Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 27389 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 27389 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: CONDELLO NOME COGNOME
Data pubblicazione: 22/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 21608/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, quale erede con beneficio d’inventario di NOME COGNOME, tutti rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso, dall’AVV_NOTAIO, p.e.c.: , dall’AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO
Patané, p.e.c.:
,
e
dall’AVV_NOTAIO
NOME
COGNOME, p.e.c.:
,
elettivamente domiciliat i presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-ricorrenti – contro
RAGIONE_SOCIALE, in nome e per conto di BNP
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al controricorso, dagli AVV_NOTAIO.ti NOME COGNOME e NOME COGNOME, p.e.c.: , elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, INDIRIZZO
-controricorrente – avverso la sentenza del la Corte d’appello di Catania n. 913/2022, pubblicata in data 5 maggio 2022 e notificata il 24 agosto 2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6 giugno 2024 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Fatti di causa
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, quest’ultimo nella qualità di erede con beneficio d’inventario di NOME COGNOME, propongono ricorso, con quattro motivi, nei confronti della RAGIONE_SOCIALE, per la cassazione della sentenza n. 913/2022 pronunciata dalla Corte d’appello di Catania che, confermando la sentenza di primo grado, ha rigettato l’appello dagli stessi ricorrenti proposto.
RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
Riferiscono, in fatto, i ricorrenti di avere proposto opposizione al decreto ingiuntivo, emesso dal Tribunale di Catania a favore di RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE.RAGIONE_SOCIALE., con cui era stato ingiunto il pagamento dell’importo di euro 1.875.214,87, quale saldo debitore del finanziamento industriale del 28 aprile 2008 e dei conti correnti nn. 130, 280936 e 2219, tutti intestati a RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale, e garantiti da fideiussioni dagli stessi rilasciate.
Deducevano, tra l’altro, la nullità delle fideiussioni, perché conformi allo schema contrattuale predisposto dall’RAGIONE_SOCIALE , ritenuto nullo dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia con provvedimento n. 55 del 2005.
Il Tribunale adito, accogliendo l’eccezione sollevata dalla RAGIONE_SOCIALE opposta, dichiarava inammissibile la domanda di nullità, perché tardivamente proposta e, in parziale accoglimento dell’opposizione, riduceva l’importo portato dal decreto ingiuntivo, condannando i fideiussori al pagamento in favore della RAGIONE_SOCIALE.
Il gravame interposto dai soccombenti è stato respinto dalla Corte d’appello di Catania , seppure correggendo la motivazione del giudice di primo grado.
In sintesi, pur rilevando che era errata la statuizione di inammissibilità della domanda di nullità, resa dal Tribunale, la Corte territoriale ha comunque rigettato l’eccezione per mancanza in atti dell’intesa contrattuale predisposta dall’RAGIONE_SOCIALE, a cui in tesi si rifaceva il contratto di fideiussione, del parere dell’RAGIONE_SOCIALE e del provvedimento n. 55 dl 2005 con cui la RAGIONE_SOCIALE d’ It alia aveva sanzionato l’intesa per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) , della legge n. 287/90, puntualizzando che si trattava di provvedimenti di natura amministrativa per i quali non operava il principio iura novit curia; ha pure disatteso sia la presunta violazione dell’art. 1956 cod. civ., rilevando che i fideiussori non avevano provato i comportamenti contrari a buona fede tenuti dalla RAGIONE_SOCIALE, né dimostrato la concessione di nuovo credito alla RAGIONE_SOCIALE e la consapevolezza del significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali della debitrice, sia la asserita violazione dell’art. 1957 cod. civ., osservando che la clausola contenuta nel contratto di fideiussione con cui i fideiussori avevano rinunciato in via preventiva al termine previsto dalla invocata norma non violava alcun principio di ordine pubblico.
La Corte territoriale ha, inoltre, ritenuto del tutto generica la
dedotta nullità dei prodotti derivati i cui saldi erano stati girocontati sul conto corrente n. 130, precisando che la garanzia comprendeva anche tali operazioni; con riguardo, poi, alla questione del computo della commissione di massimo scoperto nel calcolo del TEG, richiamando i principi espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 16303/18, ha rilevato che il consulente tecnico d’ufficio , in relazione ai conti correnti n. 130 e n. 2219, dal raffronto tra c.m.s. applicate dalla RAGIONE_SOCIALE e quelle pubblicate dalla RAGIONE_SOCIALE d’Italia, aveva riscontrato che non vi era stato alcun superamento rispetto alle rilevazioni trimestrali.
La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc civ.
I ricorrenti hanno depositato memoria illustrativa.
Ragioni della decisione
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la ‹‹Nullità dei contratti di fideiussione per cui è causa. Violazione e falsa applicazione della legge n. 287/1990 e degli artt. 1418 e 1419 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; erroneità della sentenza impugnata, per avere ignorato e, comunque, disatteso quanto eccepito sia in ordine alla non contestazione avversaria, sia in ordine al fatto notorio, essendosi limitata a rilevare che, nella fattispecie, non operasse il principio ‘ iura novit curia ‘, invece, del tutto irrilevante, con conseguente violazione degli artt. 112, 113 e 115 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. -nullità del procedimento e della sentenza in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4 c.p.c.››.
Sostengono che le fideiussioni sottoscritte sono nulle in quanto riproducono, alle clausole 2, 6 e 8, lo schema ABI nullo per violazione della normativa antitrust e che la nullità di dette clausole conduce alla nullità dell’intero contratto cui esse acc edono, essendo fatto notorio
che i contraenti, ed in particolare la RAGIONE_SOCIALE, non lo avrebbero concluso senza quella parte colpita da nullità. Assumono che la Corte territoriale ha errato là dove ha affermato che, pur essendo la nullità rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, tuttavia non poteva essere pronunciata per non essere stati prodotti lo schema d’intesa vietata, il parere dell’RAGIONE_SOCIALE ed il provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, dato che la RAGIONE_SOCIALE non aveva contestato che nei contratti di fideiussione fossero presenti clausole conformi a quelle sanzionate da nullità, né aveva negato di conoscere il provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, che costituiva fatto notorio.
Affermano, pure, che ove non si ritenesse la nullità dell’intero contatto, dovrebbe comunque ritenersi pacifica la nullità parziale delle singole clausole, ed in particolare di quella di deroga all’art. 1957 cod. civ., con la conseguenza che i garanti dovrebbero ritenersi liberati dall’obbligazione per avere la RAGIONE_SOCIALE richiesto il pagamento alla RAGIONE_SOCIALE ben oltre il termine di sei mesi dalla scadenza dell’obbligazione principale.
1.1. La censura è complessivamente infondata.
1.2. Mette conto al riguardo rammentare che, con sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) , della legge n. 287 del 1990 e 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3, della legge succitata e dell’art. 1419 cod. civ., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». In motivazione tale pronuncia ha in particolare rimarcato, per quanto in questa sede
importa in particolare evidenziare, che -stante la finalizzazione di tale normativa ad elidere attività e comportamenti restrittivi della libera concorrenza: a) «la forma di tutela più adeguata allo scopo , ma che consente di assicurare anche il rispetto degli altri interessi coinvolti nella vicenda, segnatamente quello degli istituti di credito a mantenere in vita la garanzia fideiussoria, espunte le clausole contrattuali illecite, la nullità parziale, limitata appunto a tali clausole; né va tralasciato il rilievo che la nullità parziale è idonea a salvaguardare il menzionato principio generale di ‘conservazione’ del negozio» (Cass. Sez. U. n. 41994 del 2021, cit., § 2.15, pag. 30); b) «la regola dell’art. 1419, primo comma, c.c. … enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell’ordinamento per la ‘conservazione’, in quanto possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale. Da ciò si fa derivare il carattere eccezionale dell’estensione della nullità che colpisce la parte o la clausola all’intero contratto, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l’assetto di interessi programmato fornire la prova dell’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre resta precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto» (ivi, pag. 3031); «i contratti a valle sono integralmente nulli … esclusivamente quando la loro stessa conclusione restringe la concorrenza, come nel caso di una intesa di spartizione, riprodotta integralmente nel contratto a valle»; «quest’ultimo è, invece, nullo solo in parte qua , laddove esso riproduca le clausole dell’intesa a monte dichiarate nulle dall’organo di vigilanza, e che sono le sole ad avere – in concreto – una valenza restrittiva della concorrenza, come nel caso dello schema ABI per cui è causa. Tutte le altre clausole,
coerenti con lo schema tipico del contratto di fideiussione, restano invece valide ›› .
1.3. È opportuno ricordare, altresì, che le Sezioni Unite di questa Corte si sono occupate ampiamente del problema della rilevabilità d’ufficio delle nullità contrattuali (sentenza 12 dicembre 2014, n. 26242), ed è alla luce dei principi affermati in quella sede che deve essere letta la motivazione della Corte territoriale. In quella sentenza è stato affermato, tra l’altro, che nel giudizio di appello ed in quello di cassazione il giudice, in caso di mancata rilevazione officiosa in primo grado di una nullità contrattuale, ha sempre facoltà di procedere ad un siffatto rilievo. Questo principio, però, deve essere applicato tenendo presenti le regole generali del processo civile e la relativa tempistica, potendo l’esercizio di un potere officioso essere esercitato solo quando i fatti costitutivi del lamentato vizio negoziale da esaminare ex officio siano stati tempestivamente allegati, onde consentire al giudice la necessaria valutazione in diritto. Qualora i fatti costitutivi della dedotta nullità negoziale non risultino già allegati in toto dalla parte che la invoca successivamente, difatti, non è consentito al giudice, in qualsiasi stato e grado del processo, procedere d’ufficio a tali accertamenti, la rilevabilità officiosa della nullità essendo circoscritta alla sola valutazione in iure dei fatti già allegati.
Come è stato rilevato nelle ordinanze nn. 36421 del 2022 e 36138 del 2022, si deve osservare come questa Corte ha avuto occasione più volte di precisare, anche con riferimento alla stessa questione posta dal motivo in esame (v. Cass., sez. 3, 17/11/2021, n. 34799; anche Cass., sez. 3, 30/09/2021, n. 26530), che la valutazione della eccezione di nullità del contratto in sede di legittimità presuppone che in sede di giudizio di merito siano stati accertati i relativi presupposti di fatto. La nullità può, infatti, essere bensì rilevata d’ufficio in ogni
stato e grado del giudizio, ma solo laddove siano acquisiti agli atti del giudizio tutti gli elementi di fatto dai quali possa desumersene l’esistenza, ( ex aliis , Cass., sez. 3, 19/02/2020, n. 4175; Cass., sez. 3, 13/02/2020, n. 3556; Cass., sez. 3, 10/11/2020, n. 25273).
1.4. Nel caso in esame, la Corte catanese, non discostandosi dai suddetti principi, è correttamente pervenuta alla decisione di rigetto della domanda di nullità sul rilievo che essa poggiava su circostanze di fatto (la conformità dei contratti di fideiussione al ‘modello ABI’, ma anche sul parere dell’RAGIONE_SOCIALE e sul provvedimento n. 55 del 2005 della RAGIONE_SOCIALE d’Italia) che le parti avrebbero dovuto introdurre già in primo grado. Difatti, a fronte della eccepita nullità di una clausola contrattuale che discenderebbe dalla conformità del contratto rispetto al modello redatto dall’RAGIONE_SOCIALE e contenente le clausole oggetto del provvedimento sanzionatorio della RAGIONE_SOCIALE d’Italia, gli odierni ricorrenti avrebbero dovuto allegare i fatti costitutivi funzionali a fondare la legittimità di una successiva rilevazione officiosa della nullità, poiché tanto il contratto in contestazione, quanto la modulistica applicata e la delibera della RAGIONE_SOCIALE d’Italia suindicata erano a disposizione delle parti. La quaestio nullitatis posta dagli odierni ricorrenti, pur astrattamente proponibile, avrebbe, sì, obbligato il giudice a rilevarne l’eventuale fondatezza (con conseguente applicazione del disposto dell’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ.), ma sempre che, ed a condizione che, i fatti costitutivi del vizio negoziale fossero stati già tempestivamente allegati, onde legittimare una decisione fondata su quegli stessi fatti e soltanto su quelli, non essendo più consentito al giudice di appello alcun accertamento fattuale se non in violazione del principio del contraddittorio.
Risulta, pertanto, conforme a diritto e rispettosa dei principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la già ricordata sentenza n. 26242 del 2014 la decisione impugnata nella parte in cui
viene evidenziato come siano mancati in atti ‹‹lo schema dell’intesa contrattuale predisposta dall’RAGIONE_SOCIALE, a cui in tesi si sarebbe rifatto il contratto di fideiussione, ma anche il parere dell’RAGIONE_SOCIALE ed il provvedimento n. 55 del 2.5.2005 con cui la RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha sanzionato l’intesa per violazione dell’art. 2, comma 2, lett. a) della legge n. 287/90, documenti indispensabili per dimostrare che il contratto di fideiussione per cui è causa sia il prodotto dell’intesa medesima e che sia stata elusa la possibilità di scelta nella determinazione delle singole clausole ›› . Essa sfugge altresì alla censura di motivazione omessa o carente, in quanto illustra il percorso logico-giuridico seguito per addivenire al rigetto del motivo di gravame, sicché non è riconducibile ad una delle gravi anomalie motivazionale individuate dalle Sezioni Unite che possono comportare nullità della sentenza (Cass., sez. U, 07/04/2014, n. 8053 e n. 8054).
1.5. D’altro canto, è del tutto condivisibile l’ulteriore affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo cui i provvedimenti amministrativi adottati dalle autorità indipendenti non rientrano tra le fonti del diritto elencate dall’art. 1 delle preleggi e restano, pertanto, esclusi dall’ambito di operatività del principio iura novit curia di cui all’art. 113 cod. proc. civ. (in tal senso, Cass., sez. 1, 03/12/2019, n. 31569, che ha affermato che il provvedimento con cui la RAGIONE_SOCIALE d’Italia ha accertato l’intesa concorrenziale posta a base della asserita nullità per contrasto con l’art. 2, lett. a) , legge n. 287 del 10 ottobre 1990, è appunto un fatto (non una norma di diritto).
A diversa conclusione, peraltro, non può pervenirsi sulla base dell’assunto difensivo di parte ricorrente che la RAGIONE_SOCIALE non avrebbe contestato che nei contratti di fideiussione fossero presenti clausole conformi a quelle oggetto del provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia , atteso che, sul punto, la censura non risulta rispettosa del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., in difetto di
riproduzione, in ricorso, del contenuto degli atti difensivi della RAGIONE_SOCIALE dalla quale si dovrebbe evincere la condotta difensiva di ‘non contestazione’ ; e, in ogni caso, l’accertamento della sussistenza di una contestazione ovvero d’una non contestazione, rientrando nel quadro dell’interpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo per vizio di motivazione , sicché, l’allegazione di parte ricorrente, diretta a far valere l’altrui pregressa “non contestazione”, è inammissibile (Cass., sez. 2, 28/10/2019, n. 27490).
1.6. Neppure può condividersi la tesi che il provvedimento della RAGIONE_SOCIALE d’Italia n. 55 del 2005 possa assurgere a fatto notorio.
Difatti, le nozioni di comune esperienza, di cui all’art. 115 cod. proc. civ., comportando il ricorso ad esse una deroga al principio dispositivo ed al contraddittorio, in quanto introducono nel processo civile prove non fornite dalle parti e relative a fatti dalle stesse non vagliati né controllati, vanno intese in senso rigoroso, e cioè come fatti acquisiti alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabili ed incontestabili. Ne consegue che non si possono reputare rientranti nella nozione di fatti di comune esperienza, intesa quale esperienza di un individuo medio in un dato tempo e in un dato luogo, quegli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari, o anche solo la pratica di determinate situazioni, né quelle nozioni che rientrano nella scienza privata del giudice, poiché questa, in quanto non universale, non rientra nella categoria del notorio (Cass., sez. 1, 19/03/2014, n. 6299; Cass., sez. 5, 05/10/2012, n. 16959; Cass., sez. 6 -5, 07/02/2019, n. 3550).
In difetto, dunque, della produzione dei documenti giustificativi della dedotta nullità dei contratti di fideiussione, perdono rilevanza, al fine della valutazione del motivo in disamina, le argomentazioni difensive concernenti la nullità totale o parziale dei contratti in
oggetto.
Con il secondo motivo i ricorrenti censurano la decisione impugnata per ‹‹violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176, 1956, 1957 e 2697 c.c. e dell’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ. Violazione e falsa applicazione degli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. -nullità del procedimento e della sentenza, in relazione all’art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.›› . Nell’evidenziare di avere eccepito la loro liberazione dal vincolo fideiussorio sia ai sensi dell’art. 1956 cod. civ., sia ai sensi dell’art. 1957 cod. civ., rappresentano, quanto al primo profilo, che la RAGIONE_SOCIALE , nonostante l’andamento sofferente dei conti della società garantita RAGIONE_SOCIALE e della sua insolvenza, poi sfociata nella dichiarazione di fallimento, avrebbe continuato, senza la specifica autorizzazione dei fideiussori, ad erogare credito alla suddetta società, così tenendo un comportamento contrario a buona fede; quanto al secondo profilo, ribadiscono che la RAGIONE_SOCIALE non aveva promosso alcuna azione nei confronti della debitrice principale, ‹‹ nonostante la scadenza delle posizioni debitorie principali affermate dalla stessa banca nella diffida ad adempiere di gennaio 2011 ››.
2.1. Il secondo motivo è infondato sotto entrambi i profili denunciati.
2.2. La censura è, innanzitutto, priva di pregio là dove si contesta la violazione dell’art. 1956 cod. civ.
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, il fideiussore che intenda far valere l’esclusione della propria responsabilità ai sensi dell’art. 1956 cit. deve provare la sussistenza delle condizioni ivi indicate (Cass., sez. 1, 22/05/2003, n. 8040; Cass., sez. 1, 17/11/2016, n. 23422; Cass., sez. 3, 25/07/2022, n. 23065), dimostrando che, successivamente alla prestazione della fideiussione per obbligazioni future, il creditore abbia fatto credito al
terzo, senza la sua autorizzazione, pur essendo consapevole dell’intervenuto peggioramento delle sue condizioni economiche.
2.3. Con accertamento di fatto, non idoneamente attinto dalla doglianza in esame, la Corte territoriale ha, in realtà, rilevato che i fideiussori, odierni ricorrenti, nulla hanno provato, dal momento che si sono limitati, con affermazione del tutto assertiva, ad affermare che lo stato di insolvenza in cui versava la società garantita RAGIONE_SOCIALE, di cui NOME COGNOME era pacificamente amministratore, ‹‹ era evidente essendo sfociato nel successivo fallimento ›› , ma omettendo di dimostrare, come era loro onere, che in concreto la RAGIONE_SOCIALE avesse concesso ulteriore credito nella consapevolezza del significativo deterioramento delle condizioni patrimoniali della stessa società.
La doglianza svolta in questa sede non si confronta con l’apprezzamento svolto dai giudici di merito e si risolve in una reiterazione delle difese, del tutto generiche, già spiegate in appello e reputate non meritevoli di accoglimento, cosicché deve escludersi non solo la violazione dell’art. 1956 richiamato, ma anche del precetto di cui all’art. 2697 cod. civ., non essendo ravvisabile una erronea inversione dell’ onus probandi .
2.4. Neppure merita accoglimento la censura con riferimento alla contestata violazione dell’art. 1957 cod. civ.
In assenza di ragioni che persuadano del contrario, non può che essere ribadita la consolidata giurisprudenza, secondo cui la decadenza del creditore dal diritto di pretendere l’adempimento dell’obbligazione fideiussoria, sancita dall’art. 1957 cod. civ. per effetto della mancata tempestiva proposizione delle azioni contro il debitore principale, può essere preventivamente rinunciata dal fideiussore, trattandosi di pattuizione rimessa alla disponibilità delle parti che non urta contro alcun principio di ordine pubblico,
comportando soltanto l’assunzione, per il garante, del maggior rischio inerente al mutamento delle condizioni patrimoniali del debitore (per tutte: Cass., sez. 6 -1, 04/12/2017, n. 28943; Cass., sez. 6 -1, 24/09/2013, n. 21867; Cass., sez. 3, 18/04/2007, n. 9245).
Nel caso de quo , il Tribunale e la Corte d’appello hanno puntualizzato che nell’art. 6 del contratto di fideiussione gli odierni ricorrenti avevano espressamente rinunciato in via preventiva al termine previsto dalla disposizione di cui si invoca l’applicazione e tanto è sufficiente per il rigetto del motivo.
Con il terzo motivo i ricorrenti prospettano ‹‹ Violazione e falsa applicazione degli artt. 1938, 1322 e 1418 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa applicazione dell’art. 21, primo comma, lettere a e b, del decreto legislativo 24/02/1988, n. 58 e s.m.i. e degli articoli 28 e 29 del regolamento Consob n. 11522 del giorno 01.07.1988 e degli artt. 1418, 1939, 1337 e 2967 c.c., in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c.›› ; lamentano che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui ha ritenuto che le fideiussioni rilasciate comprendessero anche la garanzia per operazioni future, quali i debiti sorti da operazioni su derivati, che invece dovevano intendersi escluse. Precisano, al riguardo, che dagli estratti del conto corrente n. 130 era emerso che RAGIONE_SOCIALE, a far data dal 2007, aveva posto in essere diverse operazioni finanziarie in prodotti ‘derivati’, che avevano determinato perdite, il cui saldo passivo era stato dalla RAGIONE_SOCIALE addebitato su detto conto; avevano chiesto, già in primo grado, l’espunzione di quelle somme, eccependo la nullità dei relativi contratti, da ritenersi viziati perché stipulati in danno dei consumatori a causa di perdite cospicue, al punto da doverli ritenere contratti di ‘pura sorte’, come tali nulli ai sensi dell’art. 1322 cod. civ .
3.1. La censura è in parte infondata ed in parte inammissibile.
3.2. Come correttamente rilevato dai giudici d’appello, i ricorrenti hanno prestato fideiussione per l’adempimento delle obbligazioni ‹‹ dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura ›› ; la nozione ampia della clausola, che indica a titolo meramente esemplificativo ‹‹ finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, anticipazioni su titoli, sconto o negoziazione di titoli cambiari, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi ›› , rende evidente che tra le operazioni coperte dalla garanzia fideiussoria dovessero rientrare anche le operazioni in derivati girocontate nel conto corrente, non potendo, invero, porsi in dubbio che dette ultime operazioni sono strumenti finanziari i cui risultati ben possono essere regolati sul conto corrente. Ciò che impone di ritenere che la garanzia fideiussoria si estendesse anche a tali operazioni.
3.3. Quanto, poi, alla pretesa invalidità dei contratti a monte, la doglianza è inammissibile, perché i ricorrenti non hanno impugnato la specifica statuizione, su cui la Corte territoriale ha fondato la decisione, di ‹‹ assenza di specifica allegazione che consenta di valutare l’eccepita nullità dell’operazione contestata›› , il che non consente a questa Corte di veri ficare se il motivo d’appello fosse adeguatamente specifico, non essendone stato riportato in ricorso il relativo contenuto, e, soprattutto, di valutare, sulla base del solo ricorso, se le censure sollevate in questa sede siano affette da novità, come eccepito dalla controricorrente.
Con il quarto motivo, deducendo ‹‹ Violazione e falsa applicazione delle norme sul computo della commissione di massimo scoperto ai fini del superamento della soglia antiusura dei tassi debitori applicati dalla banca, in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi, in relazione all’art. 360 n. 5 c.p.c.›› , i ricorrenti muovono contestazioni alle risultanze della consulenza tecnica contabile disposta nel giudizio di merito, assumendo che, in
realtà, la Corte d’appello, pur affermando di fare applicazione dell’insegnamento delle Sezioni Unite (Cass.. sez. U, n. 16303 del 2018), secondo il quale ai fini della verifica dell’usura deve essere effettuata la separata comparazione del tasso di interesse concretamente applicato e della commissione di massimo scoperto rispettivamente con il tasso soglia e la c.m.s. soglia, compensandosi poi l’importo dell a eventuale eccedenza della c.m.s. con il margine degli interessi eventualmente residuo entro soglia, non hanno poi fatto buon governo di tale principio.
Il motivo è inammissibile per inosservanza del requisito di cui all’art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., poiché si omette di riportare in ricorso il contenuto dell’accertamento peritale, quanto meno nella parte rilevante, al fine di porre questa Corte di legittimità nella condizione di verificare se il giudice di merito sia effettivamente incorso nell’errore denunciato, ritenendo eseguiti accertamenti che in realtà non sono stati espletati, nonché al fine di rilevare se il calcolo elaborato dal consulente tecnico d’ufficio sia o meno rispettoso dei criteri enunciati dalla sentenza delle Sezioni Unite sopra richiamata (Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34469).
5. Il ricorso va, pertanto, rigettato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 12.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento,
da parte dei ricorrenti, al competente ufficio di merito dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione