Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 7329 Anno 2024
ORDINANZA
sul ricorso 25628/2021 proposto da:
NOME COGNOME e NOME COGNOME, rappresentati e difesi dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
Pec:
ricorrente-
contro
Banca Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE Spa;
– intimata –
nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE unipersonale rappresentata da RAGIONE_SOCIALE, in persona del Procuratore Speciale, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO
Pec:
Civile Ord. Sez. 3 Num. 7329 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 19/03/2024
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 556/2021 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE, depositata il 08/03/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/11/2023 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, nella loro qualità di fideiussori della società RAGIONE_SOCIALE, debitrice principale, essendo stati intimati con ricorso per decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Asti di pagare alla creditrice Monte dei Paschi di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE. la somma di € 842.284,16 , proposero opposizione eccependo in primo luogo l’incompetenza del Tribunale di Asti in favore del luogo in cui i fideiussori avevano sottoscritto il contratto e, nel merito, contestarono l’insufficiente prova del credito per mancato deposito dell’estratto conto analitico da parte della banca ed eccepirono la misura eccessiva degli interessi addebitati;
la banca si costituì in giudizio, sull’eccezione di incompetenza chiese la conferma del Tribunale di Asti e nel merito ribadì la sufficienza, ai fini della prova del credito, dell’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili della banca di cui all’art. 50 T.U.B. prodotto in giudizio e la genericità della contestazione avanzata in relazione a pretesi interessi non concordati;
il Tribunale di Asti rigettò l’eccezione di incompetenza e nel merito rigettò l’opposizione rilevando che la banca aveva prodotto documentazione contabile idonea a provare gli importi derivanti dalla anticipazione all’impresa del corrispettivo della cessio ne pro-solvendo dei crediti in esecuzione di un contratto di factoring;
a seguito di appello d ei fideiussori la Corte d’Appello di Firenze dichiarò l’incompetenza del Tribunale di Asti in favore di quello di RAGIONE_SOCIALE presso cui il giudizio fu riassunto; il Tribunale, verificata la costituzione
del solo NOME COGNOME e dichiarati contumaci gli altri fideiussori, rigettò l’opposizione accogliendo la domanda della banca e condannando i convenuti al pagamento della somma di € 842.284,16 oltre interessi legali e spese; a seguito di appello di NOME COGNOME e NOME COGNOME e di costituzione in giudizio della banca in nome e per conto di RAGIONE_SOCIALE, cessionaria e attuale titolare del credito, la Corte d’Appello di Firenze, con sentenza del 23/2/2021, ha rigettato l’appe llo ritenendo, per quanto ancora rileva, che nei rapporti di conto corrente bancario l’estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista, ed anche nel giudizio di opposizione sicchè, se il debitore principale è decaduto dal diritto di impugnare gli estratti conto a norma dell’art. 1832 c.c. , il fideiussore non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti; inoltre, quanto alla eccepita nullità delle fideiussioni per la loro conformità con gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale ABI ritenuto in conflitto con l’art. 2, co. 2 lett. a L. n. 287/90, la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezione di n ullità perché non risultava provato in giudizio che il contratto non sarebbe stato concluso in mancanza di dette clausole;
avverso la sentenza NOME COGNOME e NOME COGNOME propongono ricorso per cassazione sulla base di due motivi;
resiste RAGIONE_SOCIALE con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo -violazione ed errata interpretazione dell’art. 2 L n. 287 del 1990, violazione dell’art. 115 c.p.c. violazione ed errata interpretazione degli artt. 1418 e 1419 c.c. in relazione all’art. 360, primo comma n. 3 c.p.c. -i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnata, nel non dichiarare la nullità delle fideiussioni per conformità con gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale definito da RAGIONE_SOCIALE in conflitto con la disciplina della concorrenza, ha violato tutte le disposizioni indicate in epigrafe;
il motivo è inammissibile per plurimi profili;
innanzitutto per difetto di autosufficienza e dunque per violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. in quanto il ricorrente non riporta il contenuto delle clausole che pretende nulle così da non porre questa Corte nelle condizioni di poter scrutinare la censura; in secondo luogo la censura non si correla alla ratio decidendi ed è inammissibile anche ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. perché la sentenza è conforme al più che consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui la nullità dell’intero contratto può essere dichiarata solo alla condizione che risulti provato in giudizio che esso non sarebbe stato concluso in mancanza delle clausole nulle (Cass., n. 24044 del 26/9/2019);
l’impugnata sentenza ha infatti ritenuto che quand’anche le fideiussioni contengano clausole sovrapponibili a quelle che la Banca d’Italia ha giudicato illegittime (prova che allo stato non appare fornita e che comunque non sarebbe sufficiente all’accoglimento dell’eccezione, posto che non risulta di mostrato che MPS sia stato oggetto di specifico provvedimento dell’Autorità Garante) può in contrario rilevarsi che in simili fattispecie la Corte di Cassazione ha statuito che in ogni caso, anche qualora si ammettesse la nullità delle clausole per contrasto con l’art. 2 l. n. 287/1990, si tratterebbe pur sempre di nullità relativa con la conseguente validità del contratto; infatti secondo Cass., S.U., n. 41994 del 30/12/2021 ‘i contratti di fideiussione “a valle” di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata – perché restrittive, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti ‘ ; ‘ il concetto di nullità parziale, di cui all’art. 1419, comma 1, c.c.,
esprime il generale favore dell’ordinamento per la conservazione, ove possibile, degli atti di autonomia negoziale, ancorché difformi dallo schema legale, ed il carattere eccezionale dell’estensione all’intero contratto della nullità che ne colpisce una parte o una clausola; conseguentemente, spetta a chi ha interesse alla totale caducazione dell’assetto di interessi programmato l’onere di provare l’interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla, mentre è precluso al giudice rilevare d’ufficio l’effetto estensivo della nullità parziale all’intero contratto ‘ (Cass., 3, n. 1 8794 del 4/7/2023; conf. Cass., 3, n. 26957 del 20/9/2023);
con il secondo motivo di ricorso -violazione o errata interpretazione degli artt. 1832, 1827, 1857, 1430 e 1431 c.c. in combinato disposto con l’art. 1945 c.c. (art. 360, n. 3 c.p.c.)- i ricorrenti lamentano che la corte del merito ha errato nel dichiarare che ‘nei rapporti di conto corrente bancario, l’estratto conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 c.c. dal diritto di impugnare gli e stratti conto il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti conto’;
il motivo è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c. in quanto la sentenza è conforme al consolidato indirizzo di questa Corte secondo cui ‘N ei rapporti di conto corrente bancario l’estratto di saldo conto ha efficacia probatoria fino a prova contraria anche nei confronti del fideiussore del correntista non soltanto per la concessione del decreto ingiuntivo, ma anche nel giudizio di opposizione allo stesso e in ogni altro procedimento di cognizione, perché ove il debitore principale sia decaduto a norma dell’art. 1832 cod. civ. dal diritto di impugnare gli
estratti di saldo conto, il fideiussore chiamato in giudizio dalla banca medesima per il pagamento della somma dovuta non può sollevare contestazioni in ordine alla definitività di quegli estratti (Cass., n. 13127 del 24/5/2017; Cass., 3, n. 8944 del 5/5/2016; Cass., 3, n. 23939 del 19/11/2007; Cass., 3, n. 18650 del 5/12/2003);
alla inammissibilità dei motivi consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come in dispositivo, in favore della parte controricorrente;
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 9.200 ,00, di cui € 200 ,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore della controricorrente.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza