Sentenza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3561 Anno 2026
Civile Sent. Sez. 1 Num. 3561 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/02/2026
SENTENZA
sul ricorso 23826/2020 proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente –
-contro-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-controricorrente-
-nonché-
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappres. p.t., rappres. e difesa dall’AVV_NOTAIO, per procura speciale in atti;
-ricorrente incidentale-
-contro-
NOME;
-intimato- avverso la sentenza n. 4807/2019 emessa dalla Corte d’appello di Milano, pubblicata in data 3 dicembre 2019;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/11/2025 dal Cons. rel., dottAVV_NOTAIO; sentiti i difensori delle parti ed il Pubblico Ministero;
FATTI DI CAUSA
Con sentenza del 27.7.2017, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME– avente ad oggetto la nullità o la risoluzione dei contratti di acquisto di bond Argentina, stipulati tra il 1997 e il 2000, per la somma complessiva di euro 300.618,90- proposta nei confronti della BNL spa, esponendo che: l’attore non aveva dato prova della stipula in forma scritta del contratto-quadro che sarebbe intercorso tra il dante causa e la banca convenuta; al riguardo, il carteggio tra le parti dimostrava che non era in contestazione l’omessa redazione del contratto in forma scritta, ma solo l’obbligo di conservazione del documento che lo inglobava; non era stata dimostrata la violazione degli obblighi del TUF, considerando che l’ investitore era un pensionato esperto in obbligazioni a rischio dei paesi emergenti, e la composizione del suo dossier-titoli; era comunque maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento dei danni.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il COGNOME, deciso dalla Corte territoriale con sentenza del 3.12.2019, che dichiarava la nullità del contratto-quadro per mancanza della forma scritta, ma rigettava i motivi di gravame, osservando che: le eccezioni preliminari sollevate
dalla banca, sulla carenza di interesse ad agire e sulla legittimazione ad agire, erano infondate, poiché la domanda era stata proposta dall’erede universale dell’investitore; l’art. 23 Tuf, u.c., in ordine ai giudizi risarcitori cagionati ai clienti dallo svolgimento dei servizi d’investimento e accessori, ponendo la prova dell’adempimento a carico dell’intermediario, s’estendeva anche alla produzione del contratto-quadro, onde evitare, con una diversa interpretazione che ponesse l’onere in capo all’investitore, un’ardua prova negativa, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova; era tuttavia fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito sollevata dalla BNL in primo grado e riproposta, in quanto i singoli acquisti erano stati effettuati tra il 1998 e il 2000, risalendo a periodo anteriore di oltre un decennio rispetto al primo atto interruttivo, rappresentato incontestabilmente dalla missiva di messa in mora del 2 dicembre 2011, pervenuta alla banca tra il 13 e il 19 dicembre 2011; il dies a quo della prescrizione era da individuare nel momento dell’esecuzione della prestazione, cioè il pagamento; anche a ritenere sussistente la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi, ex art. 21 TUF allora vigente, e il rapporto di causalità con i danni subiti, l’azione risarcitoria sarebbe comunque prescritta, in quanto gli inadempimenti, sia riferiti al momento della stipula del contrattoquadro, sia a quello dell’acquisto delle obbligazioni, eran o comunque anteriori di oltre un decennio rispetto alla messa in mora. NOME COGNOME ricorreva in cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso, illustrato da memoria, proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo. Non risulta depositato controricorso all’incidentale.
Con ordinanza interlocutoria del 26.2.2025 il collegio rinviava la causa all’udienza pubblica al fine di approfondire la questione, oggetto del primo motivo del ricorso principale, sul termine iniziale della prescrizione dell’azione d’indebito per cui è causa, anche per l’influenza di tale questione sugli altri motivi del ricorso principale e dell’incidentale.
All’udienza pubblica del 28.11.2025, la causa è stata discussa, con l’intervento del Pubblico Ministero il quale ha depositato requisitoria, chiedendo che i due ricorsi siano dichiarati inammissibili o rigettati.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il primo motivo del ricorso principale denunzia violazione degli artt. 1422, 2935, 2946, 2962 e 2963, cc, per aver la Corte d’appello rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito, non avendo applicato, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, il principio secondo il quale, in tema d’indebito oggettivo, tale termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi genetici di un negozio nullo, e cioè dalla data dell’accertamento definitivo della nullità che ha generato l’indebito (nel caso delle nullità di protezione).
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2935, 2946, 2962 e 2963, cc, ed omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello rigettato anche le domande subordinate aventi ad oggetto il diritto al risarcimento dei danni, circa l’inadempimento contrattuale afferente alla violazione degli obblighi contrattuali sulle informative all’investitore, ritenendo che il dies a quo della prescrizione decorresse dalla violazione delle regole comportamentali a carico d ell’intermediario finanziario, a prescindere dal default dello Stato argentino, momento nel quale il danno sarebbe
divenuto manifesto e percepibile, ravvisabile nella data del 23.12.2001 in tale Stato aveva dichiarato il default.
L’unico motivo del ricorso incidentale lamenta che la Corte d’appello ha dichiarato la nullità del contrattoquadro, sebbene eccepita dall’avente causa del cliente COGNOME e non da quest’ultimo, deceduto nel giugno 2004; pertanto, secondo la ricorrente, era ormai decorso il quinquennio relativo all’obbligo della banca di conservare la documentazione avente ad oggetto le operazioni risalenti al periodo 1998-2000, non essendo il COGNOME subentrato nel rapporto del dante causa.
Il primo motivo del ricorso principale è infondato.
Il ricorrente censura la sentenza impugnata, laddove essa ha affermato che il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito relativo alle somme impiegate per gli investimenti mobiliari, nel caso di nullità del contratto-quadro, decorra dalla data dei singoli ordini d’acquisto, senza tener conto che, trattandosi di nullità di protezione, tale termine decorrerebbe, invece, dalla data d’accertamento della stessa nullità.
In proposito deve rammentarsi che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi , in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo (Cass. n. 24653/2016; n. 24628/2015).
Nella specie, l’accertamento della nullità del contratto -quadro, per mancata prova della redazione in forma scritta, costituisce il titolo legittimante l’azione di ripetizione dell’indebito; ne deriva la questione
in esame – oggetto dell’ordinanza interlocutoria – circa il termine iniziale della prescrizione, con particolare riferimento alla natura di «nullità di protezione» del vizio che infirma il contratto-quadro, considerando la qualità di «consumatore» dell’inv estitore: secondo la parte ricorrente, cioè, dinanzi a siffatta nullità, il termine di prescrizione andrebbe fatto decorrere, come nel caso di indebito ob causam finitam , dall’accertamento della nullità, e non dalla data dei pagamenti. La Corte d’appello, come si è detto, ha invece rigettato l’eccezione di prescrizione decennale, ritenendo che il relativo termine decorresse dalla data dei pagamenti, effettuati tra il 1998 e il 2000.
Ora, il collegio ritiene – in conformità del parere espresso sul punto specifico dal Pubblico Ministero – che l’inclusione della nullità in questione tra le cd. «nullità di protezione» non implichi una diversa caratterizzazione della fattispecie dibattuta. Ciò perché la nullità consumeristica è sì una nullità relativa, che può eccepire soltanto il consumatore e non il professionista, ma è pur sempre una vera e propria nullità, per il che basta osservare che si tratta di nullità rilevabile d’ufficio (Cass. n. 13259 del 2021), quantunque nell’esclusivo interesse del consumatore (Cass. n. 2338 del 2024). Il carattere relativo della nullità di protezione non fa sì che essa nullità venga ad esistenza per effetto della dichiarazione di nullità da parte del giudice, la cui pronuncia possiede natura dichiarativa. In altri termini, la qualificazione della nullità oggetto di causa come relativa non sposta in avanti il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione di indebito: il contratto-quadro deve essere redatto in forma scritta a pena di nullità, in base al TUF; tale nullità vizia il negozio, sebbene si tratti di nullità relativa, che incide sul piano della legittimazione a favore del consumatore, ma non determina una modifica ontologica del vizio di nullità.
Si deve escludere in definitiva che la nullità consumeristica possa essere ricondotta alla specie della annullabilità: ne consegue che la sentenza dichiarativa di tale nullità di protezione non può che essere disciplinata dalle regole generali codicistiche, e dunque il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione delle somme versate in esecuzione del negozio nullo decorre dalla data dei pagamenti per l’acquisto dei titoli, in conformità della citata giurisprudenza di legittimità.
Pertanto, la corretta ricognizione dell’art. 2935 c.c., secondo il cui disposto «la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere», induce alla formulazione del seguente principio di diritto: nel caso d’acquisto di strumenti d’investimento mobiliare, in mancanza della redazione del contratto-quadro, la prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito decorre dalla data di esecuzione dei pagamenti in attuazione del contratto nullo.
Il secondo motivo è parimenti infondato.
Invero, nella specie non rileva ai fini dell’azione di ripetizione di indebito il verificarsi del danno derivante dal lamentato inadempimento contrattuale, non configurabile per la mancanza del contratto.
Infine, il ricorso incidentale è da considerare assorbito dal rigetto del ricorso principale.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.000,00 per compenso, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28/11/2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Il Consigliere estensore AVV_NOTAIO NOME COGNOME