Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 8915 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 8915 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23826/2020 proposto da:
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
-ricorrente
–
-contro-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa d all’avv.to NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
-controricorrente-
-nonché-
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappres. p.t., rappresentata e difesa dall’avv.to NOME COGNOME per procura in calce al ricorso;
-ricorrente incidentale-
-contro-
NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME per procura speciale in atti;
–
resistente
all’incidentale – avverso la sentenza n. 4807/2019 de lla Corte d’appello di Milano , pubblicata il 3.12.2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 26/02/2025 dal Cons. rel., dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
Con sentenza del 27.7.17, il Tribunale di Milano rigettava la domanda di NOME COGNOME, quale erede di NOME COGNOME– avente ad oggetto la nullità o la risoluzione dei contratti di acquisto di bond Argentina, stipulati tra il 1997 e il 2000, per la somma complessiva di euro 300.618,90- proposta nei confronti della BNL spa, esponendo che: l’attore non aveva dato prova della stipula in forma scritta del contratto-quadro che sarebbe intercorso tra il dante causa e la convenuta; al riguardo, il carteggio tra le parti dimostrava che non era in contestazione l’omessa redazione del contratto in forma scritta, ma solo l’ob bligo di conservazione del documento che lo inglobava; non era stata dimostrata la violazione degli obblighi del TUF, considerando che l’investitore era un pensionato esperto in obbligazioni a rischio dei paesi emergenti e la composizione del suo dossier-titoli; era comunque maturata la prescrizione decennale del diritto al risarcimento dei danni.
Avverso tale sentenza, proponeva appello il COGNOME, deciso dalla Corte territoriale con sentenza del 3.12.2019, che dichiarava la nullità del contratto-quadro per mancanza della forma scritta, ma rigettava i motivi di gravame, osservando che: le eccezioni preliminari sollevate
dalla banca, sulla carenza di interesse ad agire e sulla legittimazione ad agire, erano infondate, poiché la domanda era stata proposta dall’erede universale dell’investitore; l’art. 23 Tuf, u.c., in ordine ai giudizi risarcitori cagionati ai clienti dello svolgimento dei servizi d’investimento e accessori, ponendo la prova dell’adempimento a carico dell’intermediario, s’estende anche alla produzione del contratto-quadro, onde evitare, con una diversa interpretazione che ponga l’onere in capo all’investitore, un’ardua prova negativa, anche in considerazione del principio di vicinanza della prova; era tuttavia fondata l’eccezione di prescrizione dell’azione di ripetizione d’indebito sollevata dalla BNL in primo grado e riproposta, in quanto i singoli acquisti, effettuati tra il 1998 e il 2000, risalendo a periodo anteriore di oltre un decennio rispetto al primo atto interruttivo, rappresentato incontestabilmente dalla missiva di messa in mora del 2 dicembre 2011, pervenuta alla banca tra il 13 e il 19 dicembre 2011; il dies a quo della prescrizione era da individuare nel momento dell’esecuzione della prestazione, cioè il pagamento; anche a ritenere sussistente la responsabilità della banca per violazione degli obblighi informativi, ex art. 21 TUF allora vigente, e il rapporto di causalità con i danni subiti, l’azione risarcitoria sarebbe comunque prescritta, in quanto gli inadempimenti, sia riferiti al momento della stipula del contrattoquadro, sia a quello dell’acquisto delle obbligazioni, erano comunque anteriori di oltre un decennio rispetto alla messa in mora.
NOME COGNOME ricorre in cassazione avverso la suddetta sentenza, con due motivi, illustrati da memoria. BNL resiste con controricorso, illustrato da memoria, proponendo ricorso incidentale affidato ad un unico motivo.
RITENUTO CHE
Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 1422, 2935, 2946, 2962 e 2963, cc, per aver la Corte d’appello rigettato la domanda di ripetizione dell’indebito, non avendo applicato, ai fini del calcolo del termine di prescrizione, il diverso principio secondo il quale, in tema d’indebito oggettivo, tale termine decorre d al giorno in cui l’accertamento dell’indebito sia divenuto definitivo, quando il difetto della causa solvendi sopravvenga al pagamento e non riguardi, invece, elementi genetici di un negozio nullo, e cioè dalla data dell’accertamento definitivo della nullità che ha generato l’indebito (ne l caso delle nullità di protezione).
Il secondo motivo denunzia violazione degli artt. 2935, 2946, 2962 e 2963, cc, ed omesso esame di fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, per aver la Corte d’appello rigettato anche le domande subordinate, in relazione alla prescrizione del diritto al risarcimento dei danni, in maniera non chiara riguardo al dies a quo e senza illustrazione delle ragioni di tale decisione. Sul punto, il ricorrente assume che tale termine era da ravvisare nel momento in cui il diritto in questione fosse stato reso esercitabile, cioè quando il danno era divenuto manifesto, e percepibile, ravvisabile nel momento successivo in cui lo Stato argentino aveva dichiarato il default il 23.12.2001.
L’unico motivo del ricorso incidentale lamenta che la Corte d’appello ha dichiarato la nullità del contratto-quadro , sebbene eccepita dall’avente causa del cliente COGNOME e non da quest’ultimo, deceduto nel giugno 2004; pertanto, era il decorso il quinquennio relativo all’obbligo della banca di conservare la documentazione avente ad oggetto le operazioni risalenti al periodo 1998-2000, non essendo il ricorrente subentrato nel rapporto del dante causa.
Il collegio ritiene che la causa sia da rinviare alla pubblica udienza per la rilevanza della questione oggetto del primo motivo.
Invero, il ricorrente censura la sentenza impugnata per aver affermato ch e il termine di prescrizione del diritto alla ripetizione dell’indebito relativo alle somme impiegate per gli investimenti mobiliari, nel caso di nullità del contratto-quadro, decorra dalla data dei singoli ordini d’acquisto, senza tener conto che, trattandosi di nullità di protezione, tale termine decorrerebbe dalla data d’accertamento della stessa nullità.
Premesso che le nullità in tema d’investimenti mobiliari possono essere incluse nell’ambito della cd ‘nullità di protezione’, va osservato che non si rinvengono precedenti massimati di questa Corte in ordine alla specifica questione di cui si è detto, in tema di prescrizione; ovvero, se tale caratterizzazione delle nullità degli ordini d’acquisto dei titoli comporti conseguenze diverse circa il dies a quo della prescrizione rispetto alla decisione impugnata.
Al riguardo, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito, occorre distinguere il caso di nullità del contratto e, dunque, di mancanza originaria della causa solvendi , in cui il dies a quo comincia a decorrere dal giorno dell’intervenuta esecuzione della prestazione, da quelli in cui il difetto della ‘causa solvendi’ sopravvenga al pagamento, nei quali il suddetto termine decorre dal giorno in cui l’accertamento dell’indebito è divenuto definitivo (Cass., n. 24653 del 02/12/2016; n. 24628/2015).
Tuttavia, è stato altresì affermato che, accertata la mancanza di una causa adquirendi – in caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, o in presenza di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente – l’azione
accordata dalla legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione dello stesso è quella di ripetizione dell’indebito oggettivo; la pronuncia del giudice, avente portata estintiva del contratto, è l’evenienza che priva di causa giustificativa le reciproche obbligazioni dei contraenti e dà fondamento alla domanda del solvens di restituzione della prestazione rimasta senza causa (cfr. Cass. 6 giugno 2017, n. 14013; Cass., n. 6664/18).
Nella specie, l’accertamento della nullità del contratto -quadro, per mancata prova della redazione del contratto-quadro in forma scritta, costituisce il titolo legittimante l’azione di ripetizione dell’indebito; ne deriva la questione suddetta, sollevata dal primo motivo, circa il termine iniziale della prescrizione, con particolare riferimento alla natura di ‘nullità di protezione’.
La rilevanza di tale questione- che influisce logicamente sugli altri motividel ricorso principale e dell’incidentale – induce, pertanto, a rinviare la causa alla pubblica udienza.
P.Q.M.
La Corte rinvia la causa alla pubblica udienza.
Così deciso nella camera di consiglio del 26 febbraio 2025.