Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 14819 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 14819 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/06/2025
O R D I N A N Z A
sul ricorso n. 26434/22 proposto da:
-) NOME COGNOME domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore , difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
-) RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , domiciliato ex lege all’indirizzo PEC del proprio difensore, difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché
-) NOME
– intimato – avverso la sentenza del Tribunale di Imperia 14 ottobre 2022 n. 601; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18 marzo 2025 dal Consigliere relatore dott. NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’esposizione dei fatti di causa sarà limitata alle sue circostanze ancora rilevanti nella presente sede.
Nel 2011 NOME COGNOME convenne dinanzi al Giudice di pace di Sanremo NOME COGNOME e la RAGIONE_SOCIALE chiedendone la condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza d’un sinistro stradale.
Oggetto: nullità del processo – cassazione con rinvio della sentenza non definitiva -prosecuzione del giudizio -conseguenze -cassazione senza rinvio della sentenza definitiva.
Si costituì la RAGIONE_SOCIALE, assicuratrice per la r.c.a. del veicolo dell’attore, dichiarando di farlo quale mandataria con rappresentanza della Generali, nonché ‘in proprio’.
Il Giudice di pace di Sanremo con sentenza non definitiva n. 148/18 dichiarò inammissibile la costituzione della UnipolSai; con sentenza definitiva 99/21 rigettò la domanda sul presupposto che NOME COGNOME non fosse il proprietario del veicolo che aveva causato il danno.
3. Ambedue le sentenze furono impugnate.
L’impugnazione della sentenza non definitiva 148/18 fu accolta in appello; questa Corte tuttavia, adìta da NOME COGNOME con ordinanza 31.10.2023 n. 30289 rilevò che:
-) la notifica dell’atto introduttivo a NOME COGNOME fu eseguita quando questi era già deceduto;
-) il Tribunale di Imperia in sede di appello, accertato ciò, avrebbe dovuto dichiarare la nullità del giudizio e rimettere la causa al giudice di primo grado, ex art. 354 c.p.c., il che non fece.
Di conseguenza questa Corte ha cassato la sentenza impugnata (come s’è detto, quella non definitiva) e rimesso la causa al Giudice di pace di Sanremo ‘ con la precisazione che ne consegue la caducazione anche di tutta l’attività processuale frattanto svoltasi dopo la pronuncia della sentenza parziale cassata ‘ .
Il presente giudizio ha ad oggetto il sèguito dell’appello avverso la sentenza definitiva del Giudice di pace di Sanremo, n. 99/21, con cui fu rigettata la domanda proposta da NOME COGNOME
Tale appello, proposto dal soccombente, fu rigettato dal Tribunale di Imperia con sentenza 14.10.2022 n. 601.
La sentenza d’appello è stata impugnata per Cassazione da NOME COGNOME con ricorso fondato su tre motivi.
La UnipolSai ha resistito con controricorso.
Ambo le parti hanno depositato atti qualificati ‘memoria’ , ma quella del ricorrente non contiene nessuna deduzione se non la dichiarazione di ‘insistere’ nel ricorso; quella della controricorrente è la trascrizione fedele del controricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
E’ superfluo dar conto dei motivi di ricorso, in quanto la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, perché il giudizio non poteva essere proseguito.
1.1. Infatti si è formato il giudicato sulla nullità del giudizio di primo grado, per effetto di quanto statuito da questa stessa Corte con l’ordinanza n. 30289/13 sopra ricordata, e cioè per essere iniziato il giudizio nei confronti
di soggetto già deceduto al momento della notifica dell’atto introduttivo.
Si è altresì formato il giudicato sulla dichiarata nullità di tutti gli atti successivi alla pronuncia della sentenza non definitiva, tra i quali ovviamente rientra anche la sentenza definitiva, oggetto della presente impugnazione.
Le spese del presente grado di giudizio vanno compensate interamente tra le parti, in considerazione del contenuto della decisione.
Per questi motivi
la Corte di cassazione:
(-) cassa senza rinvio la sentenza impugnata;
(-) compensa integralmente tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione civile