Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 4805 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 1 Num. 4805 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME FILIPPO
Data pubblicazione: 03/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 28415/2021 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME -controricorrente-
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore
-intimato- avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 2455/2021 depositata il 17/06/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/02/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME ha proposto davanti al Tribunale di Sondrio opposizione al decreto ingiuntivo emesso a favore di RAGIONE_SOCIALE, banca rappresentata da RAGIONE_SOCIALE quale suo procuratore, per l’importo di € 50.000,00 quale fideiussore del saldo debitore del conto corrente n. 10018 della RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (così limitata la domanda rispetto al saldo debitore di € 110.708,98), società dichiarata fallita in data 23 dicembre 2015. Il credito atteneva a un contratto di conto corrente stipulato in data 21 gennaio RAGIONE_SOCIALE, in relazione al quale era stata rilasciata dall’opponente fideiussione in data 22 febbraio 2008, incrementata in data 20 settembre 2011.
2. Ha dedotto l’opponente (per quanto qui rileva), oltre al difetto di legittimazione attiva del procuratore del creditore, la nullità della fideiussione ex art. 2, comma 2, l. n. 287/1990, la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale ex art. 1341 cod. civ., l’insussistenza del credito e il superamento della garanzia fideiussoria in relazione agli interessi.
Il Tribunale di Sondrio ha rigettato l’opposizione, giudizio nel quale era intervenuto il cessionario del creditore RAGIONE_SOCIALE, la cui decisione è stata confermata dalla Corte di Appello di Milano, con la sentenza qui impugnata. Per quanto qui rileva, ha ritenuto il giudice di appello legittimato il procuratore del creditore ad azionare crediti in sofferenza, essendo il rapporto bancario dell’obbligato principale girato a sofferenza, nonché essendo il creditore opposto titolare del credito.
4. Quanto alla dedotta nullità della fideiussione ex art. 2, comma 2, lett. a) l. n. 287/1990, la sentenza impugnata ha rilevato che la nullità avrebbe riguardato alcune delle clausole, senza ripercussione sull’intero rapporto, né risultando che tali clausole fossero state applicate nel caso di specie e che, in ogni caso, la nullità parziale del contratto non può travolgere l’intero contratto a termini dell’art. 1419, primo comma, cod. civ.
5. Ha, poi, ritenuto fondata nel merito la pretesa del creditore, in quanto documentata, essendo stati prodotti « tutti gli estratti analitici del rapporto di conto corrente, dall’apertura del rapporto sino alla sua chiusura» senza specifica contestazione, confermando il rigetto della richiesta di CTU. Ha ritenuto che la clausola di capitalizzazione trimestrale fosse stata specificamente approvata nel rispetto della delibera CICR del 9 febbraio 2000 e ha ritenuto che, essendo la garanzia prestata sino alla concorrenza di € 800.000,00, la domanda della banca, anche tenuto conto del controcredito dedotto dal fideiussore, fosse coperta dalla fideiussione sino all’importo richiesto. L’appellante è, inoltre, stato condannato ex art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.
6. Propone ricorso per cassazione il fideiussore, affidato a otto motivi, cui resiste con controricorso il cessionario del creditore, il quale deposita memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « motivazione perplessa e apparente, con riferimento al disconoscimento della conformità agli originali del certificato ex art. 50 tub e degli estratti conto -violazione dell’art. 111, comma 6, cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.» nonché, « violazione degli artt.2712 e 2719 c.c. -conseguente violazione dell’art.100 c.p.c. (a riguardo della partecipazione in giudizio di cerved), dell’art.115 comma 1 c.p.c. (per il rigetto del primo e terzo motivo di opposizione) e degli artt. 633 comma 1 n.1 e 641 c.p.c. (per la conferma dell’esito monitorio )», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto fondato il credito della banca e sottoscritta la clausola di capitalizzazione trimestrale. Deduce parte ricorrente di avere contestato ritualità e completezza della documentazione prodotta e che, a fronte del disconoscimento dei documenti, la banca avrebbe dovuto produrre ulteriori documenti.
Contesta, inoltre, l’idoneità probatoria della certificazione ex art. 50 TUB e degli estratti conto, con particolare riferimento all’ultimo contenente l’indicazione del giro a sofferenza.
2. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « motivazione perplessa o apparente, con riferimento alla classificazione del credito ‘in sofferenza’ violazione dell’art. 111, comma 6, cost. e dell’ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.» nonché « conseguente violazione dell’art.100 c.p.c. (a riguardo della partecipazione in giudizio di cerved), dell’art.115 comma 1 c.p.c. (per il rigetto dell’opposizione) e degli artt. 633 comma 1 n.1 e 641 c.p.c (per l’accoglimento della domanda nella fase monitoria» , nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto legittimato attivo il procuratore del creditore, ritenendo che il credito azionato non fosse a sofferenza, come invece richiede la procura rilasciata al mandatario.
3. I primi due motivi possono essere esaminati congiuntamente attese le censure esposte. I due motivi sono manifestamente infondati in relazione alla censura di apparenza della motivazione, consentendo la sentenza impugnata la ricostruzione dell’iter logico seguito ai fini della decisione (Cass., Sez. U., n. 8053/2014), sia in relazione alla validità della clausola di capitalizzazione, in quanto sottoscritta in conformità della delibera CICR del 9 febbraio 2000, sia in relazione alla fondatezza della pretesa creditoria nel suo complesso alla luce della documentazione versata in atti, comprendente « tutti gli estratti analitici del rapporto di conto corrente, dall’apertura del rapporto sino alla sua chiusura» , non oggetto di specifica contestazione, sia in relazione alla legittimazione del procuratore del creditore, legittimato al recupero dei crediti passati a sofferenza, come quello di specie, per il quale il rapporto bancario che faceva capo all’obbligato principale era stato girato a sofferenza.
4. I motivi sono, invece, inammissibili quanto alle dedotte violazioni di legge, traducendosi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio esaminato dal giudice di appello, inammissibile in sede di legittimità. Inammissibile è, inoltre, per difetto di specificità la deduzione di violazione dell’art. 2719 cod. civ., posto che il disconoscimento di conformità all’originale delle copie fotografiche o fotostatiche che, se non contestate, acquistano, ai sensi dell’art. 2719 cod. civ. (norma, comunque, menzionata nel decimo motivo), deve avvenire, in modo formale e specifico, nella prima udienza o risposta successiva alla produzione (Cass., n. 4053/RAGIONE_SOCIALE; Cass., n. 882/RAGIONE_SOCIALE) e deve trattarsi di contestazione della conformità all’originale mediante dichiarazione che evidenzi in modo chiaro e univoco sia il documento che si intende contestare (Cass., n. 4912/2017; Cass., n. 13425/2014), sia gli aspetti differenziali di quello prodotto rispetto all’originale, non essendo invece sufficienti né il ricorso a clausole di stile né generiche asserzioni (Cass., n. 16557/2019).
5. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione degli artt. 345, terzo comma e 115 cod. proc. civ. « anche in relazione alla segnalazione del credito in sofferenza e alla conseguente titolarità attiva di RAGIONE_SOCIALE », nella parte in cui ha ritenuto legittimato ad agire il procuratore del creditore, osservando che tale decisione sarebbe fondata su un documento acquisito in violazione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., deducendo anche difetto di legittimazione del cessionario del creditore.
6. Con il quarto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « motivazione perplessa o apparente con riferimento alla titolarità attiva del RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE -violazione dell’art. 111, comma 6, cost. e dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.» nonché, « violazione dell’art.115 comma 1 c.p.c. e degli artt.2712, 2719, in n. 28415/2021 R.G.
relazione agli estratti conto -violazione dell’art. 100 c.p.c. a riguardo della produzione documentale di cerved », nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto la legittimazione attiva del creditore, deducendo la mancanza di prova della titolarità del credito e della cessione all’attuale controricorrente, effettuata a seguito di numerose cessioni.
7. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente attesi i profili coinvolti e vanno dichiarati inammissibili in quanto -come rilevato dal controricorrente – deducono questioni nuove non trattate nella sentenza impugnata. Nuova è, difatti, la questione di tardiva produzione della documentazione in base alla quale la sentenza impugnata avrebbe deciso della legittimazione del procuratore del ricorrente, non dedotta in appello, nonché carente di specificità in relazione alla dedotta tardività. Inammissibile è, inoltre, il terzo motivo nella parte in cui deduce il difetto di sussistenza dei requisiti di legittimazione in relazione al cessionario del creditore, trattandosi di revisione del materiale probatorio, inammissibile nel giudizio di legittimità.
8. Inammissibile per novità è, inoltre, la censura circa la non titolarità del credito in capo al cessionario per avere il credito subito diverse cessioni, soprattutto a confronto della circostanza che il cessionario è parte in causa sin dal primo grado di giudizio. Inoltre, gli eventuali accertamenti officiosi che possono essere operati dal giudice in tema di operatività delle norme imperative si scontrano con il limite del divieto degli accertamenti di fatto nel giudizio di legittimità (Cass., n. 20438/2019).
9. Con il quinto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. « omesso esame di fatti storici decisivi, relativi all’accertamento della Banca di Italia in ordine al modello di fideiussione dell’ABI» nonché « omessa motivazione in violazione dell’art.132 comma 2 n.4 c.p.c. e art.118 comma 1 disp. att. c.p.c.» , nella parte in cui la n. 28415/2021 R.G.
sentenza impugnata ha rigettato l’eccezione di nullità della fideiussione, deducendo la nullità delle clausole per avere la banca aderito a un illecito anticoncorrenziale, che avrebbe condotto alla nullità integrale del contratto perché senza quelle clausole la fideiussione non sarebbe stata sottoscritta .
Il motivo è inammissibile sia quanto alla censura per omesso esame di fatto decisivo, in quanto contrario al principio della cd. « doppia conforme» (Cass., n. 32019/2024), sia in relazione alla doglianza di violazione di legge e di nullità della sentenza, non avendo parte ricorrente censurato la statuizione secondo cui «non risulta nemmeno allegato dall’appellante che tali clausole abbiano trovato applicazione nella fattispecie per cui è causa, né risulta che la banca abbia invocato l’applicazione di alcuna di tali clausole». In ogni caso, anche tale motivo si risolve in una non consentita revisione dell’interpretazione delle clausole contrattuali operata dal giudice del merito circa l’incidenza (in tesi) della nullità delle clausole invocata dal ricorrente sull’intero impianto contrattuale.
Con il sesto motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « motivazione perplessa o apparente con riferimento al limite della garanzia fideiussoria -violazione dell’art. 111, comma 6, cost. e dell’ art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.» nonché «violazione dell’art.10 della legge 17 febbraio 1992 n.154 -violazione dell’art.115 comma 1 c.p.c. -violazione dell’art.112 c.p.c .», nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto non superato il limite di operatività (importo garantito) della fideiussione, mancando tale indicazione nella fideiussione, da intendersi sotto pena di nullità.
Il motivo è infondato in tema di apparenza della motivazione, avendo il giudice di appello indicato i presupposti in fatto in base ai quali la garanzia era stata prestata e incrementata sino a un importo superiore
n. 28415/2021 R.G.
rispetto a quello oggetto di domanda monitoria, nonché inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge, sia perché questione nuova, sia perché il motivo è del tutto aspecifico in relazione alle circostanze dedotte.
Con il settimo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « omessa motivazione in relazione alla condanna del daziano al pagamento del contributo unificato ex art. 13 comma 1 quater dpr 115/2002 – violazione degli artt. 132 comma 2 n.4 c.p.c. e art.118 comma 1 disp. att. c.p.c. – violazione dell’art.13 comma 1 quater dpr 115/2002 », ritenendo esservi motivazione apparente in tema di pagamento del raddoppio del contributo unificato.
Con l’ottavo motivo si deduce, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., « motivazione perplessa e apparente e omesso esame di fatto decisivo, in relazione alla condanna del signor COGNOME COGNOME ex artt.91 e 96 comma 3 c.p.c., nonchè ex art.13 comma 1 quater dpr 115/2002- violazione degli artt. 132 comma 2 n.4 c.p.c. e art.118 comma 1 disp. att. c.p.c. – violazione degli artt.91 comma 1 e 96 comma 3 cpc. e dell’art.13 comma 1 quater dpr 115/2002 », riproponendo il ricorrente censura analoga al superiore motivo in relazione alla condanna alle spese di lite e alla responsabilità aggravata.
Gli ultimi due motivi sono manifestamente infondati, essendo state indicate le ragioni per le quali si è proceduto a condanna per colpa grave e al pagamento del raddoppio del contributo unificato, né essendo sindacabile in sede di legittimità la liquidazione in concreto operata dal giudice del merito in tema di colpa grave (Cass., n. 8943/2022).
Il ricorso va, pertanto, rigettato, con spese regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio del contributo unificato.
La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 5.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 e agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 24/02/2026.
Il Presidente NOME COGNOME