Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16686 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16686 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 22/06/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n° 22130 del ruolo generale dell’anno 2021 , proposto da
Casa di Cura Prof. Dott. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE. , con sede in Vallo della Lucania (SA), INDIRIZZO, C.F. e P. IVA P_IVA, in persona del legale rappr.te pro-tempore, dr. NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F. CODICE_FISCALE PEC: EMAIL fax NUMERO_TELEFONO e dall’ avv. NOME COGNOME (cod. fisc. CODICE_FISCALE), presso il cui studio in Salerno alla INDIRIZZO elegge domicilio, in virtù di procura speciale rilasciata su foglio separato; al fine delle comunicazioni da effettuarsi ai sensi del D.L. 35/05, l’avv. NOME COGNOME dichiara di voler ricevere gli avvisi all’ indirizzo di posta elettronica certificata EMAIL
Ricorrente
contro
Azienda Sanitaria Locale Salerno , in persona del Direttore Generale e legale rapp.te p.t., dr. NOME COGNOME dom.to per la carica in Salerno alla INDIRIZZO rapp.ta e difesa dagli avv.ti NOME COGNOME (C.F. n. CSL CODICE_FISCALE e NOME COGNOME
(C.F. n. TRT CODICE_FISCALE), con i quali elettivamente domicilia presso l’indirizzo PEC: EMAIL. giusta procura speciale a margine del controricorso. Ai fini delle relative comunicazioni, gli avv.ti COGNOME, COGNOME e COGNOME indicano che le stesse potranno essere effettuate ai seguenti indirizzi p.e.c.: e EMAIL.
Controricorrente
avverso la sentenza della Corte d’appello di Salerno n° 1045 depositata il 14 luglio 2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 giugno 2025 dal consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
1 .- La Casa di cura Prof. Dott. NOME COGNOME RAGIONE_SOCIALE dichiarandosi creditrice di euro 127.602,73, oltre interessi moratori, ‘ a titolo di incremento tariffario e differenza per prestazioni inerenti l’anno 2011 ‘, otteneva dal tribunale di Salerno un decreto ingiuntivo per tale importo contro la debitrice.
Quest’ultima lo opponeva e il tribunale rigettava l’opposizione, confermando il decreto ingiuntivo.
2 .-Avverso tale decisione proponeva appello l’Asl, deducendo (per quello che qui ancora rileva) che il primo giudice aveva accolto la domanda nonostante non ricorressero i presupposti richiesti dalla legge, tenuto conto della disciplina dettata in materia di instaurazione del rapporto di accreditamento e contrattuale tra le parti, che prevedeva la necessità, tra l’altro, di rispettare i tetti di spesa prestabiliti.
3 .-La Corte d’appello accoglieva l’impugnazione con la sentenza indicata in intestazione.
Osservava il secondo giudice che la COGNOME ‘ sulla quale gravava l’onere di fornire la dimostrazione della sussistenza di un valido ed efficace rapporto con l’Azienda Sanitaria Locale Salerno, integrante (…) un imprescindibile fatto costitutivo della pretesa ereditaria
azionata ‘, nulla aveva dimostrato, ‘ non avendo prodotto in giudizio alcun documento comprovante la sussistenza di un rapporto di accreditamento, oltre che di un accordo contrattuale, stipulato nelle forme richieste dalla legge, a pena di nullità rilevabile d’ufficio ‘.
A tal fine non era utile il contratto prodotto dalla RAGIONE_SOCIALE, giacché -essendo stato stipulato il 20 luglio 2011 -non costituiva idoneo titolo per le prestazioni rese anteriormente alla sua conclusione.
Le fatture azionate, poi, si riferivano genericamente a prestazioni del 2011, con la conseguenza che non era possibile identificare i servizi resi dopo la stipula dell’accordo.
3 .- Ricorre per cassazione la RAGIONE_SOCIALE affidando il gravame a tre mezzi illustrati da memoria.
Resiste l’Asl, che con controricorso illustrato da memoria conclude per la reiezione dell’impugnazione.
Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in Adunanza Camerale ai sensi dell’art. 380 -bis cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
4 .- Col primo mezzo la ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., la violazione dell’art. 101 dello stesso codice.
La Corte aveva rilevato d’ufficio la nullità del contratto stipulato tra RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE senza assegnare il termine previsto dall’art. 101, secondo comma, cod. proc. civ., all’esito del quale la RAGIONE_SOCIALE avrebbe potuto non solo illustrare meglio i documenti già versati in atti, pretermessi o male interpretati dalla Corte, ma anche svolgere ulteriore attività probatoria.
Peraltro, la RAGIONE_SOCIALE aveva usufruito di un accreditamento transitorio con riconoscimento ex lege dell’accreditamento definitivo, dato che da oltre mezzo secolo aveva reso prestazioni sanitarie in regime di convenzionamento.
5 .- Il mezzo è fondato.
L’art. 101, secondo comma, nel testo applicabile ratione temporis (ossia anteriore alle modifiche apportate con d.lgs. n° 149/2022) stabiliva che il giudice ‘ e ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti giorni e non superiore a quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione ‘.
Ora, è evidente che le questioni della nullità del contratto per mancanza di forma e dell’accreditamento della struttura privata erano miste, di fatto e di diritto, con la conseguenza che, una volta rilevate ex officio , le parti avevano diritto di ottenere il termine per la memoria difensiva sopra indicata e per svolgere ulteriore attività istruttoria.
Al contrario, la Corte, pur avendo pronunciato in sentenza la nullità del contratto 20 luglio 2021, non ha assegnato alcun termine per interloquire su tale questione.
Si legge, infatti, a pagina 2 della motivazione: ‘ Acquisito il fascicolo del giudizio di primo grado, la causa, all’udienza del 1° aprile 2021, concessi i termini per il deposito di scritti conclusionali, veniva assegnata a sentenza ‘.
La Corte ha, pertanto, privato i litiganti (soprattutto la odierna ricorrente) del potere di allegazione e di prova sulla questione decisiva rilevata nella stessa sentenza ( ex multis : Cass., sez. II, 12 settembre 2019, n° 22778).
Tale violazione della regola del contraddittorio ha determinato la nullità della sentenza per violazione del diritto di difesa e la Casa di cura, che se ne è doluta, ha puntualmente prospettato in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere e le ulteriori prove che avrebbe potuto produrre qualora il contraddittorio fosse stato attivato (e che, almeno ad un primo e sommario esame, appaiono
di sicuro rilievo), conformemente a quanto richiesto da questa Suprema Corte (con Cass. n° 22778/19 sopra citata).
6 .- Col secondo mezzo la ricorrente, sempre in base all’art. 360 n° 3 cod. proc. civ., lamenta la violazione dell’art. 2909 cod. civ.
Il giudice di primo grado avrebbe espressamente affermato a pagina 7 della sentenza che l’Asl ‘ non aveva contestato l’effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamento ‘.
Tale passaggio motivazionale sarebbe rimasto privo di censura, in quanto l’Asl aveva proposto appello censurando solo il malgoverno dell’onere probatorio da parte del tribunale, che avrebbe posto a suo carico l’onere di provare l’avvenuto superamento del tetto di spesa.
7 .- Anche questo motivo è fondato.
Il Collegio intende dare continuità ai propri precedenti emessi in fattispecie sovrapponibili a quella presente (per tutte: Cass., sez. I., 15 novembre 2024 n° 29529; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29274; Cass., sez. I, 12 novembre 2024, n° 29093; Cass., sez. I, 13 novembre 2024, n° 29276).
Nella presente vicenda va solo precisato che il diritto dell’erogatore privato alla percezione dei corrispettivi per le prestazioni rese non dipende soltanto dall’esistenza di un contratto, concluso ai sensi dell’art. 8 -quinquies del d.lgs. n° 502/1992, ma anche dalla sussistenza di un provvedimento di autorizzazione all’esercizio delle attività sanitarie (art. 8ter ) e di un provvedi-mento di accreditamento istituzionale (art. 8quater ): provvedimenti che, pur ponendosi all’esterno del contratto (in quanto oggetto di separati atti della PA), sono qualificabili come elementi costitutivi (‘ regola delle tre A ‘) del diritto alla percezione dei corrispettivi, la cui fonte, piuttosto che nell’accordo negoziale, è, dunque, rinvenibile nella stessa legge (sul che si veda anche Cass, sez. I, 17 giugno 2025, n° 16240, emessa all’esito della medesima odierna adunanza camerale).
Da quanto esposto deriva che il tribunale, quando accolse la domanda della ricorrente, ebbe a pronunciarsi non solo sulla debenza del prezzo delle prestazioni, ma implicitamente anche sulla sussistenza degli altri elementi costitutivi dell’azione promossa dalla struttura privata (autorizzazione e accreditamento).
Infatti, il tribunale -secondo il testo della sentenza di primo grado riportato a pagina 6 del ricorso -ebbe ad osservare che l’ASL opponente, non aveva contestato l’effettiva sussistenza di un rapporto di accreditamento per l’erogazione delle prestazioni indicate, né che le prestazioni erogate fossero comprese nella branca di accreditamento.
Va pertanto dato seguito al principio più volte espresso da questa Corte ( ex multis : Cass., sez. III, 3 gennaio 2023, n° 50 con ulteriori menzioni di altri precedenti, anche a sez. un.), secondo il quale il principio della rilevabilità ex officio della nullità contrattuale anche nel giudizio d’impugnazione incontra il proprio limite (non dissimilmente da qualsivoglia altra questione rilevabile d’ufficio) proprio nella maturazione del giudicato interno sulla non-nullità (o validità) del contratto, il quale si forma allorché in primo grado la nullità sia stata eccepita o ne sia stata domandata la declaratoria e la decisione (anche implicita) di rigetto su tale eccezione o su tale domanda (ovvero l’omessa pronuncia su di esse) non abbia formato oggetto di motivo specifico di impugnazione, oppure, ancora, allorché il giudice abbia espressamente esaminato e deciso la questione (caso che ricorre nella presente fattispecie).
8 .- Col terzo mezzo -formulato ai sensi dell’art. 360 n° 3 cod. proc. civ. ed intitolato ‘ Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 8quinquies, comma 2, del d.lgs n. 502/1992, dell’art. 32, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, dell’art. 2 comma 5 della legge 28 dicembre 1995 N. 549, dell’art. 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, N. 662, e degli artt. 1322, 1372 e 2697 c.c. ‘ -la Casa RAGIONE_SOCIALE censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha
erroneamente ritenuto nullo il contratto 20 luglio 2021, ove riferito alle prestazioni anteriori, a causa della mancanza di forma, mentre lo avrebbe dovuto ritenere valido in considerazione della fisiologica previsione dei tetti di spesa nel corso dell’annata contrattuale, come stabilito anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato.
9 .-Il motivo è assorbito a seguito dell’accoglimento del primo mezzo.
10 .-All’accoglimento del ricorso, segue la cassazione della sentenza ed il rinvio della causa alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.
p.q.m.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso. Dichiara assorbito il terzo. Cassa e rinvia alla Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma il 13 giugno 2025, nella camera di