Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 10759 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 10759 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/04/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 7536/2020 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dagli avvocati COGNOME NOME (CODICE_FISCALE), COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-Ricorrente –
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege presso l’indirizzo PEC del proprio difensore, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO BRESCIA n. 1120/2019 depositata il 17/07/2019.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 23/01/2023 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
RAGIONE_SOCIALE, nel 2010, citò in giudizio il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Travagliato chiedendone la condanna al risarcimento del danno subito da una vettura di sua proprietà, a causa dell’impatto con alcune buche presenti sul manto stradale.
Si costituì in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, che chiamò in manleva le società RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE. L’Ente pubblico sostenne che la causa del deterioramento del manto stradale era stata il frequente transito dei veicoli pesanti di proprietà delle società chiamate in causa, diretti verso due cave di ghiaia limitrofe. Il RAGIONE_SOCIALE si difese, comunque, sostenendo di aver posizionato dei cartelli che segnalavano il pericolo.
Si costituì in giudizio la società RAGIONE_SOCIALE, chiedendo il rigetto di tutte le domande proposte.
La società RAGIONE_SOCIALE rimase contumace.
Il Tribunale di Brescia, con sentenza 27.9.2014 n. 3089, rigettò la domanda.
Il giudice di prime cure rilevò che il RAGIONE_SOCIALE non aveva responsabilità nel sinistro, perché il veicolo danneggiato percorreva la strada a circa 60/70 km/h, velocità ben al di sopra del limite di 20 km/h, nonostante i cartelli di pericolo installati dal RAGIONE_SOCIALE.
2.1 Il danneggiato propose appello, lamentando:
l’erroneità della ricostruzione di fatto del Tribunale;
l’illegittimità dell’ordinanza ex art. 21 3 c.p.c., con cui il Tribunale aveva chiesto allo stesso RAGIONE_SOCIALE convenuto informazioni sulla segnaletica esistente in loco ;
l’erroneità della condanna alle spese nei confronti delle terze chiamate. Si costituirono il RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE; il fallimento della società
RAGIONE_SOCIALE rimase contumace.
La Corte d’appello di Brescia con sentenza 17 luglio 2019 n. 1120 rigettò il gravame così argomentando:
l’appellante non poteva contestare con l’appello l’ordinanza di richiesta di informazioni al RAGIONE_SOCIALE emessa dal Tribunale, perché non aveva reiterato l’opposizione , nel giudizio di primo grado, in sede di precisazione delle conclusioni;
ii) la presenza dei cartelli di pericolo al momento del sinistro era provata dalla relazione tecnica fornita dal RAGIONE_SOCIALE e corroborata da due testimonianze;
iii) l’assenza di illuminazione sul luogo del sinistro non soltanto non rese l’evento imprevedibile, ma, anzi, avrebbe dovuto imporre un onere di maggiore prudenza in capo al conducente;
La Corte d’appello accolse invece il motivo sulle spese di lite. Gravava sul RAGIONE_SOCIALE l’obbligo di rifondere le spese alle società chiamate, perché la domanda di manleva era arbitraria e manifestamente infondata, poiché:
la strada era percorsa dagli automezzi di numerose imprese estrattrici, per cui non poteva addebitarsi l’intera responsabilità del sinistro alle sole due chiamate;
la RAGIONE_SOCIALE neppure svolgeva attività estrattiva al momento del sinistro.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione.
Il RAGIONE_SOCIALE di Travagliato ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo il ricorrente denuncia l’ error in procedendo della Corte territoriale, consistito nell’avere ri tenuto inammissibile il motivo d’appello con cui si censurava la sentenza di primo grado, nella parte in cui aveva richiesto informazioni ex art. 213 c.p.c. allo stesso RAGIONE_SOCIALE convenuto, per poi porre quelle informazioni a fondamento della decisione.
Il ricorrente espone varie censure così riassumibili:
l’ordinanza di richiesta di informazioni al RAGIONE_SOCIALE convenuto era illegittima, perché aveva consentito al RAGIONE_SOCIALE l’elusione dei termini processuali per le produzioni documentali. L’Ente era parte in causa ed era in condizioni di produrre tempestivamente i documenti oggetto della richiesta con le memorie ex art. 183, co. 6 c.p.c.;
lo RAGIONE_SOCIALE si era opposto alla richiesta di informazioni, sia al momento dell’emissione dell’ordinanza , sia nella comparsa conclusionale;
se una eccezione non è riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, non può presumersi che sia stata rinunciata, se ciò non emerga da un comportamento inequivoco;
la Corte d’appello non si era pronunciata sulla eccezione di null ità dell’ordinanz a ex art. 213 c.p.c. aNOMEata dal Tribunale, sicché la sentenza era viziata da omessa pronuncia.
1.1. Nella parte in cui lamenta il vizio di omessa pronuncia il motivo è infondato, in quanto la Corte d’appello non era tenuta a pronunciare sulla questione della legittimità dell’ordinanza istruttoria aNOMEata dal tribunale ex articolo 213 c.p.c., dal momento che aveva ritenuto inammissibile il relativo motivo di appello.
1.2. Nella parte in cui si sofferma a discorrere dei presupposti necessari affinché il giudice di merito possa legittimamente richiedere informazioni alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 213 c.p.c., il motivo è inammissibile per estraneità di tale censura rispetto alla ratio decidendi . fatti non ha aNOMEato alcuna ordinanza ex art. 213 c.p.c.; né ha giudicato se il Tribunale potesse o non potesse aNOMEare una
La Corte d’appello in ordinanza ex art. 213 c.p.c..
La Corte d’appello ha soltanto dichiarato inammissibile il motivo d’appello con cui si contestava il provvedimento ex art. 213 c.p.c. aNOMEato dal Tribunale, e lo ha fatto sul presupposto che, nel giudizio di primo grado, l’odierno ricorrente ave sse domandato la revoca dell’ordinanza ex articolo 213 c.p.c. per la prima volta con la comparsa conclusionale.
Dunque, oggetto del contendere nella presente sede poteva essere, sul punto qui in esame, solo uno: se davvero l’appellante era decaduto dal diritto di chiedere la revoca d’una ordinanza istruttoria.
Né viene in rilievo il precedente di questa Corte invocato dal ricorrente a pagina 15 del ricorso (Cass. 25725/14), in quanto nel caso di specie la Corte d’appello ha ritenuto non già che l’istanza di revoca di ordinanza istruttoria ex articolo 213 c.p.c. non fosse stata reiterata nel precisare le conclusioni, e quindi dovesse ritenersi abbandonata; ha ritenuto, invece,
che quella istanza non fosse mai stata formulata prima del deposito della comparsa conclusionale, e che quindi fosse inammissibile perché tardiva.
1.3. Nella parte restante il motivo è infondato, in quanto correttamente la Corte d’appello ha aNOMEato una decisione conforme a diritto. L’adozione di un provvedimento istruttorio non consentito dalla legge è, infatti, un atto processuale nullo, e le nullità processuali in materia di prove sono nullità relative, destinate a convertirsi in motivi di impugnazione. Spettava, dunque, alla parte interessata eccepire la suddetta nullità nella prima difesa utile, giusta la previsione dell’art. 157, secondo comma, c.p.c..
Infine, le deduzioni compiute a verbale, nel giudizio di primo grado, alle udienze del 3 maggio e del 19 luglio 2012, per come trascritte dal ricorrente rispettivamente alle pagine 11 e 14 del proprio ricorso, non contengono alcuna richiesta di revoca della contestato ordinanza.
La prima verbalizzazione, infatti, ha ad oggetto semplicemente l’opposizione alla richiesta del RAGIONE_SOCIALE; la seconda , una mera contestazione dell’efficacia probatoria della documentazione acquisita.
Il secondo motivo lamenta l’omesso esame di un fatto decisi vo ai sensi dell’art. 360, n. 5 c.p.c..
Ai fini dell’ammissibilità del motivo, il ricorrente deduce che le ricostruzioni fattuali di primo e secondo grado erano diverse e indipendenti l’una dall’altra. Non si sarebbe in presenza di una doppia conforme e, dunque, il motivo di ricorso sarebbe ammissibile.
RAGIONE_SOCIALE lamenta che entrambi i giudici di merito non hanno preso in considerazione la circostanza che i cartelli di pericolo, se anche presenti, erano ruotati di centottanta gradi e divelti, e dunque irriconoscibili. La circostanza sarebbe stata deNOMEa fin dal primo grado ed era provata dalle fotografie proNOMEe, richiamate e localizzate dal ricorrente, che mostravano i cartelli di pericolo capovolti.
Il motivo è inammissibile.
Sulla esistenza della responsabilità del RAGIONE_SOCIALE, infatti, vi è stata indiscutibilmente una doppia decisione conforme, che preclude la prospettabilità del vizio di omesso esame del fatto decisivo.
Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
La richiesta di condanna ai sensi dell’articolo 96, terzo comma, c.p.c., formulata dall’amministrazione controricorrente, va rigettata per difetto del requisito della colpa grave.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) rigetta il ricorso;
(-) condanna “RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME. NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, COGNOME RAGIONE_SOCIALE NOME, RAGIONE_SOCIALE” alla rifusione in favore del RAGIONE_SOCIALE di Travagliato delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di euro 3.000, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex art. 2, comma 2, d.m. 10.3.2014 n. 55;
(-) ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile