Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35013 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35013 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 30/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3353/2024 R.G. proposto
da
COGNOME , elettivamente domiciliata in BOLOGNA INDIRIZZO COGNOME INDIRIZZO domicilio digitale presso PEC EMAIL, rappresentata e difesa da ll’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-ricorrente –
contro
FINO 1 RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore , e per essa, quale mandataria, RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore ed
Oggetto:
Contratti
bancari –
Fideiussione –
Cessione credito
R.G.N. 3353/2024
Ud. 06/12/2024 CC
elettivamente domiciliata in ROMA INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato COGNOME che l a rappresenta e difende
-controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimata – avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO VENEZIA n. 1334/2023 depositata il 21/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 06/12/2024 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 1334/2023, pubblicata in data 21 giugno 2023, la Corte d’appello di Venezia – decidendo nella contumacia degli appellati RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME e con l’intervento di RAGIONE_SOCIALE a mezzo della procuratrice RAGIONE_SOCIALE ha respinto l’appello proposto da NOME COGNOME avverso la sentenza del Tribunale di Verona n. 2467/2019, pubblicata in data 14 novembre 2019.
NOME COGNOME aveva adito -assieme ad altri -il Tribunale di Verona chiedendo di accertare la propria liberazione dalla fideiussione specifica concessa a favore di RAGIONE_SOCIALE nell’interesse della società RAGIONE_SOCIALE, deducendo, a fondamento della domanda, che la fideiussione era stata rilasciata a garanzia del mutuo contratto da RAGIONE_SOCIALE per finanziare l’acquisto di un fabbricato da demolire e ricostruire ma che la banca si era ingiustificatamente rifiutata di erogare la rata collegata
al terzo SAL dei lavori, così privando RAGIONE_SOCIALE della liquidità necessaria per pagare l’impresa costruttrice ed i terzi fornitori e provocandone l’insolvenza.
Autorizzata la chiamata in causa di altri fideiussori nonché interrotto – e poi riassunto – il giudizio per effetto del fallimento di RAGIONE_SOCIALE, il tribunale aveva respinto le domande dell’odierna ricorrente e delle altre parti attrici, conda nnandole tutte alla corresponsione delle somme dovute in virtù delle garanzie rilasciate.
Proposto appello da NOME COGNOME ed intervenuta FINO RAGIONE_SOCIALE a mezzo della procuratrice RAGIONE_SOCIALE quale cessionaria del credito, la Corte territoriale ha, in primo luogo, escluso la nullità della fideiussione per effetto della presenza nella medesima di clausole applicate in modo uniforme dalle associate ABI, e quindi in contrasto con il divieto di intese anticoncorrenziali di cui all’art. 2, comma 2, lett. a), Legge n. 287/1990.
La Corte, infatti, da un lato ha escluso che la nullità delle clausole in questione potesse determinare l’integrale nullità della fideiussione -affermando che quindi la stessa restava pienamente valida ed efficace, sebbene depurata dalle sole clausole riproduttive di quelle dichiarate nulle e, dall’altro lato, ha rilevato che una di dette clausole riferita alla deroga all’art. 1957 c.c. non riproduceva il contenuto della clausolatipo inserita nel testo predisposto dall’A.B.I.
Disattesa l’eccezione di nullità integrale della garanzia, la Corte territoriale ha quindi ritenuto infondata l’eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ex art. 1957 c.c. sia in virtù dell’esclusione della nullità della clausola di deroga a tale previsione sia in considerazione del fatto che l’eccezione era stata sollevata per la prima volta in appello
e, consistendo in una eccezione di decadenza non rilevabile d’ufficio, era da ritenersi tardivamente dedotta.
La Corte, infine, ha disatteso le eccezioni di estinzione della fideiussione di cui agli artt. 1955 e 1956 c.c., osservando, quanto all’ipotesi di cui all’art. 1956 c.c., che il comportamento della banca era stato diametralmente opposto a quello contemplato nella previsione di legge, come rilevato anche dal giudice di prime cure, senza che tale affermazione fosse stata impugnata, e, quanto all’ipotesi di cui all’art. 1955 c.c., che la condotta della banca qualificata come scorretta da parte dell’appellante, aveva determinato unicamente un danno economico per il fideiussore.
Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Venezia ricorre NOME COGNOME
Resiste con controricorso FINO RAGIONE_SOCIALE a mezzo della procuratrice RAGIONE_SOCIALE
È rimasta intimata RAGIONE_SOCIALE
In data 20 giugno 2024, il Consigliere delegato, ha formulato proposta di definizione ex art. 380bis c.p.c. segnalando la inammissibilità del ricorso.
A detta proposta ha fatto seguito istanza del ricorrente per la definizione del giudizio.
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380bis .1, c.p.c.
La controricorrente ha depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è affidato a due motivi.
1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di
corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato nonché la violazione e falsa applicazione degli artt. 4, Legge n. 130/1999; 58 T.U.B.; 1264 e 1346 c.c. e 372 c.p.c.
La ricorrente contesta la legittimazione ad agire e la titolarità del diritto ad agire in capo a RAGIONE_SOCIALE evidenziando di avere sollevato la relativa eccezione in sede di comparsa conclusionale, senza che la Corte d’appello di sia pron unciata.
1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 2, lett. a), e 3, Legge n. 287 /1990; 1418, 1419, 1955, 1956, 1957 c.c. ‘in relazione agli artt. 2, 6 e 8 dello schema -tipo di fideiussione elaborato dall’ABI nell’ottobre del 2002 – nullità della fideiussione omnibus schema ABI’ .
La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui la stessa ha escluso che la nullità delle clausole derivanti da intesa restrittiva della concorrenza venisse a determinare la nullità dell’intera fideiussione.
La ricorrente, dopo aver ricostruito gli interventi dell’Autorità Garante della Concorrenza e di questa stessa Corte in materia, deduce che erroneamente la Corte d’appello avrebbe escluso il carattere essenziale delle clausole in questione che invece -in quanto idonee ad interferire anche sulla stessa qualificazione della garanzia -dovevano ritenersi essenziali e quindi tali da determinare la nullità dell’intera garanzia.
I motivi di ricorso sono entrambi inammissibili.
2.1. Quanto alla prima doglianza, è la stessa ricorrente (pag. 10 del ricorso) ad ammettere di aver eccepito ‘l a mancanza di legittimazione attiva e di titolarità del credito oggetto di causa della
RAGIONE_SOCIALE ‘ solo nella comparsa conclusionale del giudizio di appello.
Orbene, come già rilevato nella proposta ex art. 380bis c.p.c., del tutto correttamente la Corte territoriale ha omesso di statuire su una contestazione operata unicamente nella comparsa conclusionale, e cioè in uno scritto che ha la sola funzione di illustrare le domande e le eccezioni già ritualmente proposte, sicché, ove con tale atto sia prospettata per la prima volta una questione nuova, il giudice del gravame non può, e non deve, pronunciarsi al riguardo, senza, con ciò, incorrere nella violazione dell’art. 112 c.p.c. (Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 20232 del 23/06/2022).
Va, ulteriormente, osservato, del resto che, avendo l’odierna ricorrente sollevato le proprie contestazioni solo al termine di un giudizio nel quale l’odierna controricorrente si era tempestivamente costituita, il fatto storico della titolarità del credito in capo alla controricorrente doveva ritenersi ormai definitivamente collocato al di fuori del thema probandum , ben potendo, del resto, il giudice del merito -cui è rimesso, come quaestio facti , l’accertamento relativo alla sussistenza di adeguata prova della cessione del credito (Cass. Sez. 3 – Sentenza n. 4277 del 10/02/2023; Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Cass. Sez. 1 – Ordinanza n. 31188 del 29/12/2017) -desumere argomenti di prova in ordine alla sussistenza della cessione anche dall’atteggiamento processuale della parte, avendo questa Corte chiarito che l’avviso ex art. 58 TUB non può ritenersi idoneo a provare la cessione solo allorquando vi siano delle tempestive contestazioni (Sez. 3 – Ordinanza n. 17944 del 22/06/2023; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8975 del 15/05/2020; Sez. 1, Sentenza n. 4116 del 02/03/2016).
2.2. L’inammissibilità del secondo motivo discende dalla considerazione che la Corte territoriale -del resto conformandosi
pienamente all’orientamento espresso in materia da questa Corte (Cass. Sez. U, Sentenza n. 41994 del 30/12/2021 già richiamata in proposta ex art. 380bis c.p.c., ma anche le successive Cass. Sez. 3 Ordinanza n. 26957 del 20/09/2023 e Cass. Sez. 3 – Ordinanza n. 6685 del 13/03/2024) – ha escluso il carattere essenziale delle clausole, con valutazione adeguatamente motivata e non sindacabile nella presente sede di legittimità, in virtù del principio per cui l’apprezzamento del giudice del merito in ordine alla potenziale volontà dei contraenti in relazione all’eventualità del mancato inserimento della clausola nulla e, dunque, in funzione dell’interesse in concreto perseguito, risulta incensurabile in sede di legittimità se adeguatamente e razionalmente motivato (Cass. Sez. 2 – Ordinanza n. 11188 del 26/04/2024).
Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna della ricorrente alla rifusione in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità, liquidate direttamente in dispositivo.
Avendo questa Corte deciso in conformità della proposta, deve trovare applicazione l’art. 380 -bis , ultimo comma, c.p.c., il quale richiama, in caso di decisione conforme alla proposta, il disposto di cui all’art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c. con la conseguente condanna ulteriore della ricorrente soccombente al pagamento, in favore della controparte, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma di denaro non inferiore ad € 500,00 e non superiore ad € 5.000,00, somme che si liquidano come da dispositivo.
Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della “sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello
previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto” , spettando all’amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020).
P. Q. M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla controricorrente le spese del giudizio di Cassazione, che liquida in € 4.200,00 , di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente , della somma equitativamente determinata in € 4.000,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.;
condanna la ricorrente al pagamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma di € 2.500,00, ex art. 96, terzo comma, c.p.c.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione