Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 8561 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 8561 Anno 2025
Presidente: NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 01/04/2025
ORDINANZA
sul ricorso 35940-2019 proposto da:
CONDOMINIO DI INDIRIZZO IN PALERMO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME in qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrenti – ricorrenti incidentali nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale
Oggetto
Art.2116 c.c. risarcimento danni
R.G.N.35940/2019
COGNOME
Rep.
Ud.30/01/2025
CC
dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato al ricorso principale nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME, NOME COGNOME NOME COGNOME;
– resistente con mandato al ricorso incidentale avverso la sentenza n. 474/2019 della CORTE D’APPELLO di PALERMO, depositata il 24/06/2019 R.G.N. 87/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
30/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In parziale riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Palermo accoglieva, seppur riducendola nell’importo, la pretesa risarcitoria degli eredi di COGNOME NOME, ovvero NOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME e COGNOME NOME, svolta nei confronti del Condominio di INDIRIZZO in Palermo e avente ad oggetto il risarcimento dei danni subiti ex art.2116 c.c. per mancato versamento della contribuzione in relazione al rapporto di lavoro quale portiere.
Riteneva la Corte che il giudizio d’appello si fosse svolto nella contumacia degli eredi, poiché la costituzione era avvenuta in via telematica e la copia informatica della
procura cartacea non era stata autenticata dal difensore con firma digitale.
Nel merito, la Corte rigettava l’eccezione di prescrizione svolta dal condominio, rilevando d’ufficio la presenza di vari atti interruttivi della prescrizione; riduceva la pretesa risarcitoria in base alla consulenza tecnica nuovamente disposta in appello, che aveva ridimensionato l’importo della pretesa rispetto a quanto risultante della consulenza di primo grado; infine, poneva le spese delle due consulenze tecniche in capo al condominio e non liquidava le spese del secondo grado attesa la contumacia degli eredi.
Avverso la sentenza, ricorre il Condominio di INDIRIZZO in Palermo per tre motivi, illustrati da memoria.
Gli eredi di COGNOME NOME resistono con controricorso contenente ricorso incidentale, illustrato da memoria.
L’Inps, originariamente evocato in relazione alla domanda di costituzione della rendita ex l. n.1338/62, poi rinunciata, ha conferito procura in calce al ricorso senza svolgere attività difensiva.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione dell’art.101, co.2 c.p.c. poiché la Corte d’appello avrebbe rilevato d’ufficio l’interruzione della prescrizione senza previa attivazione del contraddittorio sulla questione.
Con il secondo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 29342938, 2943, 2945 c.c., nonché dell’art.112 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo. Nel rilevare l’interruzione della prescrizione, la Corte avrebbe utilizzato documenti prodotti nel fascicolo di parte degli appellati, che però erano rimasti contumaci, con conseguente divieto di utilizzare i documenti presenti nel loro fascicolo di parte. Inoltre, alcuni degli atti asseritamente interruttivi non contenevano alcuna domanda di risarcimento dei danni ex art.2116 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso principale, il Condominio deduce violazione degli artt.91, 92 e 291 c.p.c. La Corte non avrebbe dovuto condannare al pagamento delle spese delle due consulenze tecniche, poiché la seconda aveva ridotto notevolmente l’importo dovuto. Inoltre, essendo il Condominio vittorioso in appello, aveva diritto alla rifusione delle spese del grado, a ciò non ostando la contumacia degli appellati.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, gli eredi di COGNOME NOME denunciano violazione e falsa applicazione degli artt.171 e 293 c.p.c., nonché omesso esame di un fatto decisivo. Deducono che la Corte di merito aveva erroneamente dichiarato la loro contumacia in sentenza, poiché la procura era stata validamente conferita in forma cartaceacon sottoscrizione autenticata dal difensore sul supporto cartaceo- mentre la copia informatica era stata allegata alla memoria di costituzione e depositata in forma telematica con la firma digitale necessaria al deposito telematico.
Logicamente preliminare è l’esame del motivo di ricorso incidentale.
Esso è fondato nei termini che seguono.
Col motivo si deduce l’errore di diritto compiuto dalla Corte nel dichiarare la contumacia degli appellati.
Tale errore sussiste sebbene per ragioni giuridiche diverse da quelle esposte nel motivo, e però rilevabili da questa Corte secondo il principio nova iurit curia .
La mancanza di regolare procura alle liti ai sensi dell’art.83, co.3 c.p.c. -nel caso di specie vi fu costituzione in via telematica ma la copia informatica della procura conferita su supporto cartaceo non venne autenticata con firma digitale, come prescritto dalla citata norma – non poteva condurre alla dichiarazione di contumacia degli appellati, poiché la Corte avrebbe dovuto provvedere ai sensi dell’art.182 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis , rilevando la nullità della procura e concedendo termine per la rinnovazione della stessa.
In ciò va accolto il motivo di ricorso incidentale, con assorbimento dei motivi del ricorso principale, stante l’ error in procedendo che ha determinato la nullità della sentenza. Questa va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Palermo senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio restitutorio. La Corte deciderà anche sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
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