Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 35752 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 35752 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/12/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 26253 R.G. anno 2019 proposto da:
COGNOME NOME , rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME e dall’avvocato NOME COGNOME , domiciliato presso l’avvocato NOME COGNOME;
ricorrente
contro
RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice di RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE , rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME, domiciliat e presso l’avvocato NOME COGNOME;
contro
ricorrenti avverso la sentenza n. 1830/2019 depositata l’11 giugno 2019 della Corte di appello d Bologna.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre 2023 dal consigliere relatore NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. NOME COGNOME e NOME COGNOME, quali eredi di NOME COGNOME, hanno convenuto in giudizio RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE esponendo quanto segue. NOME COGNOME aveva intrattenuto un rapporto di deposito titoli presso la filiale di Poviglio di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE; un funzionario di detta banca si era recato presso l’abitazione della predetta COGNOME per proporre la sottoscrizione del fondo comune di investimento denominato RAGIONE_SOCIALE, assicurando che trattavasi di ottimo investimento, «sicuro, a capitale garantito e a bassa volatilità». NOME COGNOME, senza stipulare alcun contratto di negoziazione, aveva sottoscritto, in data 16 maggio 2007, un modulo che le era stato sottoposto e versato alla società RAGIONE_SOCIALE la complessiva somma di euro 606.000,00; in data 5 luglio 2010, su consiglio di altro funzionario della banca, la medesima COGNOME aveva operato il disinvestimento e le era stato accreditato l’importo di euro 485.341,26: era dunque emersa una perdita di euro 120.658,74 rispetto al capitale originariamente investito. Ritenendo che di tale perdita fossero responsabili sia RAGIONE_SOCIALE che RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, prospettava: la nullità dell’operazione per inosservanza dell’obbligo di forma nella stipulazione del relativo contratto quadro, osservando come il modulo di sottoscrizione delle quote del fondo costituiva una mera proposta che non era stata seguita da alcuna accettazione scritta da parte della banca; l’inadempimento agli obblighi informativi cui era tenuto l’intermediario, avendo specificamente riguardo alla situazione patrimoniale dell’investitore e ai suoi obiettivi di investimento; l’inadempimento riferito ai dati concernenti la natura del fondo di investimento: la mancata segnalazione di inadeguatezza dell’investimento proposto; la mancata
segnalazione dell’esistenza di un conflitto di interessi a seguito della negoziazione di un prodotto gestito dal medesimo soggetto proponente. Gli attori hanno quindi domandato la condanna delle due convenute al pagamento della differenza tra la somma investita e quanto oggetto di restituzione in loro favore.
RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE si sono costituite resistendo alla domanda di controparte.
Con sentenza del 28 gennaio 2015 il Tribunale di Reggio Emilia ha respinto la domanda attrice.
2 . -I COGNOME hanno proposto gravame che la Corte di appello di Bologna ha respinto.
–NOME COGNOME, erede di NOME, ricorre ora per cassazione facendo valere tre motivi di impugnazione. Resistono con controricorso RAGIONE_SOCIALE BPM s.p.a., in qualità di procuratrice di RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE), e RAGIONE_SOCIALE, quale successore, per intervenuta fusione per incorporazione, di RAGIONE_SOCIALE Sono state depositate memorie.
RAGIONI DELLA DECISIONE
-Col primo motivo sono denunciate la violazione dell’art. 23 t.u.f. (d.lgs. n. 58/1998), 30 e 55 reg. Consob n. 11522/1998, 1326, 1352 e 1362 c.c.. Si lamenta che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di appello, l’investimento nel fondo comune oggetto di causa non poteva ritenersi sorretto dal contratto quadro del 30 aprile 2007, intestato a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, e sottoscritto dei coniugi COGNOME e COGNOME, ma avrebbe dovuto fondarsi su specifico diverso accordo negoziale relativo all’acquisto di quote del RAGIONE_SOCIALE. Inoltre, la sentenza d’appello, ritenendo l’investimento riconducibile al rapporto cointestato ai coniugi, e valorizzando le circostanze consistenti nell’utilizzo del denaro proveniente dal conto corrente cointestato e nel riaccredito della somma investita sullo stesso conto, sarebbe incorsa nella violazione dell’art. 1362 c.c. : la Corte di appello avrebbe infatti
erroneamente interpretato quanto documentato nel modulo di investimento sottoscritto in data 16 maggio 2007 da NOME COGNOME. Aggiungono i ricorrenti che il contratto di acquisto dei fondi mancherebbe, comunque, dell’accettazione, dal momento che RAGIONE_SOCIALE si era ivi riservata la facoltà di non accettare le domande di sottoscrizione ricevute e che la sottoscrizione delle quote del fondo avrebbe avuto efficacia solo a seguito della conferma scritta della detta società: conferma che non era mai intervenuta.
La decisione impugnata ha attribuito rilievo alla produzione di un contratt o quadro rispondente alle prescrizioni dell’art. 30 reg. Conso b n. 11522/1998; la stessa sentenza evidenzia: che l’ordine di acquisto delle quote era stato sottoscritto da NOME COGNOME e dal di lei marito; che il prezzo di acquisto era stato addebitato sul conto corrente cointestato ai clienti; che le quote oggetto di sottoscrizione erano state depositate presso il dossier titoli cointestato a COGNOME e alla moglie; che sul conto corrente cointestato era stato operato il rimborso di quanto dovuto per effetto del disinvestimento; che la sottoscrizione, da parte della sola COGNOME, del modulo di acquisto delle quote era dovuto alle prescrizioni normative circa l’acquisto nominativo delle stesse. In sostanza, dunque, la Corte di appello ha ritenuto che l’investimento fosse rispettoso delle forme convenute e imputabile a entrambi i coniugi.
Il motivo deve essere disatteso.
La tesi del ricorrente, già svolta col primo motivo di appello, è che al servizio di collocamento non si applichi l’art. 30 reg. Consob n. 11522 del 1998 (vigente ratione temporis ), onde non sarebbe stata necessaria la stipula del contratto quadro, mentre il negozio di acquisto dei fondi comuni andasse perfezionato per iscritto a pena di nullità, posto che l’art. 23 t.u.f . prevede la forma scritta per tutti i servizi di investimento, i quali ricomprendono quello di collocamento di fondi comuni, giusta l’art. 1, comma 2, lett. c), e comma 5, lett. c), t.u.f..
L’inesistenza dell’obbligo di stipula del contratto quadro di cui al cit. art. 30 non appare in realtà decisiva.
Il ricorrente non chiarisce i precisi termini dell’operazione e non spiega se egli individui l’intermediario nell’una o nell’altra delle società che sono state convenute in giudizio.
E’ certo, però, che se l’attività di intermediazione è riferibile a RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (con la quale è stato pacificamente concluso il contratto quadro) , la documentazione dell’operazione di investimento rilevante a norma dell’art. 23, comma 6, t.u.f. è costituita dall’ordine di acquisto impartito per iscritto da entrambi i coniugi (pag. 13 della pronuncia della Corte distrettuale) . Riguardo a tale ordine l’istante oppone che esso sarebbe successivo di diversi giorni alla «domanda di sottoscrizione» delle quote. La circostanza ─ che avrebbe dovuto essere oltretutto veicolata da una censura di omesso esame di fatto decisivo, giusta l’art. 360, n. 5, c.p.c. ─ è tuttavia priva di decisività, in quanto non vale ad escludere che l’ordine di acquisto in quanto tale fosse stato redatto per iscritto.
Se, invece, il prestatore del servizio di investimento deve identificarsi in RAGIONE_SOCIALE, rileva la documentazione del «modulo di acquisto delle quote» di cui è parola a pag. 14 della sentenza impugnata. Non vale opporre che il documento manchi della sottoscrizione dell’intermediario. La nullità prevista dall’art. 23, comma 3, t.u.f. è infatti una nullità di protezione; trova conseguente applicazione il principio, già espresso dalle Sezioni Unite di questa Corte con riguardo al contratto quadro di investimento, per cui il requisito della forma scritta va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalità di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicché tale requisito deve ritenersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo, e non anche quella dell’intermediario, il cui consenso ben può desumersi alla stregua
di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti (Cass. Sez. U. 16 gennaio 2018, n. 898). A tale ultimo proposito, non risulta sia stato contestato in giudizio che il contratto abbia avuto esecuzione e la stessa Corte di appello ha del resto rilevato, come si è visto, che le quote oggetto di sottoscrizione furono depositate presso il dossier titoli cointestato ai coniugi COGNOME.
Inammissibile è, da ultimo, la doglianza basata sulla violazione dei canoni interpretativi. Essa non coglie, infatti, il senso della decisione assunta dalla Corte di merito, la quale ha spiegato la ragione per cui il contratto venne intestato alla sola COGNOME: ad avviso della Corte di appello ciò fu dovuto -lo si è ricordato -alle previsioni di legge e regolamentari che imponevano l’acquisto nominativo delle quote (nella sentenza sono stati citati l’ art. 36, comma 8, t.u.f. e il reg. RAGIONE_SOCIALE d’Italia 14 aprile 2005, al tit. V, cap. VI, art. 2). Tale ratio decidendi non è stata censurata e la circostanza assume innegabilmente rilievo ai fini che qui interessano (Cass. 10 agosto 2017, n. 19989).
Col secondo mezzo si oppone la nullità della sentenza ex art. 132, n. 4, c.p.c.. La censura inerisce al tema dell’adempimento degli obblighi informativi: vi si deduce, in sintesi, che la sentenza impugnata si sarebbe limitata a rilevare la sufficienza delle informazioni contenute nella «domanda di sottoscrizione» delle quote e nel prospetto richiamato nella stessa.
Il motivo è infondato.
Ha osservato la Corte di merito che la documentazione contrattuale acquisita era sufficiente ad escludere un inadempimento della banca quanto agli obblighi informativi posti dalla legge a suo carico; ha rilevato che i documenti descrittivi dell’investimento erano infatti inequivoci, non lasciando dubbi sulla tipologia e sulle caratteristiche dell’investimento: la «domanda di sottoscrizione» delle quote illustrava le particolarità, la natura e gli effetti economici dell’investimento in maniera chiara e tale da escludere oggettivamente
dubbi sulla natura speculativa e sui rischi dell’operazione. Ha precisato la Corte che in tali scritti era spiegato, tra l’altro, che la presenza di maggiori rischi connessi alla volatilità dello strumento finanziario poteva determinare la possibilità di non ottenere al momento del rimborso la restituzione del capitale. Il Giudice distrettuale ha aggiunto che il regolamento del fondo, che la cliente aveva espressamente dichiarato di aver ricevuto, precisava analiticamente scopo e caratteristiche dei fondi hedge , i criteri per la determinazione del valore, nonché i metodi e i tempi di liquidazione e di rimborso dell’investimento. Si legge, ancora, nella sentenza impugnata che «i rilievi in ordine alla completezza del contenuto dei regolamenti appaiono privi di consistenza atteso che gli stessi sono preventivamente approvati da RAGIONE_SOCIALE d’Italia ai sensi dell’art. 29, comma 3, t.u.f.».
Tale motivazione si pone oltre la soglia della sindacabilità, in questa sede, del vizio denunciato. Come è noto, La riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall’art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito in l. n. 134/2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, come riduzione al «minimo costituzionale» del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. L’ anomalia in questione si esaurisce nella «mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico», nella «motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile», esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di «sufficienza» della motivazione (Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, nn. 8053 e 8054 citt.).
Questa Corte ha poi enunciato il principio, qui condiviso, per cui,
onde assolvere all’onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. 9 febbraio 2021, n. 3126; Cass. 2 dicembre 2014, n. 25509).
Nel caso in esame la Corte di merito ha dato conto, in modo non apparente, né contraddittorio, né perplesso, né incomprensibile, del proprio convincimento quanto all’adempimento de ll’obbligo informativo. Con ciò essa ha implicitamente assunto che ulteriori considerazioni fossero superflue ai fini della decisione di cui era stata investita.
3 -Il terzo mezzo prospetta la violazione dell’art. 21 t.u.f, e degli artt. 28, comma 2, 27 e 29 reg. Consob n. 11522/1998. Si assume che nell’impugnata sentenza risultava affermata l’insussistenza dei contestati inadempimenti sulla base della presunta esperienza della cliente in materia finanziaria e della propensione al rischio della stessa: e ciò avendo riguardo a documenti addirittura successivi di quasi un anno all’investimento oggetto di causa. La Corte territoriale avrebbe inoltre ritenuto adempiuti gli obblighi posti dagli artt. 27 e 29 reg. Consob n. 11522 del 1998 sulla base di un ordine del 24 maggio 2007, senza neppure rilevare che tale documento era posteriore di diversi giorni alla «domanda di sottoscrizione» delle quote del fondo (laddove le avvertenze in esso contenute e la correlativa autorizzazione della cliente sarebbero dovute intervenire prima che l’operazione fosse posta in atto). Con specifico riguardo, poi, al conflitto di interessi, il Giudice del gravame avrebbe dovuto rilevare l’inidoneità della relativa avvertenza, giacché gravemente incompleta: nella contingenza, infatti, il conflitto era stato segnalato solo in relazione a «rapporti di gruppo», mentre non sarebbe stato attribuito rilievo all’ulteriore situazione di conflitto derivante dalla rilevante provvigione che l’intermediaria RAGIONE_SOCIALE
NOME avrebbe conseguito dall’investimento.
Il motivo non può essere accolto.
Nel decidere del quarto motivo di appello, la Corte di Bologna ha osservato: che i coniugi COGNOME avevano dichiarato di possedere una profonda esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari e un ‘ alta propensione al rischio, nonché di essere portatori di obiettivi di investimento con prevalenza di rivalutabilità rapportata agli imprevisti legati all’ oscillazione dei corsi e dei cambi; che i medesimi non erano nuovi a investimenti altamente speculativi; che, infatti, avevano impegnato somme in altri fondi di investimento RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE e che, nei mesi immediatamente successivi, avevano effettuato ulteriori operazioni in titoli azionari e obbligazioni bancarie per centinaia di migliaia di euro; che l’unico profilo di inadeguatezza riscontrato era quello dimensionale, specificamente rappresentato ai clienti per iscritto in sede di acquisto delle quote; che nonostante fosse stato segnalato che l’operazione era non adeguata per dimensione, i coniugi avevano dichiarato per iscritto di voler comunque procedere alla stessa; che la banca aveva segnalato ai clienti la sussistenza del conflitto di interessi posto che l’esecuzione dell’operazione in hedge fund si inseriva nei rapporti di gruppo tra RAGIONE_SOCIALE e società ad essa collegate e che gli investitori avevano inteso dar corso all’operazione sottoscrivendo apposita autorizzazione in tal senso.
Ora, è inammissibile la deduzione della violazione di legge fondata su di uno scorretto apprezzamento delle risultanze di causa. Il vizio di violazione di legge – prospettato dal ricorrente col motivo di ricorso in esame – consiste in un’erronea ricognizione da parte del provvedimento impugnato della fattispecie astratta recata da una norma di legge implicando necessariamente un problema interpretativo della stessa, mentre l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione
del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (Cass. 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass. 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass. 11 gennaio 2016, n. 195; Cass. 30 dicembre 2015, n. 26110; Cass. 4 aprile 2013, n. 8315). In tal senso, il ricorrente non può denunciare per cassazione violazioni di legge lamentando che la Corte di appello abbia mal valutato il corredo probatorio: avrebbe potuto semmai prospettare l’omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, adempiendo agli oneri di cui si è detto.
Peraltro, quanto dedotto dal ricorrente con riguardo alla datazione dell’ordine di investimento e alla successione temporale esistente tra il detto atto e la «domanda di sottoscrizione», che si assume essere anteriore, non appare nemmeno concludente. L ‘art. 27 , comma 2, reg. Consob n. 11522 prevede che l’intermediario non possa effettuare operazioni se non abbia previamente informato l’investitore sulla natura e l’estensione del suo interesse nell’operazione e l’investitore non abbia acconsentito espressamente per iscritto all’effettuazione dell’operazione stessa. L’art. 28 , comma 2, reg. cit. prescrive che gli intermediari autorizzati non possano effettuare o consigliare operazioni o prestare il servizio di gestione se non dopo aver fornito all’investitore informazioni adeguate sulla natura, sui rischi e sulle implicazioni della specifica operazione o del servizio. Il successivo art. 29 dispone, al comma 1, che gli intermediari autorizzati si astengono dall’effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione, precisando, al comma 3, che gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione e che, qualora l’investitore intenda comunque dare corso all’operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l’operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su
nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute. Quel che rileva, con riguardo alla disciplina desumibile da tali norme, è, dunque, il momento in cui l’operazione ha esecuzione . In conseguenza, gli inadempimenti lamentati dal ricorrente sarebbero ravvisabili solo ove l’ordine fosse stato eseguito prima che fossero state somministrate le informazioni sopra menzionate e prima che l’investitore avesse specificamente autorizzato l’operazione inadeguata o in conflitto di interessi, secondo quanto si è pure detto.
Ebbene, l ‘istante non deduce alcunché a tale preciso riguardo .
Del resto, il tempo di esecuzione dell’ordine di investimento non potrebbe essere individuato in quello della redazione e della sottoscrizione della «domanda di sottoscrizione»: lo stesso ricorrente ha ricordato come tale domanda non recasse una firma riconducibile all’intermediario . Occorrerebbe, piuttosto, guardare al momento in cui dovesse considerarsi espressa, da parte di RAGIONE_SOCIALE, l’adesione alla «domanda di sottoscrizione» formulata da NOME COGNOME: ma un tale profilo sfugge, ovviamente, al sindacato di legittimità, in quanto involge un accertamento di fatto.
Non solo: si legge nella sentenza della Corte di appello (pag. 14) che la domanda di sottoscrizione delle quote illustrava «le caratteristiche, la natura e gli effetti economici dell’investimento »; in base a tale accertamento, qui non ritrattabile, l’attività informativa risultava dunque effettivamente spesa non solo al momento in cui RAGIONE_SOCIALE diede esecuzione all’ordine di acquisto, ma anche in quello, anteriore, in cui l’ordine stesso venne impartito.
4. – Il ricorso è respinto.
5. – Le spese di giudizio seguono la soccombenza
P.Q.M.
La Corte
rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento, in camera di consiglio 10.11.2023
favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 9.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00, ed agli accessori di legge; ai sens i dell’art. 13, comma 1 quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sezione