Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35751 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35751 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25647 R.G. anno 2019 proposto da:
NOME NOME rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOMECOGNOME NOME COGNOME COGNOME NOME COGNOMECOGNOME a presso quest’ultimo ;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE , rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME ed NOME COGNOME , COGNOMEa press o l’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrente
avverso la sentenza n. 200/2019 depositata il 29 gennaio 2019 della Corte di appello di Firenze.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
-E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Firenze del 29 gennaio 2019 con cui è stato respinto il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la pronuncia del Tribunale del capoluogo toscano resa in data 25 ottobre 2013. La controversia è stata introdotta con domande dirette all’accertamento della nullità , all’annullamento o alla risoluzione di un contratto di intermediazione finanziaria e del successivo ordine di acquisto di titoli Parmalat del complessivo importo di lire 250.000,00 impartito l’8 novembre 2000 . L’attrice aveva dedotto di non aver mai autorizzato l’intermediario all’operazione finanziaria sopra richiamata e ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce all’ordine d’acquisto, al documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari e a uno scritto allegato al contratto quadro contenente norme integrative del medesimo. Con la sentenza di primo grado il Tribunale aveva respinto le domande attrici.
Il ricorso per cassazione consta di quattro motivi e ad esso resiste RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, che è subentrata nella posizione delle originarie convenute, RAGIONE_SOCIALE e Banca Popolare RAGIONE_SOCIALE. Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si oppone la violazione dell’art. 1419, comma 1, c.c.. Con riguardo all’allegato al contratto di investimento viene dedotto che le disposizioni modificative in esso contenute valevano a regolamentare diversamente le modalità di conferimento degli ordini di acquisto dei titoli, il divieto di effettuare operazioni non adeguate e le modalità di assolvimento degli obblighi informativi ove l’ordine fosse stato impartito telefonicamente. Muovendo dal rilievo per cui la consulenza tecnica grafica espletata in primo grado aveva accertato la falsità della firma apposta dalla ricorrente sull’allegato in questione, si contesta l’affermazione della Corte di appello secondo cui
la nullità delle clausole modificative e integrative del contratto quadro contenute nell’allegato non avrebbero determinato la nullità di quest’ultimo; si rileva, in proposito, che le disposizioni negoziali in questione avevano riguardato «elementi essenziali dei servizi di investimento» e si ponevano «in correlazione inscindibile con il resto del contratto quadro».
Il motivo è inammissibile.
La Corte di merito ha effettivamente ritenuto infondato l’assunto dell’appellante secondo cui la mancata sottoscrizione del richiamato allegato avrebbe inciso sulla validità del contratto quadro.
Ora, la nullità della singola clausola contrattuale comporta la nullità dell’intero contratto ovvero all’opposto, per il principio utile per inutile non vitiatur , la conservazione dello stesso in dipendenza della scindibilità del contenuto negoziale, il cui accertamento richiede, essenzialmente, la valutazione della potenziale volontà delle parti in relazione all’eventualità del mancato inserimento di tale clausola, e, dunque, in funzione dell’interesse in concreto dalle stesse perseguito (Cass. 10 novembre 2014, n. 23950). La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende all’intero contratto, o a tutta la clausola, ove l’interessato dimostri, cioè, che la porzione colpita da invalidità non ha un’esistenza autonoma, né persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità (Cass. 5 febbraio 2016, n. 2314). Come è stato ricordato di recente da questa Corte, il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c., esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi
programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto (Cass. 4 luglio 2023, n. 18794).
La ricorrente non spiega sulla base di quali elementi probatori, che la stessa era onerata di fornire, e sulla base di quale conseguente accertamento di fatto del giudice del merito le clausole dell’allegato al contratto di investimento avrebbero avuto un ruolo determinante nella manifestazione del consenso dei contraenti, tale per cui questi ultimi non avrebbero concluso la convenzione in assenza di esse. In tal senso la censura risulta connotata da astrattezza e non può pertanto ritenersi concludente.
2. Col secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1352 c.c.. Viene rilevato che l’art. 1 del contratto di intermediazione finanziaria prevedeva che gli ordini fossero impartiti di norma per iscritto e che, ove fossero stati impartiti telefonicamente, essi sarebbero stati registrati sul nastro magnetico o su altro supporto equivalente. Posto che il consulente tecnico aveva accertato la falsità della firma apposta sull’ordine di acquisto dell’8 novembre 2000, si osserva che la clausola sopra riportata integrerebbe un patto costitutivo di forma ad substantiam per la formulazione degli ordini di investimento.
Il motivo è inammissibile.
L’ odierna istante non chiarisce come avesse fatto valere la questione sulla forma convenzionale, di cui la sentenza impugnata non parla, nel corso del giudizio di merito. Si limita, infatti, ad affermare, genericamente, che in sede di appello ella ebbe a dedurre che l’ordine era stato impartito verbalmente anziché per iscritto, secondo quanto asseritamente previsto dall’art. 1 del contratto quadro. Tale deduzione, in sé considerata, non dà ragione della proposizione della questione oggetto del motivo in esame: questione la cui risoluzione implica, del
resto, un preventivo accertamento di fatto quanto al significato da attribuire alla locuzione secondo cui, in base alla clausola, la forma scritta non era indefettibilmente richiesta; l’ applicazione dell’art. 1352 c.c. dipende, infatti, dall’interpretazione ─ non demandabile a questa Corte ─ della disposizione contrattuale per cui gli ordini devono essere impartiti «di norma per iscritto».
Va fatta quindi applicazione del principio per cui ove con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso stesso, di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione (Cass. 9 agosto 2018, n. 20694; Cass. 13 giugno 2018, n. 15430).
3. Il terzo mezzo lamenta la violazione dell’art. 21, lett. b, t.u.f . (d.lgs. n. 58/1998) e dell’art. 28, lett. a) e b ), reg. Consob n. 11522/1998. Viene ricordato che l’odierna ricorrente aveva domandato, in subordine, di pronunciarsi la risoluzione del contratto quadro e dell’ordine d’acquisto del titolo Parmalat dell’8 novembre 2000 anche per mancato assolvimento dell’obbligo di informazione consistente nell ‘omessa consegna del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Posto che la consulenza tecnica grafica aveva confermato che era apocrifa la sottoscrizione apposta in calce al detto documento, ci si duole che la Corte di merito non abbia valorizzato l’ inadempimento all’obbligo informativo consistente nella consegna del nominato documento ai fini della domanda di risoluzione del contratto quadro e dell’ordine di investimento sopra richiamato.
Il motivo è inammissibile.
La ricorrente deduce oggi un inadempimento, quanto alla
mancata consegna del documento sui rischi generali, che non deduce sia stato accertato nel corso del giudizio di merito; si è infatti limitata ad affermare che la sottoscrizione apposta sul detto documento era apocrifa: evenienza, questa, che nulla dice quanto alla consegna di cui qui si dibatte.
Ancor prima, la ricorrente nemmeno chiarisce come abbia raccordato la domanda di risoluzione alla mancata consegna del suddetto documento: a pag. 22 del ricorso per cassazione si limita a ricordare di aver osservato, in appello, che una tale condotta, al momento della stipula del contratto di investimento, costituiva una grave omissione informativa.
4. ─ Col quarto motivo si denuncia l’omessa pronuncia e la violazione dell’art. 112 c.p.c.. con riferimento alla domanda subordinata di risoluzione del contratto di investimento e dell’ordine di acquisto dell’8 novembre 2000. Viene osservato che il Tribunale sarebbe incorso, sul punto, in omessa pronuncia e che tale vizio sarebbe stato denunciato con l’appello. Rileva l’istante che, c ionondimeno, il Giudice distrettuale aveva mancato di rendere alcuna statuizione in ordine alle domande subordinate di risoluzione contrattuale e di risarcimento del danno per violazione dei divieti relativi al compimento di operazioni non adeguate e in conflitto di interessi. Osserva, al riguardo, che il riferimento operato dalla sentenza all’adeguatezza dei titoli venduti rispetto al profilo di rischio non poteva costituire «la ratio decidendi dell’inesistente statuizione di rigetto della domanda di risoluzione o di risarcimento danni per violazione del divieto di compimento di operazioni non adeguate» poiché la Corte distrettuale aveva richiamato l’adeguatezza dei titoli «al solo e diverso fine di supportare la pronuncia di rigetto della domanda di risoluzione o di risarcimento danni per violazione dei doveri informativi».
Il motivo è infondato.
La Corte di appello ha osservato che, con riguardo al mancato
adempimento della banca agli obblighi informativi, doveva condividersi la statuizione del Tribunale secondo cui, in sintesi, la domanda di risoluzione per inadempimento degli ordini di investimento si poneva in netto contrasto con la prospettazione attorea circa il mancato conferimento di tali ordini. Ha aggiunto che la banca non era consapevole, all’epoca, della reale rischi osità dei titoli Parmalat ─ tanto che aveva accettato detti titoli in pegno ─ , nonché dell’e sistenza di altri titoli rischiosi esistenti nel portafoglio della cliente. Si tratta, come è evidente, di una duplice ratio decidendi.
Il primo passaggio motivazionale è riferibile pure al tema del conflitto di interessi, posto che anche con riferimento al detto conflitto è operante un obbligo informativo: per la precisione, a mente dell’art. 27, comma 1, reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari autorizzati che intendano effettuare operazioni con o per conto della propria clientela in presenza di un interesse in conflitto con la medesima, possono dar corso all’investiment o solo se abbiano preventivamente informato per iscritto l’investitore sulla natura e l’estensione del loro interesse nell’operazione e sempre che l’investitore abbia poi acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione.
La ricorrente si disinteressa di questa prima ratio decidendi che non risulta, quindi impugnata. Come è noto, qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome, ciascuna delle quali logicamente e giuridicamente sufficiente a sorreggerla, è inammissibile il ricorso che non formuli specifiche doglianze avverso una di tali rationes decidendi , neppure sotto il profilo del vizio di motivazione (per tutte: Cass. Sez. U. 29 marzo 2013, n. 7931; Cass. 18 giugno 2019, n. 16314; Cass. 4 marzo 2016, n. 4293).
Va osservato, anche se a questo punto la considerazione è davvero superflua, che la censura portata contro la seconda ratio è incomprensibile, posto che la stessa ricorrente ha dato atto, come si è
visto, dell’esistenza, nella sentenza impugnata, di una statuizione di rigetto riferita alla domanda di risoluzione contrattuale e alla domanda risarcitoria.
Per quel che concerne, invece, il tema dell’asserita inadeguatezza dell’investimento, è da osservare che la Corte di merito , dopo aver dato atto dell’esistenza di altri titoli rischiosi nel portafoglio della cliente, ha rilevato la conseguente adeguatezza dell’operazione finanziaria di cui qui si dibatte rispetto al profilo di rischio dell’odierna ricorrente . E tanto è sufficiente per escludere il vizio di cui all’art. 112 c.p.c. ; infatti, ad integrare gli estremi dello stesso è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: e ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 20 settembre 2013, n. 21612; Cass. 4 ottobre 2011, n. 20311; sulla stessa linea, nel senso che il vizio di omessa pronuncia non si ravvisa quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone il rigetto: Cass. 30 gennaio 2020, n. 2153; nel senso che non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto della domanda o eccezione formulata dalla parte: Cass. 13 agosto 2018, n. 20718; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29191).
5 – Il ricorso va conclusivamente respinto.
6 . – Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese
forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione