parte della RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE, a sua volta cessionaria in blocco di una serie di crediti del RAGIONE_SOCIALEo RAGIONE_SOCIALE tra i quali quello facente capo alla ricorrente, per complessivi 119.578,58 €.;
la ricorrente contestava la legittimazione di RAGIONE_SOCIALE nonché il valore di titolo esecutivo del contratto di mutuo fondiario stipulato dalle parti originarie, in quanto condizionato e per incertezza della misura degli interessi;
il Tribunale di Busto Arsizio rigettava la querela di falso proposta da NOME e l’opposizione a precetto;
la Corte d’appello di Milano rigettava l’appello di NOME, avente ad oggetto anche la nullità della clausola del contratto di mutuo relativa al tasso Euribor per il periodo 2005-2008;
disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c., il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni dalla data della decisione;
CONSIDERATO CHE
con il primo motivo di ricorso la ricorrente deduce la violazione degli articoli 111, 113 e 115 c.p.c. nonché dell’articolo 2697 c.c. contestando che la mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della intervenuta cessione di un blocco di crediti senza specifica individuazione del rapporto oggetto di contestazione sia idonea a fondare la legittimazione attiva della controricorrente e sia sufficiente a dare contezza della intervenuta cessione del credito oggetto di causa;
con il secondo motivo si denuncia la violazione di legge in riferimento all’articolo 474 c.p.c.: la ricorrente sostiene che il contratto originariamente concluso fosse un mutuo condizionato e di conseguenza che lo stesso non potesse essere considerato titolo esecutivo;
con il terzo motivo si denuncia la violazione della legge n. 287 del 1990 e dell’articolo 101 del TFUE nonché la nullità della clausola del contratto di mutuo con la quale i tassi di interesse erano ancorati al tasso Euribor per il periodo 2005 2008;
altro ricorso, che poneva la stessa questione sottoposta all’attenzione della Corte con il terzo motivo (in specie, la denunciata nullità del contratto di mutuo per illegittimità dell’indice Euribor, assunto a parametro determinativo degli interessi, quale conseguenza della decisione della Commissione europea relativa alla manipolazione del tasso ufficiale Euribor
ad opera di un cartello di istituti bancari) è stato rimesso alla discussione in udienza pubblica, con ordinanza interlocutoria n. 22946 del 2023, ritenuto che la spiegata impugnazione involgesse questioni giuridiche che, per novità e importanza, assumono indubbia valenza nomofilattica e suggeriscono pertanto la trattazione della causa in pubblica udienza;
si ravvisa pertanto l’opportunità, anche per questo ricorso, che esso sia deciso previa discussione in udienza pubblica, previo rinvio a nuovo ruolo;
P. Q. M.
rinvia la trattazione della causa a nuovo ruolo in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile, il