Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 26078 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso N. 23105/2022 R.G. proposto da:
COGNOME , elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso, domicilio digitale EMAIL
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa per legge dall ‘ RAGIONE_SOCIALE, presso i cui uffici in Roma, INDIRIZZO, è domiciliata
– resistente –
avverso la sentenza n. 4691/2022 del Tribunale di Roma, depositata il 25.3.2022;
udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 3.7.2024 dal AVV_NOTAIO relatore AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione ex art. 615, comma 1, c.p.c., dinanzi al Giudice di pace di Roma, avverso alcune cartelle di pagamento afferenti a sanzioni per violazione del c.d.s. irrogate da Roma Capitale, per complessivi € 1.092,25, di cui aveva avuto conoscenza solo a seguito di personale accesso presso gli uffici dell ‘ agente della riscossione. L ‘ adito Giudice di pace, costituitasi la sola Roma Capitale, con sentenza n. 6008/20 depositata il 27.2.2020 accolse l ‘ opposizione, dichiarando l ‘ intervenuta prescrizione di tutte le pretese creditorie. L RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE gravò d ‘ appello la decisione in relazione alla sola cartella n. 09720130246728514/000 e il Tribunale di Roma, costituitosi il COGNOME, con sentenza n. 4691 del 25.3.2022, lo accolse, correlativamente rigettando la domanda RAGIONE_SOCIALE stesso COGNOME.
Avverso tale sentenza ricorre ora per cassazione NOME COGNOME, affidandosi a due motivi; le intimate non hanno resistito (RAGIONE_SOCIALE ha solo depositato un ‘atto di costituzione’). Il Collegio ha riservato il deposito dell’ ordinanza entro sessanta giorni.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1 -Con il primo motivo si lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell ‘ art. 112 c.p.c. con riferimento alla omessa pronuncia sulla eccezione di nullità della procura alle liti rilasciata in favore dell ‘ AVV_NOTAIO, procuratore
N. 23105/22 R.G.
di RAGIONE_SOCIALE, in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Si sostiene che il Tribunale non avrebbe esaminato né pronunciato sulla eccezione in parola, tempestivamente sollevata fin dalla propria comparsa di costituzione in appello e potenzialmente decisiva.
1.2 -Con il secondo motivo si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 77 e 182 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c. Sotto altro profilo, il ricorrente censura la decisione sulla medesima questione, per non aver il Tribunale comunque rilevato la nullità della procura ad litem conferita da RAGIONE_SOCIALE all ‘ AVV_NOTAIO, ma da soggetto privo di poteri rappresentativi.
2.1 -Preliminarmente, non può, in questa sede, rilevarsi se si tratti o meno di contestazione di ruoli acquisiti dal COGNOME spontaneamente e RAGIONE_SOCIALE eventuali conseguenze in base alla nota Cass., Sez. Un., n. 26283/2022, poiché la questione della ritualità del gravame qui sollevata (idonea, ove poi fosse ritenuta fondata dal giudice del rinvio, a comportare l ‘ invalidità del gravame e quindi il giudicato sulla pronuncia di primo grado) va affrontata con priorità logica, fermo restando che, in ogni caso, essa potrà venire in rilievo anche in sede di rinvio in applicazione dei principi di cui alla citata sentenza (con improponibilità originaria della domanda).
3.1 -Ciò posto, il primo motivo è con ogni evidenza fondato.
Dalla lettura della sentenza impugnata emerge senza dubbi di sorta che il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciare sull ‘ eccezione di nullità della procura ad litem rilasciata da RAGIONE_SOCIALE all ‘ AVV_NOTAIO, ma da soggetto privo di poteri rappresentativi.
Si tratta, ovviamente, di questione decisiva, giacché -ove fondata -determinerebbe l ‘ inammissibilità del gravame.
4.1 Il secondo motivo resta conseguentemente assorbito.
5.1 -In definitiva, è accolto il primo motivo, mentre il secondo è assorbito. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione, con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che procederà all ‘ esame dell ‘ eccezione