Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 1370 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 1370 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 15/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16779/2018 R.G. proposto da RAGIONE_SOCIALE PROVINCIALE DI CATANZARO, in persona del Direttore generale p.t., rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOME con domicilio eletto in Roma, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona dell’amministratore unico p.t. NOME COGNOME, rappresentato e difeso dai Prof. Avv. NOME COGNOME e NOME COGNOME con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, INDIRIZZO;
-controricorrente – avverso la sentenza della Corte d’appello di Catanzaro n. 2146/17, depositata il 30 novembre 2017.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4 ottobre 2023 dal
Consigliere NOME COGNOME
FATTI DI CAUSA
L’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro convenne in giudizio il RAGIONE_SOCIALE per sentir dichiarare la nullità o pronunciare l’annullamento del lodo depositato l’8 agosto 2010, con cui il collegio arbitrale nominato per la risoluzione di una controversia insorta in sede di esecuzione di un contratto sottoscritto il 29 dicembre 2006, per l’erogazione di prestazioni di assistenza specialistica in regime di accreditamento, aveva accolto la domanda proposta dal Poliambulatorio, accertando che quest’ultimo era titolare di un credito di Euro 485.000,00.
A sostegno della domanda, l’Asp dedusse la violazione del termine previsto dall’art. 10.5 del contratto, in subordine la violazione dei limiti del mandato conferito agli arbitri e la nullità della clausola compromissoria, ed in via ancor più gradata l’annullabilità del lodo per errore di diritto e di fatto.
Si costituì il Poliambulatorio, ed eccepì che l’obbligazione dell’Asp non derivava dal lodo, con cui gli arbitri si erano limitati ad accertare l’inadempimento del contratto, ma da un accordo transattivo, stipulato il 13 settembre 2011, con cui le parti avevano composto ogni lite presente o futura relativa all’oggetto dell’arbitrato, mediante l’assunzione da parte dell’Asp dell’impegno a pagare l’intero corrispettivo delle prestazioni erogate nell’anno 2006, e la rinuncia di esso convenuto agl’interessi di mora. Precisato inoltre che, con deliberazione n. 3078 del 23 dicembre 2011, l’Asp aveva illegittimamente esercitato il diritto di recesso in autotutela, concluse per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere o, in subordine, per il rigetto delle domande, chiedendo in via riconvenzionale l’accertamento della validità dell ‘ accordo transattivo.
1.1. Con ordinanza del 18 giugno 2012, il Tribunale di Lamezia Terme rigettò la domanda principale ed accolse la domanda riconvenzionale, dichiarando la validità e l’efficacia dell’accordo transattivo.
L’impugnazione proposta dall’Asp è stata rigettata dalla Corte d’appello di Catanzaro con sentenza del 30 novembre 2017.
Premesso che l’Asp si era limitata ad impugnare il lodo arbitrale, senza
fare alcun riferimento alla transazione, la cui stipulazione era stata allegata dal Poliambulatorio, la Corte ha confermato l’illegittimità del recesso dell’attrice, ritenendo che la stessa, per porre nel nulla l’assetto attuale del rapporto, avrebbe dovuto impugnare non già il lodo, ma la transazione, giacché il Tribunale non era tenuto a rilevarne d’ufficio l’invalidità, trattandosi di una questione estranea alle domande formulate dalle parti. Precisato inoltre che il lodo non recava alcuna pronuncia condannatoria, ma si limitava a confermare l’applicabilità anche per l’anno 2006 del meccanismo di liquidazione delle prestazioni previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 362 del 2004, affermando l’illegittimità del rifiuto dell’Asp di pagare le prestazioni effettuate dal Poliambulatorio in eccedenza rispetto al limite fissato dal contratto, ha ritenuto che i pagamenti che l’Asp era tenuta ad effettuare costituivano esecuzione non già del lodo, ma della transazione, concludendo pertanto per il superamento della domanda di accertamento della nullità o di annullamento del lodo, per difetto d’interesse.
Avverso la predetta sentenza l’Asp ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria. Il Poliambulatorio ha resistito con controricorso, anch’esso illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo d’impugnazione, la ricorrente denuncia la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1421 cod. civ., censurando la sentenza impugnata per aver escluso la rilevabilità d’ufficio della questione riguardante la validità della transazione, senza considerare che la stessa era stata espressamente sollevata dal Poliambulatorio e risultava intrinsecamente connessa alla domanda riconvenzionale dallo stesso proposta. Premesso che la validità e l’efficacia del contratto costituisce l’antecedente logico necessario di ogni domanda che ne presupponga l’esistenza, osserva che la nullità è rilevabile d’ufficio non solo allorché sia proposta l’azione di adempimento, ma anche quando sia proposta l’azione di risoluzione, annullamento o rescissione.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., rilevando che la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in ordine alla questione di nullità dell’accordo transattivo per violazione dello art. 49, quarto comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espressamente
sollevata con l’atto di appello.
Con il terzo motivo, la ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, osservando che, nel rilevare la carenza d’interesse ad agire, in conseguenza dell’accordo transattivo, la sentenza impugnata non ha considerato che nel frattempo lo stesso era stato dichiarato nullo dal Tribunale di Catanzaro in un altro giudizio pendente tra le medesime parti.
Il primo motivo è fondato.
Ai fini della dichiarazione del difetto d’interesse ad agire per l’impugnazione del lodo arbitrale, la Corte territoriale ha infatti rilevato che lo stesso risultava superato dall’accordo transattivo successivamente stipulato tra le parti, configurabile come fonte esclusiva delle obbligazioni dell’Asp, ritenendo per un verso illegittimo il recesso unilaterale di quest’ultima, ed escludendo per altro verso la possibilità di dichiarare la nullità dell’accordo transattivo per difetto dell’indicazione dell’impegno di spesa e della necessaria copertura finanziaria, in virtù dell’osservazione che tale questione risultava estranea alle domande reciprocamente proposte dalle parti.
Tale rilievo, fondato sulla considerazione che la domanda principale della Asp aveva ad oggetto esclusivamente l’impugnazione del lodo, senza alcun riferimento all’accordo transattivo, mentre quella riconvenzionale del Poliambulatorio era volta ad ottenere la dichiarazione d’illegittimità del recesso unilaterale, costituisce tuttavia il frutto di una concezione eccessivamente limitata del thema decidendum , non tenendo conto della circostanza, emergente dalla stessa sentenza impugnata, che, attraverso la predetta dichiarazione, il convenuto mirava in definitiva ad ottenere l’accertamento dell’efficacia vincolante dell’accordo transattivo, la cui configurabilità come fonte esclusiva della disciplina del rapporto, sostitutiva delle statuizioni contenute nel lodo, costituiva la premessa logico-giuridica indispensabile sia per l’affermazione dell’intervenuta cessazione dell’interesse all’impugnazione di quest’ultimo che per l’accoglimento delle ulteriori richieste formulate dal Poliambulatorio. In tal senso deponevano chiaramente le conclusioni rassegnate in primo grado dal convenuto, e ribadite anche in appello, in cui si chiedeva in via principale la dichiarazione dell’intervenuta cessazione della materia del contendere, ed
in subordine il rigetto della domanda, nonché, in via riconvenzionale, l’accertamento del valido perfezionamento della transazione e della riconducibilità alla stessa delle obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti.
Avendo la domanda riconvenzionale ad oggetto l’adempimento dell’accordo transattivo, la cui stipulazione, secondo la prospettazione del convenuto, aveva comportato il superamento del lodo impugnato, la questione riguardante la nullità dell’accordo stesso per violazione dell’art. 49, quarto comma, della legge n. 833 del 1978 non poteva ritenersi estranea all’oggetto del giudizio, incidendo sia sulla configurabilità dell’interesse ad agire per l’impugnazione del lodo che sull’individuazione delle obbligazioni gravanti a carico delle parti: conseguentemente, la Corte d’appello non avrebbe potuto escluderne la rilevabilità d’ufficio, che deve ritenersi consentita, conformemente al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, sotto qualsiasi profilo ed anche ove sia configurabile una nullità c.d. speciale o di protezione, e sempre che la pretesa azionata non venga rigettata in base ad un’individuata «ragione più liquida», sia nell’ipotesi in cui venga chiesto l’adempimento del contratto che in tutte quelle d’impugnativa negoziale (annullamento, risoluzione o rescissione), indipendentemente dalla diversità strutturale delle stesse sul piano sostanziale, giacché tali azioni sono disciplinate da un complesso normativo autonomo ed omogeneo, affatto incompatibile, strutturalmente e funzionalmente, con la diversa dimensione della nullità contrattuale (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, nn. 26242 e 26243; Cass., Sez. II, 30/08/2018, n. 21418).
Nessun rilievo può assumere, in contrario, la circostanza che la nullità, non rilevata dal Giudice di primo grado, sia stata dedotta dall’Asp soltanto nell’atto di appello, giacché il potere di rilievo officioso della nullità del contratto spetta anche al giudice investito del gravame relativo ad una controversia avente ad oggetto una pretesa che presupponga la validità ed efficacia del rapporto contrattuale oggetto di allegazione (e che sia stata decisa dal giudice di primo grado senza che questi abbia prospettato ed esaminato tali validità ed efficacia, né le parti ne abbiano discusso), trattandosi di una questione afferente ai fatti costitutivi della domanda, ed integrante perciò un’eccezione in senso lato, rilevabile d’ufficio anche in appello, ai sensi dell’art. 345
cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. Un., 12/12/2014, n. 26242; Cass., Sez. VI, 15/09/2020, n. 19161; Cass., Sez. II, 17/10/2019, n. 26495).
5. La sentenza impugnata va pertanto cassata, restando assorbiti gli altri motivi, con il conseguente rinvio della causa alla Corte d’appello di Catanzaro, che provvederà, in diversa composizione, anche al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 4/10/2023