Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 28455 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 28455 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/11/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 24682/2021 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, domiciliati ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in INDIRIZZO INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti-
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE
-intimati- avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di VENEZIA n. 370/2021 depositata il 19/02/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/05/2024 dalla Consigliera NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La RAGIONE_SOCIALE, con decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Padova, ingiungeva ai sig.ri NOME e NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME (quali fideiussori) unitamente alla ditta RAGIONE_SOCIALE, il pagamento di € 162.831,23 oltre interessi, derivanti dal saldo passivo del conto corrente e del conto anticipi intrattenuti dal COGNOME con la RAGIONE_SOCIALE.
Proponevano opposizione gli ingiunti chiedendo di sospendere la provvisoria esecuzione ex art. 649 c.p.c. del D.I. 1537/14 e di accertarsi e dichiararsi non dovuta l’intera somma ingiunta per come calcolata nel decreto ingiuntivo lamentando, inoltre, plurime ipotesi di nullit à del rapporto (illegittima capitalizzazione degli interessi, usurariet à degli stessi, natura ultralegale)
Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 37/2018, in parte accoglieva l’opposizione e, revocato il decreto monitorio, condannava NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (nella loro qualit à di fideiussori di NOME, nelle more fallito) al
pagamento della soma di euro 56.975,32 con riguardo al saldo di conto corrente, e di euro 62.702,03 con riguardo al conto anticipi.
Hanno proposto appello NOME COGNOME e NOME COGNOME che con l’unico motivo di doglianza hanno sollecitato la declaratoria di nullit à delle fideiussione (da essi rilasciata il 15/12/2005) sul rilievo che l’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO della concorrenza, in data 20/4/2005, richiesta dalla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE, aveva ritenuto gli schemi uniformi predisposti dall’RAGIONE_SOCIALE, riguardanti le fideiussioni prestate a garanzia delle operazioni bancarie, idonei a restringere la concorrenza, conclusioni poi recepite dall’Istituto nel proprio provvedimento del 2/5/2005; che la fideiussione da essi prestata ricalca pedissequamente lo schema contrattuale esaminato la fideiussione del 1995 perch é essa è comunque anteriore allo schema abi del 2002 di cui si assume la conformit à (confr. dall’AVV_NOTAIO garante posto che gli artt. 2 ed 8 della fideiussione presentano il medesimo contenuto del contratto esaminato al punto 10 del parere dall’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO, e l’art. 6 della fideiussione sottoscritta dal sig. NOME COGNOME risulta a sua volta anche peggiorativa rispetto alla disciplina del codice civile come osservato al punto 11 del parere dall’AVV_NOTAIO in riferimento sempre allo schema dalla stessa esaminato che lega la permanenza del vincolo in capo al fideiussore, dopo la scadenza dell’obbligazione principale, al fatto che il creditore proponga le sue istanze nei confronti del debitore entro un breve termine predefinito (sei mesi o due, a seconda dei casi); che di conseguenza che a norma dell’art.2 l.287/90, il negozio è affetto da nullit à insanabile, come sancito dalla Suprema Corte con la decisione del 12/12/2017, nullit à rilevabile in ogni stato e grado del giudizio.
2.1. La Corte d’appello di Venezia, con la sentenza n. 370 del 19 febbraio 2021, ha rigettato l’appello per mancanza di prova.
Ha ritenuto che gli appellanti hanno sopperito alla mancanza delle necessaria documentazione e dunque all’onere della prova su di
essi gravanti (confr. in termini Cass. n.30818/1), sollecitando, solo in questo grado, l’ordine di esibizione da impartire all’RAGIONE_SOCIALE, all’AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO e alla RAGIONE_SOCIALE d’RAGIONE_SOCIALE e, successivamente producendo lo schema Abi, in aperta violazione della preclusione dettata dalla richiamata disposizione dell’art.345, comma terzo, cpc.
Avverso tale sentenza propongono ricorso per cassazione NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
3.1. RAGIONE_SOCIALE, e per essa la società RAGIONE_SOCIALE resistono con controricorso e memooria.
MOTIVI COGNOME DECISIONE
4.1. Con il primo motivo, parte ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 345, comma 3, c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Sostiene che la decisione impugnata, sebbene abbia correttamente esaminato l’eccezione di nullità della fideiussioni proposta per la prima volta nel giudizio di appello, ha poi errato nello statuire che non sarebbe stato possibile dichiararne la nullità in mancanza di produzione in giudizio lo ‘schema ABI’. E questo, perché, da un lato, la produzione documentale a sostegno di un’eccezione di nullità sarebbe sempre consentita; dall’altro, detto schema riguardando provvedimenti di Autorità indipendenti doveva essere conosciuto dal giudice, senza obbligo di allegazione della parte.
4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti prospettano la violazione e/o falsa applicazione di norme di legge per non aver applicato i regolamenti emanati dall’RAGIONE_SOCIALE (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.).
Deduce che il giudice del gravame, a prescindere dalla produzione del suddetto schema, se avesse fondato la sua decisione sui provvedimenti dell’RAGIONE_SOCIALE, equiparabili ai regolamenti, avrebbe statuito la nullità delle fideiussioni.
4.3. Con il terzo motivo, i ricorrenti denunciano la violazione e/o falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1418 e 1419 c.c., nonché dell’art. 2, comma 2, lett. a, legge n. 287/1990, con riferimento alle fideiussioni omnibus conformi allo ‘schema ABI’ del 2002, di cui al provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO reso dall’RAGIONE_SOCIALE il 20 aprile 2005.
Ancora una volta, sostengono che le fideiussioni per cui è causa sarebbero nulle per avere un contenuto pressoché identico allo schema contrattuale analizzato da detta AVV_NOTAIO, da quest’ultima ritenuto idoneo a restringere la concorrenza ai sensi del citato art. 2, comma 2, legge n. 287/1990. Per cui, la sentenza impugnata andrebbe cassata.
I tre motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente esaminati in quanto connessi, sono inammissibili.
Innanzitutto, difettano di autosufficienza dal momento che i non risulta riportato nel ricorso il contenuto delle clausole delle fideiussioni asseritamente nulle. A tale stregua non risulta dai ricorrente rispettato il requisito a pena d’inammissibilità prescritto all’art. 366, 1 comma n. 6 c.p.c., in combinato del principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, mettendo la Corte in condizione di adempiere al proprio compito di verificare il fondamento della lamentata violazione nel circoscritto ambito del giudizio di legittimità (cfr. ex plurimis Cass. civ., Sez. III, Ord., 4 dicembre 2023, n. 33827; Cass. civ., Sez. I, 19 aprile 2022, n. 12481; Cass. civ., SS. UU., Ord., 18 marzo 2022, n. 8950).
In secondo luogo, le doglianze non si correlano alla ratio decidendi della sentenza impugnata, rivelandone l’inammissibilità pure ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., posto che la sentenza è conforme al più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘la nullità dell’intero contratto può essere dichiarata solo alla condizione che risulti provato in giudizio che esso non sarebbe stato concluso in mancanza delle clausole nulle’ ( ex plurimis Cass. civ., Sez. III,
Ord., 19 marzo 2024, n. 7329; Cass. civ., Sez. I, 26 settembre 2019, n. 24044).
Prova non offerta dai ricorrenti, ma neppure allegata, come correttamente statuito dalla Corte d’Appello, la cui decisione non è stata sul punto impugnata, con conseguente suo passaggio in giudicato (cfr. p. 11 sentenza impugnata n. 370/2021).
In ordine, poi, all’eccepita nullità della fideiussione per violazione dell’articolo 2, legge n. 287/1990, per contenere clausole riproduttive dello ‘schema ABI’, osserva il collegio come i giudici di appello non abbiano negato in sé la possibilità di un contrasto tra le pattuizioni contrattuali e le indicazioni ABI, né che la nullità sia rilevabile d’ufficio. Più semplicemente, hanno osservato che parte ricorrente non aveva assolto all’onere sulla stessa gravante di depositare la circolare ABI, quale prova della nullità che, comunque, non avrebbe investito l’intero contratto di fideiussione, ma solo singole clausole. Motivando la loro decisione sul presupposto che, nel giudizio di secondo grado, gli appellanti avevano inizialmente sollecitato un ordine di esibizione dello ‘schema ABI’, per poi tardivamente produrlo, con conseguente preclusione probatoria sul punto, ai sensi dell’art. 345, comma 3, c.p.c.
Anche sotto tale profilo, trattasi di decisione conforme ai principi di diritto più volte affermati da questa Corte, secondo i quali le nullità negoziali che non siano state rilevate d’ufficio in primo grado sono sì suscettibili di tale rilievo in grado di appello o (addirittura) in cassazione, a condizione però che i relativi fatti costitutivi siano stati ritualmente allegati dalle parti (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 16 febbraio 2024, n. 4260; ma anche Cass. civ., Sez. III, Ord., 17 luglio 2023, n. 20713, pronunciatasi su caso in termini, in cui era la conformità delle clausole contrattuali allo ‘schema ABI’ era stata tardivamente dedotta e la relativa produzione era stata altrettanto intempestiva).
Le spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo a favore della controricorrente seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 9.200,00, di cui euro 9.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del comma 1-bis del citato art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza