Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 8561  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 35940-2019 proposto da:
CONDOMINIO DI INDIRIZZO IN PALERMO, in persona del  legale  rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliato  in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti  domiciliati  in  ROMA,  INDIRIZZO,  presso  la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliato  in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  Centrale
Oggetto
Art.2116 c.c. risarcimento danni
R.G.N.NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
dell’RAGIONE_SOCIALE,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NOME  COGNOME, NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato al ricorso principale nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale  rappresentante  pro  tempore,  elettivamente  domiciliato  in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  l’Avvocatura  Centrale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentato  e  difeso  dagli  avvocati  NOME  COGNOME, NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME,  NOME  COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 474/2019  della  CORTE  D’APPELLO  di PALERMO, depositata il 24/06/2019 R.G.N. 87/2017; udita  la  relazione  della  causa  svolta  nella  camera  di  consiglio  del
30/01/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva, seppur riducendola nell’importo, la pretesa risarcitoria degli eredi di COGNOME NOME, ovvero NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, svolta nei confronti del Condominio di INDIRIZZO in Palermo e avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ex art.2116 c.c. per mancato versamento della contribuzione in relazione al rapporto di lavoro quale portiere.
Riteneva la Corte che il giudizio d’appello si fosse svolto nella contumacia degli eredi, poiché la costituzione era avvenuta in via telematica e la copia informatica della
procura cartacea non era stata autenticata dal difensore con firma digitale.
Nel merito, la Corte rigettava l’eccezione di prescrizione svolta dal condominio, rilevando d’ufficio la presenza di vari atti interruttivi della prescrizione; riduceva la pretesa risarcitoria in base alla consulenza tecnica nuovamente disposta in appello, che aveva ridimensionato l’importo della pretesa rispetto a quanto risultante della consulenza di primo grado; infine, poneva le spese delle due consulenze tecniche in capo al condominio e non liquidava le spese del secondo grado attesa la contumacia degli eredi.
Avverso  la  sentenza,  ricorre  il  Condominio  di  INDIRIZZO  in  Palermo  per  tre  motivi,  illustrati  da memoria.
Gli eredi di COGNOME NOME resistono con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria.
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, originariamente evocato in relazione alla domanda di costituzione della rendita ex l. n.1338/62, poi  rinunciata,  ha  conferito  procura  in  calce  al  ricorso senza svolgere attività difensiva.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione dell’art.101, co.2 c.p.c. poiché la Corte d’appello  avrebbe  rilevato  d’ufficio  l’interruzione  della prescrizione senza previa attivazione del contraddittorio sulla questione.
Con il secondo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 29342938, 2943, 2945 c.c., nonché dell’art.112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. Nel rilevare l’interruzione della prescrizione, la Corte avrebbe utilizzato documenti prodotti nel fascicolo di parte degli appellati, che però erano rimasti contumaci, con conseguente divieto di utilizzare i documenti presenti nel loro fascicolo di parte. Inoltre, alcuni degli atti asseritamente interruttivi non contenevano alcuna domanda di risarcimento dei danni ex art.2116 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione degli artt.91, 92 e 291 c.p.c. La Corte non  avrebbe  dovuto  condannare  al  pagamento  delle spese delle due consulenze tecniche, poiché la seconda aveva  ridotto  notevolmente  l’importo  dovuto.  Inoltre, essendo il Condominio vittorioso in appello, aveva diritto alla rifusione delle spese del grado, a ciò non ostando la contumacia degli appellati.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, gli eredi di COGNOME NOME denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.171 e 293 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Deducono che la Corte di merito aveva erroneamente dichiarato la loro contumacia in sentenza, poiché la procura era stata validamente conferita in forma cartaceacon sottoscrizione autenticata dal difensore sul supporto cartaceo- mentre la copia informatica era stata allegata alla memoria di costituzione e depositata in forma telematica con la firma digitale necessaria al deposito telematico.
Logicamente preliminare è l’esame del motivo di ricorso incidentale.
Esso è fondato nei termini che seguono.
Col  motivo  si  deduce  l’errore  di  diritto  compiuto  dalla Corte nel dichiarare la contumacia degli appellati.
Tale errore sussiste sebbene  per  ragioni  giuridiche diverse da quelle esposte nel motivo, e però rilevabili da questa Corte secondo il principio nova iurit curia .
La mancanza di regolare procura alle liti ai sensi dell’art.83, co.3 c.p.c. -nel caso di specie vi fu costituzione in via telematica ma la copia informatica della procura conferita su supporto cartaceo non venne autenticata con firma digitale, come prescritto dalla citata norma – non poteva condurre alla dichiarazione di contumacia degli appellati, poiché la Corte avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art.182 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , rilevando la nullità della procura e concedendo termine per la rinnovazione della stessa.
In  ciò  va  accolto  il  motivo  di  ricorso  incidentale,  con assorbimento  dei  motivi  del  ricorso  principale,  stante l’ error in procedendo che ha determinato la nullità della sentenza.  Questa  va  cassata  con  rinvio  alla  Corte d’appello di Palermo senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio. La Corte deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
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