SENTENZA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI N. 6373 2025 – N. R.G. 00003045 2021 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Settima Sezione civile, composta dai magistrati:
dr.ssa NOME COGNOME dr. NOME COGNOME dr.ssa NOME COGNOME
Presidente Consigliere
Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di appello n. 3045/2021 R.G., iscritto a ruolo il 6 luglio 2021, avverso la sentenza n. 74/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata il 31 dicembre 2020, cui risulta riunito il procedimento n. 3046/2016 R.G., pendente
tra
con sede legale in Lioni, alla INDIRIZZO, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel RAGIONE_SOCIALE n. , in persona del rapp.te legale p.t.; P.
-(C.F.: ) , entrambi rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO del foro di RAGIONE_SOCIALE (C.F.: ) C.F. C.F.
contro
con sede legale in INDIRIZZO, codice fiscale, partita IVA n. , in persona del rapp.te legale p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO; P.
-APPELLATA CONTUMACE
e
in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Milano alla INDIRIZZO (P.I. e C.F.: ), nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla , e per essa, quale mandataria, la con sede legale in Milano alla INDIRIZZO (C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ); P. P. C.F.
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
nonché
, in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Conegliano, in INDIRIZZO (C.F.: –RAGIONE_SOCIALE -P. IVA n. ), nella qualità di cessionaria dei crediti vantati dalla e per essa, quale mandataria, la con sede legale in Conegliano, in INDIRIZZO (C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.: ); P. P. P. C.F.
INTERVENTRICE ex art. 111 c.p.c.
Oggetto: Contratti bancari
Conclusioni: come da note di udienza del 26.6.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE I. Il giudizio di primo grado
I.1. Con d.i. n. 78/2013, emesso in data 19.3.2013, su ricorso della
, il Tribunale di Benevento (ex ) ingiungeva a , in qualità di fideiussore della il pagamento della somma di € 359.912,00, oltre interessi e spese, corrispondenti al saldo debitore relativo ai rapporti di c/c n. 205/10351-3 e di mutuo chirografario n. 06/205/33851, intercorsi tra la e la . […
I.2. Emesso e notificato decreto ingiuntivo n. 78/2013, proponeva opposizione in data 11.6.2013 , eccependo infondatezza nel merito della avversa pretesa, stante l’applicazione ad opera della Banca di commissioni e interessi in misura ultralegale, poi capitalizzati con cadenza trimestrale, nonché la nullità e inesigibilità del rapporto di fideiussione.
I.3. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.11.2013, si è costituita la , insistendo per l’integrale rigetto dell’opposizione in quanto inammissibile, illegittima e infondata, con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto e con condanna dell’opponente al pagamento RAGIONE_SOCIALE spese e competenze di lite .
I.4. Con atto di citazione notificato in data 17.11.2014, la società conveniva in giudizio la innanzi al Tribunale di Benevento,
deducendo a fondamento RAGIONE_SOCIALE proprie domande:
-di aver usufruito di affidamenti e anticipi su fatture regolati sul conto corrente recante n. 10351-3, e sui c/anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, nonché di aver sottoscritto un mutuo chirografario recante n. 20533851, in data 4.6.2008;
-che sui detti conti sono stati applicati dalla Banca convenuta commissioni e interessi in misura ultralegale, che sono stati poi capitalizzati con cadenza trimestrale.
Tanto premesso, chiedeva al Tribunale di:
1-‘ previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente recante n. 10351-3, e dei conti anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, e/o di affidamento e anticipazione su fatture sugli stessi regolate, ovvero di nullità e inefficacia RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche su di essi applicate, rideterminare e, per l ‘ effetto dichiarare non dovuto (o, in via subordinata, dovuto in minor misura) il saldo come da detti conti recato, e dichiarare non dovute (o, in via subordinata, dovute in minor misura) le eventuali ulteriori somme per sorta capitale, interessi e commissioni reclamate dalla
2vinte in ogni caso le spese legali ‘.
I.5. Con comparsa di costituzione e risposta del 4.3.2015, si è costituita la , contestando la domanda attorea in quanto inammissibile, improcedibile, nonché infondata nel merito.
I.6. Il G.I. con ordinanza n. 6556/2016 del 21.6.2016 ha disposto la riunione del giudizio di accertamento del credito a quello di opposizione a decreto ingiuntivo, preventivamente iscritto al n. 717/NUMERO_DOCUMENTO di Ruolo Generale innanzi Tribunale di Benevento.
I.8. Il Tribunale ritenuta la controversia matura per la decisione sulla base dei documenti prodotti, nonché della CTU espletata, riservava la causa in decisione.
Con la sentenza impugnata, il Tribunale così provvedeva:
‘ Rigetta parzialmente l’opposizione e ridetermina l’importo del d.i. 78/2013 dell’ex Tribunale di Ariano Irpino nella somma complessiva di euro 296.626,16 ovvero di euro 162.768,16 per il debito residuo mutuo chirografario ed euro 133.858,00 per il saldo rideterminato debitore dei conti correnti, così che per quest’ultima non varrà più l’importo di euro 197.143,84 indicato nel decreto riformato
Compensa le spese
Dichiara provvisoriamente esecutiva la presente sentenza ex lege ‘.
II. Il giudizio di appello
II.1. Con atto di citazione notificato il 29.6.2021, la ha proposto appello avverso tale sentenza, chiedendo a questa Corte di:
‘ accogliere il presente appello e, previa la sospensione dell’esecutività ex artt. 283 e 351 cod., riformare e/o annullare la appellata sentenza e, per l’effetto accogliere le seguenti conclusioni:
1- previa declaratoria di nullità del contratto di conto corrente recante n. 10351-3 e dei conti anticipi nn. 10352-1 e 10354-8, eo di affidamento e anticipazione su fatture sugli stessi regolate, ovvero di nullità e inefficacia RAGIONE_SOCIALE condizioni economiche su di essi applicate, rideterminare e, per l’effetto, dichiarare non dovuto (o, in via subordinata, dovuto in minor misura) il saldo come da detti conti recato, e dichiarare non dovute (o dovute in minor misura) le eventuali ulteriori somme per sorta capitale, interessi e commissioni reclamate dalla
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ‘ .
II.2. Si è costituita in giudizio in data 2.11.2021 la società in qualità di cessionaria del credito per cui è causa, a mezzo della mandataria richiamando le difese svolte nel giudizio di primo grado e deducendo l’inammissibilità, nonché l’infondatezza nel merito della proposta impugnazione, chiedendone il rigetto.
II.3. Con atto di citazione separato, notificato altresì il 29.6.2021,
ha proposto appello avverso la medesima sentenza, chiedendo a questa Corte di:
‘ accogliere il presente appello e, previa la sospensione dell’esecutività ex artt. 283 e 351 cod., riformare eo annullare la appellata sentenza e, per l’effetto, accogliere le conclusioni rassegnate in primo grado.
Vinte le spese del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario ‘.
II.4. Disposta la riunione al presente procedimento del procedimento n. 3046/2021, si è costituita in giudizio in data 12.7.2023 la società
, in qualità di cessionaria del credito vantato dalla a mezzo della mandataria richiamando integralmente e facendo propri i precedenti atti difensivi posti in essere dalla .
II.6. All’udienza del 26.6.2025 , svoltasi con le modalità di cui all’art. 127 ter c.p.c., la causa è stata riservata in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
III. I motivi di impugnazione
III.1. Con l’atto di impugnazione , la surl contesta la sentenza impugnata, asserendo che il Tribunale avrebbe omesso di esaminare e di pronunciarsi sulla domanda di accertamento negativo del credito da essa proposta.
La censura è inammissibile, atteso che il giudice di prime cure ha esaminato la domanda proposta dall’odierna impugnante, procedendo alla rideterminazione del salso dovuto sulla base RAGIONE_SOCIALE condivisibili valutazioni del CTU nominato in fase istruttoria. La rideterminazione del saldo costituisce, inoltre, esito di un processo valutativo correttamente condotto in merito alla possibilità di computare ai fini della determinazione del dovuto commissioni e interessi, che il richiedente chiedeva di espungere.
In particolare, il giudice di primo grado osserva: ‘ Durante gli accertamenti peritali si è rilevato che la Banca opposta aveva concesso alla un’apertura di credito a valere sul conto corrente 01 205/10351 -3 e un mutuo chirografario in data 04/06/2008 rep 4 per notaio . Il sig. si era costituito fideiussore in entrambi i rapporti. (…) La ha formulato il ricorso per la somma di euro 197.143,84 in ragione del saldo debitore del conto corrente ed euro 162.768,16 quale scoperto del finanziamento chirografario alla data del 1.8.2012.
Il Ctu ha rilevato in ordine al contratto di conto corrente 01 205/10351-3 che alcune condizioni pattuite sono state in parte disattese.
In merito alle ‘commissioni di massimo scoperto’ esse sono variate durante il rapporto, difatti dagli estratti conto e relativi riepiloghi competenze sono stati applicati percentuali da 0.125% – 0,450%. Allo stesso tempo dal quarto trimestre 2010 al secondo trimestre 2012 sono state applicate commissioni denominate ‘messa a disposizione fondi’ che non risultano essere state pattuire.
Ancora nel secondo trimestre 2012 e nel terzo 2012 sono stati addebitati euro 50,00 a titolo di commissioni per ‘scopert o /sconfinamento di conto’, che non risultano espressamente pattuito. Anche la mancata indicazione della periodicità e dei criteri di calcolo RAGIONE_SOCIALE commissioni di massimo scoperto li ha rese indeterminabili e sono state ritenute non correttamente applicabili. Anche le ulteriori commissioni denominate ‘messa a disposizione fondi’ e ‘scoperto/sconfinamento di conto’ non risultano essere state pattuite.
Il CTU rilevato quanto sopra ha rideterminato i rapporti di conto corrente eliminando dal costo ordinario e dai conti anticipi gli importi addebitati dalla banca trimestralmente a titolo di interessi e commissioni di massimo scoperto non convenuti e ha sostituito i parametri di calcolo nel rispetto RAGIONE_SOCIALE specifiche e ha rideterminato il saldo del rapporto alla data della chiusura.
Ebbene, alla stregua RAGIONE_SOCIALE considerazioni svolte dalla CTU contabile, il Tribunale si è determinato nel senso che ‘ deve ritenersi comunque provato il credito preteso dall’opposto anche se leggermente rivalutato in ordine al solo rapporto del ccb ‘.
Appare, dunque, del tutto evidente l’inammissibilità della censura, non evincendosi dalla stessa , in violazione dell’art. 342 c.p.c., in cosa si sostanzi l’asserito errore in cui il Tribunale sarebbe incorso.
III.2. Con appello separatamente formulato e successivamente riunito al presente procedimento, contesta la sentenza impugnata sostenendo che il giudice di prime cure avrebbe omesso di pronunciarsi sulla eccezione , sollevata dall’opponente in primo grado, di nullità della fideiussione.
In particolare, la nullità del contratto fideiussorio, del 30.5.2008, deriverebbe dalla circostanza che lo stesso recepisce, agli artt. 2,6 e 8, condizioni contrattuali riconducibili al c.d. schema ABI, predisposto dalla RAGIONE_SOCIALE per la stipula RAGIONE_SOCIALE fideiussioni omnibus; clausole queste giudicate dalla Banca d’Italia nella qualità di Autorità garante della concorrenza tra istituti creditizi -espressione di un’intesa restrittiva della concorrenza ex art. 2, co. 2 l. 287/90, con conseguente
nullità RAGIONE_SOCIALE fideiussioni prestate a garanzia di operazioni bancarie che diano attuazione a tale schema contrattuale.
Ritiene la Corte che la censura non meriti accoglimento.
L’impugnante si è limitato , con l’atto di appello, a dedurre la pretesa nullità della fideiussione in quanto conforme allo schema ABI, senza, tuttavia, allegare né provare l’esistenza di una intesa anticoncorrenziale finalizzata all’applicazione uniforme RAGIONE_SOCIALE clausole contestate; intesa che è invece elemento costitutivo essenziale ed imprescindibile per poter configurare una violazione dell’art. 2 l. n. 287/1990. Difatti, la fideiussione oggetto di causa, stipulata nel 30.5.2008, si colloca in un periodo successivo a quello oggetto di accertamento da parte della Banca d’Italia col provvedimento n. 55 del 2 maggio 2005 (ottobre 2002 maggio 2005). Nell’ambito RAGIONE_SOCIALE azioni cd. ‘stand alone’, relative appunto a fideiussioni successive al provvedimento della Banca d’Italia, non ci si può giovare ai fini dell’accertamento dell’illecito antitrust d i tale provvedimento, essendo l’attore onerato dell’allegazione e prova dell’esistenza, all’epoca della stipula della fideiussione, di una intesa illecita fra banche per l’applicazione uniforme RAGIONE_SOCIALE tre clausole dello schema ABI censurate per violazione della disciplina sulla concorrenza, prova che, nel caso di specie, non risulta affatto fornita.
Come precisato dalla Suprema Corte, infatti, ‘ il carattere uniforme dell’applicazione della clausola contestata è certamente elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d’Italia su cui l’attore fonda, in buona sostanza la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall’attore, secondo la regola generale di cui all’art.2967 c.c. ‘ (Cass. 28 novembre 2018 n.30818). Per cui ‘ compete all’attore che deduca un’intesa restrittiva provare il carattere uniforme della clausola che si assume essere oggetto dell’intesa stessa ‘ (Cass. 22 maggio 2019 n.13846).
Inoltre, pure nel caso di un’ipotetica, ma, per quanto detto, insussistente nullità, come chiarito dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. sent. n. 41994/21), si tratterebbe di una nullità parziale, limitata alle singole clausole che riproducono lo schema unilaterale che costituisce
l’intesa vietata, a meno che non risulti comprovata agli atti una diversa volontà RAGIONE_SOCIALE parti, ‘nel senso dell’essenzialità – per l’assetto di interessi divisato della parte del contratto colpita da nullità’. L’estensione all’intero contratto della nullità RAGIONE_SOCIALE singole clausole, secondo la previsione dell’art. 1419 c. c., ha infatti carattere eccezionale, in quanto deroga al principio generale della conservazione del contratto, e può essere dichiarata dal giudice solo ove risulti che il negozio non sarebbe stato concluso senza quella parte del suo contenuto colpita dalla nullità.
Il fideiussore non ha affatto provato e nemmeno allegato che, senza la presenza RAGIONE_SOCIALE clausole oggetto di doglianza, non avrebbe prestato la garanzia, limitandosi ad asserire, viceversa, che la Banca, in assenza RAGIONE_SOCIALE medesime clausole, non avrebbe accettato la fideiussione, per il venir meno della sua <>. In proposito, vale la preliminare considerazione che le clausole in questione risultano funzionali all’interesse della banca e non del fideiussore e che quindi, logicamente, solo la banca avrebbe potuto dolersi della loro espunzione (cfr. in tal senso Cass. n. 24044/2019). Appare dunque dirimente, sul punto, la natura penalizzante RAGIONE_SOCIALE stesse pattuizioni di cui ai nn. 2, 6 e 8, che avrebbe, per logica, determinato nel fideiussore un contegno di segno certamente opposto, rispetto a quello determinante la nullità totale del negozio.
Non risultando dimostrato, dunque, che la parte affetta da nullità risulti essenziale per il contraente, la fideiussione resterebbe, dunque, valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle dalla Banca d’Italia, poiché anticoncorrenziali. Anche l ‘eventuale declaratoria di nullità della clausola 6, contenente l’espressa deroga al disposto dell’art. 1957 c.c., non potrebbe infatti mai comportare la decadenza della Banca dal diritto alla garanzia, in quanto l’eccezione di decadenza in questione, come è noto, non è rilevabile d’ufficio, dal momento che non riguarda materia sottratta alla disponibilità RAGIONE_SOCIALE parti (cfr. Cass., Sez. III, Sentenza n. 8989 del 5 giugno 2012) ed avrebbe pertanto dovuto essere tempestivamente sollevata dall’odierno appellante nel corso del giudizio di primo grado.
Per quanto sin qui esposto, l’appello deve essere rigettato, con integrale conferma della sentenza impugnata.
Le spese tra l’appellante e l e interventrici seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i nuovi parametri di cui al D.M. n. 55/2014 aggiornato al D.M. n. 147 del 13 agosto 2022, in base a valori tra i minimi ed i medi tariffari, tenuto conto del valore della causa, della natura dell’affare, RAGIONE_SOCIALE questioni trattate.
Sussistono, infine, i presupposti di cui all’art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico degli appellanti per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la presente impugnazione, trattandosi di impugnazione notificata dopo il 30.1.2013 (Cass. SS.UU. 3774/2014).
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Napoli -Sezione Civile VII, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti da e
, avverso la sentenza n. 74/2020 del Tribunale di Benevento, pubblicata in data 31/12/2020, ogni ulteriore domanda od eccezione reietta, così provvede:
rigetta l’appello e conferma la sentenza impugnata;
RAGIONE_SOCIALE spese di giudizio, che si liquidano, in complessivi euro 15.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A, come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 -bis del medesimo articolo per la proposta impugnazione.
Napoli, 27.11.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr.ssa NOME COGNOME
Dr.ssa NOME COGNOME