Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8950 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8950 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 15840/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME COGNOME NOME, COGNOME NOME NOME COGNOME NOME rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO;
– controricorrenti e ricorrenti incidentali –
avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZ.DIST. DI SASSARI n. 517/2019 depositata il 14/11/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 07/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME . ;
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale Ordinario di Nuoro, nel pronunciarsi sulle domande rispettivamente proposte dagli attori (eredi di COGNOME NOME) e dai convenuti, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, dichiarava: l’inefficacia della scrittura privata datata 15/8/2000, con la quale NOME aveva venduto ai propri figli la nuda proprietà dell’appartamento posto al terzo piano dello stabile situato in Nuoro, INDIRIZZO; dall’altro lato, la nullità della scrittura privata datata maggio 1982, stipulata da NOME COGNOME e NOME COGNOME, da un lato, e NOME COGNOME dall’altro, relativamente alla vendita dell’area fabbricabile soprastante l’appartamento al primo piano del medesimo fabbricato in Nuoro, INDIRIZZO.
Gli eredi di COGNOME NOME proponevano appello avverso la suddetta sentenza per i seguenti motivi: 1) nella parte in cui il Tribunale, a loro dire travisando il contenuto della domanda e della stessa scrittura di vendita del 1982, ne aveva dichiarato la parziale nullità sull’erroneo presupposto che le parti avessero inteso realizzare la vendita anche dei due appartamenti soprastanti e non invece costituire a favore di COGNOME NOME un diritto di superficie; 2) che la nullità era da considerarsi in ogni caso sanata per effetto della sopravvenuta dichiarazione giurata resa da COGNOME NOME sull’edificazione degli immobili censiti in catasto al F. 44 p.lla 260 sub 1 e 260 sub 2 anteriormente al 1967; 3) per aver
rigettato la domanda di risarcimento del danno per l’uso esclusivo che dell’immobile caduto nella comunione aveva fatto NOME, danno da quantificarsi ricorrendo al valore locativo dell’immobile.
NOME, NOME e NOME COGNOME resistevano all’appello, proponendo a loro volta appello incidentale nella parte in cui il Tribunale aveva limitato la declaratoria di nullità della scrittura del 1982 alla sola vendita del lastrico solare, omettendo erroneamente di estenderlo all’intera vicenda traslativa, dunque anche ai restanti immobili al piano terra e al primo piano.
La causa veniva interrotta per il decesso di NOME e quindi riassunta nei confronti degli eredi.
La Corte d’Appello di Sassari rigettava tanto l’appello principale che quello incidentale.
5.1 Quanto al primo motivo la Corte condivideva integralmente la decisione del primo giudice che aveva accertato che quella che nella scrittura privata di vendita del 1982 veniva indicata come ‘area fabbricabile’ era in realtà già ampiamente edificata, in quanto sull’appartamento del primo piano erano stati già realizzati altri due appartamenti, rispettivamente al secondo e al terzo piano, per di più senza concessione edilizia, con conseguente nullità della relativa vicenda traslativa ai sensi dell’art. 15 della L 10/1977.
Gli appellanti contrastavano tale decisione con due diverse argomentazioni: a) l’una fondata sulla portata letterale della scrittura, che si sarebbe limitata a costituire un diritto di superficie, non anche a trasferire la proprietà di unità immobiliari già esistenti; b) l’altra sulla sanatoria della nullità per effetto della dichiarazione giurata dell’erede di COGNOME NOME, COGNOME NOME, sul fatto
che l’edificazione degli immobili (censiti in catasto al fg. 44 p.lla 260 sub 1 di mq 58 e sub 2 di mq. 130) sarebbe avvenuta in data anteriore al 2 settembre 1967.
Sul carattere assoluto della nullità da cui erano affetti gli atti di trasferimento di edifici realizzati in difetto di titolo abilitativo e sulla conseguente rilevabilità anche d’ufficio della relativa eccezione la Corte richiamava la giursprudenza di legittimità (Cass. n. 23541/2017).
Come puntualmente osservato anche dal primo giudice, nel 1982, al tempo della scrittura privata di vendita, l’area soprastante l’appartamento del primo piano, oggetto di vendita a COGNOME NOME, era stata già edificata attraverso la realizzazione di due ulteriori appartamenti al secondo e al terzo piano. Dunque, delle due l’una: o la scrittura non aveva trasferito a COGNOME NOME alcunché poiché a quella data non esisteva più alcuna area libera, ancora edificabile, sulla quale costituire un diritto di superficie, oppure gli aveva trasferito la proprietà superficiaria dei due appartamenti soprastanti già esistenti. Effetto, questo, pervicacemente rifiutato dagli stessi attori, in quanto a loro dire estraneo alla volontà contrattuale, esclusivamente volta alla costituzione del diritto di superficie di un’area edificabile e non di immobili edificati.
Ciò nonostante non era neppure in contestazione che nel 1982 i due appartamenti fossero stati già edificati, circostanza peraltro risultante senza margini di dubbio dal fatto che COGNOME NOME aveva subito un procedimento penale per la costruzione (cfr doc. 15 di parti appellate), mentre nella controversia instaurata da COGNOME NOME per ottenere il riconoscimento della proprietà per usucapione dell’appartamento del terzo piano se ne assumeva
l’occupazione sin dal 1980, dovendo pertanto presumersi che a tale data fosse già ultimato in ogni sua parte. Occupazione non contestata nel suo accadimento storico, dunque, anche nella sua data iniziale, per quanto ricondotta ad un atto di concessione dei genitori, all’epoca viventi, come tale inidoneo ad integrare un possesso uti dominus utile all’acquisto della proprietà per usucapione.
Una volta accertato che l’area era stata edificata sin dalla fine degli anni ’70, e che nel 1982 i due appartamenti del secondo e terzo piano erano materialmente già esistenti e integravano un abuso edilizio in quanto realizzati senza concessione, il Tribunale aveva correttamente ritenuto che la vicenda traslativa realizzata con la scrittura fosse parzialmente nulla per aver trasferito, sulla carta, un’area edificabile e, invece, nella realtà, due immobili abusivi .
Il tribunale non era pertanto incorso in alcuna errata interpretazione né della scrittura di vendita del maggio del 1982, e ancor meno dell’art. 15 della L. 10/1977, applicabile alla fattispecie ratione temporis . Tale norma prevedeva, invero, la nullità degli atti giuridici, aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza ovvero in difformità della concessione, salvo che dagli stessi risultasse che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione; disposizione interpretata dalla giurisprudenza di legittimità nel senso che la deroga al principio della nullità degli atti richiede due distinte ed autonome condizioni che devono entrambe ricorrere, id est non solo che l’acquirente sia a conoscenza dell’abuso, ma anche che tale conoscenza risulti formalmente dall’atto della cui nullità si
discute (così Cass. 24 maggio 2011 n. 11391; Cass. 6agosto 2001 n. 10831).
Nella specie la conoscenza formale era da escludere radicalmente avuto riguardo al fatto che la scrittura non faceva nemmeno menzione dei due appartamenti abusivi, disponendo il trasferimento in favore di COGNOME NOME di un’area libera, indicata come ancora edificabile, in realtà già ampiamente edificata, dunque insuscettibile di autonomo trasferimento
Né miglior sorte spettava all’ulteriore argomentazione in forza della quale gli appellanti pretendevano di aver sanato la nullità mediante la produzione di una dichiarazione giurata, proveniente da NOME, sull’edificazione degli immobili in data anteriore al 1967.
Dichiarazione che, nell’indicare i mappali 260 sub 1-2-3,non poteva che riferirsi alle unità immobiliari del pianoterra e del primo piano, assai verosimilmente edificate in epoca antecedente al 1967 e adibite a residenza della famiglia COGNOME, peraltro, validamente trasferite con la citata scrittura del 1982, non anche agli appartamenti del secondo e terzo piano, edificati sull’area fabbricabile soprastante, contraddistinti in catasto con i sub 6 e sub 7, dunque diversi dalle unità immobiliari (sub 1-2-3) per i quali la COGNOME aveva rilasciato la dichiarazione giurata.
La Corte d’Appello evidenziava che , anche alla luce della giurisprudenza delle Sezioni Unite, un titolo abilitativo doveva comunque esistere, potendosi ovviare alla mancata menzione nell’atto con una dichiarazione successiva, mentre era certamente da escludere la commerciabilità di immobili realizzati in totale assenza di concessione.
5.2 Infine, la Corte riteneva nuova e, quindi, inammissibile la domanda di risarcimento del danno per occupazione senza titolo, danno oggi domandato dagli eredi di COGNOME NOME sotto forma di frutti di un immobile comune posseduto in via esclusiva da uno dei comproprietari contro la volontà dei restanti coeredi. La suddetta domanda era nuova sia per petitum ch e per causa petendi , essendo diversi i rispettivi fatti costitutivi: il risarcimento del danno spettante al proprietario per il mancato godimento di un bene proprio, occupato senza titolo da un terzo (domanda ritualmente formulata dagli attori nel primo grado del giudizio), e diritto dei comproprietari di usare e godere del bene comune ai sensi dell’art.1102 c.c., e il complementare diritto del comunista alla propria quota di frutti in caso di possesso esclusivo di uno dei comproprietari esercitato contro la volontà degli altri. Domanda che implicava l’allegazione di fatti diversi rispetto a quelli facenti parte del thema decidendum .
5.3 La Corte riteneva infondato anche l’appello incidentale con il quale si eccepiva la nullità dell’intero contratto del 1982 con il quale i genitori degli appellanti incidentali avevano venduto a COGNOME anche metà del magazzino al piano terra e l’appartamento del primo piano.
Nel limitare gli effetti invalidanti al solo trasferimento dell’area edificabile il Tribunale aveva fatto corretta applicazione dell’art. 1419 c.c. sulla nullità parziale in conformità con la giurisprudenza di legittimità (Cass. sent. n. 13561/2008).
NOME COGNOME NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta sentenza sulla base di tre motivi di ricorso.
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in proprio e quali eredi di COGNOME NOME hanno resistito con controricorso e proposto ricorso incidentale.
Entrambe le parti con memoria depositata in prossimità dell’udienza ha nno insistito nelle rispettive richieste.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione dell’art. 15, comma 7 della l. 28 gennaio 1977 n. 10 (art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.) – Nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.).
L ‘ipotesi di nullità prevista dall’art. 15, comma 7 della l. n. 10/1977, avendo carattere relativo, non poteva essere dichiarata in danno degli odierni ricorrenti, i quali, in quanto eredi della parte acquirente, sarebbero gli unici legittimati a farla valere.
I ricorrenti citano le Sezioni Unite della Suprema Corte , e affermano che la disposizione di cui alla l. n. 10 del 1977, art. 15, che ha introdotto la comminatoria di nullità degli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, sempreché dagli stessi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione, è stata valutata in termini di invalidità relativa, deducibile sola dal contraente in buona fede ignaro dell’abuso edilizio, e volto a tutelarne, ulteriormente, le ragioni e così consentirgli di ripetere il corrispettivo pagato, o di evitarne, comunque, il pagamento qualora non fosse stato ancora versato (cfr. Cass. n. 3350 del 1992; n. 4926 del 1993; n. 8685 del 1999) ‘ (Cass. Sez. Un. 22.3.2019 n. 8230).
Dunque, gli unici soggetti legittimati a far valere l’invalidità del contratto del maggio 1982 per violazione dell’art. 15 della c.d. legge Bucalossi sarebbero NOME COGNOME, NOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di eredi dell’acquirente NOME COGNOME.
Il Collegio della Corte di merito non avrebbe minimamente affrontato il punto, omettendo qualsivoglia considerazione sul fatto che la nullità di cui si discute ha carattere relativo e non può essere applicata a detrimento degli odierni ricorrenti, eredi della parte acquirente, i quali sarebbero gli unici soggetti legittimati ad invocare l’invalidità del contratto.
Una volta accertato che con il contratto del maggio 1982 NOME COGNOME e NOME COGNOME avevano trasferito al figlio NOME (rispettivamente marito e padre dei ricorrenti) la proprietà dell’appartamento posto al piano terzo dello stabile sito in INDIRIZZO a Nuoro (oltre ad una porzione del magazzino posto al pianterreno e agli appartamenti del primo e secondo piano), il Giudice avrebbe dovuto riconoscere la titolarità dell’appartamento del terzo piano in capo agli odierni ricorrenti, qual i eredi dell’acquirente COGNOME NOME, essendogli precluso di dichiarare quel trasferimento nullo ai sensi dell’art. 15, comma 7 della l. n. 10/1977 in ragione della deducibilità relativa di quella causa di invalidità.
La sentenza della Corte d’Appello sarebbe altresì viziata sotto il profilo della motivazione, laddove avrebbe omesso completamente l’esame della relativa questione di diritto, rilevabile d’ufficio e comunque puntualmente argomentata da questa difesa, in spregio all’art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
1.1 Il primo motivo del ricorso principale è fondato.
La scrittura privata oggetto della declaratoria di nullità risale al mese di maggio del 1982, pertanto è assoggettata al regime previsto dall’art. 15, comma 7, della l. n. 10 del 1977 .
Questa Corte, infatti, ha già affermato che: Il regime di nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali, previsto dall’art. 40 della l. n. 47 del 1985, è inapplicabile, per il principio di irretroattività, ai contratti stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore, relativamente ai quali occorre riferirsi, al contrario, al sistema di sanzioni civili previsto dall’art. 10, comma 4, della l. n. 765 del 1967 e, in termini pressoché identici, dall’art. 15, comma 7, della l. n. 10 del 1977, disposizione che va interpretata nel senso che, ai fini della validità dell’atto, occorre il duplice requisito che l’acquirente sia consapevole della mancanza della concessione al momento della stipulazione e che tale conoscenza sia stata espressa nell’atto come manifestazione della volontà – anche implicita, ma non desumibile “aliunde” – di acquistare un’unità edilizia costruita senza la necessaria concessione ( ex plurimis Sez. 2, Ordinanza n. 29317 del 21/10/2021, Rv. 662743, conforme a Sez. 2, Sentenza n. 5068 del 05/04/2001, Rv. 545604, Sez. 2, Sentenza n.4296 del 27/04/1993, Rv. 482076).
Il citato art. 15, comma 7, della l. n. 10 del 1977 recita testualmente: « Gli atti giuridici aventi per oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione sono nulli ove da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della concessione».
La Corte d’Appello si è sostanzialmente uniformata al principio di diritto sopra riportato secondo cui è necessario che la
consapevolezza della mancanza di concessione edilizia (oggi permesso di costruire) deve risultare dall’atto come manifestazione di volontà ma non ha tenuto conto dell ‘interpretazione di tale norma da parte della giurisprudenza di legittimità che ha ripetutamente affermato che la nullità disciplinata dall’art. 15, comma 7, della l. n. 10 del 1977 è una nullità relativa che può essere fatta valere solo dalla parte acquirente che, appunto, al momento dell’acquisto non aveva consapevolezza della mancanza del provvedimento abilitativo.
In proposito è utile richiamare il seguente principio di diritto: «Mentre deve riconoscersi carattere relativo alla nullità degli atti giuridici aventi ad oggetto terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale e a quella degli atti aventi ad oggetto unità edilizie costruite in assenza di concessione, rispettivamente previste dagli artt. 31, quarto comma della legge n. 1150 del 1942 (come modificato dall’art. 10 della legge n. 765 del 1967) e dall’art. 15, settimo comma, della legge n. 10 del 1977, essendo quelle nullità comminate soltanto ove da detti atti non risultasse che l’acquirente era a conoscenza, rispettivamente, della mancanza di lottizzazione autorizzata e della mancanza della concessione, viceversa, nel regime emergente dagli artt. 18, secondo comma, e 40, secondo comma, della legge n. 47 del 1985, deve riconoscersi carattere assoluto (e, quindi, rilevabilità d’ufficio e deducibilità da chiunque vi abbia interesse), alla nullità di ogni atto di trasferimento senza l’allegazione, per i terreni, del certificato di destinazione urbanistica, e, per gli edifici, senza l’indicazione degli estremi della licenza o concessione ad ” aedificandum ” (rilasciata eventualmente in sanatoria) ovvero, in mancanza, senza l’allegazione della
domanda di sanatoria corredata dalla prova dell’avvenuto pagamento delle prime due rate dell’oblazione edilizia, poiché, quel regime normativo, mirando a reprimere ed a scoraggiare gli abusi edilizi, non dà alcun rilievo allo stato di buona o mala fede dell’acquirente. Né, in senso contrario, può addursi la possibilità, prevista dal comma terzo dello stesso art. 40, di una successiva conferma degli atti viziati, mediante la redazione, anche ad opera di una sola delle parti, di altro atto avente la stessa forma, e contenente la menzione omessa o l’allegazione della dichiarazione o documentazione mancanti nel primo atto, poiché tale possibilità non integra una sanatoria in senso tecnico – giuridico, ma un semplice rimedio convalidante, consentito in dipendenza di carenze formali della precedente stipulazione e non in presenza dell’insussistenza all’epoca di essa, dei requisiti sostanziali per la commerciabilità del bene (Sez. 2, Sentenza n. 8685 del 17/08/1999, Rv. 529350 – 01).
Nel caso in esame, la Corte d’Appello non ha tenuto conto di tale consolidato orientamento, confermando la sentenza del Tribunale che aveva rilevato di ufficio la nullità parziale della scrittura privata del maggio 1982 in quanto avente ad oggetto anche il terzo piano dell’immobile sito in Nuoro, INDIRIZZO costruito abusivamente senza il necessario provvedimento ablativo nonostante l’interesse manifestato dagli acquirenti alla produzione degli effetti traslativi del negozio.
Il secondo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione dell’art. 40, comma 2 della l. 28 febbraio 1985 n. 47 e dell’art. 115, comma 1, art. 116, comma 1 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.) Nullità della sentenza per violazione dell’art.
132, comma 2, n. 4 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.) – Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ex art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Ai fini dello scrutinio di validità del contratto ai sensi dell’art. 40, comma 2 della l. n. 47/1985, la Corte d’Appello – facendo peraltro un’indebita commistione tra quest’ipotesi di nullità e quella di cui al motivo che precede – non avrebbe minimamente preso in considerazione la dichiarazione resa da COGNOME NOME nell’ambito del contratto datato 15 agosto 2000, che sanerebbe l’invalidità ai sensi del terzo comma dello stesso art. 40 cit.
Con riguardo alla nullità di cui all’art. 15, comma 7 della l. n. 10/1977 la difesa verteva sul carattere relativo della nullità. Con riguardo invece alla nullità prevista dall’art. 40 della l. n. 47/1985, gli argomenti difensivi erano basati sull’intervenuta sanatoria dei vizi derivanti dalle omesse dichiarazioni per effetto delle dichiarazioni contenenti gli estremi del titolo edilizio, titolo che può anche consistere nella domanda di concessione in sanatoria, munita degli estremi dell’avvenuta presentazi one e con indicazione degli estremi dell’avvenuto versamento delle prime due rate dell’oblazione di cui al sesto comma dell’articolo 35 (art. 40, comma 2 della l. n. 47/1985, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto notorio per gli immobili costruiti prima del settembre DATA_NASCITA.
Invece, non tenendo conto di quanto esposto dagli appellanti per dimostrare l’avvenuta sanatoria dell’irregolarità originaria del contratto in relazione all’appartamento al terzo piano, grazie alla dichiarazione contenuta nel contratto del 15.8.2000, la Corte territoriale sarebbe incorsa nella violazione o falsa applicazione dell’art. 40 della l. n. 47/1985.
Il secondo motivo di ricorso è infondato.
Si è già detto che la sanzione della nullità prevista dall’art. 40 legge 28 febbraio 1985 n. 47 per gli atti traslativi di diritti reali su edifici, nel caso in cui da essi non risultino per dichiarazione dell’alienante gli estremi della licenza o della concessione “ad aedificandum”, non ha effetto retroattivo e pertanto non colpisce gli atti negoziali stipulati anteriormente alla sua entrata in vigore (Sez. 2, Sentenza n. 4926 del 27/04/1993 (Rv. 482076).
Il terzo motivo di ricorso è così rubricato: Violazione o falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 1102, 1103, 2056, 2043, 1223, 1226 e 2697 c.c. (art. 360, comma 1, n. 1 c.p.c.).
La pronuncia si porrebbe in contrasto con l’interpretazione giurisprudenziale consolidata dell’art. 112 c.p.c., secondo cui sono certamente ricomprese nel dovere decisorio del Giudice tutte quelle domande da ritenersi implicitamente contenute nelle conclusioni espressamente formulate dalle parti. I ricorrenti citano la giurisprudenza di legittimità secondo cui ‘ Non costituisce domanda nuova, in quanto diretta solo a precisare e restringere il petitum , senza mutamento dei presupposti di fatto dedotti, quella di accertamento della comproprietà dell’immobile, formulata dalla stessa parte che, con la citazione introduttiva del giudizio, aveva chiesto il riconoscimento del suo diritto di proprietà esclusiva sul medesimo bene ‘ (Cass. 10.4.1986 n. 2502).
Allo stesso modo, la domanda di risarcimento dei danni derivanti dal mancato godimento di un immobile sul presupposto che l’occupante non abbia alcun diritto sul bene ricomprende in sé l’analoga domanda rivolta contro il comproprietario che abbia abusato del proprio diritto sulla cosa comune, posto che in tutti i
casi il soggetto cui si chiede il risarcimento ha utilizzato in via esclusiva il bene senza avere titolo per farlo.
3.1 Il terzo motivo di ricorso è assorbito dall’accoglim ento del primo motivo del ricorso principale.
Il ricorso incidentale si fonda su due motivi. Il primo motivo è così rubricato: nullità della sentenza per violazione del contraddittorio non integrato nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, eredi e aventi causa nella scrittura dichiarata nulla in primo e secondo grado.
Gli odierni ricorrenti hanno intrapreso due distinti giudizi sempre in forza della stessa scrittura privata del maggio 1982. L’uno, il presente, avente ad oggetto in primo grado la richiesta di accertamento ‘dell’esclusiva proprietà dei conchiudenti sull’ap partamento ubicato al terzo piano del fabbricato sito in Nuoro, INDIRIZZO, distinto in catasto al Foglio 44, Mappale 260 sub 7)’ ; domanda poi mutata in appello nel seguente modo ‘dichiarare la validità ed efficacia della scrittura privata del 1982 anche nella parte in cui COGNOME NOME e COGNOME NOME trasferiscono a COGNOME NOME l’area fabbricabile soprastante il primo piano dell’edificio sito in Nuoro, INDIRIZZO.’ , quindi, ricomprendendo anche la quota spettante al germano NOME estraneo a questo processo.
Nell’altro processo, invece, terminato con la sentenza n. 150 del 2019 nel contraddittorio tra gli stessi ricorrenti e l’altro germano NOME e la di lui moglie NOME (chiamata in giudizio per una parte del magazzino al piano terra di cui risultava proprietaria), l’odierna controparte, tra le altre cose chiedeva ‘dichiarare i conchiudenti unici proprietari dell’appartamento sito in Nuoro, INDIRIZZO
Redipuglia n. 18, piano secondo, distinto in catasto al Foglio 44, Mappale 260 sub 6), della consistenza di 6,5 va
Sarebbe evidente, secondo i ricorrenti incidentali, la connessione oggettiva e soggettiva delle due liti, circostanza già rilevata nella comparsa di costituzione in appello. Sarebbe palese, altresì, che non vi possa essere un contrasto di giudicati, posto che già quello sentenziato da ultimo dal Tribunale di Nuoro presuppone, nel rigettare le rispettive domande, oltre la totale nullità e l’inefficacia della scrittura privata in esame, anche un regime di comproprietà dell’immobile tra i germani COGNOME (NOME, NOME ed eredi di NOME), mai integrato. Si legge a pagina 13 secondo capoverso di tale sentenza (150 del 2019) che: ‘la domanda di divisione deve essere quindi dichiarata inammissibile, non essendo possibile decidere nel merito se non previa verifica che le parti stiano dividendo beni di cui siano effettivamente proprietari e che non vi siano altri litisconsorti necessari’.
4.1 Il primo motivo del ricorso incidentale è inammissibile.
Il ricorrente prospetta un’ipotesi di connessione oggettiva e soggettiva delle controversie aventi ad oggetto la medesima scrittura privata l’una con riguardo al secondo piano l’altra al terzo e, tuttavia, trascura di considerare che il potere di riunione è attribuito alla valutazione discrezionale del giudice di merito e non è sindacabile in sede di legittimità.
Quanto all’aspetto relativo alla possibile affermazione della comproprietà dell’immobile la questione è assorbita dall’accoglimento del primo motivo del ricorso principale.
4.2 Il secondo motivo di ricorso incidentale è così rubricato: Nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della Legge
47/1985 e successive modifiche e/o integrazioni, per non aver considerato il Tribunale di prime cure e la Corte di Appello la nullità dell’intera scrittura datata maggio 1982.
Si eccepisce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della Legge 47/1985 e successive modifiche e/o integrazioni, per non aver considerato il Tribunale di prime cure e la Corte di Appello successivamente adita, che la scrittura di cui si tratta è affetta da nullità totale a norma della Legge n. 47/1985 e non solo parziale, relativamente ai piani secondo e terzo, a norma della Legge n. 10/1977.
La decisione della Corte Territoriale sarebbe errata nella parte in cui non dichiara la nullità anche del trasferimento relativo al piano terra e primo del più ampio fabbricato. Difatti non sarebbe stato preso in considerazione il precetto normativo che impone l’indicazione delle dichiarazioni urbanistiche nell’atto, a prescindere che vi fosse o meno la concessione.
La Corte, in primo luogo, avrebbe considerato solamente la nullità sostanziale e formale afferente l’area fabbricabile soprastante il primo piano in cui vi era una effettiva mancanza del titolo edilizio abilitativo e non ha tenuto in considerazione, per il piano terra e primo, che anche nelle ipotesi in cui all’atto di trasferimento non siano riportate le indicazioni prescritte opererebbe in ogni caso la nullità (c.d. formale). In secondo luogo, non avrebbe tenuto conto che la scrittura, che non ha data certa, è stata verificata successivamente alla Legge 47/1985 e successive modifiche e/o integrazioni e, dovrebbe soggiacere anche a quest’ultima disposizione legislativa.
L’effetto sanante voluto dalla controparte attraverso la ‘dichiarazione giurata’ presentata da COGNOME NOME e limitata al piano terra e primo, in ogni caso, sarebbe comunque privo di efficacia, non solo poiché proviene da soggetto estraneo al rapp orto contrattuale, ma anche perché il comma tre dell’art. 40 legge 47/85 ne consente la sanatoria solamente se tale omissione ‘ non sia dipesa dall’insussistenza della licenza o della concessione o dalla inesistenza della domanda di concessione in sanatoria al tempo in cui gli atti medesimi sono stati stipulati ovvero dal fatto che la costruzione sia stata iniziata successivamente al 1° settembre 1967’. Ma a ben vedere non è stata domandata e di conseguenza neppure allegata alcuna prova in giudizio che potesse dimostrare che la costruzione al piano terra e primo fosse terminata in data precedente al primo settembre del 1967 o che al momento della sottoscrizione di tale atto esistevano le prescritte autorizzazioni e/o concessioni edilizie.
4.2 Il secondo motivo del ricorso incidentale è infondato.
La scrittura privata è del maggio 1982 e, dunque, non corrisponde a quanto risulta dagli atti l’affermazione del ricorrente circa il fatto che la stessa non ha data certa. Ne consegue che, per quanto si è già detto in riferimento al primo e secondo motivo del ricorso principale, a tale scrittura privata non è applicabile il regime di nullità degli atti tra vivi aventi ad oggetto diritti reali previsto dalla l. n. 47 del 1985 per gli immobili costruiti in assenza di titolo abilitativo.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, dichiara assorbiti i restanti e rigetta i due motivi del ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata in relazione al
motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater D.P.R. n. 115/02, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso principale, rigetta il secondo, dichiara assorbiti i restanti e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte d’Appello di Cagliari in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio di legittimità;
ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, co. 17, I. n. 228/12, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti in via incidentale di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto;
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 2^ Sezione