Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 202 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 202 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 07/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9514/2021 R.G. proposto da : COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in Roma, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME EMAIL rappresentati e difesi dall’avvocato NOME COGNOME EMAIL giusta procura speciale allegata al ricorso.
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ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del procuratore pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato COGNOME (EMAIL, giusta procura speciale allegata al controricorso.
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contro
ricorrente – avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze n. 155/2021 depositata il 28/07/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere dr.ssa NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
COGNOME NOME e COGNOME NOME, in qualità di fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, proponevano opposizione al decreto ingiuntivo richiesto nei loro confronti dalla Cassa di Risparmio di Firenze (di seguito, per brevità, CRF).
Per quanto ancora rileva in questa sede, la CRF aveva concesso alla società un finanziamento chirografo da rimborsarsi in sessanta mesi, con rate trimestrali; a fronte dell’inadempimento all’obbligo di restituzione delle rate, la banca aveva richiesto ed ottenuto un decreto ingiuntivo, non solo nei confronti della società, ma anche dei fideiussori.
Con sentenza n. 1477/2017 del 5 febbraio 2017 -dopo che nelle more del giudizio RAGIONE_SOCIALE era stata dichiarata fallita ed il giudizio, interrotto, era stato riassunto senza che si costituisse il fallimentoil Tribunale di Firenze rigettava l’opposizione proposta dai fideiussori COGNOME e COGNOME.
Avverso tale sentenza i fideiussori proponevano appello; si costituiva, resistendo al gravame, la CRF.
3.1. Con sentenza n. 155/2021 del 26 gennaio 2021 la Corte
d’Appello di Firenze rigettava l’appello.
Avverso tale sentenza COGNOME NOME e COGNOME NOME propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo.
Resiste con controricorso Intesa Sanpaolo s.p.a., legittimata passiva a seguito di fusione per incorporazione di RAGIONE_SOCIALE
Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni.
La banca controricorrente ha depositato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con un unico motivo i ricorrenti denunciano ‘Violazione o falsa applicazione dell’art. 1418 cod. civ.’.
Lamentano che la corte d’appello ha omesso di rilevare d’ufficio la nullità delle fideiussioni prodotte da CRF a fondamento dell’ingiunzione di pagamento loro rivolta in qualità di fideiussori.
Deducono espressamente che ‘dalla lettura delle fideiussioni in questione (prodotte sub docc. 4,5 del fascicolo monitorio prodotto da CRF in primo grado che si producono nuovamente prodotte sub docc. 1 e 2 in allegato al presente ricorso) si evince che all’interno di entrambi i contratti sono previste le seguenti pattuizioni: punto B) reviviscenza fideiussione; punto F) dispensa termini art. 1957 cod. civ.; punto G pagamento a prima richiesta; punto H invalidità obbligazioni garantite-sopravvivenza fideiussione’ (v. p. 5 del ricorso) e che, pertanto, le fideiussioni in questione ricalcano il modello di fideiussione stilato dall’ABI all’esito delle intese interbancarie, che, dalla Banca d’Italia prima, dall’Autorità Garante del Commercio e del Mercato poi, e dalla Cassazione in ultimo, è stato ritenuto in contrasto con la normativa antitrust e dunque nullo per violazione di norme imperative.
1.1. Il motivo, per come viene dedotto, è infondato.
1.2. Giova al riguardo rammentare che, se è vero che la
nullità del contratto per contrasto con norme imperative costituisce eccezione in senso lato, come tale rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio ex art. 1421 cod. civ., è anche vero, però, che la rilevabilità officiosa delle eccezioni in senso lato, cioè della rilevanza in iure dei fatti che le integrano, se non è condizionata all’onere di allegazione -della parte che dell’eccezione può beneficiare – dei detti fatti, né tanto meno al rispetto dei termini di preclusione fissati per l’esercizio dei poteri assertivi delle parti circa le c.d. eccezioni in senso stretto, è pur sempre però condizionata alla emergenza ex actis degli elementi fattuali sulla cui base quella eccezione possa essere rilevata d’ufficio o dedotta dalla parte interessata (v. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242; Cass., Sez. Un., 07/05/2013, n. 10531; di recente v. Cass., 23/02/2024, n. 4687).
Si è ulteriormente precisato che la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto, risultino cioè introdotti e acquisiti quei fatti, anche se non ne sia stata rilevata la valenza in iure né dalla parte interessata, né dallo stesso giudice del merito. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, ma solo là dove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza (v. Cass., Sez. Un. n. 26242/2014, cit., ove è precisato, anche con richiamo al precedente arresto, sul punto confermato, di Cass., Sez. Un. 04/09/2012, n. 14828, che «nell’ambito di un giudizio di risoluzione contrattuale, il giudice può rilevare d’ufficio la nullità: a) solo se questa emerge dai fatti allegati e provati, o comunque ex actis …»).
1.3. Nel caso di specie, invece, gli odierni ricorrenti omettono di indicare se, dove e come i fatti integratori della pretesa nullità fossero stati introdotti nel processo e sarebbero stati rilevati.
Infatti, sebbene i ricorrenti si premurino di specificare: ‘… Ai sensi dell’art. 366 n. 6 c.p.c., parte ricorrente precisa che il presente ricorso si fonda sugli atti e documenti che sono numerati in atti con l’indicazione della fase processuale in cui gli stessi sono stati prodotti nel corso del giudizio e della sede ove essi sono attualmente rinvenibili. Tali atti e documenti vengono in questa sede depositati nuovamente e, al fine di non appesantire la narrativa, gli stralci di detti atti e documenti saranno riportarti in apposite note a piè di pagina …’ (v. p. 2 del ricorso), il ricorso non contiene alcuna nota che riproduce gli stralci di detti atti e documenti, non ritrascrive il contenuto delle clausole dei contratti di fideiussione, non precisa se e quando, nei precedenti gradi di merito, sia stato prodotto il modello stilato dall’ABI, come pure il provvedimento della Banca d’Italia B423 ed il parere dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, per i quali, essendo atti amministrativi, non vale il principio iura novit curia e che le parti interessate sono tenute a produrre in giudizio a sostegno dei loro assunti (v. Cass., 01/02/2000, n. 1073; Cass., 19/03/2020, n. 7469).
I ricorrenti omettono quindi di adempiere agli oneri prescritti dell’art. 366, n. 4 e n. 6, interpretato alla luce dei principi dettati dalla sentenza COGNOME, e dunque non in chiave astrattamente formalistica, ma alla luce del principio per cui la valutazione in termini d’inammissibilità del ricorso non esprime, naturalmente, un formalismo fine a sé stesso, bensì il richiamo al rispetto di una precisa previsione legislativa volta ad assicurare uno “standard” di redazione degli atti che, declinando la qualificata prestazione professionale svolta dalla difesa e presupposta dall’ordinamento, si traduce nel sottoporre al giudice nel modo più chiaro la vicenda processuale permettendo, in quel perimetro, l’apprezzamento delle ragioni della parte (Cass., Sez. Un., n. 30754 del 2018); si tratta, come evidente, di una ricaduta del principio di specificità
del gravame, calato nel giudizio a critica vincolata qual è quello della presente sede di legittimità (Cass., 8117/2022).
1.4. Va infine rilevato che gli odierni ricorrenti si limitano ad invocare la nullità delle fideiussioni da loro prestate in maniera assertiva e generica, dato che, in primo luogo, trascurano che con l’arresto del 30/12/2021, n. 41994 le Sezioni Unite di questa Suprema Corte hanno avuto modo di affermare che ‘I contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti’ ed in secondo luogo omettono di confrontarsi con i principi posti dalla già citata Cass., Sez. Un., 26242/2014 in tema di valutazione del potere di rilevazione officioso del giudice in relazione alla fattispecie della nullità parziale (secondo cui, in particolare, ‘i l giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità integrale del contratto deve rilevarne di ufficio la sua nullità solo parziale, e, qualora le parti, all’esito di tale indicazione officiosa, omettano un’espressa istanza di accertamento in tal senso, deve rigettare l’originaria pretesa non potendo inammissibilmente sovrapporsi alla loro valutazione ed alle loro determinazioni espresse nel processo’, mentre, per altro verso, ‘I poteri officiosi di rilevazione di una nullità negoziale non possono estendersi alla rilevazione di una possibile conversione del contratto, ostandovi il dettato dell’art. 1424 cod. civ., – secondo il quale il contratto nullo può, non deve, produrre gli effetti di un contratto diverso atteso che, altrimenti, si determinerebbe un’inammissibile
rilevazione di una diversa efficacia, sia pur ridotta, di quella convenzione negoziale’ ).
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese del giudizio di legittimità, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna i ricorrenti al pagamento in solido, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 10.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, esborsi, liquidati in euro 200,00, ed accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis , dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Terza