Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27817 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27817 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 28/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 25868/2021 R.G. proposto da:
COGNOME NOME e COGNOME NOME, rappresentati, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: EMAIL
-ricorrenti –
contro
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE, e. per essa, quale procuratrice e mandataria, RAGIONE_SOCIALE (denominazione assunta da RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE, già denominata RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE), in persona del legale rappresentRAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.:
,
elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in INDIRIZZO
avverso la sentenza del la Corte d’appello di Ancona n. 301/2021, pubblicata in data 16 marzo 2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
Il Tribunale di Pesaro, con sentenza n. 276/2016, rigettava l’opposizione proposta da NOME COGNOME e NOME COGNOME avverso il decreto ingiuntivo emesso dallo stesso ufficio, con cui RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE aveva intimato agli opponenti, quali fideiussori, in solido con altri garanti RAGIONE_SOCIALE società RAGIONE_SOCIALE, il pagamento RAGIONE_SOCIALE somma di euro 1.663.159,36, oltre interessi, quale saldo di conti correnti intestati alla debitrice principale, respingendo, tra l’altro, l’eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ.
Avverso la suddetta sentenza i soccombenti hanno proposto gravame, reiterando l’eccezione di decadenza ex art. 1957 cod. civ. ed eccependo, alla prima udienza, la nullità dei contratti di fideiussione per violazione dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE l. n. 287/1990, perché redatti secondo lo schema predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE e censurato dalla Banca d’Italia con il provvedimento n. 55/NUMERO_DOCUMENTO, che hanno prodotto unitamente al provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO dell’RAGIONE_SOCIALE GarRAGIONE_SOCIALE; in comparsa conclusionale gli appellanti hanno pure dedotto che i contratti di fideiussione dovevano ritenersi nulli, ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ., e, comunque, non meritevoli di tutela ex art. 1322 cod. civ., nulli per difetto di causa e per violazione dell’art. 33 del Codice del consumo.
La Corte d’appello di Ancona, per quel che ancora rileva in questa
sede, pur dichiarando ammissibile l’eccezione di nullità del contratto di fideiussione per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust , l ‘ha rigettata, confermando nel resto la sentenza impugnata. Dando atto che gli appellanti avevano prodotto in giudizio il provvedimento n. 55 del 2005 RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia e gli atti costitutivi di fideiussione e che la eccepita nullità era di tipo parziale ex art. 1419 cod. civ., ha rilevato che difettava sia la prova del danno subito, che non poteva limitarsi al mero ‹‹impedimento di scegliere un contratto fideiussorio equo e rispettoso dei principi dell’ordinamento economico››, sia la prova ‹‹RAGIONE_SOCIALE presunta indistinta esecuzione RAGIONE_SOCIALE condotta anticoncorrenziale da parte RAGIONE_SOCIALE Banca che abbia continuato ad utilizzare uniformemente lo schema ABI dopo il 2005››, ossia del carattere uniforme dell’applicazione RAGIONE_SOCIALE clausola contestata , che integrava elemento costitutivo RAGIONE_SOCIALE pretesa nullità.
NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per la cassazione RAGIONE_SOCIALE sentenza d’appello, sulla base di cinque motivi.
RAGIONE_SOCIALE, e, per essa, quale procuratrice e mandataria RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), in qualità di cessionaria del credito, resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un unico motivo.
NOME COGNOME e NOME COGNOME hanno depositato controricorso al ricorso incidentale.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Ragioni RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo del ricorso principale, denunziando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2697 c od. civ. e dell’art. 7 del d.lgs. n. 3/17, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per
avere la Corte territoriale ritenuto che la parte che eccepisce la nullità del contratto di fideiussione frutto di intesa anticoncorrenziale illecita debba dare prova non solo di detta intesa, ma anche del ‹‹ carattere uniforme RAGIONE_SOCIALE clausola che si assume essere oggetto dell’intesa stessa ›› .
Con il secondo motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418 e 2697 cod. civ., dell’art. 2 l. n. 287/90 e dell’art. 14 d.lgs. n. 3/17, i ricorrenti censurano l’altra autonoma ratio decidendi su cui poggia il rigetto RAGIONE_SOCIALE eccezione di nullità del contratto di fideiussione ed attingono l’affermazione secondo cui il garRAGIONE_SOCIALE, che intende esperire tale azione, deve anche fornire prova del danno subito.
Con il terzo motivo, prospettando, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1418, 1419 cod. civ., e 2 l. n. 287/90, i ricorrenti sostengono che, erroneamente, la Corte territoriale avrebbe ritenuto che la nullità del contratto sarebbe parziale.
Con il quarto motivo, deducendo, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e/o dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., i ricorrenti si dolgono che i giudici d’appello non si siano pronunciati sulla denunciata violazione dell’art. 1957 cod. civ. da parte del Tribunale, il quale aveva ritenuto tempestiva l’azione esercitata dalla Banca.
Con il quinto motivo, deducendo la nullità del procedimento e RAGIONE_SOCIALE sentenza per violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e/o 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ, i ricorrenti lamentano che, sebbene nella comparsa conclusionale avessero espressamente denunciato la nullità delle fideiussioni per violazione dell’art. 1322
cod. civ., nonché dell’art. 33 del codice del consumo, la Corte d’appello si sia limitata ad affrontare la questione RAGIONE_SOCIALE nullità in relazione alla normativa antitrust , tralasciando le altre ragioni di censura.
Con l’unico motivo del ricorso incidentale la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art 2697 cod. civ., dell’art. 1421 cod. civ. e dell’art. 345 cod. proc. civ. e contesta la decisione gravata là dove ha ritenuto ammissibile e tempestiva la produzione documentale, effettuata in appello dalle controparti, a supporto RAGIONE_SOCIALE eccezione di nullità delle fideiussioni per contrasto con la normativa antitrust .
In particolare, evidenzia che i garanti solo alla udienza in appello del 4 dicembre 2018 hanno, per la prima volta, sollevato tale ultima eccezione, depositando, peraltro in formato cartaceo e non per via telematica, il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia n. 55/2005 recRAGIONE_SOCIALE lo schema delle condizioni contrattuali in materia di fideiussione ritenute lesive dei principi RAGIONE_SOCIALE libera concorrenza ed il parere dell’RAGIONE_SOCIALE, in totale spregio delle preclusioni processuali; tale produzione avrebbe dunque dovuto essere considerata tardiva e, come tale, non utilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, dovendosi escludere che detti documenti avessero natura di provvedimenti amministrativi e rientrassero nel notorio.
Va, preliminarmente, esaminato il ricorso incidentale, in quanto logicamente prioritario.
7.1. Al fine di meglio inquadrare la questione posta, va premesso, in linea generale, che le Sezioni Unite di questa Corte (con la sentenza del 30 dicembre 2021, n. 41994), hanno affermato che i contratti di fideiussione ‘a valle’ di intese dichiarate parzialmente nulle dall’RAGIONE_SOCIALE GarRAGIONE_SOCIALE, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lettera a) , RAGIONE_SOCIALE legge n. 287 del 1990 e 101
del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, RAGIONE_SOCIALE legge citata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata (perché restrittive, in concreto, RAGIONE_SOCIALE libera concorrenza), salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti.
7.2. Come sopra illustrato, però, la questione sulla quale questa Corte è oggi chiamata a pronunciarsi consiste nello stabilire se sia o meno corretta la decisione impugnata nella parte in cui, ritenendo che l’eccezione relativa alla presunta nullità RAGIONE_SOCIALE garanzia per violazione RAGIONE_SOCIALE normativa antitrust fosse stata ritualmente sollevata in appello, ha ritenuto ammissibile e tempestiva la produzione documentale allegata a sostegno RAGIONE_SOCIALE eccezione.
La soluzione deve essere assunta facendo riferimento ai principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, che hanno avuto modo di occuparsi RAGIONE_SOCIALE rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (Cass., sez. U, 12/12/2014, n. 26242).
In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, ciò al fine di evitare che l’esercizio di un potere officioso possa consentire alle parti di rimettersi in gioco -per così dire – quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio avrebbero potuto e dovuto essere tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi RAGIONE_SOCIALE dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in
qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa RAGIONE_SOCIALE nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati.
7.3. Nel caso in esame, la Corte d’appello ha trascurato di considerare che l’ accertamento sulla fondatezza o meno dell’eccezione di nullità (pacificamente proposta in appello alla prima udienza) si fondava su circostanze di fatto (la conformità al ‘TARGA_VEICOLO‘ e la produzione del relativo ‘modello) che le parti av rebbero dovuto introdurre già in primo grado.
In altri termini, poiché si parla, nella specie, RAGIONE_SOCIALE presunta nullità di clausole contrattuali che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall’RAGIONE_SOCIALE e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa RAGIONE_SOCIALE nullità, pur in assenza di una tempestiva domanda formulata in tal senso, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia suindicata erano note e a disposizione delle parti.
La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti in appello, pur astrattamente proponibile al di là delle preclusioni ormai maturatesi, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza, ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
Non risulta, pertanto, conforme a diritto la decisione oggi impugnata nella parte in cui procede all’esame nel merito RAGIONE_SOCIALE eccezione, facendo leva sul provvedimento n. 55/2005 RAGIONE_SOCIALE Banca
d’Italia e sul parere dell’RAGIONE_SOCIALE GarRAGIONE_SOCIALE, depositati solo in appello, peraltro anche in forma cartacea anziché telematica, in spregio del disposto di cui all’art. 345 , terzo comma, cod. proc. civ., nella formulazione modificata dal decreto n. 83 del 2012, che vieta la produzione di nuovi documenti, salvo che la parte non dimostri di essersi trovata nell’impossibilità di produrli, rimettendo così in moto una fase procedimentale che doveva ormai considerarsi chiusa nell’ordinato svolgimento del processo.
Deve darsi, invero, continuità al principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui il rilievo d’ufficio delle eccezioni in senso lato non è subordinato alla specifica e tempestiva allegazione RAGIONE_SOCIALE parte ed è ammissibile anche in appello, essendo sufficiente che i fatti risultino documentati ex actis (Cass., sez. U, 07/05/2013, n. 10531; Cass., sez. U, 27/07/2005, n. 15661).
D’altro canto, trattandosi di provvedimenti amministrativi adottati da autorità indipendenti, essi non rientrano tra le fonti del diritto elencate dall’art. 1 delle preleggi e restano, pertanto, esclusi dall’ambito di operatività del principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ. (Cass., sez. 1, 03/12/2019, n. 31569); neanche può condividersi l’assunto difensivo dei ricorrenti che il provvedimento RAGIONE_SOCIALE Banca d’Italia potrebbe rientrare nel ‘notorio’, dovendosi rammentare che «il fatto notorio, derogando al principio dispositivo delle prove e al principio del contraddittorio, va inteso in senso rigoroso, e cioè come fatto acquisito alle conoscenze RAGIONE_SOCIALE collettività con tale grado di certezza da apparire incontestabile» (Cass., sez. 5, 28/02/2008, n. 5232; Cass., sez. 1, 19/03/2014, n. 6299), per cui restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedano il preventivo accertamento di particolati dati, nonché quelle nozioni che rientrano nella scienza
privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (Cass., sez. 5, 11/10/2018, n. 25218; Cass., sez. 2, 16/12/2019, n. 33154).
La Corte territoriale avrebbe, quindi, dovuto rilevare la tardività RAGIONE_SOCIALE produzione documentale, come tale non utilizzabile ai fini RAGIONE_SOCIALE decisione, e, conseguentemente, rigettare, in difetto di prova dei fatti costitutivi, la domanda di nullità del contratto di fideiussione per contrasto con la normativa antitrust .
La fondatezza del ricorso incidentale impone di ritenere assorbite le censure formulate con il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale.
Il quinto motivo del ricorso principale è infondato.
9.1. Con riguardo al primo profilo di doglianza, anche prescindendo dal rilievo, assorbente, che tale nullità è stata dedotta solo in sede di comparsa conclusionale di appello, esso non è meritevole di accoglimento, in quanto questa Corte ha già stabilito che il giudizio di ‹‹ meritevolezza ›› di cui all’art. 1322, comma secondo, cod. civ., non coincide col giudizio di liceità del contratto, del suo oggetto o RAGIONE_SOCIALE sua causa, ma deve investire non il contratto in sé, ma il risultato con esso avuto di mira dalle parti, cioè lo scopo pratico o causa concreta che dir si voglia ( ex aliis , Cass., sez. U, 17/02/2017, n. 4222; Cass., sez. U, 17/02/2017, n. 4223; Cass., sez. U, 17/02/2017, n. 4224; Cass., sez. 3, 28/04/2017, n. 10506): il risultato del contratto dovrà dirsi immeritevole solo quando sia contrario alla coscienza civile, all’economia, al buon costume od all’ordine pubblico . Affinché dunque un patto possa dirsi ‘immeritevole’, ai sensi dell’art. 1322 c od. civ., è necessario accertare la contrarietà (non del patto, ma) del risultato cui esso mira con i princìpi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati (Cass., sez. U,
23/02/2023, n. 5657).
9.2. Quanto, poi, alla eccepita violazione RAGIONE_SOCIALE disciplina consumeristica, nel contratto di fideiussione, i requisiti soggettivi per l’applicazione RAGIONE_SOCIALE disciplina consumeristica devono essere valutati con riferimento alle parti di esso, senza considerare il contratto principale, come affermato dalla giurisprudenza unionale (CGUE, 19 novembre 2015, in causa C-74/15, COGNOME, e 14 settembre 2016, in causa C-534/15, COGNOME), dovendo pertanto ritenersi consumatore il fideiussore persona fisica che, pur svolgendo una propria attività professionale (o anche più attività professionali), stipuli il contratto di garanzia per finalità estranee alla stessa, nel senso che la prestazione RAGIONE_SOCIALE fideiussione non deve costituire atto espressivo di tale attività, né essere strettamente funzionale al suo svolgimento (cd. atti strumentali in senso proprio) (Cass., sez. U, 27/02/2023, n. 5868).
Nella specie sussistono elementi concreti, desumibili dalla visura camerale storica depositata unitamente al controricorso (doc. 4), per ritenere che i fideiussori, che hanno rivestito la qualità di amministratori RAGIONE_SOCIALE società garantita fino alla sua messa in liquidazione e di unici soci, abbiano contrattato a fini che esulano la loro sfera privata ed hanno prestato la garanzia in favore dei debiti RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in funzione dell’attività imprenditoriale svolta : tanto basta per ritenere che gli stessi non possano considerarsi alla stregua di ‹‹ consumatori ›› .
Il ricorso incidentale va, dunque accolto, con conseguente assorbimento del primo, del secondo, del terzo e del quarto motivo del ricorso principale, mentre va rigettato il quinto motivo del ricorso principale; la sentenza impugnata deve essere cassata nei termini sopra precisati con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, per nuovo esame, nonché per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso incidentale; dichiara assorbiti il primo, il secondo, il terzo ed il quarto motivo del ricorso principale; rigetta il quinto motivo del ricorso principale. Cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Terza Sezione