Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 8252 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 8252 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/03/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10971/2018 R.G. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME NOME
-ricorrente-
contro
NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME -controricorrenti- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di BARI n. 1216/2017 depositata il 31/08/2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE
NOME COGNOME ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza n. 1216/2017 della Corte d’appello di Bari depositata il 31 agosto 2017.
Resistono con controricorso NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, eredi di NOME COGNOME.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380 bis.1, c.p.c. Le parti hanno depositato memorie.
Il Tribunale di Trani, adito da NOME COGNOME e NOME COGNOME, con citazione rivolta a NOME COGNOME, rimasta contumace, accogliendo le domande degli attori, con sentenza del 6 novembre 2012 dichiarò il diritto di comproprietà degli stessi sulle parti comuni del fabbricato di INDIRIZZO in Trani (già oggetto di divisione per atto dell’11 dicembre 1978 fra gli eredi di NOME COGNOME e NOME COGNOME), e quindi accertò che non era impedita ai medesimi attori la riapertura della porta di accesso alla loro unità immobiliare
NOME COGNOME, divenuta proprietaria di altre unità comprese nell’edificio, a riconsegnare a NOME COGNOME e NOME COGNOME le chiavi del portone di accesso del INDIRIZZO
dell’AVV_NOTAIO
NOME COGNOME in INDIRIZZO Milano (risultando la stessa trasferita, nonostante i risconti anagrafici confermavano tale residenza), era stata rinnovata presso lo studio della stessa sempre in Milano in data 5 dicembre 2006 e perfezionata mediante consegna a mani dell’atto al collega di stud io avvocato COGNOME. Inoltre, gli attori avevano comprovato di aver svolto le necessarie ricerche anagrafiche, avendo esibito certificato di residenza del Comune di
Milano datato 27 novembre 2006 e la notifica doveva dirsi aver raggiunto il suo scopo, in quanto la COGNOME aveva avuto conoscenza del processo per aver reso interrogatorio formale ed aver avuto contatti con il CTU.
Quanto al merito della lite, lamentando l’appellante COGNOME “la mancanza di prova del titolo da parte degli attori”, la Corte d’appello ha affermato che ‘ documentalmente provato in atti che gli appellati hanno acquistato con atto di compravendita per AVV_NOTAIO repertorio NUMERO_DOCUMENTO del 17.12.1982 da NOME l’appartamento al primo piano in Trani costituito da un vano adibito a cucina, con accesso da INDIRIZZO e da due vani e gabinetto con accesso da via INDIRIZZO. Ai sensi dell’art. 1117 cod civ.: “sono oggetto di proprietà comune dei proprietari delle singole unità immobiliari dell’edificio (…) “. In difetto di prova contraria, quindi, le parti dell’edificio necessarie all’uso comune debbono presumersi comuni. L’appellante, sul quale gravava, non ha superato tale onere probatorio e del resto neppure dall’atto di proprietà dell’appellante stessa si evince la proprietà esclusiva diparti comuni dell’edificio. Il CTU ha altresì riscontrato e documentato fotograficamente l’esistenza dell’accesso preesistente dall’appartamento del primo sul vano scala del INDIRIZZO di cui vi è riscontro anche nei rilievi catastali. Con il terzo motivo l’appellante rileva la mancanza di un condominio tra le unità immobiliari degli appellati e dell’appellante (civ. 5 e civ 11) e l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 1117 c.c. La doglianza è infondata. Dai titoli di proprietà e dalle risultanze della CTU emerge che gli appellati sono proprietari di ‘un vano ed un ripostiglio il cui accesso è solo ed esclusivamente dal INDIRIZZO della INDIRIZZO‘. Da ciò consegue, evidentemente, la comproprietà degli appellati’.
La Corte d’appello ha inoltre negato l’intervenuta usucapione di proprietà esclusiva ed ha respinto le doglianze sul risarcimento dei danni.
4. Il primo motivo del ricorso di NOME COGNOME deduce la nullità della notificazione dell’atto di citazione di primo grado e la violazione e falsa applicazione degli artt. 139, 156, 160, 164 e 307 c.p.c., richiamando le certificazioni anagrafiche attestanti l’avvenuto trasferimento della ricorrente in data 24 ottobre 2006 da Milano a Vigevano e allegando la ‘falsità’ dell’attestazione di residenza in Milano datata 27 novembre 2006, allorquando evidentemente il procedimento di cambio di residenza non era stato ancora ultimato.
4.1. Il primo motivo di ricorso è fondato alla luce dei seguenti principi.
4.1.1. La validità della notificazione della citazione (nella specie, quella effettuata in Milano il 5 dicembre 2006) eseguita presso l’ufficio ai sensi dell’art. 139 c.p.c., mediante consegna dell’atto a persona qualificatasi collega di studio della destinataria (esercente la professione di avvocato), postula che sia stato esattamente individuato il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario dell’atto, nel rispetto del criterio di successione preferenziale riguardante la scelta del Comune dettato dal medesimo art. 139, cioè, nell’ordine, quello di residenza, di dimora, o di domicilio, restando poi consentita, nell’ambito del Comune individuato secondo il suddetto criterio, la notificazione nell’ufficio del destinatario o nel luogo dove esercita l’industria o il commercio in alternativa a quella presso la casa d’abitazione, senza necessità di preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione (Cass. n. 7041 del 2020; n. 11077 del 2002).
4.1.2. La notificazione eseguita nel luogo dell’ufficio (nella specie, a seguito della mancata consegna della copia della citazione nella casa di abitazione) nel Comune di residenza della destinataria risultante
dai registri anagrafici è comunque nulla quando questa si sia trasferita altrove ed il trasferimento della residenza sia opponibile ai terzi di buona fede, giacché denunciato nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 44 cod. civ. e dell’art. 31 disp. att. cod. civ., e dunque provato mediante la doppia dichiarazione fatta al comune che si abbandona e a quello dove s’intende fissare la dimora abituale, sempre che risulti nella dichiarazione diretta al comune che si abbandona il luogo in cui è fissata la nuova residenza (al che, nella specie, l’AVV_NOTAIO NOME COGNOME aveva adempiuto sin dal 24 ottobre 2006, chiedendo la cancellazione dall’anagrafe del Comune di Milano e la sua iscrizione nell’anagrafe del Comune di Vigevano con la stessa decorrenza) (cfr. Cass. n. 24416 del 2006; n. 22955 del 2010; n. 1648 del 1996; n. 17752 del 2009; n. 19714 e n. 21922 del 2017). 4.1.3. L’opponibilità ai terzi del comprovato trasferimento della residenza della convenuta, denunciato il 24 ottobre 2006 nei modi previsti dalla legge, ai sensi dell’art. 44 cod. civ. e dell’art. 31 disp. att. cod. civ., non può essere smentita dalle risultanze della certificazione anagrafica del Comune di Milano rilasciata il 27 novembre 2006, sì da reputare valida la notifica della citazione eseguita in Milano il 5 dicembre 2006.
4.1.4. La nullità della notificazione della citazione introduttiva del giudizio eseguita il 5 dicembre 2006, derivante dall’inosservanza dell’ordine tassativo dei luoghi di notificazione elencati dalla norma dell’art. 139 c.p.c., non è sanata per il conseguimento dello scopo dell’atto: né dalla pregressa notificazione di una citazione nulla, della quale sia stata disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 164, commi 1 e 2, c.p.c.; né dai ‘contatti documentali con il CTU’, i quali si siano resi necessari ai fini dello svolgimento delle operazioni peritali; né dalla comparizione della convenuta contumace, avvenuta a seguito di notifica presso l’effettiva attuale residenza dell’ordinanza ammissiva
dell’interrogatorio formale deferito alla medesima, in quanto tale comparizione, verificandosi al solo scopo di rendere l’interrogatorio e non anche per contraddire le pretese fatte valere in giudizio dalle controparti, non può avere alcuna efficacia sanante del rapporto processuale irritualmente instaurato (cfr. Cass. n. 1511 del 1986).
La nullità della notificazione della citazione può, infatti, dirsi sanata, ai sensi dell’art. 156, comma 3, c.p.c., per il raggiungimento del relativo scopo – che è quello della conoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle proprie difese da parte del destinatario della notifica -soltanto se la parte convenuta si sia costituita in giudizio (arg. da Cass. Sez. Un. n. 11550 del 2022).
Il secondo (violazione degli artt. 948 e 2697 c.c.), il terzo (violazione degli artt. 112 e 183 c.p.c.) ed il quarto motivo (falsa applicazione dell’art. 1117 c.c.) del ricorso di NOME COGNOME, attenendo al merito della lite, restano assorbiti dall’accoglimento del primo motivo.
Deve, pertanto, essere accolto il primo motivo di ricorso, con assorbimento degli altri motivi, riscontrandosi una nullità del giudizio di primo grado (conseguente alla nullità della notificazione della citazione introduttiva) per la quale il giudice d’appello avrebbe dovuto -in applicazione dell’art. 354, comma 1, c.p.c. – rimettere le parti al primo giudice, sicché la causa, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., va rinviata al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti motivi, dichiara la nullità del giudizio di primo grado e rinvia la causa, ai sensi dell’art. 383, comma 3, c.p.c., al Tribunale di Trani, in persona di diverso magistrato, anche per provvedere sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda sezione