Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4281 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4281 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 18/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 30817/2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e di fesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
COGNOME rappres. e difesa dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-controricorrente-
avverso la sentenza d ella Corte d’appello di Roma, n. 4247/2020, pubblicata in data 11.09.2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23.01.2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza depositata l’8.4. 2013 il Tribunale di Roma, in accoglimento della domanda proposta da NOME COGNOME dichiarava la nullità, per difetto di forma scritta, del contratto d’intermediazione finanziaria e degli ordini d’acquisto di alcuni titoli, condannando la Banca del Fucino alla restituzione della somma di euro 704.731,93.
Con sentenza dell’11.9.2020, la Corte territoriale rigettava l’appello della banca, osservando che: in primo luogo, l’appellante non aveva censurato la parte della sentenza impugnata che aveva dichiarato la nullità contrattuale per mancanza della forma scritta; fermo il giudicato su tale punto, erano applicabili i principi affermati dalla Cassazione secondo i quali, venendo in rilievo la nullità del contratto-quadro, l’eccezione della banca fondata sulla violazione del dovere di buona fede avrebbe richiesto l’al legazione che il rendimento economico conseguito dal cliente attraverso le operazioni disposte in esecuzione del contratto-quadro fosse stato superiore alle perdite subite dal cliente per effetto delle operazioni oggetto dell’eccezione di nullità: la banca aveva, invece, omesso tali allegazioni, limitandosi a chiedere l’ammissione di una c.t.u., considerata esplorativa; era infondata la domanda riconvenzionale della banca, avente ad oggetto l’accertamento della nullità di tutte le operazioni dell’attor e, con conseguente condanna alla restituzione del controvalore degli utili percepiti e delle cedole corrisposte.
La Banca del Fucino s.p.a. ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza della Corte d’appello con cinque motivi. NOME COGNOME resiste con controricorso.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 2909 c.c., 324, 112, c.p.c., e contraddittorietà della motivazione per violazione dell’art. 132 c.p.c., per non aver la Corte d’appello considerato il giudicato interno formatosi sul capo della sentenza impugnata riguardante l’accertamento della nullità del contratto -quadro d’intermediazione e dei singoli ordini attuativi del primo, per mancata impugnazione, avendo dunque la stessa Corte ritenuto le singole operazioni d’acquisto come individuali ed autonome, e non come attuazione del suddetto contratto, con conseguente vizio d’ultrapetizione, dichiarando inapplicabile l’eccezione di buona fede a fronte delle nullità selettive contestate all’investitore.
Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 23 d.lgs. n. 58/98 , per aver la Corte territoriale affermato che, in mancanza di un contratto d’investimento sottoscritto almeno dal cliente, l’intermediario non potrebbe sollevare eccezioni nel caso di contestazione selettiva delle nullità delle operazioni d ‘acquisto.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 23 d.lgs. n. 58/98 e 1375 c.c., per aver la Corte d’appello affermato che l’uso selettivo delle nullità possa essere censurato solo nel caso in cui sia dimostrato che il rendimento economico complessivo sia stato superiore alle perdite subite dall’investitore, omettendo però di considerare la possibilità di un effetto paralizzante quanto meno parziale.
Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 115, 62 e 194, c.p.c., ex art. 360, n.4, c.p.c., per aver la Corte territoriale ritenuto inammissibile la richiesta di c.t.u., perché esplorativa, non avendo la banca dimostrato gli utili percepiti dall’attore sul dossier titoli, pur avendo quest’ultima documentato i titoli inseriti e non avendo la
disponibilità dei dati in questione, per aver il cliente trasferito, dal 1998, il dossier-titoli presso altra banca.
Il quinto motivo deduce mancanza di motivazione o motivazione contraddittoria, perplessa e incomprensibile, in violazione dell’art. 132 c.p.c. , per aver la Corte d’appello rigettato la domanda riconvenzionale richiamando la natura relativa della nullità ex art. 23 Tuf, fatto che non precludeva all’intermediario di contestare l’uso selettivo delle nullità.
Il primo e il secondo motivo, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili.
In materia di intermediazione finanziaria, allorché le singole operazioni di investimento abbiano avuto esecuzione in mancanza della stipulazione del contratto-quadro, previsto dall’art. 23 d.lgs. n. 58 del 1998, all’investitore che chiede la declaratoria di nullità solo per alcune di esse, non sono opponibili l’eccezione di dolo generale fondata sull’uso selettivo della nullità e, in ragione della protrazione nel tempo del rapporto, l’intervenuta sanatoria del negozio nullo per rinuncia a valersi della nullità o per convalida di esso, l’una e l’altra essendo prospettabili solo in relazione ad un contratto-quadro formalmente esistente (Cass., n. 10116/2018; n. 8395/16).
Nela specie, invero, le censure non colgono la ratio decidendi perché la Corte di merito ha preso atto esplicitamente del giudicato interno sulla nullità del contratto-quadro per difetto di forma, mentre sull’inesistenza ha solo richiamato un principio di diritto, ma non ha poi fondato su questo lo scrutinio dell’eccezio ne di uso selettivo di nullità, disattesa per la diversa ratio della mancanza di allegazione che il rendimento economico conseguito dal cliente attraverso le operazioni disposte in esecuzione del contratto-quadro fosse stato superiore alle
perdite subite dal cliente per effetto delle operazioni oggetto dell’eccezione di nullità .
Il terzo motivo è del pari inammissibile. Nel caso in cui l’intermediario opponga l’eccezione di buona fede per evitare un uso oggettivamente distorsivo delle regole di legittimazione in tema di nullità protettive, al solo fine di paralizzare, in tutto o in parte, gli effetti restitutori conseguenti all’esperimento selettivo dell’azione di nullità da parte del cliente investitore, nei limiti della complessiva utilitas economica ritratta da quest’ultimo grazie all’esecuzione del contratto quadro affetto dalla nullità dal medesimo fatta valere, le cedole medio tempore riscosse dall’investitore non vengono in considerazione né come oggetto dell’indebito, né quali frutti civili ex art.820 e 2033 c.c., ma rilevano solo come limite quantitativo all’efficace esperimento della domanda di indebito esperita dall’investitore (Cass., n. 10505/2020).
Nella specie, l’eccezione è stata disattesa per difetto di allegazione . Al riguardo, la doglianza non coglie la ratio decidendi – che non era quella di porre un limite quantitativo alla possibilità di eccepire la nullità selettiva- in quanto la Corte territoriale ha solo affermato che la banca non aveva allegato alcun elemento idoneo a comprovare gli elementi costitutivi della medesima eccezione.
Il quarto motivo è infondato.
Come affermato dalla Sezioni Unite (n. 28314/2019), l’eccezione di buona fede deve avere ad oggetto una specifica allegazione. Per proporre l’eccezione (anche in senso lato come quella in esame), non è sufficiente dedurre il fatto mediante la produzione documentale, ma deve essere opposto l’effetto giuridico ch e si intende collegare al fatto. Più in specifico , a proposito di applicazione dell’art. 112 cpc non solo alla domanda ma anche all’eccezione, « quando il fatto è allegato non quale mero fatto storico, ma in funzione degli effetti che è idoneo a
produrre in relazione alle conseguenze giuridiche veicolate dal fatto costitutivo della domanda, si ha allora l’eccezione di merito, che consiste così nella richiesta al giudice di pronunciare in ordine all’effetto giuridico che il convenuto fa valere mediante l’allegazione del fatto. Il secondo comma dell’art. 2697 cod. civ. esordisce con l’inciso chi eccepisce e, come sottolineato in un passaggio motivazionale di Cass. Sez. U. 12 maggio 2017 n. 11799, la rilevanza del fatto integratore dell’eccezione di merito nel processo suppone, accanto alla sua introduzione, un’attività di c.d. rilevazione della sua efficacia giuridica sulla fattispecie dedotta in giudizio con la domanda” (Cass. n. 459/2021, in motivazione).
Nel caso concreto, infatti, la Corte d’appello ha rilevato che l’eccezione della banca fondata sulla violazione del dovere di buona fede avrebbe richiesto l’allegazione, da parte della banca, che il rendimento economico conseguito dal cliente attraverso le operazioni disposte in esecuzione del contratto-quadro fosse stato superiore alle perdite subite dal cliente per effetto delle operazioni oggetto dell’eccezione di nullità.
La doglianza afferente al fatto che la documentazione prodotta, in quanto idonea dimostrare i fatti costitutivi del diritto fatto valere, avrebbe legittimato l’ammissione della c.t.u. contabile – diretta a quantificare le utilità economiche percepiti da tutti gli investimenti della parte- è poi da ritenere inammissibile, in quanto tendente a ribaltare l’interpretazione fattuale della Corte d’appello.
Il quinto motivo, infine, è inammissibile. In primo luogo, perché l’apparenza di motivazione è denunciata non sulla base dell’interno tenore della sentenza, ma mediante il raffronto con le risultanze processuali (in particolare, il contenuto dell’atto di appello) . In secondo luogo, la censura è inammissibile per difetto di specificità, sotto il
profilo di quale sarebbe il fatto costitutivo della domanda riconvenzionale, una volta che la corte territoriale abbia ritenuto il difetto di allegazione alla base dell’eccezione sull’uso selettivo della nullità.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 10.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 gennaio 2025.